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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 24 gennaio 2007 n. 455
Pres. Corasaniti, Rel. Calveri
F. Fiori e G. Moro (Avv.ti M. Contaldi e A. Aluigi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. dello Stato)


Concorsi pubblici – Esclusione – Esami riservati per l’abilitazione all’insegnamento ex L.n.124/94 – Periodo di insegnamento richiesto quale requisito necessario per la partecipazione – Esclusione del dottorato di ricerca – Legittimità – Ragioni

E’ legittima l’esclusione dagli esami per l’abilitazione all’insegnamento (riservati, ex L. n. 124/94, ai soggetti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali per un arco di tempo prestabilito) di coloro i quali abbiano frequentato un corso di dottorato di ricerca di pari durata, in quanto, sebbene quest’ultimo sia riconosciuto come servizio prestato presso l’università, non è tuttavia equiparabile all’insegnamento, consistendo nell’approfondimento di alcune discipline e non avendo a che fare con l’esperienza didattica, intesa come capacità di insegnamento, esplicitamente richiesta dalla suddetta Legge ai soggetti da avviare all’insegnamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(sezione Terza - bis)




composto dai signori:
Saverio Corasaniti presidente
Massimo Luciano Calveri consigliere rel.
Francesco Arzillo consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 14231 del 2000, proposto da
Fiori Fabio e Moro Gianluca, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Contaldi e Antonio Aluigi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla Via Pierluigi da Palestrina n. 63;

contro




Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge;

per l'annullamento
del silenzio rifiuto (recte: rigetto) opposto dal Ministero della Pubblica Istruzione avverso il ricorso gerarchico presentato dai ricorrenti in data 20 marzo 2000 nei confronti del decreti n. 11804/C4 e n. 9708/C4 in data 10 febbraio 2000, con i quali il Provveditore agli Studi di Rimini li ha esclusi dalla partecipazione alla sessione riservata di esami finalizzati al conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria per la classe di concorso A060 (ric.te Fiori) e per la classe di concorso A042 (ric.te Moro).

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2006 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO-DIRITTO



1.- I ricorrenti sono vincitori di concorso pubblico per esami a posti per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca (in Scienze Ambientali il dr. Fiori, in Ingegneria Elettronica e Informatica il dr. Moro). In tale qualità chiedevano l’ammissione alla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria rispettivamente per la classe di concorso A060 e A042, sessione di esami e corso banditi dall’O.M. Pubblica Istruzione n. 153 del 15 giugno 1999.
Con i decreti provveditoriali in epigrafe, a corso finito, in asserita assenza dei requisiti richiesti, i predetti venivano esclusi dalla partecipazione alla suddetta sessione riservata di esami e poi ammessi, in via condizionata, per aver proposto ricorso gerarchico avverso l’esclusione.
I ricorrenti infatti, in data 23 marzo 2000, avevano proposto ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione, per l’effetto partecipando alle prove finali della sessione di esami e risultando iscritti con riserva nell’elenco degli abilitati.
Essendo decorso il termine di novanta giorni senza che l’amministrazione comunicasse la decisione sul ricorso gerarchico, i ricorrenti, con atto notificato in data 11 agosto 2000, impugnavano il silenzio rigetto deducendo l’illegittimità dei provvedimenti di esclusione per eccesso di potere sotto distinti profili (motivazione insufficiente e contraddittoria; illogicità, violazione del principio di ragionevolezza, di proporzionalità e del legittimo affidamento; disparità di trattamento) e per violazione di legge (in relazione all’art. 2, comma 4, della l. 3 maggio 1999, n. 124, nonché all’art. 9 dell’O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994 e del relativo allegato 7, tabella C).
2.- Resisteva al ricorso l’intimata amministrazione scolastica.
3.- Il nucleo fondamentale della prospettazione svolta con il ricorso può riassumersi nell’assunto enunciato con il primo motivo, e cioè che il Provveditore agli Studi di Rimini, mentre da una parte ha riconosciuto il dottorato “come servizio prestato presso l’Università”, contraddittoriamente non avrebbe computato tale servizio come utile per il raggiungimento del requisito di ammissione costituito dalla prestazione di servizio effettivo di insegnamento per un periodo di trecentosessanta giorni, compreso l’anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999, di cui almeno centoottanta giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, così come previsto dall’art. 2, comma 1 let. A), dell’O.M. n. 153 del 15 giugno 1999.
In realtà, il requisito del servizio sussisterebbe, anzi risulterebbe ampiamente superato, ove l’amministrazione avesse computato, in aggiunta al periodo di dottorato di ricerca (n. 1096 giorni, da considerare in ragione di metà), il periodo di insegnamento svolto dai ricorrenti presso scuole e università. Tanto, ai sensi dell’art 2 , comma 2, dell’O.M. n. 153/1999, secondo cui, nel periodo di insegnamento de quo, vanno considerati anche i periodi equiparati a servizio, tra i quali le borse di studio svolte presso le Università, considerate come “servizio effettivo” dalla tab. C dell’allegato 7 all’O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994.
3.1.- La prospettazione non merita adesione.
L’O.M. n. 153/1999, emanata in attuazione della l. 3 maggio 1994, n. 124, ha stabilito l’ammissione alle sessioni riservate di esame per tutti coloro che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali per almeno trecentosessanta giorni in un periodo determinato.
La ratio della norma è nel senso di avviare agli esami in questione soggetti già dotati di un bagaglio specifico di esperienze nel campo dell’insegnamento, ambito professionale che richiede conoscenza di metodi peculiari (di natura didattica) che prescindono dall’ampiezza culturale del singolo nelle discipline afferenti all’insegnamento medesimo. Si vuole in sostanza dire che le capacità didattiche non si accompagnano sempre e necessariamente all’ampiezza delle proprie conoscenze, così come, in via speculare, una grande cultura non esprime sempre e comunque la capacità di trasmetterla.
Consegue - in coerente applicazione di quanto precede e con specifico riferimento al thema che pone la controversia all’esame - che la frequentazione del corso universitario di dottorato di ricerca non è assimilabile all’insegnamento, posto che la finalità del corso è l’affinamento e la specializzazione in un determinato campo delle discipline di un corso di laurea già superato; in altre parole, il risultato cui mira la frequentazione del dottorato è il miglioramento e la rielaborazione personale di conoscenze già possedute, cui sono evidentemente estranei profili attinenti in qualche modo alla metodologia didattica (e cioè alla trasmissione di dette conoscenze).
3.2.- Non è poi valorizzabile l’argomento secondo cui, anche a voler ammettere che l’O.M. m. 153/1999 non faccia riferimento specifico alla possibilità di computare nell’insegnamento le attività del corso di dottorato di ricerca, queste ultime andrebbero comunque considerate ai sensi dell’O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994, che attribuisce ai corsi di dottorato di ricerca un determinato punteggio ai fini della formazione delle graduatorie in materia di conferimento di incarichi e supplenze.
3.2.1.- Invero, la norma è chiara nel ricomprendere nel computo dei prescritti trecentosessanta giorni solo i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del C.C.N.L., tra i quali non vi è traccia dei periodi afferenti ai corsi di dottorato di ricerca.
La propugnata estensione valutativa postulerebbe quindi un’interpretazione analogica, la quale è però ammessa dall’ordinamento per casi simili o materie analogiche ai sensi dell’art. 12, comma 2, delle preleggi al codice civile e, nel caso all’esame, tale situazione non ricorre.
4.- Su tali decisive considerazioni, il ricorso va respinto.
Giusti motivi spingono però a compensare tra le parti spese di lite e onorari di causa.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2006.
Il presidente dr. Saverio Corasaniti
Il consigliere est. dr. Massimo L. Calveri



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