T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 20 febbraio 2007 n. 1486
Pres. Tosti, Est. Mezzacapo
Soc. I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati s.p.a. (Avv.ti P. Stella Richter, P. Di Rienzo) c/ LAIT –Lazio Innovazione Tecnologica s.p.a. (Avv.ti C. Tardella, A. Spadetta), Regione Lazio (n.c.), Soc. Engineering Sanità Enti Locali s.p.a. (Avv.ti S. Vinti, P. Chirulli), Soc. INSIEL s.p.a. ( Avv.ti F. Scanzano, P. Valensise) |
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1. Contratti della p.a. – Gara d’appalto - Divieto di partecipazione per le società a capitale interamente pubblico o miste – Ex art. 13, co. 1, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come novellato dal co. 720, art. 1 Legge Finanziaria 2007 – Inapplicabilità - Con riguardo alle procedure di gara anche solo“bandite” e non “perfezionate” prima della sua entrata in vigore.
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2. Contratti della p. a. – Gara d’appalto avente ad oggetto la realizzazione di un sistema informativo interno alla regione – Non costituisce una gara relativa a servizi pubblici locali – Conseguenze - Art. 113 D. Lgs. 267/2000 – Inapplicabilità.
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1. L’art. 13, co. 1, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, c.d. Decreto Bersani -convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248- che sancisce il divieto, per le società a capitale interamente pubblico o misto, di “svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara” è inapplicabile, per sua esplicita previsione, con riguardo ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore dello stesso ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite -e peraltro nella specie anche provvisoriamente aggiudicate- prima della predetta data, posto che il co. 720 dell’art. 1 Legge Finanziaria 2007, nel novellare tale norma, ha sostituito la locuzione “perfezionate” -di cui al testo originario del Decreto Bersani- con la formula “bandite”.1
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2. La gara per l’affidamento di un appalto di servizi inerente -come nella specie- la realizzazione di un sistema informativo interno alla Regione non si configura come una gara relativa a servizi pubblici locali, con conseguente inapplicabilità del regime di cui all’art. 113 D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità di gestione di affidamento dei servizi pubblici locali.
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1) Sul punto, vd. T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Sentenza 31 gennaio 2007 n. 140, con commento dell’Avv. Simona Rostagno, L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'art. 13 del cd.decreto Bersani: prime indicazioni della giurisprudenza e prime perplessità |
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione Prima ter
composto dai Signori Magistrati: Luigi Tosti Presidente
Salvatore Mezzacapo Consigliere, est.
Maria Ada Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8443/2006 Reg. Gen., proposto dalla
Soc. I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati s.p.a., in persona del legale rappresentante e amministratore delegato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo presso il cui studio in Roma, viale G. Mazzini n. 11 elettivamente domicilia
contro
la LAIT – Lazio Innovazione Tecnologica s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Tardella e Andrea Spadetta presso il cui studio in Roma, alla via Sabotino n. 22 elettivamente domicilia
e nei confronti
della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
della Soc. Engineering Sanità Enti Locali s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Vinti e Paola Chirulli presso il cui studio in Roma, alla via Emilia n. 88 elettivamente domicilia
della Soc. INSIEL s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Scanzano e Paolo Valensise presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via XXIV maggio n. 43
per l'annullamento
della determinazione dell’amministratore unico di LAIT – Lazio Innovazione Tecnologica s.p.a. n. 33 del 28 giugno 2006 recante aggiudicazione in via provvisoria al raggruppamento temporaneo Enginering sanità Enti Locali / Telecom Italia s.p.a. della gara per l’affidamento di appalto di servizi inerente la realizzazione della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del nuovo servizio informativo regionale per le Risorse Umane della Regione Lazio nonché della graduatoria redatta dalla Commissione di gara, dei verbali di gara, dei provvedimenti con i quali sono state ammesse a partecipare alla gara il raggruppamento controinteressato e la società INSIEL, seconda graduata e per l’annullamento, richiesto con motivi aggiunti, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara datato 24 ottobre 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le difese delle parti costituite;
Viste le memorie difensive per l’udienza di discussione del ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 il magistrato relatore, Consigliere Salvatore Mezzacapo;
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente società, terza graduata nella gara di cui è questione, impugna la determinazione dell’amministratore unico di LAIT s.p.a. n. 33 del 28 giugno 2006 recante aggiudicazione in via provvisoria al raggruppamento temporaneo controinteressato della gara per l’affidamento di appalto di servizi inerente la realizzazione della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del nuovo servizio informativo regionale per le Risorse Umane della Regione Lazio nonché la graduatoria redatta dalla Commissione di gara, i verbali di gara, i provvedimenti con i quali sono state ammesse a partecipare alla gara il raggruppamento controinteressato e la società INSIEL, seconda graduata e richiede quindi con motivi aggiunti l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara datato 24 ottobre 2006.
All’uopo deduce, con articolati motivi di ricorso, che tanto il raggruppamento controinteressato che la società seconda graduata avrebbe dovuto, sia pure per ragioni diverse, non essere ammessi a gara. Con riguardo al raggruppamento aggiudicatario della gara sono pure svolte censure concernenti il punteggio allo stesso attribuito e ritenuto erroneo.
Si sono costituite in giudizio sia la LAIT s.p.a. che il raggruppamento aggiudicatario della gara e la società INSIEL seconda graduata, preliminarmente formulando eccezioni in rito e comunque affermando la infondatezza nel merito del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 la causa è stata rimessa in decisione, in esito alla discussione orale.
Può prescindersi dalle eccezioni con cui LAIT s.p.a. rileva la tardività e la inammissibilità della impugnativa a mezzo di motivi aggiunti del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che ove fondate riverbererebbero sul profilo della procedibilità del ricorso in esame appunto in origine volto avverso l’aggiuducazione provvisoria della gara de quo, condividendo il Collegio la distinta eccezione secondo cui l’infondatezza delle censure volte a contestare la posizione della seconda graduata rende comunque il ricorso inammissibile.
Com’è noto, costante insegnamento giurisprudenziale afferma che, in sede di gara pubblica, il terzo graduato (quale è la odierna ricorrente) ha interesse ad impugnare gli atti della procedura e la relativa aggiudicazione allorquando le censure da lui dedotte coinvolgono momenti procedimentali anteriori alla valutazione delle offerte ovvero concernono la posizione non solo del primo ma anche del secondo graduato e, pertanto, sono tali da determinare, in caso di accoglimento del ricorso, la rinnovazione dell'intera procedura o addirittura l'aggiudicazione in suo favore.
Ciò posto, nel caso di specie, le censure dedotte con il ricorso concernono l’asserita violazione delle prescrizioni di gara con specifico riguardo alla illegittima ammissione del raggruppamento poi aggiudicatario per difetto di un elemento essenziale richiesto dalle predette prescrizioni nonché la asseritamente illegittima valutazione effettuata dalla Commissione di gara delle offerte prodotte, con specifico riguardo al punteggio attribuito al raggruppamento aggiudicatario e la ritenuta irregolare partecipazione alla gara della INSIEL, poi seconda graduata, in difetto poi di contestazioni puntuali quanto al punteggio attribuito a quest’ultima.
Quindi, per verificare la fondatezza della eccezione sollevata, atteso che le contestazioni di parte ricorrente non concernono momenti procedimentali anteriori alla valutazione delle offerte, occorre verificare se le dette contestazioni concernono in maniera fondata la posizione non solo del primo ma anche del secondo graduato. La presenza in gara della INSIEL, seconda graduata, è infatti contestata dalla ricorrente perché ritenuta in violazione dell’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, cd. decreto Bersani, poi convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248. La norma invocata stabilisce che “al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.” La norma prosegue stabilendo che le indicate società “cessano entro ventiquattro mesi (così a seguito della novella introdotta con il comma 720 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, in luogo dei dodici mesi prescritti dal testo originario del decreto Bersani) dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite” e che “i contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data (così a seguito della novella introdotta con il comma 720 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, in luogo della locuzione “perfezionate” di cui al testo originario del decreto Bersani). Ne consegue la infondatezza della articolata censura con cui si contesta la presenza in gara e la conseguente collocazione in graduatoria della INSIEL, avuto riguardo al fatto che anche a ritenere applicabile ad INSIEL il divieto di cui al primo comma del citato art. 13 del decreto Bersani, lo stesso non sarebbe rilevante con riguardo alla procedura di che trattasi in quanto bandita (e peraltro provvisoriamente aggiudicata) prima dell’entrata in vigore del decreto legge stesso. Invero, potrebbe anche osservarsi che comunque la INSIEL non avrebbe potuto essere esclusa dalla gara avendo riguardo alla originaria formulazione del citato art. 13, atteso che al momento dell’aggiudicazione provvisoria la citata norma non era ancora entrata in vigore. La ricorrente contesta poi la posizione in gara della seconda graduata anche sotto un altro profilo, quello per cui alla detta società sarebbe applicabile il regime delle società pubbliche di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dal quale deriverebbe per le società pubbliche ivi previste la possibilità di svolgere attività in ambiti territoriali diversi da quelli dell’ente locale di riferimento solo nell’ipotesi in cui tale attività non ridondi in maggiori costi per la collettività di riferimento e comunque sia collegata al soddisfacimento di una qualche esigenza di quest’ultima. In disparte la questione del rilievo eventualmente rivestito dalla legge regionale del Friuli n. 22 del 1972, che qualifica e disciplina l’attività di INSIEL non introducendo limitazioni territoriali alla sua operatività, vi è da osservare che nel caso di specie si è fuori dall’ambito stesso di operatività dell’invocato art. 113. Mentre questo, infatti, disciplina le “modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali”, il servizio oggetto della gara di cui è questione concerne la realizzazione di un sistema informativo interno alla Regione Lazio e volto alla gestione del proprio personale dipendente. Non si tratta, dunque, di una gara relativa a servizi pubblici locali.
In definitiva, la infondatezza delle censure volte a contestare la posizione della seconda graduata conduce alla reiezione dell’intero gravame, non potendosi configurare un interesse della ricorrente neppure di tipo strumentale alla rinnovazione della gara.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione interna Prima Ter RESPINGE il ricorso indicato in epigrafe..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 gennaio 2007.
Luigi Tosti Presidente
Salvatore Mezzacapo Giudice est.
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