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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 9 febbraio 2007 n. 401
Pietro Morea – Presidente, Francesco Bellomo – Estensore.
Lionetti (avv. G.M. Serlenga) c. Unione Italiana Tiro a Segno (avv.ti E. Lubrano e F. Gagliardi La Gala), Ippolito (n.c.).


1. Giurisdizione e competenza – Giustizia sportiva – Art.3 comma 1, l. n.280 del 2003 – Inciso “esauriti i gradi di giustizia sportiva” – Interpretazione.

 

2. Giurisdizione e competenza – Giustizia sportiva – Competenza del T.A.R. del Lazio con sede in Roma – Ha carattere inderogabile.

1. In riferimento all’art.3 comma 1, l. 17 ottobre 2003 n.280, l’inciso “esauriti i gradi di giustizia sportiva” vale a chiarire che, ove siano in gioco controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art.2, la giurisdizione statale può essere adita solo dopo il previo esperimento della tutela assicurata dall’ordinamento sportivo.

 

2. In tema di giustizia sportiva, la competenza del T.A.R. del Lazio con sede in Roma prevista dall’art. 3 comma 2, l. 17 ottobre 2003 n.280, ha carattere inderogabile, sia in quanto avente carattere esclusivo sia in quanto rilevabile d’ufficio.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA


Sede di Bari - Sezione Seconda



nelle persone dei magistrati:

PIETRO MOREA PRESIDENTE
DORIS DURANTE COMPONENTE
FRANCESCO BELLOMO COMPONENTE – relatore

all'esito dell'udienza camerale del 8 febbraio 2007
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


Sul ricorso n. 126/2007, proposto da
LIONETTI MICHELE, rappresentato e difeso da Serlenga Avv. Giacinta Maria;

contro


 

- l'Unione Italiana Tiro a Segno - Ente Pubblico e Federazione Sportiva del Coni - , rappresentato e difeso da Lubrano Avv. enrico e da Gagliardi La Gala Avv. Franco;
- il Comitato Regionale per la Puglia Unione Italiana Tiro a Segno

e nei confronti



- di Ippolito Paolo

 

per l'annullamento previa sospensione dell’esecuzione
▪ della delibera del Consiglio direttivo n.128/06 del 24.11.2006, recante lo scioglimento del Consiglio direttivo della Sezione di Barletta e conseguente Commissariamento della stessa;
▪ di ogni altro atto presupposto, e comunque connesso, ancorchè non conosciuto, tra cui, ove occorra,
a) la deliberazione del Consiglio Direttivo della U.I.T.S. n.73 del 4.8.2006; le relazioni afferenti la visita ispettiva svoltasi il 5 e 6 ottobre;
b) la nota del Presidente del Comitato regionale Puglia in data 19 ottobre 2006;
c) la nota prot. P.F./11.07, a firma del Procuratore Federale della U.I.T.S., recante contestazione di addebiti
Visto il ricorso ed allegati
Vista la domanda di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Unione Italiana Tiro a Segno
Visti i documenti e le memorie delle parti
Visti tutti gli altri atti di causa
Relatore all'udienza del 8 febbraio 2007 il giudice Francesco Bellomo ed uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale
Considerato che sussistono i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 3 e 9 L. 205/00
Ritenuto quanto segue

FATTO E DIRITTO



1.
Con ricorso notificato il 25.1.07 all'Unione Italiana Tiro a Segno, al Comitato Regionale per la Puglia Unione Italiana Tiro a Segno, a Ippolito Paolo, depositato il 25.1.07, LIONETTI MICHELE domandava l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
▪ della delibera del Consiglio direttivo n.128/06 del 24.11.2006, recante lo scioglimento del Consiglio direttivo della Sezione di Barletta e conseguente Commissariamento della stessa;
 di ogni altro atto presupposto, e comunque connesso, ancorchè non conosciuto, tra cui, ove occorra, la deliberazione del Consiglio Direttivo della U.I.T.S. n.73 del 4.8.2006; le relazioni afferenti la visita ispettiva svoltasi il 5 e 6 ottobre; la nota del Presidente del Comitato regionale Puglia in data 19 ottobre 2006; la nota prot. P.F./11.07, a firma del Procuratore Federale della U.I.T.S., recante contestazione di addebiti
A fondamento del ricorso, premesso che il provvedimento impugnato si fondava sul presunto accertamento a carico del ricorrente di gravi irregolarità della gestione contabile ed amministrativa a seguito dell'ispezione condotta il 5 e 6 ottobre 2006 (le cui risultanze erano condensate nella relazione data 11 novembre 2006), deduceva molteplice censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare la violazione dell'art. 17, comma 4 dello Statuto dell'Ente in relazione agli artt. 1, 3, 7 e 10 L. 241/90.
Si costituiva in giudizio l'Unione Italiana Tiro a Segno, eccependo l’incompetenza funzionale del T.A.R. .
Replicava sul punto il ricorrente.
La causa veniva trattata all'udienza del 8 febbraio 2007, fissata per l'esame della domanda cautelare, dove le parti venivano sentite anche sulla possibilità di una decisione nel merito.
2. Il ricorso risulta manifestamente definibile, sicché, essendo il contraddittorio completo e l'istruttoria documentale esauriente, il Collegio procede a decisione in forma semplificata.
L’impugnazione ha per oggetto il provvedimento con cui l’Unione Italiana Tiro a Segno (Federazione sportiva facente parte del C.O.N.I.) ha disposto il commissariamento della Sezione di Barletta, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 17, comma 4 del suo Statuto.
Si tratta di fattispecie riconducibile all’art. 3 L. 280/03.
Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
La diversa opinione del ricorrente - argomentata sulla base dell’inciso “esauriti i gradi di giustizia sportiva” - è priva di pregio.
La disposizione si riferisce testualmente a “ogni altra (rispetto alle questioni meramente patrimoniali) controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2”. Non, dunque, solo a quelle che spettano preliminarmente (ma non in via assorbente) agli organi di giustizia sportiva.
L’inciso “esauriti i gradi di giustizia sportiva” vale piuttosto a chiarire che, ove siano in gioco tali controversie, la giurisdizione statale può essere adita solo dopo il previo esperimento della tutela assicurata dall’ordinamento sportivo.
Ciò posto occorre verificare quali siano le conseguenze nel caso in esame dell’applicazione dell’art. 3 L. 280/03 e, segnatamente, del comma 2, il quale fissa la competenza esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, in capo al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, stabilendo che la relativa questione è rilevabile d'ufficio.
Il Collegio ritiene tale competenza di carattere inderogabile, sia in quanto avente carattere esclusivo sia in quanto rilevabile d’ufficio.
Ciò premesso resta indifferente qualificare la competenza come di tipo territoriale o funzionale, atteso che anche nella prima ipotesi resta inapplicabile il meccanismo ordinariamente previsto per le questioni di competenza tra organi giurisdizionali di primo grado, in virtù della speciale previsione di cui alla citata disposizione.
Ne consegue che va dichiarato sic et simpliciter l’incompetenza del T.A.R. di Bari.
Ulteriori statuizioni - in particolare quella di trasmettere gli atti al giudice competente, come richiesto in via subordinata dal ricorrente - sarebbero palesemente irrituali, non essendo previste dall’anzidetta norma speciale.
Spese compensate, attesa la novità della questione e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe dichiara la propria incompetenza.
Compensa le spese.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Pietro Morea - Presidente
Francesco Bellomo - Estensore.

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 9 FEBBRAIO 2007



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