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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 9 febbraio 2007 n. 161
A. Radesi Pres. R. Potenza Est.
S. Chiuppesi ed altro (Avv.ti N. ed F. Baldi) contro ANAS s.p.a. (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Sirtam S.r.l. (Avv.ti R. Righi ed R. Tagliaferri


Circolazione stradale – Strade ed autostrade - Provvedimento di classificazione di una strada - Ha natura dichiarativa - Mancato esercizio del potere classificatorio – Tutelabilità avanti al giudice amministrativo – Insussistenza - Diritto soggettivo del privato a tale esercizio - Insussistenza

Il provvedimento di classificazione di una strada ha natura dichiarativa rispetto a norme di legge (il codice della strada) che ne stabiliscono le caratteristiche tecniche oggettive e che l’Amministrazione stradale è chiamata ad attuare. Sotto tale profilo non può dunque configurarsi una posizione tutelabile innanzi al giudice amministrativo rispetto al mancato esercizio del potere classificatorio e tantomeno un diritto soggettivo del privato a tale esercizio


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n.1170 del 2006, proposto da

CHIUPPESI SILVIO in qualità di procuratore del sig. Paris Bagnerini e da SOC AUTOGRILL BDS di Bagnerini Dolores, Sandra & C. in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Neri Baldi e Fazio Baldi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, via della Cernaia 31;

contro



ANAS SPA in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domicilia in Via degli Arazzieri n. 4;

e nei confronti
Soc. SIRTAM S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalgi avv.ti Roberto Righi e Riccardo Tagliaferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo di essi in Firenze via L.S. Cherubini n. 20

per l’accertamento
- del diritto dei ricorrenti di ottenere il provvedimento espresso di classificazione del tratto stradale Siena-Bettolle - parte della SGC E78 Grosseto-Fano (Due Mari), ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285; ovvero di accedere ai documenti amministrativi attestanti la classificazione di detta strada;
- dell'obbligo della società A.N.A.S. S.p.A. di dichiarare con un provvedimento formale se si tratti di strada extraurbana principale, o di strada extraurbana secondaria; ovvero di consentire l'accesso ai documenti attestanti la classificazione di detta strada:

e per il conseguente annullamento
del silenzio formatosi a seguito della diffida notificata dal signor Paris Bagnerini all'A.N.A.S. S.p.A. in data 24 aprile 2006, previa occorrendo acquisizione in via istruttoria (ex art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241) di tutti gli atti relativi al procedimento,

nonché per la condanna
della società A.N.A.S. S.p.A. a rilasciare copia della documentazione amministrativa richiesta ovvero, se necessario, ad emettere oggi un provvedimento di qualificazione formale

e per la conseguente nomina
di un Commissario ad acta che si attivi in caso di perdurante inerzia da parte della società concessionaria.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.N.A.S.S.p.A. e della Soc. SIRTAM S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 novembre 2006 relatore il Consigliere Raffaele Potenza -, gli avv. ti C. Bargellini delegato da N. Baldi e F. Baldi, P. Pirollo per Avvocatura distrettuale dello Stato, R. Righi e R.Tagliaferri;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Con l’atto introduttivo del giudizio in esame, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:
1.- Il signor Paris Bagnerini è proprietario di un appezzamento di terreno posto in Comune di Rapolano Terme (SI), loc. Crocevia, distinto in catasto al foglio 83, particelle 210/b - 210/c - 49/b - 247/b - 58/b (num. Piano: 110-395/a-394), sul quale sin dal 1961 insiste un impianto per la distribuzione di carburanti con annesso bar-ristorante, in fregio a quella che all'epoca era la strada provinciale Siena-Perugia, gestito dalla società Autogrill BDS.
La strada provinciale è stata successivamente interessata dai lavori di adeguamento a quattro corsie, ad oggi per buona parte già ultimati, fra la città di Siena ed il casello Valdichiana dell'autostrada A1 Milano-Napoli, in località Bettolle, approvati con decreto della Direzione Generale dell'ANAS del 4 marzo 1964, n. 730/RAC. 17.
2.- Con provvedimento della Direzione Generale n. 1090 del 24 maggio 2001 (comportante dichiarazione di pubblica utilità e urgenza), ANAS ha approvato il progetto dei lavori di adeguamento a quattro corsie della strada in parola.
In data 22 ottobre 2001 il Prefetto di Siena ha emesso il decreto di occupazione temporanea con cui ANAS è stata autorizzata ad occupare una porzione del fondo di proprietà del signor Bagnerini su cui insistono l'autogrill e l'impianto di distribuzione dei carburanti. In particolare, è destinata ad essere espropriata in via definitiva una striscia di terreno parallela alla sede stradale, con conseguente riduzione dello spazio esistente tra la carreggiata stessa e gli impianti esistenti.
A tale decreto è stata data esecuzione in data 13 dicembre 2001, attraverso la redazione del verbale dello stato di consistenza e contestuale immissione nel possesso dell'immobile destinato ad espropriazione.
In ragione della conseguente nuova classificazione della strada (SGC-extraurbana principale) l’ANAS ha invitato la società BDS a rimuovere le insegne di esercizio, adeguando le strutture in ragione della nuova distanza da osservare rispetto alla strada, preannunziando altresì la chiusura degli impianti eventualmente non adeguati.
I ricorrenti rilevano altresì che in ordine alla posizione di altro impianto carburanti insistente sull’arteria viabile l’ANAS (e munito di autorizzazione comunale emessa in favore della soc SIRTAM) avrebbe invece confermato la originaria classificazione di strada extraurbana secondaria; in relazione a tale specifica situazione la società BDS ha proposto ricorso a questo Tribunale (RG 372-2006) , mentre il sig. Chiuppesi, ha dapprima notificato (in data 24 4 06) all’Azienda delle strade una diffida a provvedere formalmente alla classificazione della strada e successivamente, con il ricorso in esame, ha adito questo Tribunale domandando quanto specificato in epigrafe.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti motivi così riassumibili:
1- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 13 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa e trasparenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà.
2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 41, 42, e 97 Cost. nonchè dei principi generali di buon andamento e giusto procedimento. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione ed ingiustizia manifesta.
Le deduzioni svolte a sostegno di tali motivi si intendono qui richiamate.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la società SIRTAM, intimata quale controinteressata al ricorso (notificatari del medesimo) , resistendo al medesimo. (ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive).
Alla pubblica udienza del 9 NOVEMBRE 2006 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.

DIRITTO



Il ricorso in esame, che tende primariamente ad accertare l’obbligo dell’ANAS di provvedere alla classificazione formale della strada de quo, muove dalla tesi di fondo per la quale detto provvedimento “è imprescindibile al fine di verificare l’eventuale lesione di diritti soggettivi propri degli odierni ricorrenti”; l’azione così proposta è tuttavia inammissibile, per la ragioni che seguono.
Anzitutto deve osservarsi che il provvedimento di classificazione della strada ha natura dichiarativa (v. ex multis TAR Sicilia, CT, n. 975 - 24 maggio 1999 e TAR Lombardia, II, n. 71 - 18 febbraio 1984) nella specie rispetto a norme di legge (il codice della strada) che ne stabiliscono le caratteristiche tecniche oggettive e che l’Amministrazione stradale è chiamata ad attuare. Sotto tale profilo non può dunque configurarsi una posizione tutelabile rispetto al mancato esercizio del potere classificatorio e tantomeno un diritto soggettivo del privato a tale esercizio, non essendo peraltro dimostrato in via generale come da tale omissione di atto dichiarativo possa determinarsi nella fattispecie una lesione della sfera soggettiva dei ricorrenti.
Inoltre, con specifico riguardo alle situazioni soggettive sottostanti ( ravvisate nel procedimento ablativo a carico del Chiuppesi e nella chiusura temporanea nei confronti della soc.BDS), il ricorso non risulta assistito da un interesse diretto (per il principio v. fra le tante CDS, VI, 1255 - 6 marzo 2003 e n. 6657 - 5 dicembre 2002), sia in quanto dall’accoglimento del ricorso non deriverebbe in alcun modo l’eliminazione delle situazioni ritenute lesive, sia poichè , per altro versante, la omessa formale classificazione non preclude (come non ha precluso alla BDS) la possibilità di una effettiva e diretta tutela di interessi e diritti che si assumono oggi collegati, nelle sedi e nelle forme individuate dalla legge, mediante impugnazione dei provvedimenti e dei procedimenti ritenuti illegittimi.
Né è infine trascurabile che il ricorso tende espressamente ad una tutela da lesione definita “eventuale”, palesandosi così il difetto di altro fondamentale requisito dell’azione giurisdizionale, quale l’attualità dell’ interesse a ricorrere (per tale necessità v. ex multis, Cons. Stato, IV Sez., 30 luglio 1996 n. 924 e, V Sez. 23 giugno 1991 n. 967, in Cons. Stato 1996, I, 1128, e 1991, I, 981; CDS, IV, n. 4074 - 25 luglio 2001).
- L’inammissibilità dell’azione di accertamento,in quanto preclusiva dell’accesso alla pretesa sostanziale, determina anche l’inammissibilità dell’azione di annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda, e ciò in particolare in una fattispecie in cui l’esito negativo dell’accertamento consiste nell’esclusione dell’obbligo di provvedere sull’istanza, oggetto specifico dell’azione ex art. 2 legge 205/2000 (v. su quest’ultimo punto, CDS,V, n. 1836 - 7 aprile 2003).
- Analoga sorte vede infine il petitum inerente il rilascio di copia della documentazione amministrativa (istanza peraltro sottoposta a rito diverso), essenzialmente per la già rilevata inesistenza della situazione giuridicamente rilevante posta dalla legge a presupposto dell’azione esibitoria di cui all’art. 25 legge 241/90.
- Il ricorso deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente ed in favore delle parti costituitesi.


P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe , lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’ANAS e dei due soggetti intimati e costituitisi, delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro mille in favore di ciascun soggetto beneficiario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 9 novembre 2006 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. ANGELA RADESI - Presidente
dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
dott. FILIPPO MUSILLI - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 FEBBRAIO 2007


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