REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione settima –
composto dai Magistrati:
1) dr. Francesco Guerriero - Presidente
2) dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, rel.
3) dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8833/2005 Reg. gen., proposto dalla
Siemens s.p.a., con sede in Milano, viale Alberto e Piero Pirelli, n. 10, in persona dei suoi procuratori, dr. Maurizio Biassoni e dr. Bruno Hartmut Pratschke, in virtù dei poteri loro conferiti con delibera del Consiglio di amministrazione del 5.5.2005, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Gennaro Belvini, con domicilio presso la segreteria del giudice àdito
contro
il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco p.t., ed il Capo Settore arch. Francesco Saverio Cannavale, rappresentati e difesi (il Comune) dal Capo Sezione all'ufficio contenzioso, avv. Maurizio Passetto, giusta procura a tergo della copia notificata del ricorso, anche qui con domicilio presso la segreteria del giudice adito, ed in forza di deliberazione di conferimento dell’incarico, n. 30 del 30 gennaio 2007
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
- della nota protocollo n. 34894 del 7.12.2005 con la quale si rinnova la diffida a non iniziare i lavori "in quanto dalla documentazione prodotta non si evince l'iscrizione alla cassa edile della ditta esecutrice dei lavori, così come prescritto dalla normativa vigente";
- della pregressa nota protocollo n. 34380 dell'1.12.2005, recante una prima diffida ad identica motivazione;
- di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso e consequenziale
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Visto il decreto presidenziale n. 3683/2005, recante la concessione della richiesta tutela cautelare provvisoria, sino alla camera di consiglio dell'11.1.2006;
Vista l'ordinanza collegiale n. 37 dell'11 gennaio 2006, cui tramite la domanda cautelare è stata accolta;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;
Uditi, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2007, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente società espone che le proprie danti causa, dovendo realizzare nel Comune di Vico Equense, in via Sopramonte, n. 16, una stazione radio-base per il potenziamento della telefonia cellulare, avevano avanzato la prescritta, relativa istanza in data 24 luglio 2003.
Riferisce, poi, di aver richiesto ed ottenuto il parere favorevole dell'Arpac (in data 16 settembre 2003) e l'autorizzazione paesaggistica, in via surrogatoria dalla Soprintendenza ai beni ambientali e culturali di Napoli e provincia (in data 28 maggio 2004).
In presenza dell'avvenuta acquisizione delle cennate autorizzazioni e nel silenzio del Comune, che aveva in passato solo richiesto ed ottenuto un'integrazione documentale, Siemens riferisce ancora di aver quindi comunicato l'inizio dei lavori con nota del 16 marzo 2005, acquisita al protocollo del Comune sub n. 7756.
Interveniva, a questo punto, un provvedimento del Comune, n. 8799/2005, che diffidava dall'iniziare i lavori "che avrebbero allo stato carattere di abusività", atteso che "tali opere sono soggette a D.I.A. ai sensi degli artt. 22.23 del d.P.R. 380/2001".
Siffatto provvedimento, tempestivamente impugnato, veniva annullato in sede giurisdizionale con pronuncia di questa Sezione n. 8866/2005, in quanto già formatosi, alla data di adozione del provvedimento amministrativo, il silenzio-assenso previsto dall'art. 87 del T.U. 259 del 2003, ossia dalla normativa di settore, applicabile alla fattispecie.
In data 20 luglio 2005 seguiva la reiterazione, da parte di Siemens, della denuncia di inizio dei lavori, cui il Comune opponeva un nuovo provvedimento, l'ordinanza n. 262 dell'1.8.2005, recante l'ordine di sospensione dei lavori per mancata produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dalla legge n. 266/2002 e dal d. l.vo n. 276/2003, il c.detto DURC, e la comunicazione di avvio del procedimento volto, per tale ragione, alla revoca del titolo abilitativo formatosi per silentium.
La nuova impugnativa proposta da Siemens avverso il sopravvenuto atto veniva definita sempre da questa Sezione con sentenza n. 10681 del 21.12.2006, che in parte la respingeva ed in parte la dichiarava inammissibile, così motivando: " Il ricorso è in parte infondato e va respinto, in parte va dichiarato inammissibile per i motivi di seguito precisati.
Occorre infatti distinguere il procedimento di formazione del titolo abilitativo e la sua validità dalla sua efficacia. Le censure della ricorrente possono ritenersi corrette se riferite alla fase di formazione dei titolo: a tal fine, infatti, la ricorrente è tenuta ad allegare esclusivamente i documenti indicati dal Codice delle comunicazioni. L’Amministrazione non può dunque impedire la formazione del titolo abilitativo, o annullarlo o rimuoverlo, contestando la mancanza del DURC.
Tuttavia, altra cosa è l’esecuzione materiale dei lavori. A tal fine, la certificazione di regolarità contributiva è necessaria: infatti, ex art. 3 comma 8 lett. b) ter, del D. Lgs.494/96 “In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”, sicché appare legittimo l’ordine di sospensione dei lavori fino alla produzione della certificazione in parola.
Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato: l’Amministrazione non ha rimosso il titolo, ma ha ordinato sospensione dei lavori; tale atto, data la sua natura essenzialmente cautelare, non deve essere preceduto dall’avviso di cui all’art. 7 l. n. 241/90 (TAR Lazio, Latina, n. 668/2004) ........"
Nelle more, vi era stata una comunicazione di ripresa dei lavori a partire dal 30.11.2005, recante la precisazione che l'esecuzione dei lavori era stata affidata alla impresa GBS ed il nominativo del direttore dei lavori. A detta comunicazione venivano allegati: certificato di regolarità contributiva INPS; certificato di regolarità contributiva INAIL; dichiarazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori relativa all'organico medio annuo ed al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (contratto metalmeccanico industria).
Se non che il Comune, dopo aver dapprima ordinato la sospensione dei lavori di cui si è già detto innanzi, nuovamente si attivava per evitare l'avversata installazione della stazione radio base (è la tesi attorea) ed emanava nel dicembre del 2005 le due diffide, fatte oggetto dell'impugnativa qui oggi all'esame, secondo le quali i lavori non potevano (ancora) essere iniziati "in quanto dalla documentazione prodotta non si evince l'iscrizione alla Cassa edile della ditta esecutrice dei lavori" (diffida dell'1.12.2005); preclusione, questa, ribadita negli stessi termini dalla successiva diffida del 7.12.2005, dopo la precisazione, per quanto attiene alla produzione del DURC "dovuta anche per i lavori privati", che "questo settore, visto che la Cassa edile della Provincia di Napoli non si è ancora attrezzata per la produzione del DURC accetta le tre certificazioni separate (INAIL, INPS e CASSA EDILE) di regolarità contributiva".
Nella prospettazione attorea, la tesi dell'amministrazione sarebbe infondata, in quanto l'oggetto dei lavori da eseguirsi non richiederebbe l'iscrizione della ditta alla cassa edile, nel mentre al personale dipendente (dall'impresa esecutrice, in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali) è correttamente applicato il trattamento economico e normativo previsto per gli addetti all'industria metalmeccanica privata e di installazione impianti, ovvero il contratto di lavoro dei metalmeccanici.
Le parti hanno prodotto memorie ed il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 37 dell'11 gennaio 2006, ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
All'odierna pubblica udienza del 14 febbraio 2007, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Come evidenziato in narrativa, la res controversa nel giudizio qui oggi all'esame fa seguito a precedenti giudizi -interessanti sempre la realizzazione di una stazione radio base nel territorio del Comune di Vico Equense, alla via Sopramonte, n. 16- definiti con le pronunce di questa Sezione, innanzi indicate.
Le precedenti statuizioni del Tribunale hanno riconosciuto l'avvenuta formazione per silenzio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell'impianto (sentenza n. 8866/2005) e la indispensabilità della previa produzione all'amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dalla legge n. 266/2002 e dal d. l.vo n. 276/2003, il c.detto DURC, ai fini dell'esecuzione materiale dei lavori e non anche a quelli, a monte, della formazione del titolo abilitativo (sentenza n. 10681/2006).
Resta oggi da definire se l'amministrazione potesse legittimamente ancora
opporsi alla esecuzione delle opere "in quanto dalla documentazione prodotta non si evince l'iscrizione alla Cassa edile della ditta esecutrice dei lavori" (diffida dell'1.12.2005); preclusione, questa, ribadita negli stessi termini dalla successiva diffida del 7.12.2005, dopo la precisazione, per quanto attiene alla produzione del DURC "dovuta anche per i lavori privati", che" questo settore, visto che la Cassa edile della Provincia di Napoli non si è ancora attrezzata per la produzione del DURC accetta le tre certificazioni separate (INAIL, INPS e CASSA EDILE) di regolarità contributiva".
Più chiaramente, il Comune, pur convenendo sulla possibilità di comprovare la regolarità degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali da parte della ditta esecutrice a mezzo di certificazioni separate, come qui avvenuto, ritiene tuttavia che le certificazioni dell'INAIL e dell'INPS, rimesse all'amministrazione e la cui copia è stata versata in atti, siano insufficienti alla bisogna (a consentire l'esecuzione dei lavori) necessitando ancora la certificazione della Cassa edile.
Così circoscritto l'oggetto dell'impugnativa, il ricorso è fondato.
Ed invero, il comma 8 dell'art. 3 del d. l.vo n. 494 del 1996, quale vigente per effetto delle modifiche apportatevi dai dd.ll.vi n. 276 del 2003 e n. 251 del 2004, così dispone: "Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo".
Sulla scorta di tale dettato normativo primario, l'amministrazione centrale (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ha emanato atti normativi secondari, fra i quali la circolare n. 230 del 2005, invocata dal Comune di Vico Equense per sostenere l'indispensabilità anche della certificazione della Cassa edile.
Orbene, l'atto di normazione secondaria è intervenuto per disciplinare nel dettaglio gli adempimenti a porsi in essere, all'esito dell'avvenuta stipula della"convenzione fra Inps, Inail e Casse Edili, che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia" (cfr. premessa della circolare). In un ottica di snellimento procedurale, la circolare ha quindi indicato modulistica e procedimento per richiedere ed ottenere un Documento Unico di Regolarità Contributiva, il DURC, istituendo anche alla bisogna uno "sportello unico" presso le Casse edili competenti per territorio.
Non è dubbio, quindi, che in presenza di lavori in edilizia occorra comunque anche la certificazione della Cassa edile (all'interno del Durc, od anche separata ove non ancora definita compiutamente la fase del procedimento unico).
Se non che, nel caso che qui riguarda, la ditta esecutrice dei lavori, in ragione del suo oggetto sociale (installazione, trasformazione, ampliamento di impianti radiotelevisivi ed elettronici, realizzazione stazioni radio base, etc.) è iscritta nel ramo industria ed "applica al proprio personale il trattamento economico e normativo previsto per gli addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e di Installazione di Impianti, che non prevede il versamento della Cassa edile" (cfr. l'autodichiarazione in atti ed anche la certificazione Inps, pure in atti).
Nella prospettazione attorea, tale circostanza esclude l'applicabilità della previsione (primaria e secondaria) alla fattispecie qui data, che non rientrerebbe nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile riportati nell'allegato 1 all'art. 2 del cennato d. l.vo n. 494 del 1996, destinatari della normativa.
L'amministrazione resistente avversa tale tesi; se non che il mero richiamo, formulato in memoria, ai contenuti della previsione che include "le opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno, o in altri materiali, comprese le linee elettriche" non appaiono al Collegio sufficienti alla bisogna in carenza di ogni altra più concreta specificazione, assente negli atti amministrativi impugnati.
In ogni caso, ad ammettersi che i lavori di cui in concreto qui trattasi non escludano l'esecuzione anche di opere rientranti fra quelle sopra indicate, quel che appare rilevare è che gli atti impugnati non negano che la ditta esecutrice possa realizzare l'impianto (a mezzo quindi delle opere tutte a tanto necessarie), salvo a pretendere, ai soli fini della prescritta verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi, una certificazione anche della cassa edile che essa, in possesso dell'iscrizione camerale nel ramo industria con l'oggetto sociale sopra indicato, non può invece avere.
Ma se questa è la situazione data, in presenza di certificazioni Inps ed Inail sulla regolarità contributiva della ditta (Granato Broadcasting CBS, che, come non controverso, non necessita di iscrizione anche alla cassa edile) appare necessitato concludere nei sensi invocati dalla parte ricorrente, ossia per la sufficienza della documentazione prodotta per far luogo alla realizzazione dell'impianto.
Ed invero, tale conclusione si appalesa idonea a coniugare il dato formale e quello sostanziale, evitando violazioni o elusioni della normativa primaria: non consentendo cioè che possa evitarsi di comprovare la regolarità contributiva, e però quale richiesta in relazione alla propria condizione e posizione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di giudizio possono essere compensate per giusti motivi, legati agli indubbi tratti di peculiarità della questione (ultima qui oggi trattata).
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 febbraio 2007.
dott. Francesco Guerriero, Presidente
dott. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, rel., est.