T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 9 febbraio 2007 n. 152
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
A. Minuti (Avv. M. Montini ) contro l’Azienda U.SL. n. 10 di Firenze (Avv.ti M. Danesi e L. Molesti) e nei confronti di E. Di Gioia ed altri (non costituiti) |
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1. Accesso agli atti amministrativi – Istanza motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie – Mancata certezza che successivamente tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali – Irrilevanza - Apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta – Non spetta all’Amministrazione né al Giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum – Diniego - Illegittimità
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2. Accesso agli atti amministrativi - Istanza motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie – Presenza di eventuali dati sensibili – Utilizzo di tecniche di “mascheramento” dei soli dati sensibili - Necessità
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1. Allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso.
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2. Nel caso in cui dovessero esse contenuti, nei documenti oggetto di ostensione, dati sensibili in quanto relativi a pazienti o comunque inerenti la salute o la vita sessuale delle odierne controinteressate, la relativa tutela potrà essere salvaguardata (argomentando dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003) attraverso tecniche di mascheramento dell’atto che rendano anonimi i dati relativi a terzi (con la sola eliminazione del nominativo e dei riferimenti che riconducano direttamente al paziente) ovvero oscurando i dati “supersensibili” quando si riferiscano direttamente alle odierne controinteressate.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Vincenzo FIORENTINO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. R.g. 1692 del 2006 proposto da
MINUTI Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Montini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;
contro
l’AZIENDA U.SL. n. 10 di FIRENZE, in persona del Direttore generale pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Marzia Danesi e Liliana Molesti, dell’Avvocatura della predetta Azienda, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1;
e nei confronti di
DI GIOIA Emilia, ARANCIO Valeria e DUBINI Valeria, non costituite in giudizio;
per accertare
il diritto del dott. Minuti ad avere accesso ed estrarre copia o quanto meno prendere visione dei seguenti atti: domande di trasferimento presentate dalle dott.sse Valeria Dubini, Valeria Arancio e Anna Emilia Di Gioia, comprensive degli allegati e
per la condanna
dell’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze alla loro esibizione ed al loro rilascio in copia autentica ovvero, sia pure in tesi subordinata, alla loro visione da parte del ricorrente; previo
l’annullamento
del provvedimento prot. n. 38.1.7.1. n. 010715 del 4 ottobre 2006, a firma del direttore della struttura semplice “Gestione del personale” dell’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, nella parte in cui ha comunicato che “non è possibile accogliere la richiesta di inviare copia delle domande di trasferimento presentate dalle dott.sse Valeria Dubini, Valeria Arancio e Anna Emilia Di Gioia al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza giuridicamente tutelato. Si ricorda infine che la vigente normativa in tema di diritto di accesso non ammette istanze preordinate ad un controllo generico dell’operato della Pubblica Amministrazione”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Azienda U.S.L. intimata nonché i documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2007 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Mauro Montini e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Liliana Molesti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Premetteva il Signor Antonio Minuti di prestare servizio presso l’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia quale dirigente medico di primo livello e di avere presentato domanda di trasferimento presso l’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, sia nel 2001 che nel 2006, in seguito a procedure di mobilità attivata dall’Amministrazione sanitaria fiorentina.
Riferiva di aver saputo di non essere stato ammesso al trasferimento in seguito all’emanazione della deliberazione del Direttore generale n. 474 del 4 luglio 2006, con la quale era accolta la richiesta delle odierne controinteressate.
Soggiungeva di avere presentato istanza di acceso documentale e che la richiesta veniva accolta in parte, restando escluse dalla ottenuta ostensione le domande di partecipazione alla procedura di mobilità presentate dalle dottoresse Valeria Dubini, Valeria Arancio e Anna Emilia Di Gioia e favorevolmente scrutinate dall’odierna Amministrazione resistente nell’ambito della ricordata procedura di mobilità.
Lamentava, in particolare, l’illegittimità della determinazione prot. n. 38.1.7.1. n. 010715 del 4 ottobre 2006 con la quale, seppur tardivamente rispetto all’epoca della presentazione dell’istanza ostensiva, il responsabile del competente Ufficio dell’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze negava l’accesso alle domande di mobilità presentate dalle odierne controinteressate sia per ragioni legate alla necessità di tutela della riservatezza di queste ultime sia perché la richiesta di accesso era considerata per come volta ad un controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione.
Da qui la richiesta giudiziale di accesso alla documentazione non rilasciata dall’Amministrazione sanitaria.
Resisteva in giudizio l’Amministrazione sanitaria intimata eccependo l’infondatezza delle prospettazioni avanzate dal ricorrente e chiedendo, quindi, la reiezione della domanda ostensiva proposta.
Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. - Il Signor Antonio Minuti è attualmente dipendente dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia quale dirigente medico di primo livello ed ha presentato istanza di ammissione alla procedura di mobilità attivata nel 2006 dall’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze.
Essendo venuto a conoscenza – per effetto della deliberazione del Direttore generale n. 474 del 4 luglio 2006 - dell’esito a lui non favorevole della procedura e dell’accoglimento delle domande presentate dalle dottoresse Valeria Dubini, Valeria Arancio e Anna Emilia Di Gioia, chiedeva l’accesso documentale agli atti che concernevano il procedimento e, in particolare, la posizione delle colleghe ammesse al trasferimento.
In seguito a reiterati inviti, l’Amministrazione sanitaria provvedeva ad accogliere l’istanza di accesso limitatamente – rispetto alla richiesta formulata dall’interessato - alle delibere n. 417 del 22 giugno 2006 e n. 474 del 4 luglio 2006 e relativi allegati, restando escluse dall’accoglimento estensivo le domande presentate dalle odierne controinteressate.
2. – Il provvedimento di parziale accoglimento, che qui il ricorrente impugna, è motivato in ragione delle seguenti affermazioni ad excludendum:
– per un verso l’esigenza di tutela della riservatezza dei dati afferenti alle dottoresse Valeria Dubini, Valeria Arancio e Anna Emilia Di Gioia;
– per altro verso la considerazione che la richiesta formulata doveva qualificarsi con l’inammissibile esigenza dell’interessato di effettuare un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione nell’ambito della procedura di mobilità.
Sul punto, sotto un profilo di logica espositiva, vale la pena di riferire subito quanto la difesa dell’Amministrazione sanitaria ha osservato nel costituirsi nel presente giudizio.
In particolare, le patrocinatrici dell’Ente hanno confermato la legittimità del comportamento provvedimentale assunto nella specie dall’Amministrazione in quanto:
A) i dati contenuti nelle domande di trasferimento presentate dalle odierne controinteressate debbono ritenersi naturalmente esclusi dall’istanza ostensiva in quanto quelle domande “contenevano, oltre alle indicazioni dei titoli di studio posseduti e delle esperienze lavorative pregresse, altre notizie personali riferibili alle professioniste e non direttamente attinenti alla selezione in questione, nonché dati riguardanti precedenti casi clinici trattati dalle stesse e ricollegabili in modo non sempre anonimo a pazienti delle medesime” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva depositata dalla Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze). Conseguentemente tali domande correttamente sono state escluse dal richiesto accesso “anche in considerazione dei dati sensibili di terzi in esse contenuti, fatto dal quale deriva il diritto alla riservatezza degli stessi” documenti (cfr., ancora, pag. 5 della memoria difensiva depositata dalla Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze);
B) il dott. Minuti, in ogni caso, non poteva vantare un diritto soggettivo allo scrutinio favorevole della sua domanda di mobilità, semmai un “interesse legittimo nell’ambito della procedura di selezione per la mobilità interaziendale”, che si realizza all’esito di “un tipo di selezione paraconcorsuale in cui la discrezionalità è particolarmente ampia, nell’ambito del perseguimento del fine istituzionale proprio dell’Azienda Sanitaria” (cfr. pag. 6 della memoria difensiva depositata dalla Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze) e di ciò si dà conto con la produzione dei provvedimenti assunti dal Tribunale civile di Firenze, in funzione di Giudice del lavoro, con i quali sono state respinte le istanze cautelari avanzate dal dott. Minuti in occasione della partecipazione ad analoga procedura di mobità svoltasi nel 2001.
3. – Il ricorrente, in punto di diritto, in ragione di numerosi profili di illegittimità che egli individua nella scelta operata dall’Amministrazione nel negargli il richiesto accesso documentale nonché della motivazione che assisterebbe l’atto impugnato, chiede l’annullamento di quest’ultimo nella parte in cui ha denegato l’accesso alle domande di partecipazione alla procedura di mobilità presentate dalle dottoresse Valeria Dubini, Valeria Arancio e Anna Emilia Di Gioia e l’accertamento del diritto a poter ottenere copia dei predetti documenti.
4. – Va preliminarmente osservato, con particolare riferimento alla ritenuta (dalla difesa dell’Amministrazione resistente) rilevanza della posizione giuridica vantata da colui che chiede l’accesso documentale sull’accoglibilità o meno della relativa richiesta, che in epoca recente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in due analoghe decisioni (18 aprile 2006 n. 6 e 20 aprile 2006 n. 7), ha ritenuto superfluo ricercare la natura dell’istituto disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241, riconducendolo al paradigma tipico dell’interesse legittimo ovvero del diritto soggettivo.
In un illuminante passaggio delle due decisioni il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa ha chiarito che:
a) nell’attuale sistema delineatosi in conseguenza dell’evoluzione giurisprudenziale della materia, legislativamente ratificata con le innovazioni normative prodottesi in seguito all’integrazione del Capo V della legge n. 241 del 1990, dapprima operata con alcune delle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 2005 n. 15 e poi completata con l’ulteriore intervento della legge 14 maggio 2005 n. 80, non riveste alcuna utilità giuridica (né concreta), prendere posizione in ordine alla natura della posizione soggettiva coinvolta;
b) l’accesso, infatti, è collegato a una riforma di fondo dell’Amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e alla attività amministrativa. Ed è evidente in tale contesto, che si creino ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto;
c) trattasi, quindi, di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi);
d) da ciò deriva il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni, che si riflette inevitabilmente sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata.
In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento con l’istituto dell’accesso documentale caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione a siffatta posizione soggettiva correlata tanto da potersi pacificamente affermare che la possibilità di negare l’accesso ad un qualche atto costituisca eccezione, riferita a ipotesi specificamente individuate.
5. - D’altronde siffatta conclusione è ben rimarcata legislativamente dal legislatore nell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, il cui tenore non lascia adito a dubbi atteso che:
– costituisce disposizione di chiusura della norma che il legislatore ha dedicato ai casi di esclusione dall’accesso;
– dopo averli individuati ovvero dopo aver indicato la fonte nella quale può essere contenuta l’elencazione degli atti esclusi, il comma 7 pone un principio di generale insensibilità dell’esclusione (tranne nei casi, espressamente e tassativamente tipizzati nelle quattro ipotesi di cui al primo comma del richiamato art. 24) nel caso in cui l’interessato richieda l’accesso “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
A tale consapevolezza, peraltro, era pervenuta la giurisprudenza (cfr, per tutte, Cons. Stato, Ad. pl., 4 febbraio 1997 n. 5) ben prima delle modifiche normative del 2005, allorquando ha affermato come:
A) “la l. 7 agosto 1990 n. 241, nel disciplinare i rapporti tra cittadino e p.a., delinea un ordinamento ispirato, per un senso, all'esigenza di un'azione amministrativa celere ed efficiente (art. 1), e, per altro verso, ai principi di partecipazione dell'amministrato e di conoscibilità del concreto svolgimento della funzione pubblica; ciò al fine di assicurare, attraverso la salvaguardia del valore della trasparenza, l'efficienza dell'amministrazione e, al contempo, la garanzia del privato e la legalità dell'ordinamento nel suo insieme”;
B) conseguentemente, “non sembra esservi dubbio che nel conflitto tra accesso e riservatezza di terzi, la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché sia necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici".
6. – Osservato quanto sopra, viene conseguente meno il rilievo della prospettazione paventata surrettiziamente dalla difesa dell’Amministrazione nel lasciare intendere che comunque l’accesso alle domande di partecipazione alla procedura di mobilità presentate all’epoca dalle odierne controinteressate sarebbe stato superfluo in quanto non avrebbe permesso all’interessato nessuna soddisfazione o successo giudiziale, essendo stata respinta una domanda cautelare presentata dallo stresso dott. Minuti al Tribunale del lavoro di Firenze in una precedente occasione e su analoghi argomenti legati al trasferimento per mobilità.
Sul punto è appena il caso di ricordare che allorquando venga presentate una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso.
Va pertanto ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti.
Deve in conclusione escludersi che il legislatore abbia attribuito un potere, all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso, di operare una sorta di giudizio prognostico in merito alla utilizzabilità o meno della documentazione richiesta ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, atteso che spetta al giudice eventualmente adito (sia esso amministrativo che ordinario) decidere in merito all’ammissibilità della domanda (anche con riguardo al soggetto legittimato a resistere) e alla utilizzabilità della documentazione di cui si fa questione (in tal senso, tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2006 n. 4255).
7. – Per completezza di informazione fa rammentato che, a mente dell’art. 22, comma 1 lett. b), della legge n. 241 del 1990 per «interessati» si intendono “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
Il riferimento specifico, introdotto dalla legge n. 15 del 2005, circa la necessità che sussista in capo al richiedente l’accesso, al fine di legittimarlo alla richiesta, un interesse “diretto concreto ed attuale” non muta l’interpretazione elastica ed estensiva che della surriprodotta espressione ha fatto propria la costante giurisprudenza. Sul punto si concorda pienamente con l’osservazione, sviluppata all’indomani della novella del 2005, secondo la quale va negata “una pretesa portata restrittiva del diritto d'accesso, attribuita per l’appunto alla novella legislativa del 2005, posto che già il previgente regolamento attuativo (D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992) richiedeva la sussistenza di un interesse "personale e concreto", caratterizzato cioè da concretezza ed attualità e direttamente imputabile al soggetto richiedente e che, pertanto, la nuova indicazione legislativa di un interesse "diretto, concreto e attuale", appare meramente chiarificativa sul piano lessicale, potendosi al riguardo richiamare l'ampia e consolidata giurisprudenza amministrativa già formatasi al riguardo” (così, testualmente, T.A.R. Lazio, Sez. II, 28 dicembre 2005 n. 14906).
D’altronde – e ciò vale anche a fugare i dubbi che l’Amministrazione ha sollevato circa una carenza di interesse in capo al ricorrente in merito all’accesso documentale con riferimento agli atti richiesti – avendo il dott. Minuti partecipato ad una selezione per ottenere un trasferimento di sede per mobilità risoltasi con esito per lui sfavorevole, appare verosimile che l’interessato voglia verificare se la sua posizione soggettiva di concorrente sia stata pregiudicata con un comportamento non corretto dell’Amministrazione procedente, che può stimarsi soltanto con la conoscenza di tutti gli atti della procedura, ivi comprese le domande presentate dalle aspiranti che all’esito della selezione hanno visto accolte le domande presentate, anche al fine di verificare se la valutazione operata dall’Amministrazione sia scevra da imperfezioni o illegittimità.
Tale conoscenza da parte dell’interessato, per come appare evidente, è indispensabile per consentirgli – eventualmente – di rappresentare, dinanzi agli organi giurisdizionali competenti a decidere in ordine alla controversia lavoristica che potrà essere attivata, il contesto istruttorio nel quale è maturata la decisione di preferire le domande presentate dalle dottoresse Valeria Dubini, Valeria Arancio e Anna Emilia Di Gioia, piuttosto che quella avanzata dal dott. Minuti: ciò determina in capo all’odierno ricorrente la titolarità di un interesse diretto (e cioè personale, appartenente alla sfera dell'interessato), concreto (e cioè collegato con il bene della vita coinvolto dal documento) ed attuale (e cioè non meramente potenziale, vista comunque l’attinenza ad eventuali profili ripristinatori ovvero risarcitori) che sottende alla richiesta di accesso presentata all’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze.
8. – Quanto, infine, alla paventata lesione della tutela alla riservatezza delle odierne controinteressate e dei pazienti i cui casi possono essere indicati nel corpo delle domande di cui il dott. Minuti chiede l’accesso, è sufficiente ricordare come il già richiamato art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, testualmente indichi che: “Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Posto che il richiamato Codice della privacy, all’art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l’accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un istanza ostensiva – tra la tutela della riservatezza e l’interesse all’accesso va risolto in favore di quest’ultimo per le ragioni che seguono:
a) in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);
b) ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l’interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante;
c) d’altronde, nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell’atto è strettamente connesso all’esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all’art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16);
d) né può opporsi che il documento richiesto possa essere acquisito aliunde dal giudice della controversia (in questo caso pendente in sede civile), in quanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura autonoma rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e sussiste anche quando l'istanza stessa è preordinata all'utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale sussistano poteri istruttori del giudice (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003 n. 7301, 10 aprile 2003 n. 1925 e 8 aprile 2003 n. 1881).
La sintesi delle suaccennate acquisizioni giurisprudenziali è, per l’appunto, fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Ne deriva che, qualora non vi siano questioni legate ad un bilanciamento di contrapposti interessi, il diniego può solo essere opposto all’accesso nel caso in cui l’atto o gli atti richiesti siano riconducibili ad una delle categorie indicate dalla legge o dal regolamento, governativo in prima battuta, nonché dell’Amministrazione che abbia provveduto a dotarsene (e sul punto non è stato offerto alcun riferimento dalla difesa dell’Amministrazione resistente).
9. - L’affermato diritto di accedere agli atti dovrà esercitarsi, peraltro, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, atteso che esso non si soddisfa con il consentirne soltanto la visione (anche in virtù della testuale espressione contenuta nell’art. 22, comma 1 lett. a), della legge n. 241 del 1990 novellata, laddove si legge che per «diritto di accesso» si intende, “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”).
Nel caso in cui, come sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione resistente, dovessero esse contenuti, nei documenti oggetto di ostensione, dati sensibili in quanto relativi a pazienti o comunque inerenti la salute o la vita sessuale delle odierne controinteressate, la relativa tutela potrà essere salvaguardata (argomentando dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003) attraverso tecniche di mascheramento dell’atto che rendano anonimi i dati relativi a terzi (con la sola eliminazione del nominativo e dei riferimenti che riconducano direttamente al paziente) ovvero oscurando i dati “supersensibili” quando si riferiscano direttamente alle odierne controinteressate.
10. – In ragione delle suesposte osservazioni ed attesa l’accertata fondatezza dei motivi di ricorso, deve accogliersi il gravame proposto dal dottor Minuti, con conseguente parziale annullamento del provvedimento impugnato emanato dall’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze nella parte in cui dispone il diniego all’accesso e con contestuale formulazione dell’ordine al competente ufficio di quest’ultimo Ente affinché metta a disposizione per la visione e, a richiesta del ricorrente, per l’eventuale estrazione di copia, dietro pagamento dei relativi diritti, i documenti indicati in epigrafe, con le modalità di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe:
1) lo accoglie, con annullamento dell’atto impugnato, disponendo che a cura del Dirigente dell’ufficio competente dell’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze si consenta l’accesso in favore del dott. Antonio Minuti, per il tramite della visione e dell’estrazione di copia, dei documenti per come indicati in motivazione;
2) condanna l’Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, in persona del Direttore generale pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore del dott. Antonio Minuti che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila), oltre accessori come per legge..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2007.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 febbraio 2007
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