REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 7 Febbraio 2007
Visto il ricorso 8/2007 proposto da:
ROSATI RODOLFO, rappresentato e difeso dall’avv. Iaria Domenico con domicilio eletto in Firenze, Via di Rondinelli 2,
presso Iaria Domenico
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Firenze, Via degli Arazzieri 4, presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del Ministero dei trasporti del 18 ottobre 2006 (RD n. 1884), notificato al ricorrente in data 26 ottobre 2006 recante la reiezione del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il precedente provvedimento del 16 maggio 2006 di revoca della patente di guida adottato dal Direttore - Ufficio Provinciale di Firenze - della M.C.T.C.; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi, in particolare, il giudizio espresso dalla Commissione Medica Locale di Prato in data 7 aprile 2006, con il quale è stata dichiarata la inidoneità psicofisica del ricorrente alla guida di veicoli a motore per la patente di cat. B, l’accertamento medico effettuato dall’unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato in data 25.07.2006 e lo stesso atto di revoca della patente del 16 maggio 2006;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:MINISTERO DEI TRASPORTI
Udito il relatore Pres. GIOVANNI VACIRCA e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti D. Iaria e l’avv. dello Stato U. Casali ;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00;
Ritenuto che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
Considerato che il ricorrente ha impugnato la decisione di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la revoca della patente di guida per inidoneità fisica;
Considerato che la predetta decisione è motivata con riferimento al giudizio medico emesso dall’Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato di Firenze, in cui si rileva “scompenso cardiaco, impianto di PM – ICD biventricolare, recente episodio (febbraio 2006) di tachicardia ventricolare, affezione e dispositivo non compatibili con la normativa della sicurezza stradale”;
Considerato che la presenza del dispositivo (impiantato a fini di prevenzione primaria) dal febbraio 2004 non era stata inizialmente ritenuta di per sé incompatibile con la patente di cat. B dalla Commissione medica locale di Prato, che nella seduta del 27 marzo 2005 aveva riconosciuto l’idoneità;
Ritenuto che sia stata decisiva nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione la considerazione della recente attivazione del dispositivo, espressamente citata sia nel verbale 7 aprile 2006 della Commissione medica locale di Prato che nel verbale 25 luglio 2006 della Commissione medica dell’ Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato di Firenze;
Vista la relazione in data 13 aprile 2006 del Direttore dell’U.O. Cardiologia dell’Ospedale S.M. Annunziata di Bagno a Ripoli, in cui si precisa che in occasione dell’evento del 28 febbraio 2006 il dispositivo ha agito non con una defibrillazione, ma con un “pacing antitachicardico” e si conclude per l’idoneità alla guida;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria dell’11 gennaio 2007;
Considerato che sono stati richiesti chiarimenti (integrati da un estratto dalle istruzioni della casa produttrice) sulle caratteristiche del dispositivo in concreto impiantato (pace-maker implantable cardioverter defibrillator) e sul tipo di terapia elettrica dallo stesso erogata sia in funzione antibradicardica che in funzione antitachicardica, con particolare riguardo ai casi di utilizzazione dello shock elettrico (riconosciuto pericoloso per la guida in quanto possibile causa di sobbalzi e di disorientamento) e dell’aumento della frequenza della semplice stimolazione (non avvertibile dal paziente);
Visto l’estratto dal manuale della casa produttrice “Guidant” (allegato alla relazione integrativa in data 1° febbraio 2007, depositata il 5 febbraio 2007), da cui risulta confermato che il dispositivo in questione, in funzione antitachicardica, eroga:
a) piccoli e veloci impulsi di stimolazione, non avvertibili o appena avvertibili ma indolori, in caso di aritmia veloce, ma regolare (funzione di stimolazione antitachicardica),
b) shock a energia bassa o moderata, leggermente fastidioso, in caso di aritmia molto veloce, ma regolare (funzione di cardioversione),
c) shock ad alta energia con contraccolpo nel torace in caso di aritmia molto irregolare e veloce (funzione di defibrillazione);
Considerato che la decisione impugnata e il parere tecnico richiamato non risultano sufficientemente motivati, in quanto non distinguono fra i tre possibili tipi di intervento del dispositivo in funzione antitachicardica e non tengono conto del fatto che l’episodio del 28 febbraio 2006 è riconducibile all’ipotesi sub a);
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto e che la decisione impugnata debba essere annullata, salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 7 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Saverio Romano Consigliere
Bernardo Massari Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 FEBBRAIO 2007