T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 9 febbraio 2007 n. 162
R. Potenza Pres.ff V. Fiorentino Est.
A. Agostini ed altri (Avv. A. Bragagni) contro il Consorzio Riunito delle Strade Vicinali del Comune di Grosseto (Avv.ti D.M. Rechichi ed A. Semplici) e nei confronti del Comune di Grosseto (non costituito) |
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1. Giurisdizione e competenza – Deliberazioni dei consorzi per strade vicinali in tema di contributi a carico degli utenti - Controversie promosse per denunciarne l’illegittimità sotto il profilo dell’attinenza di detti contributi alla realizzazione di opere estranee alle competenze del consorzio medesimo – Giurisdizione del Giudice ordinario – Sussiste – Impugnazione delle delibere che attengano alle finalità perseguite dal consorzio in base alle norme statutarie – Giurisdizione del Giudice amministrativo - Sussiste
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2. Enti pubblici o privati - Consorzi per strade vicinali - Tabella di ripartizione delle spese – Modifica - Accordo di tutte le parti coinvolte – Necessità
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1. Con riguardo alle deliberazioni dei consorzi per strade vicinali, in tema di contributi a carico degli utenti, solo le controversie promosse per denunciarne l’illegittimità sotto il profilo dell’attinenza di detti contributi alla realizzazione di opere estranee alle competenze del consorzio medesimo, traducendosi nella contestazione in radice del potere impositivo ed in quanto tali ricollegatisi a posizioni di diritto soggettivo (non affievolite da quei provvedimenti), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Diversamente, laddove le questioni oggetto delle deliberazioni impugnate attengano alle finalità perseguite dal consorzio, come indicate nell’art. 3 dello Statuto, è di tutta evidenza come sussista la giurisdizione del Giudice amministrativo
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2. In tema di consorzi per le strade vicinali, laddove esista già una tabella di ripartizione delle relative spese, ai fini della sua modifica è necessario l’accordo di ogni comunista o consorziato, pena l’illegittimità. Ciò è in linea con i principi fissati dalla giurisprudenza in materia di ripartizione delle spese condominiali applicabili, in via analogica, alla fattispecie, riguardando anche questa la ripartizione di spese relative ad un bene comune.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 3/2004 proposto da
Agostini Aleandro, Agostini Cesare ed Agostini Barbara rappresentati e difesi dall’ avv.Alfredo Bragagni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Stefano Cavicchi in Firenze via Della Robbia n. 114
contro
- Il Consorzio Riunito delle Strade Vicinali del Comune di Grosseto in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico M. Rechichi ed Alessandra Semplici ed selettivamente domiciliato presso lo studio del secondo di tali difensori in Firenze via Della Mattonaia n. 17
e nei confronti
del Comune di Grosseto in persona del Sindaco pro-tempore non costituitosi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
- della delibera adottata nella seduta dell’11 novembre 2003, indetta dal Consorzio Riunito delle Strade Vicinali del Comune di Grosseto, con la quale venivano approvati i lavori di rifacimento della strada vicinale Val di Rigo e ripartite, tra i vari consociati, le spese come dalle tabelle al riguardo redatte;
- della delibera adottata nella seduta del 26 aprile 2004, con la quale il Consorzio ha approvato un nuovo riparto millesimale; nonché per l’annullamento dei vari avvisi di pagamento al riguardo inviati ai ricorrenti;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno dell_ proprie difese;
Visti i motivi aggiunti al ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 6 luglio 2006, relatore il Consigliere Vincendo Fiorentino, gli avv.ti A. Giorgini delegato dall’avv. A. Bragagni e A. Giraudo delegato dall’avv. D.M. Rechichi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 12 dicembre 2003 e depositato il 2 gennaio 2004 i ricorrenti in epigrafe indicati, comproprietari con quote diverse del podere Poggio al Vento, ubicato in località Poggio Cavallo del comune di Grosseto, hanno impugnato la determinazione di cui al verbale relativo alla seduta dell’11 novembre 2003, indetta dal Consorzio Riunito delle Strade Vicinali del Comune di Grosseto, con la quale sono stati approvati i lavori di rifacimento della strada vicinale Val di Rigo con ripartizione delle relative spese fra i vari consociati sulla base delle tabelle millesimali al riguardo approvate nella stessa seduta.
I ricorrenti, in particolare, dopo aver premesso che la loro proprietà non sarebbe interessata dall’uso della suddetta strada usufruendo, difatti, di altra strada, circostanza questa che li aveva indotti ad esprimere voto contrario all’approvazione di quanto deliberato dal Consorzio nella seduta di cui sopra, hanno dedotto a fondamento dell’impugnativa i seguenti motivi:
1-violazione e falsa applicazione dell’art. 14 dello statuto e, più in generale dei principi in materia assembleare;
L’Assemblea dei consociati, esprimendosi anche sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali al riguardo redatte, avrebbe violato sia il suindicato articolo dello statuto che i principi generali in materia, dato che l’ordine del giorno non contemplava tali argomenti.
2-Violazione dei principi vigenti in materia di approvazione di tabelle millesimali.
Esistendo già una tabella di ripartizione delle spese relative alla strada vicinale Val di Rigo, l’approvazione della nuova tabella avrebbe richiesto l’accordo di tutte le parti coinvolte.
3-Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 1446 del 1918.
La mancata partecipazione all’assemblea della Provincia di Grosseto, nella sua qualità di ente erogatore del 50% del contributo previsto, non avrebbe consentito il raggiungimento del voto favorevole di un numero di utenti che rappresentassero od assumessero un contributo complessivo non inferiore ai sei decimi della spesa totale, percentuale questa necessaria, a norma del suindicato art. 6 della l. 1446 del 1918, ai fini della validità delle deliberazioni consortili con cui vengono approvati i progetti esecutori delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade.
4-Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 dello Statuto.
Le tabelle millesimali sarebbero state redatte disattendendo i criteri al riguardo fissati dai suindicati articoli.
Con atto notificato il 5 aprile 2004 e depositato il 3 maggio successivo, Agostini Aleandro, Agostini Cesare e Agostini Barbara hanno impugnato, mediante motivi aggiunti la deliberazione n. 2 del 26 febbraio 2004, con cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio intimato ha approvato i ruoli per la riscossione delle quote di compartecipazione degli utenti al Consorzio relativamente all’anno 2002.
Tale impugnativa ha riguardato anche gli avvisi di pagamento al riguardo inviati ai ricorrenti.
A fondamento della domanda sono stati dedotti, riproducendoli, i motivi dedotti con l’atto introduttivo di giudizio, e ciò in quanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’illegittimità della prima delibera si rifletterebbe, inficiandola in via derivata, sulla nuova delibera che comunque sarebbe autonomamente illegittima nella parte in cui con la stessa era stato disposto che le nuove tabelle trovavano applicazione anche con riferimento al periodo precedente la loro approvazione.
Con atto notificato il 25 giugno 2004 e depositato il 16 luglio successivo i ricorrenti hanno impugnato mediante motivi aggiunti la delibera del 26 aprile 2004, con la quale l’Assemblea ordinaria del Consorzio ha approvato un nuovo riparto millesimale, limitando la loro applicazione alle spese di manutenzione ordinarie per l’anno 2003 ed alle spese di rifacimento della strada.
A fondamento di tale domanda i ricorrenti, che nella seduta, hanno espresso parere contrario all’approvazione dei nuovi millesimi, hanno dedotto, riproducendoli i motivi da secondo al quarto formulati con l’atto introduttivo di giudizio, nonché l’illegittimità della disposizione con cui l’Assemblea ha deciso di approvare la ripartizione delle spese relative all’anno 2003, utilizzando le nuove tabelle.
Con atto notificato il 24 gennaio 2005 e depositato il 27 successivo gli stessi ricorrenti hanno impugnato, mediante motivi aggiunti gli avvisi a loro inviati di pagamento delle spese consortili relative all’anno 2004, determinate in applicazione delle nuove tabelle.
Con atto notificato il 7 febbraio 2006 e ritualmente depositato, i ricorrenti hanno impugnato, mediante motivi aggiunti anche gli avvisi di pagamento delle spese consortili per l’anno 2005.
Il Consorzio intimato si è costituito in giudizio, resistendo, con atto del 19 febbraio 2005.
Non si è, invece, costituito il Comune di Grosseto.
La causa è stata trattenuta, per la decisione, sulle memorie delle parti, alla pubblica udienza del 6 luglio 2006.
DIRITTO
I Collegio ritiene, innanzitutto, di precisare come la cognizione della controversia rientri nella giurisdizione di questo giudice.
Le strade vicinali, come si evince dalla lettera del D. L.gs 1 settembre 1918, n. 1446, sono strade esterne all’abitato e destinate essenzialmente al servizio dell’agricoltura. Alla loro manutenzione sono tenuti –e a tal fine ne è prevista la riunione in consorzio obbligatorio- tutti gli utenti, e, per quelli più importanti (quale appare essere quello di specie) lo stesso comune, secondo una ripartizione di spese fissata d’accordo a seguito di apposita convocazione.
I consorzi costituiti a norma del suindicato D. L.gs 1 settembre 1918 n. 1446, perseguono, senza fini di lucro e con struttura priva di connotati imprenditoriali, finalità di ordine generale per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali assoggettate ad uso pubblico, con il contributo e sotto il controllo dell’autorità comunale, donde la loro natura di ente pubblico non economico (cfr. Cass. SS. UU. 7 luglio 1986 n. 4430).
L’uso di tali strade è, difatti, riconducibile alla categoria dei diritti di uso pubblico.
Dai suindicati caratteri discende che, con riguardo alle deliberazioni dei consorzi per strade vicinali, in tema di contributi a carico degli utenti, solo le controversie promosse per denunciarne l’illegittimità sotto il profilo dell’attinenza di detti contributi alla realizzazione di opere estranee alle competenze del consorzio medesimo, traducendosi nella contestazione in radice del potere impositivo ed in quanto tali ricollegatisi a posizioni di diritto soggettivo (non affievolite da quei provvedimenti), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, attinendo le questioni oggetto delle deliberazioni impugnate alle finalità perseguite dal consorzio, come indicate nell’art. 3 dello Statuto, è di tutta evidenza come la delibazione della controversia spetti a questo giudice.
Passando all’esame del ricorso va “in primis” rilevata l’improcedibilità dell’atto introduttivo di giudizio in quanto la deliberazione del 13 novembre 2003, con tale atto impugnata, è stata superata dalla deliberazione del 26 aprile 2004, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato un nuovo riparto millesimale limitando la loro applicazione alle spese di manutenzione ordinaria per l’anno 2003 ed alle spese di rifacimento della strada vicinale Val di Rigo; deliberazione quest’ultima emendata dal vizio della violazione dell’art. 14 dello Statuto, dedotto nei confronti della prima delibera, atteso che, questa volta, l’avviso di convocazione dell’assemblea conteneva l’elenco di tutte le questioni all’ordine del giorno, ivi compresa, in particolare, l’approvazione dei riparti millesimali.
Il ricorso con cui, mediante motivi aggiunti, è stata impugnata la nuova delibera, va invece accolto essendo al riguardo apprezzabile il motivo con il quale tale delibera è stata censurata sul rilievo che, esistendo già una tabella di ripartizione delle spese relative alla strada vicinale Val di Rigo, ai fini dell’approvazione, sarebbe stato necessario l’accordo di tutte le parti coinvolte.
Difatti in base ai principi dettati dal codice civile in materia di comunione – e la strada vicinale, in quanto costituita attraverso l’apporto di tanti pezzi di terra conferiti dai vari proprietari frontisti, ricade in tale fattispecie, estendendosi il diritto reale d’uso da parte del singolo comunista sulla totalità della medesima (C.C. 15 aprile 1994 n. 3536) – la deliberazione con la quale i comunisti, ovvero i consorziati, procedono all’approvazione delle tabelle millesimali, in quanto diretta alla determinazione dei valori delle singole proprietà individuabili e delle singole quote di proprietà comune spettanti a ciascuno di essi ai fini di prestabilire la misura del carico delle spese condominiali o consortili e del diritto di partecipazione della volontà assembleare di ciascuno di costoro, riveste natura contrattuale incidendo, appunto, sulla sfera dei loro diritti soggettivi e dei loro obblighi.
Dal delineato carattere discende che ai fini della validità di una siffata delibera è necessario il consenso di ogni comunista o consorziato.
E ciò è in linea con i principi fissati dalla giurisprudenza in materia di ripartizione delle spese condominiali; principi, tuttavia, applicabili, in via analogica, alla fattispecie per cui è causa, riguardando anche questa la ripartizione di spese relative ad un bene comune.
La giurisprudenza ha, difatti, affermato che hanno natura contrattuale le disposizioni del regolamento condominiale che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino, ed, in particolare, per quanto qui interessa, hanno natura contrattuale le clausole che stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese, costituendo la relativa contribuzione, nella misura legale e convenzionale (art. 1123 c.c.) un obbligo dei condomini (cfr. Cass. Civ. 14 novembre 1991 n. 12173 e 15 aprile 1987 n. 3733). Hanno , al contrario, natura regolamentare le norme riguardanti le modalità d’uso delle cose comuni e l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi condominiali (cfr. Cass. Civ. 14 novembre 1991 n. 12173, citata).
Le prime possono essere modificate solo con il consenso di tutti i condomini, le altre possono essere modificate dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c. (cfr. Cass. Civ. 14 novembre 1991 n. 12173 e 15 aprile 1987 n. 3733, gia citate).
Nel caso di specie, come risulta dalla mera lettura della deliberazione del 16 aprile 2004, l’approvazione dei nuovi riparti millesimali è avvenuta “a maggioranza”, con l’assenza di cinque consorziati, e “con il voto contrario del sig. Agostini Cesare”, intervenuto anche in rappresentanza, in forza di relativa delega, di Agostini Aleandro e di Agostini Barbara.
La deliberazione, quindi, in quanto approvata senza il consenso di tutti i consorziati, va ritenuta, in accoglimento del motivo esaminato, la cui fondatezza dispensa il Collegio dall’esame delle ulteriori censure, illegittima e, pertanto annullata.
L’annullamento della suindicata delibera comporta, costituendo tale delibera atto presupposto dei vari avvisi di pagamento, impugnati con rispettivi motivi aggiunti, la caducazione degli stessi.
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile l’atto introduttivo di giudizio; mentre accoglie i ricorsi per motivi aggiunti e per l’effetto, annulla gli atti con gli stessi impugnati;
Spese ed onorari di causa compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 6 luglio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Raffaele Potenza - Presidente f.f.
Dott.Vincenzo Fiorentino - Consigliere rel. Est.
Dott.Filippo Musilli - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 FEBBRAIO 2007
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