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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 9 febbraio 2007 n. 1081
Pres., est. Savo Amodio
Toro Assicurazioni s.p.a. (Avv.ti A. Gambino, M. Ranieri, C.F. Giampaolino) c/ Ministero delle attività produttive (Avv. dello Stato), I.S.V.A.P.- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Avv.ti A. Longo, M. Binda, N. Gentile)


1. Giustizia amministrativa – Controversie sulle sanzioni irrogate alle assicurazioni private – Art. 326, co. 7, D. Lgs. 209/2005 –ISVAP - Contraddittore necessario – È tale - Conseguenze.

 

2. Sanzioni amministrative – Art. 3, co. 11-13, D.L. 857/76 - Impresa di assicurazione - Offerta al danneggiato pervenuta in ritardo – Sanzione - Riduzione - Applicabilità – Anche in caso di offerta pervenuta oltre il termine stabilito – Sussiste.

1. L’art. 326, co. 7, D.Lgs. 209/2005 -Codice delle assicurazioni private-, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulle sanzioni irrogate dalle autorità ministeriali alle assicurazioni private, ha configurato l’ISVAP come contraddittore necessario, in ragione dell’imputazione sostanziale a tale istituto della sanzione irrogata, con conseguente inammissibilità del ricorso che non le sia stato tempestivamente notificato.

 

2. Ai sensi dell’art. 3, D.L. 857/76, -convertito nella Legge 39/77- la riduzione, nella misura del 40%, della sanzione dovuta dall’assicurazione privata, in caso di ritardo nella formulazione dell’offerta e contestuale pagamento al danneggiato della stessa, opera non solo ove il ritardo sia contenuto nel termine di 120 giorni dalla richiesta risarcitoria, ma anche laddove tale offerta- ovvero, come nella specie, la comunicazione dei motivi ostativi alla formulazione della stessa- sia stata effettuata oltre il predetto termine.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Sezione Prima –



composto dai Magistrati:
Antonino SAVO AMODIO Presidente rel. Roberto POLITI Consigliere
Mario Alberto di NEZZA Primo referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 1983 del 2006 Reg. Gen., proposto da
Toro Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e dal dott. Torri Francesco, rappresentati e difesi dagli avvocati Agostino Gambino, Massimo Ranieri e Carlo F. Giampaolino, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, Via dei Tre Orologi n. 14/A;

contro



il Ministero delle attività produttive, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti
dell’I.S.V.A.P. – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Longo, Marina Binda e Nicola Gentile, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via del Quirinale n. 21;

per l’annullamento
delle ordinanze-ingiunzioni 5 gennaio 2006 n. 563 e n. 564, notificate il 18 gennaio 2006;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato e dell’I.S.V.A.P.;
visti gli atti tutti di causa;
nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 10 gennaio 2007, gli avvocati Ranieri e Giampaolino per i ricorrenti e gli avvocati Binda e Gentile per l’I.S.V.A.P.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



La Soc. Toro Assicurazioni (in seguito: la Compagnia) ed il dott. Francesco Torri, suo rappresentante legale, impugnano le ordinanze-ingiunzioni indicate in epigrafe, con le quali sono stati condannati al pagamento in solido di euro 18.104,00 (ord. n. 563) e di euro 36.151,00 (ord. n. 564), in applicazione dell’art. 4 comma 5 della legge 12 agosto 1982 n. 576.
Con la prima ordinanza è stato sanzionato il comportamento della Compagnia, la quale aveva formulato un’offerta al danneggiato oltre il 120° giorno dal ricevimento della richiesta risarcitoria, a nulla rilevando il contestuale pagamento del risarcimento dovuto.
La seconda ordinanza ha riguardato il sinistro Beghin-Kalemasi ed il sinistro D’Ambrosio-Iafisco:
- nel primo, la sanzione è stata irrogata per la medesima fattispecie oggetto della precedente ordinanza;
- nel secondo, il comportamento rilevante è costituito dal ritardo superiore a 120 giorni nella comunicazione dei motivi della mancata offerta al danneggiato, avendo ritenuto - l’autorità emanante - inidonea la nota inviata dalla Compagnia alla parte lesa.
Avverso i suddetti provvedimenti si deducono i seguenti motivi di doglianza:
1) Illegittimità dell’ord. n. 563 e dell’ord. n. 564 (relativa al sinistro Beghin-Kalemasi) per violazione dell’art. 3 comma 13 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, atteso che, pur essendo stata formulata l’offerta oltre il termine prescritto, l’avvenuto pagamento contestuale avrebbe dovuto comportare comunque l’abbattimento del 40 % della sanzione dovuta.
Non condivisibile sarebbe la tesi dell’amministrazione che l’agevolazione in questione riguardi il solo caso di ritardo nella formulazione dell’offerta e non anche l’omissione, che si configurerebbe nell’ipotesi – come quella di specie – di superamento del termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria.
La prospettazione attorea sarebbe confermata sia dall’interpretazione letterale della norma, sia da quella finalistica, atteso che l’intenzione del Legislatore sarebbe pur sempre quella di favorire il pagamento del dovuto.
2) Illegittimità dell’ord. n. 564 per violazione dell’art. 3 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, in quanto la comunicazione dei motivi ostativi alla formulazione dell’offerta, effettuata dalla Compagnia al danneggiato, non potrebbe ritenersi generica e, quindi, inidonea.
Essa, infatti, sarebbe la conseguenza della comunicazione dell’assicurato – invita al danneggiato, oltre che alla Compagnia – circa la non sussistenza di un obbligo risarcitorio, sicché rientrava negli ordinari compiti dell’assicuratore di procedere alle verifiche del caso, prima di procedere alla liquidazione del danno.
4) Illegittimità dell’ord. n. 564 per violazione dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto la Compagnia avrebbe agito senza colpa e, in difetto dell’elemento soggettivo, la stessa non avrebbe potuto essere sanzionata.
5) Illegittimità dell’ord. n. 564 per violazione dell’art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto la nota con cui si enunciava il motivo della mancata formulazione dell’offerta costituirebbe un preciso adempimento di un obbligo giuridico, derivante dal contratto di assicurazione in corso.
Il danneggiato, inoltre, non avrebbe subito alcun nocumento, in quanto l’assicurato D’Ambrosio, a mezzo di un proprio legale, aveva affermato la responsabilità del preteso danneggiato Iafisco ancor prima che l’assicurazione ricevesse la richiesta di risarcimento di quest’ultimo.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle attività produttive e l’I.S.V.A.P., a difesa dei provvedimenti impugnati. Entrambi hanno prodotto memorie in cui controdeducono ai motivi di doglianza.
In vista dell’udienza di trattazione orale, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore scritto difensivo nel quale replica alle argomentazioni del Ministero intimato e dell’I.S.V.A.P.

DIRITTO



1) Occorre preliminarmente occuparsi dell’eccezione sollevata in udienza dall’I.S.V.A.P. sulla base del disposto dell’art. 326 comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che configurerebbe l’Istituto come contraddittore necessario, la cui mancata, tempestiva evocazione in giudizio comporterebbe l’inammissibilità del ricorso.
La norma invocata, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le questioni riguardanti i provvedimenti ministeriali di irrogazione delle sanzioni, stabilisce, altresì, che: “I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.”.
L’eccezione è fondata.
La novella legislativa ha l’incontestabile significato di affiancare un secondo contraddittore necessario all’autorità ministeriale, a cagione, evidentemente, dell’imputazione sostanziale anche all’I.S.VA.P. della sanzione irrogata.
Tale conclusione comporterebbe la declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa, non potendosi disporre nella specie l’integrazione del contraddittorio, consentita per l’evocazione dei soli controinteressati pretermessi, e, comunque, in presenza dell’assolvimento dell’onere minimo costituito dalla notifica del ricorso ad almeno uno di essi; parimenti non può riconoscersi efficacia sanante alla costituzione in giudizio dell’I.S.V.A.P., in quanto tale efficacia consente esclusivamente di ovviare ad errori o ad imperfezioni della notifica effettuata in modo irrituale, tutte le volte in cui essa in concreto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che, nella specie, sussistano i presupposti per concedere d’ufficio il beneficio dell’errore scusabile, in considerazione del fatto che la norma in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2006 e le notifiche del ricorso andavano poste in essere a ridosso di tale data (lo testimonia quella puntualmente effettuata al Ministero emanante il 17 febbraio 2006).
Sull’interpretazione della norma in questione, inoltre, non risultano essere intervenute pronunce giurisdizionali, sicché su di esse non può ritenersi formato un orientamento interpretativo minimamente consolidato.
La disposta rimessione in termini consente al Tribunale di passare all’esame dei motivi di ricorso.
2) La prima censura è diretta a contestare la mancata applicazione della riduzione, nella misura del 40% dell’importo, delle sanzioni irrogate.
In fatto, i ricorrenti riconoscono di avere tardivamente formulato la loro offerta, sicché non contestano l’an, ma esclusivamente il quantum debeatur.
In diritto, per converso, le parti divergono tanto sull’interpretazione letterale, quanto su quella logico-sistematica della disciplina sanzionatoria; pertanto, al fine di prendere posizione fra le contrapposte tesi, occorre partire dal dato normativo, costituito dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, non senza prima osservare che motivi di dissenso riguardano la stessa numerazione dei commi di cui esso si compone.
Quest’ultima divergenza, invero, sembra essere il frutto di una non perspicua tecnica normativa, fenomeno tipico delle ipotesi, come quella in questione, in cui, su un originario testo normativo, si inseriscono, attraverso interventi stratificati del Legislatore, ulteriori disposizioni, che sostituiscono ovvero si aggiungono a quelle preesistenti.
La parte dell’art. 3 rilevante ai fini della decisione che si va ad assumere è quella contenuta nei commi 11-13, che recitano:
“L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.”
Occorre partire da quest’ultimo comma, che è quello di cui parte ricorrente lamenta la mancata applicazione.
Il problema è di verificare se la “diminuzione” in esso prevista si applichi, come pretenderebbero i ricorrenti, a tutti i casi di offerta contestuale al pagamento, ovvero, come postula l’I.S.V.A.P., possano distinguersi, nel corpus legislativo, un ritardo ed un’omissione pura e semplice.
Quest’ultima ipotesi, nella prospettazione di parte resistente, si verificherebbe nel caso di “omessa formulazione dell’offerta” ovvero di “omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta” protrattesi per oltre centoventi giorni dal termine utile finale (comma 11).
Seguendo quest’ultima tesi, all’abbattimento negato nella specie potrebbe farsi luogo solo ed esclusivamente per il caso di ritardo in senso proprio, vale a dire per l’ipotesi di cui al comma 12 dell’art. 3, nel quale il ritardo sia comunque contenuto nel termine dei centoventi giorni, spirato il quale si dovrebbe parlare esclusivamente di omissione dell’offerta.
Parte ricorrente, dal canto suo, afferma che tale prospettazione si porrebbe in contrasto con l’interpretazione letterale della legge, la cui chiarezza non consentirebbe l’applicazione di ulteriori criteri ermeneutici.
La tesi attorea, circa l’univocità del significato dell’art. 3 comma 13, si basa sui seguenti elementi:
a) il contestato abbattimento postulerebbe esclusivamente la sussistenza del presupposto della contestualità di offerta e pagamento;
b) il comma 13 contempla la riduzione del 40% riferendola tanto alle sanzioni previste dal comma 11, quanto a quelle di cui al comma 12: di ciò costituirebbe prova inequivocabile il plurale utilizzato (“commi precedenti”);
c) il comma 14, riguardante la definizione transattiva delle controversie, considererebbe unitariamente il sistema sanzionatorio, facendo rinvio a tutt’e tre i commi precedenti;
d) il comma 12 prevederebbe già autonomamente l’ipotesi dell’avvenuto pagamento nei centoventi giorni (sanzionandola in maniera più lieve), sicché alla disposizione di cui al comma successivo non potrebbe non riconoscersi una portata generale.
Il dato testuale troverebbe un addentellato anche di carattere logico: la finalità perseguita dal Legislatore sarebbe, sempre e comunque, di incentivare la corresponsione del risarcimento al danneggiato, finalità che risulterebbe vanificata nel caso in cui non si accordasse alcuna rilevanza alla contestualità di offerta e di pagamento all’avente diritto, anche se successiva allo spirare del termine finale del procedimento.
Le argomentazioni opposte dall’I.S.V.A.P. a tale ricostruzione non appaiono convincenti. Deve preliminarmente osservarsi che esse fanno leva, in realtà, su elementi di carattere logico o sistematico, ininfluenti rispetto alla lettera della legge; non a caso, infatti, la prima considerazione addotta è quella che la prospettazione dei ricorrenti “andrebbe a vanificare lo spirito della norma”.
L’asserita equiparazione fra ritardo oltre i centoventi giorni ed omissione di offerta, che costituisce l’argomento principale dell’I.S.V.A.P. non solo non risulta provata dal testo normativo, ma trova anzi un’incontrovertibile smentita nel comma 13, della cui applicazione si fa questione. In particolare:
- i commi 11 e 12 si limitano a prevedere due ipotesi distinte di ritardo, rispettivamente inferiore e superiore ai centoventi giorni (termine complessivo che discende dall’applicazione della tempistica dettata dai precedenti commi del medesimo articolo), collegando ad essi conseguenze meno o più gravi; l’espressione “omessa formulazione dell’offerta…” protrattasi oltre il termine utile finale, infatti, è del tutto equivalente a quella di ritardo superiore ai centoventi giorni; se il Legislatore l’ha utilizzata è perché ha inteso “fotografare” la situazione alla scadenza del termine procedimentale, rispetto al quale, cioè, non poteva che parlarsi di omissione di offerta e di pagamento;
- il comma 13, da un lato, configura come requisito applicativo la (sola) contestualità dell’offerta e del pagamento; dall’altro, con l’utilizzo della forma plurale, riferisce l’abbattimento ad ambedue le fattispecie disciplinate dai commi che immediatamente lo precedono, con ciò qualificando entrambe in termini di semplice ritardo nell’adempimento.
Infondata in fatto è l’ulteriore obiezione che, nella specie, non vi sarebbe stata un’offerta formale; tale circostanza è smentita tanto dal verbale n. 698 (riferito all’impugnata ordinanza n. 563/2006), quanto dal verbale n. 699 (riferito all’ordinanza n. 564/2006), entrambi datati 1 settembre 2005, nei quali la Commissione per le sanzioni dell’I.S.V.A.P., nelle “Valutazioni” effettuate, ha espressamente dato atto che ambedue le offerte erano state contestuali al pagamento.
Quanto, poi, al necessario intervento dell’Istituto per sollecitare la liquidazione del dovuto, è evidente che l’argomento, seppure potenzialmente rilevante per la valutazione in altra sede del comportamento della compagnia di assicurazione, non è utilizzabile allorché si discute dell’interpretazione letterale della norma in oggetto.
Analoghe considerazioni possono effettuarsi in relazione al richiamo a quanto previsto dall’art. 16 della legge 9 gennaio 1991 n. 20, in tema di acquisizione di partecipazioni assicurative, che contemplerebbe un’equiparazione del tipo indicato, confermando sul piano sistematico la correttezza dell’interpretazione data dall’I.S.V.A.P.
A tacer d’altro, è sufficiente osservare in proposito che parte resistente si appella ad una disposizione di legge che disciplina un procedimento del tutto diverso da quello in questione, sicché, anche per tale ragione, non è fornita alcuna base logica per il ricorso all’interpretazione sistematica.
Neppure i due ultimi argomenti addotti dall’I.S.V.A.P. risultano idonei a confutare la tesi avversaria.
Quanto alla sentenza citata (Cass. civ. 12 luglio 2001 n. 9423), pur senza entrare nel merito di quanto statuito dalla suprema Corte, è sufficiente osservare che l’I.S.V.A.P. se ne serve esclusivamente per dimostrare come già il sistema normativo anteriore all’entrata in vigore della legge 5 marzo 2001 n. 57 imponesse un sistema sanzionatorio tale da rendere il ritardo non remunerativo; la conseguenza che se ne trarrebbe è che, a fortiori, la novella legislativa del 2001 non poteva “giustificare un cambio del registro interpretativo”.
Dalla frase riportata appare evidente che parte resistente si muove sul piano dell’interpretazione logica, dovendo misurarsi, sempre e comunque, con la lettera della legge e, in ogni caso, con la ratio ad essa sottesa, consistente nell’agevolazione della contestualità di offerta e pagamento, restando da dimostrare, come pure postula l’I.S.V.A.P., che l’abbattimento del 40% di una sanzione di importo elevato, quale quella prevista dal comma 12 dell’art. 3 D.L. n. 857/76, comporti il venire meno dell’effetto deterrente della misura punitiva.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, il comma 14 dell’art. 3, laddove disciplina la definizione delle controversie in via transattiva, si riferisce all’intero sistema sanzionatorio, comprensivo della previsione di cui al comma 13: lo testimonia, in maniera incontrovertibile, l’espresso richiamo ai tre commi di cui detto sistema si compone, fermo restando che l’indicazione dei “commi ottavo, nono e decimo” è essa sì frutto di un’evidente mancanza di coordinamento in sede redazionale, atteso che quelli richiamati dalla norma non riguardano minimamente la materia sanzionatoria.
Il motivo di ricorso si rivela, pertanto, fondato.
3) La conclusione appena raggiunta, comportando l’annullamento in parte qua di entrambi i provvedimenti impugnati, determina altresì l’assorbimento della seconda doglianza, formulata in via subordinata.
Infatti, avendo il Tribunale stabilito l’applicabilità diretta del comma 13 dell’art. 3 al caso di specie, non vi è spazio per un’interpretazione analogica, non dovendosi colmare alcun vuoto dell’ordinamento.
4) Le ulteriori doglianze sono dirette a contestare la legittimità della sola ord. n. 564, relativamente al sinistro Iafisco-D’Ambrosio, nella parte in cui ha irrogato alla Compagnia una sanzione per violazione dell’obbligo di comunicare al danneggiato le ragioni che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento.
L’evidente connessione logica esistente fra i motivi di gravame impone una trattazione congiunta degli stessi.
I ricorrenti prendono le mosse dalla norma applicata - l’art. 11 del D.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45 -, che recita: “L’assicuratore che ritiene di non potere fare offerta di risarcimento è tenuto a comunicarne al danneggiato in modo analitico e circostanziato i motivi”.
Passano, quindi, ad esaminare la circolare I.S.V.A.P. 28 gennaio 1997 n. 293, recante i criteri applicativi dell’art. 3 del D.L. n. 857/76 cit., che, con specifico riguardo all’obbligo dell’assicuratore di dare comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta, indica, in via esemplificativa, una serie di ipotesi in cui i dinieghi non possono essere considerati immotivati.
Alla stregua di tale quadro normativo, la Compagnia assume la legittimità della sua condotta, in quanto:
- essa risulterebbe in linea con l’obbligo, gravante sull’assicuratore, di effettuare, con la diligenza propria del professionista del settore, le valutazioni comportanti conseguenze economiche per il danneggiante, in relazione anche alle modalità di pagamento del premio, ordinariamente indicate come il criterio del bonus/malus;
- il danneggiato Iafisco avrebbe ricevuto dal danneggiante D’Ambrosio una puntuale descrizione delle circostanze del sinistro, che avrebbero portato ad escludere la responsabilità di quest’ultimo; a fronte di tale puntuale comunicazione, la contestata dichiarazione risulterebbe pienamente idonea all’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 45/81;
- la Compagnia non avrebbe fatto altro che agire nell’adempimento di un dovere - curare diligentemente l’interesse dell’assicurato -, sicché ben potrebbe avvalersi della scriminante prevista dall’art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
- il danneggiato non avrebbe subito alcun nocumento dal comportamento della Compagnia.
Tutte le considerazioni riassunte non appaiono idonee ad inficiare il provvedimento sanzionatorio impugnato.
Per convincersi di ciò, sarebbe sufficiente operare un raffronto fra la norma di legge e la comunicazione effettuata al danneggiato Iafisco. La prima, infatti, impone che si faccia luogo ad un’informazione “in modo analitico e circostanziato”; l’espressione utilizzata è così precisa e stringente da non avere bisogno di alcuna considerazione ulteriore. A fronte di essa, la Compagnia ha utilizzato un modello prestampato, nel quale, attraverso l’apposizione di un semplice segno grafico fra le due opzioni contemplate (responsabile – non responsabile), si è limitata ad affermare, puramente e semplicemente, che il proprio assicurato non risultava responsabile dell’incidente.
Appare evidente che il destinatario di tale apodittica comunicazione non è stato posto in condizione di percepire le effettive ragioni del diniego, tenuto conto, in particolare, che la Compagnia non aveva apposto alcuna indicazione specifica nello spazio del modello dedicato alle note.
Per osservare un comportamento diligente, essa avrebbe dovuto fornire indicazioni circa la dinamica del sinistro, nonché in punto di responsabilità dell’accaduto, che consentissero al danneggiato di valutare la fondatezza della posizione, sia pure adesiva a quella del proprio assicurato, assunta dalla Compagnia.
Solo così risulterebbe rispettata la lettera nonché la ratio legis, che, come opportunamente osserva parte resistente, è preordinata a velocizzare la procedura di liquidazione del sinistro stradale, favorendo la conciliazione fra le parti e, nel contempo, deflazionando il ricorso alla giustizia. E’ in funzione di tale interesse che l’ordinamento appresta una tutela sanzionatoria per il caso di inosservanza dell’obbligo suddetto.
La laconicità dell’informazione resa nella specie non trova una giustificazione condivisibile nella circostanza che l’assicurato avesse fatto una comunicazione, che declinava la propria responsabilità, diretta tanto alla Compagnia, quanto al danneggiato.
In proposito, il mero rinvio per relationem a detta comunicazione non è idoneo a soddisfare l’obbligo di legge, atteso che, con esso, si è inteso imporre alla compagnia di effettuare un – autonomo e tecnicamente qualificato - controllo sulla dinamica del sinistro, manifestando alla parte lesa dal comportamento del proprio assicurato il proprio avviso in proposito.
Da quanto testé detto, risulta evidente la palese infondatezza della censura riguardante l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, sub specie della mancanza di colpa in capo all’agente.
In proposito è sufficiente osservare che la sanzione discende dalla violazione di un preciso obbligo di legge – fornire al danneggiato un’informazione “in modo analitico e circostanziato” –, sulla cui portata, invero, non vi era alcun possibile dubbio interpretativo, tenuto conto altresì dei chiarimenti forniti dall’I.S.V.A.P. con la citata circolare.
Da ultimo, non può neppure condividersi l’invocazione della scriminante dell’adempimento del dovere generale di “gestire l’interesse dell’assicurato”, che legittimerebbe la mancata formulazione dell’offerta al danneggiato; infatti, l’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 11 D.P.R. n. 45/81 non era suscettibile di produrre alcun effetto pregiudizievole sulla corretta gestione del contratto di assicurazione da parte della Compagnia.
La norma inosservata, infatti, imponeva esclusivamente un clare loqui da parte dell’impresa assicuratrice, che ben poteva essere limitato al semplice chiarimento, con precisione ed in modo analitico, delle ragioni per le quali non si procedeva alla formulazione dell’offerta.
Una siffatta condotta non solo non interferisce sulla gestione del contratto di assicurazione, operante su un piano distinto dall’obbligo di legge, ma anzi potrebbe comportare il vantaggio per l’assicurato di prevenire eventuali azioni giudiziarie nei suoi confronti.
Quanto detto dà dimostrazione anche dell’irrilevanza della mancanza di una lesione concreta dell’interesse del danneggiato. La norma, di cui ha fatto applicazione l’amministrazione, prescinde da quest’ultima circostanza, attestandosi esclusivamente sulla portata oggettiva della comunicazione in concreto effettuata dalla compagnia di assicurazione, ritenendola illegittima e, quindi, meritevole di essere sanzionata per il solo fatto che essa impediva al destinatario di comprendere le ragioni del diniego serbato sulla richiesta risarcitoria.
4) Per tutte le considerazioni effettuate, il ricorso si appalesa parzialmente fondato. Conseguentemente, le impugnate ordinanze n. 563 e n. 564 vanno annullate limitatamente alla parte in cui non è stato applicato al rispettivo importo determinato l’abbattimento del 40% previsto dall’art. 3 comma 13 del D.L. n. 857/76 per il caso di pagamento contestuale all’offerta.
La parziale soccombenza reciproca comporta l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, accoglie in parte il ricorso epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla, nei limiti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007.



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