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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 21 febbraio 2007 n. 1182
Pres. est. F. Giamportone
Rainone Angelo (Avv. Salvatore Parrillo) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).


1. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Sindacabilità in sede di giudizio di legittimità – Limiti.

 

2. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Non ha valore assoluto – Parere C.P.P.O. – Momento di sintesi per l’Amministrazione.

 

3. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Diversa ampiezza di poteri attribuiti a ciascun organo.

 

4. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Successiva valutazione dell’Amministrazione - Caratteri.

 

5. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Obbligo di motivazione del giudizio conclusivo espresso dal C.P.P.O. – Sussiste.

1. Per costante indirizzo giurisprudenziale la valutazione dell’infermità come dipendente da causa di servizio ha natura di atto tecnico-discrezionale, per cui tale atto può essere sindacabile in sede di giudizio di legittimità ove risulti condotta sulla base di criteri illogici1.

 

2. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la normativa in materia nel prevedere diversi pareri da esprimersi in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità non attribuisce ad essi eguale valore. Ed infatti, le preliminari valutazioni della C.M.O. e del Consiglio di Amministrazione sono destinate ad essere assorbite nel giudizio finale del C.P.P.O., che s’impone all’Amministrazione come momento di sintesi e di composizione di diversi pareri, in ipotesi configgenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento.2

 

3. La normativa vigente ha assegnato una diversa ampiezza di poteri a ciascun organo preposto alla valutazione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del pubblico dipendente. Ed invero, mentre la C.M.O. ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame, il C.P.P.O. è chiamato ad un’indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall’ordinamento rilevanti al fine del decidere, e cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelli tecnico-amministrativi, già oggetto di eventuale e preliminare esame da parte di organi dell’Amministrazione.

 

4. L’Amministrazione, prima di far proprio il parere espresso dal C.P.P.O., deve valutare se questo tiene in conto le diverse ragioni espresse dagli altri organi consultivi e provveda in modo ragionevole alla loro confutazione, ove ritenga di non condividerle. 5. Il C.P.P.O. è tenuto a motivare il proprio parere, non potendo esprimere un meditato giudizio conclusivo senza tenere conto di quelli già resi dagli altri organi che lo hanno preceduto nel corso del procedimento e senza averli, in modo diretto o indiretto, confutati.

 

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1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 giugno 2000, n. 3541 e 25 marzo 1996, n. 380; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 29 novembre 2001, n. 1620.
2) Cfr. Corte Cost., 21 giugno 1996, n. 209; Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 74; sez. V, 25 febbraio 1997, n. 196; sez. VI, 7 luglio 2003; TAR Sicilia Palermo, sez. I, 28 gennaio 2004, n. 204.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Sesta




ha pronunziato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 2776/98 R.G. proposto da
Rainone Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Parrillo, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via L Rizzo n. 26, presso l’abitazione della sig.ra Pellico Silvia,

contro



il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,

PER L'ANNULLAMENTO
1) del decreto n. 1861/N del 22.12.1997, con cui il Ministero intimato ha respinto l’istanza del ricorrente del 27.8.1992, volta al conseguimento dell’equo indennizzo in relazione all’infermità “neoplasia condrosarcomatosa” ritenuta interdipendente con l’infermità “sinusite fronto-mascillare”, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio;
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio, per il Ministero intimato, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e la memoria dalla stessa prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;
Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;

FATTO



Con ricorso notificato il 19 marzo 1998 e depositato il 23 successivo il sig. Rainone Angelo, dirigente della Polizia di Stato a riposo, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui gli è stata rigettata l’istanza tendente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità dallo stesso denunciata (neoplasia condrosarcomatosa) ai fini anche della corresponsione dell’equo indennizzo.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686. Eccesso di potere per illogicità e difetto assoluto di motivazione.
Genericamente, e contrariamente al vero, con il provvedimento impugnato viene affermato che l’infermità denunciata dal ricorrente non è interdipendente con quella precedentemente riconosciuta ed indennizzata e che le condizioni di servizio non si atteggiano nemmeno come concausa efficiente e determinante del sorgere dell’infermità medesima;
2) Violazione di legge e travisamento dei fatti.
Diversamente da quanto asserito nel provvedimento impugnato le due patologie (sinusopatia e condrosarcoma) risultano localizzate nella medesima regione mascellare, e cioè a destra.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
Per resistere all'impugnativa si è costituita in giudizio, per il Ministero intimato, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale non memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO



Con i due mezzi di gravame, che stante l’intrinseca omogeneità si esaminano congiuntamente, il ricorrente, ex dirigente della Polizia di Stato, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686 nonché l’eccesso di potere per illogicità, difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti, assume, in sintesi, che, contrariamente a quanto genericamente affermato con il provvedimento impugnato, l’infermità denunciata (neoplasia condrosarcomatosa) è interdipendente –come accertato dalla CMO di Roma con verbale del 14.3.1990- con quella precedentemente riconosciuta ed indennizzata (sinusopatia), localizzate ambedue nella medesima regione mascellare, e che le condizioni di servizio vanno ritenute come concausa efficiente e determinante del sorgere dell’infermità medesima.
I delineati assunti non sono condivisibili.
Al riguardo, va anzitutto chiarito che per costante indirizzo giurisprudenziale la valutazione delle infermità come dipendente da causa di servizio ha natura di atto tecno-discrezionale, per cui tale atto può essere sindacabile in sede di giudizio di legittimità ove risulti condotta sulla base di criteri illogici (tra le tante, C.S., Sez. VI, 22 giugno 2000 n. 3541 e 25 marzo 1996 n. 380; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 29 novembre 2001 n. 1620).
Inoltre, va poi rilevato che la giurisprudenza, anche costituzionale, ha avuto modo di chiarire che è frutto di un chiaro errore d'interpretazione dell'ordinamento (allora) vigente ritenere che quest'ultimo abbia inteso offrire all'Amministrazione una pluralità di pareri di eguale valore, fra i quali esercitare una scelta motivata (Cft., Corte Cost. 21 giugno 1996 n. 209; C.S., Sez. IV, 6 febbraio 1995 n. 74; Sez. V, 25 febbraio 1997 n. 196; Sez. VI, 7 luglio 2003 n. 4015; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 28 gennaio 2004 n. 2004).
E' vero, invece, che in tale sistema le preliminari valutazioni della C.M.O. e del Consiglio di Amministrazione (nella specie: Collegio medico legale del Ministero della Difesa) non assumono mai una valenza in assoluto, essendo inevitabilmente destinate ad essere assorbite nel giudizio finale del C.P.P.O., che s'impone all'Amministrazione come momento di sintesi e di composizione di diversi pareri, in ipotesi confliggenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento.
Il che è comprovato anche dalla diversa ampiezza dei poteri che la normativa vigente ha assegnato ai suddetti organi.
Ed invero, mentre la C.M.O. ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame, il C.P.P.O. è chiamato ad un indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall'ordinamento rilevanti al fine del decidere, e cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelli tecnico-amministrativi, già oggetto di eventuale e preliminare esame da parte di organi dell’Amministrazione.
Nel sistema in argomento la preferenza accordata al parere reso dal C.P.P.O. trova, pertanto, piena ed esauriente giustificazione nella complessità delle indagini ad esso affidate, il che spiega anche la diversa competenza professionale dei suoi componenti.
Trattasi, appunto, di un organo la cui imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione, poichè ne fanno parte membri provenienti dalle tre magistrature (ordinaria, amministrativa e contabile), dalla dirigenza del Ministero del Tesoro e dagli ufficiali generali e superiori medici, e che svolge (contrariamente all'assunto del ricorrente) una funzione consultiva di natura medico-legale, volta a verificare, nel merito, l'operato delle singole commissioni mediche ospedaliere, onde garantire la tutela dell'interesse del singolo e, nel contempo, quella non meno importante dell'Erario.
Ciò che, invece, deve pretendersi dall'Amministrazione è che essa, prima di far proprio il parere (obbligatorio, ma non vincolante) reso dal C.P.P.O., valuti se questo tiene conto delle diverse ragioni espresse dagli altri organi consultivi e provveda in modo ragionevole alla loro confutazione, ove non ritenga di condividerle.
Segue da ciò che l'obbligo della motivazione è del C.P.P.O., che non può esprimere un meditato giudizio conclusivo senza tenere conto di quelli già resi dagli altri organi che lo hanno preceduto nel corso del procedimento e senza averli, in modo diretto o indiretto, confutati.
Alla stregua di quanto sopra rilevato, con riferimento al caso in esame, nel provvedimento di reiezione impugnato non appaiono riscontrabili i vizi denunciati, dal momento che sia il parere del C.P.P.O. sia quello del Collegio medico legale del Ministero della Difesa hanno motivatamente e logicamente escluso che l'attività svolta dal ricorrente possa essere considerata motivo sufficiente, nè causale nè concausale, all'instaurarsi dell'affezione di cui trattasi, e che vi possa essere interdipendenza tra quest’ultima e la sinusopatia, già in precedenza indennizzata.
Infatti, viene dato atto che:
- le due patologie (sinusopatia e condrosarcoma) hanno natura divesa;
- il tumore di cui era affetto il ricorrente interessa il seno mascellare e la parte corrispondente della cavità nasale;
- sono rari i sarcomi nelle loro diverse espressioni istopatologiche (reticolosarcomi, condrosarcomi, plasmocitomi, angiosarcomi, emangio-pericitomi);
- tra le cause predisponenti in primo luogo va annoverato il fumo di sigarette;
- dalle cartelle cliniche si evince che il ricorrente era un fumatore di trenta sigaretta al giorno; ciò rappresenta un fattore di rischio specifico per la neoplasia di cui trattasi;
- ove fosse stato presente con minore peso il fattore fumo di tabacco, la patologia tumorale si sarebbe verificata con minore percentuale di possibilità;
- nei precedenti di servizio del ricorrente non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a poter dar luogo ad una genesi neoplastica;
- non sussistono precedenti infermità e lesioni, imputabili al servizio, che con il tempo possono essere evolute in senso metaplastico-neoplastico;
- per criterio etio-patogenetico e clinico generale non può quindi riconoscersi interdipendenza tra la forma tumorale in argomento e la sinusopatia, diagnosticata trenta anni prima e già allora “in atto non reliquati di sinusite”.
A ben vedere, quindi, i provvedimenti impugnati devono ritenersi legittimamente adottati.
Né, per completezza, può assumere idonea rilevanza la circostanza secondo cui nei provvedimenti impugnati viene affermata la diversità delle regioni mascellari interessate dalle menzionate due patologie, dal momento che, pur ammettendo in linea di ipotesi che dette patologie hanno interessato la medesima regione mascellare, l’interdipendenza delle patologie è stata esclusa –come avanti già evidenziato- anche e soprattutto alla stregua degli autonomi criteri etio-patogenetico e clinico generale.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va, quindi, respinto.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto anche conto della natura particolare della lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli il 7 febbraio 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Filippo Giamportone, Presidente, estensore;
- Alessandro Pagano, Consigliere;
- Sergio Zeuli, Referendario.



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