REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 199/2006, proposto da
LIVOTI VINCENZO E LIVOTI MARIO COSTRUZIONI s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa mandante dell’ATI COGEMAR – LIVOTI VINCENZO E LIVOTI MARIO COSTRUZIONI, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto in Palermo, via Catania, 42/B presso lo studio dell’avv. Santi Migliorino;
contro
il COMUNE DI LENTINI, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. s.r.l., BENACO s.r.l. e GLOBAL COSTRUZIONI s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuna in proprio e nella qualità rispettivamente di capogruppo mandataria e mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Carrubba, Claudio Piacentini e Giuseppe Ippolito, con domicilio eletto in Palermo, via Noto, 12 presso lo studio dell’avv. Gaetano Armao;
l’ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 è per legge domiciliato;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. int. IV), n. 23 del 12 gennaio 2006.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti A. Carrubba Claudio Piacentini e Giuseppe Ippolito per le imprese appellate e dell’avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visto il dispositivo n. 100 del 3 luglio 2006;
Relatore, all’udienza del 7 giugno 2006, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. P. Calpona per l’impresa appellante, l’avv. P. De Luca, su delega dell’avv. G. Ippolito per le imprese appellate e l’avv. dello Stato Mango per l’Assessorato appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso dell’a.t.i. appellante per l’annullamento della aggiudicazione all’a.t.i. appellata dell’appalto per il consolidamento dei costoni rocciosi del Colle Tirone e dei relativi aggrottati prospicienti i quartieri Roggio e San Paolo del Comune di Lentini.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – In sede di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di cui alla narrativa in fatto che precede, essendosi utilmente classificate ex aequo ben quattro imprese, l’amministrazione riteneva di procedere direttamente al sorteggio, senza ammettere l’offerta migliorativa formulata dal legale rappresentante della capogruppo dell’a.t.i. appellante, presente di persona alle operazioni di gara.
L’offerta migliorativa non veniva ammessa per la seguente duplice motivazione: perché “il bando di gara prevede espressamente solo la possibilità del sorteggio (vedi punto n. 15, lett.D)”; e perché “in caso di associazioni temporanee di imprese non ancora costituite, come nel caso del concorrente in questione, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti della costituenda associazione di imprese”.
Il ricorso di primo grado – articolato in due motivi volti a confutare, rispettivamente, l’uno e l’altro motivo posti a base della decisione della stazione appaltante – è stato respinto, avendo il T.A.R. condiviso la prima di dette argomentazioni amministrative, sicché il secondo motivo non è stato neppure esaminato perché evidentemente assorbito.
L’appello ripropone ambo le censure di primo grado (quella disattesa e quella assorbita), dovendo superare un provvedimento sfavorevole basato su una doppia motivazione.
2. – Il primo motivo di appello censura, dunque, la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, per non essere stata ammessa la fase dell’offerta migliorativa, prevista dalla citata disposizione di legge, prima di far scegliere alla sorte l’aggiudicatario.
Tale motivo è fondato – alla stregua della giurisprudenza di questo Consiglio, ormai consolidatasi a partire dalla decisione 15 febbraio 2005, n. 61, cui il Collegio ribadisce di volersi conformare – perché anche nei casi in cui il bando di gara preveda che in caso di parità si proceda alla aggiudicazione mediante sorteggio, egualmente i partecipanti presenti possono formulare offerte migliorative ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, dovendosi la parità intendere riferita, ad evitare evidenti illegittimità del bando, all’esito di ogni operazione di gara, ivi incluse quelle, meramente eventuali, di cui al cit. art. 77.
3. – La fondatezza del primo motivo d’appello impone l’esame del secondo motivo, in quanto solo in caso di fondatezza di entrambi potranno annullarsi gli atti impugnati in prime cure, che si fondano, come si è visto, su una doppia argomentazione, ciascuna delle quali è, anche di per sé sola, idonea a sorreggere la scelta amministrativa.
Il secondo motivo è volto a sostenere la validità dell’offerta e la sua imputabilità all’intera a.t.i. appellante, perché formulata da persona fisica avente qualità di organo dell’impresa capogruppo “nella qualità di impresa mandataria e legale rappresentante della CO.GE.MAR.”.
Il motivo è infondato, il che preclude l’accoglimento del gravame.
L’offerta migliorativa, formulata dal legale rappresentante della sola impresa mandataria di un’a.t.i. costituenda, che non sia altresì munito di procura speciale all’uopo rilasciata dalle associande imprese mandanti, è legittimamente rifiutata, per ciò solo, dal seggio di gara, poiché è solo la procura speciale, finché l’a.t.i. non sia stata costituita, a consentire ad un soggetto – pur ove si tratti del rappresentante legale dell’impresa futura mandataria – di agire in nome e per conto dell’intera a.t.i. ancora non costituitasi.
Né le rigorose prescrizioni della lex specialis della gara consentono, anche nel caso di specie, di formulare offerte (quella migliorativa è da considerare all’uopo soggetta alle stesse prescrizioni formali di quella economica) in nome e per conto di un partecipante, vuoi a struttura individuale vuoi collettiva, senza che il soggetto che formula l’of-ferta sia munito di pieni poteri di rappresentanza (né, dunque, in utile gestione, né come mandatario senza rappresentanza e salvo ratifica).
Altrimenti l’offerta migliorativa – che, ai sensi del cit. art. 77, deve necessariamente essere contestuale allo svolgimento delle operazioni di gara – non sarebbe imputabile a tutti i componenti, mandatario e mandanti, dell’a.t.i. non ancora costituita; sicché non sarebbe valida.
4. – L’infondatezza del riproposto secondo motivo del ricorso di primo grado – alla stregua di quanto si è visto circa la doppia motivazione che sorregge l’atto impugnato – comporta la reiezione del gravame, dovendo la statuizione della sentenza di primo grado essere confermata con la diversa motivazione risultante da questa decisione.
Neppure rileva se il difetto di mandato del soggetto presente alle operazioni di gara sia stato, o meno, eccepito in primo grado, trattandosi di un fatto che è stato espressamente posto a base del provvedimento impugnato ed afferendo ad un motivo di ricorso che il giudice di prime cure neppure ha esaminato, ritenendolo assorbito.
Resta assorbito, anche in appello, il riproposto ricorso incidentale.
5. – In conclusione, l’appello va respinto, trovando conferma, sia pure con diversa motivazione, la statuizione reiettiva resa dal T.A.R..
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso a Palermo il 7 giugno 2006 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Francesco Teresi, Filippo Salvia, componenti.
Depositata in segreteria
il 13 febbraio 2007