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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 5 febbraio 2007 n. 892


1. Contratti della P.A. – Gara per la fornitura in locazione di una struttura prefabbricata, da realizzare ex novo, da adibire a centro sportivo comunale – E’ appalto di lavori per realizzazione di opera pubblica.

 

2. Contratti della P.A. – Realizzazione di un’opera pubblica comunale – Necessità di permesso di costruire – Non sussiste.

 

3. Contratti della P.A. - Realizzazione di un’opera pubblica comunale – Omessa acquisizione, da parte del Comune ed in sede progettuale, del nulla osta ambientale – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. – Sussiste.

1. Ha ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica e non la mera fornitura di beni, la gara indetta dal Comune per la fornitura in locazione di una struttura geodetica prefabbricata da adibire a centro sportivo comunale, laddove trattasi di opera non ancora esistente e da realizzarsi ex novo, destinata alla fruizione collettiva, di competenza dell’ente locale, ed inserita nel piano annuale delle opere pubbliche ritualmente approvato dal Comune.

 

2. Non è necessaria la concessione edilizia o il permesso di costruire per la realizzazione di un’opera pubblica comunale, quando, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e s.m.i., il progetto sia sufficientemente specifico, sì che sia possibile evincere la conformità dello stesso alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme a tutela di interessi ambientali, paesistici, sanitari, e connessi con la sicurezza.

 

3. In relazione all’affidamento a mezzo gara della realizzazione di un’opera pubblica, sussiste la responsabilità pre-contrattuale del Comune appaltante – per violazione della regola di correttezza e buona fede nell’ambito della trattativa, seppure procedimentalizzata, che prelude alla stipulazione del contratto – il quale ha omesso di munirsi, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario della gara, dei necessari nulla osta ambientali, la cui mancanza ha comportato l’impossibilità per l’aggiudicatario di realizzare l'opera progettata (1).

 

___________________________
(1) Nel caso di specie il TAR Campania ha condannato il Comune al pagamento, nei confronti dell’aggiudicatario, di una somma pari al 5% del valore dell’opera aggiudicata, rilevando un concorso di colpa dell’aggiudicataria: tale concorso di colpa è stato riscontrato, da un lato, nella possibilità dell’aggiudicatario di rilevare in sede di gara, la mancanza di un requisito per poter validamente contrattare con l’amministrazione (ossia le autorizzazioni ambientali per l’esecuzione dell’opera) e, dall’altro lato, nell’aver proseguito i lavori dopo la contestazione da parte del Comune, della incompletezza della procedura. Per l’effetto il TAR Campania ha condannato il Comune al pagamento, in favore dell’aggiudicataria, della somma di €. 45.000,00.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione II




composto dai Signori:
1) Dott. Antonio Onorato Presidente
2) Dott. Anna Pappalardo Consigliere rel.
3) Dott. Umberto Maiello Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 4916/2005 proposto dalla

ditta Sole Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio in Napoli alla via Melisurgo, n. 4, è elett.te domiciliato,

contro



il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Donatangelo Cancelmo e Sergio Siracusa dell’Avvocatura Municipale e con lo stesso elett.te dom.to in Castellammare di Stabia alla via Raiola, n. 44 (Palazzo Di Nola), presso l’Avvocatura Municipale,

per l’annullamento
a) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di Castellammare di Stabia a firma del dirigente p.t. – n. 9773 del 4.3.2005 – con riferimento alle seguenti opere: <fissaggio della struttura in ferro – prevista sul massetto di cls nel progetto principale ovvero su u cordolo di cls di circa 25 cm. nel progetto di variante – è stato realizzato su una piattaforma in conglomerato cementizio per l’appoggio della struttura geodetica di altezza di circa 70 cm. ed estesa su tutta l’area della tensostruttura. Il corpo spogliatoi e servizi doveva essere realizzato in muratura portante di circa cm. 30 – ad approvazione della variante anzi citata è stato invece realizzato con una struttura intelaiata in cemento armato su 18 pilastri ed altrettanti travi emergenti non giustificate>;
b)
di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente o comunque lesivo degli interessi della società ricorrente .
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006 il Consigliere Anna Pappalardo;
Uditi altresì i difensori presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



A.- Con il ricorso in epigrafe, notificato il 20 giugno 2005, la società Sole Engineering ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento sopra distinto, deducendo i seguenti motivi:
1.- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 47/85, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 16, del D.L. 5.10.1993, n. 398, come convertito giusta art, 1, comma 1, legge 4.12.1993, n. 493, eccesso di potere, difetto del presupposto, travisamento dei fatti.- l’opera in oggetto è erroneamente qualificata come privata,. Trattandosi di opera pubblica comunale, che non necessita di concessione edilizia; in riferimento alla stessa l’amministrazione comunale aveva approvato il progetto, individuato l’area per la collocazione ed indetto pubblica gara per scegliere la società esecutrice dei lavori. L’amministrazione non poteva quindi contestare la realizzazione di abusi edilizi, trattandosi di opere dalla stessa progettate, e doveva imputare a se stessa anche la eventuale mancanza della autorizzazione ambientale, dovendo in contrario rispondere di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
2.- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 34 DPR 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 16, del DL 5.10.1993, n. 398 come convertito giusta art. 1 comma 1 legge 4.12.1993, n. 493, eccesso di potere, difetto del presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità.
3.- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione della legge 1497/39, eccesso di potere, difetto del presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità: il provvedimento contesta la realizzazione di opere difformi dal progetto originario, ed in sostanza si tratta di lievi difformità dovute a carenze progettuali, atteso che non era stata rilevata la pendenza dell’area su cui installare la piattaforma; tutte le restanti opere sarebbero conformi al progetto approvato con delibera dell’organo comunale
4.- Violazione e falsa applicazione della L:R. 23.2.1982, n. 10, eccesso di potere, incompetenza, non essendo il dirigente UTC titolare delle funzioni delegate ex LR 10/1982 per l’esercizio delle deleghe in materia ambientale.
5.- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione art. 2 e 3 legge 241/90 e DPR 554/1999 eccesso di potere, carenza di interesse pubblico specifico. L’amministrazione, dopo avere effettuato la consegna anticipata dei lavori ai sensi degli artt 129 e 130 DPR 554/99,non provvedeva alla stipula del contratto di appalto benché sollecitata dalla società ricorrente, e non adottava alcun provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.
Parte ricorrente ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato e per il risarcimento dei danni subiti in dipendenza dello stesso.
Con memoria depositata in data 28 luglio 2005 si è costituito il Comune di Castellammare di Stabia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



1.- La Società Sole Engineering s.r.l. è risultata aggiudicataria di asta pubblica, indetta dal Comune intimato, per la fornitura in locazione di una struttura geodetica prefabbricata, da collocare su un’area concessa in fitto dall’AVIS al Comune stesso.
Nelle more del perfezionamento del contratto e della variante di assestamento della struttura suddetta, ha provveduto all’inizio dei lavori, comunicando ciò al Comune con nota n. 20365 del 3.5.2002.
Con un primo provvedimento il Dirigente ha disposto la demolizione delle opere, nel frattempo realizzate, ed il ripristino dello stato dei luoghi, sulla base della seguente motivazione: l’inizio dei lavori è stato effettuato in difformità del progetto principale e della successiva variante di assestamento, tali variazioni costituiscono grave violazione e negligenza dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 134 del DPR n. 544/99, comportando l’obbligo per lo stesso di demolire a sue spese i lavori eseguiti, l’appaltatore, riconoscendo tale danno, ha inoltrato istanza in sanatoria in data 16.5.2002, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 1497/39, allegando elaborati tecnici, amministrativi e fotografici, che non rispecchiano lo stato dei luoghi, per cui ciò costituisce motivo di incertezza e di delegittimazione della decisione adottata dalla CECI in ordine al solo parere ambientale.
Va ricordato, inoltre, che a base del provvedimento si pone anche il decreto di sequestro preventivo adottato dall’A.G. in data 6.6.2002.
In seguito, questo TAR con ordinanza cautelare n. 367/2003 disponeva che l’amministrazione procedesse al riesame del provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato in ricorso; il Comune con determinazione n. 131 del 10.12.2003 confermava la precedente ordinanza di demolizione di opere abusive, risultando rilasciato titolo edilizio in sanatoria solo per la realizzazione dei servizi igienici. La predetta determinazione veniva impugnata dalla società con motivi aggiunti; con sentenza n. 10868/2004 di questa Sezione i provvedimenti impugnati venivano annullati per violazione dell’art. 7 legge 241/1990.
In data 20.12.2004 l’amministrazione notificava alla ricorrente l’avviso di avvio del procedimento volto alla adozione di ordine di demolizione, nota alla quale la società rispondeva con le proprie controdeduzioni.
All’esito, in data 19.4.2005 era notificata l’ordinanza dirigenziale n. 9773 di demolizione.
In detta ordinanza, sotto un primo aspetto, si contesta nuovamente che l’opera in oggetto sia opera pubblica, essendo asseritamente conseguente ad asta pubblica finalizzata alla fornitura di beni. Dall’altro si ribadisce la difformità delle opere realizzate rispetto al progetto.
Quanto alla natura dell’opera, la tesi dell’amministrazione comunale non appare condivisibile, atteso che la stessa ha indetto una pubblica gara per la fornitura in opera della struttura; si tratta di opera destinata alla fruizione collettiva, di competenza dell’ente locale, ed ancor più significativa appare la circostanza che l’ente nella relazione istruttoria allegata alla delibera di GM n. 198 del 31.10.2001 abbia attestato che l’intervento in oggetto “ è riportato al punto….nel piano annuale delle opere pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 11/ 01”.
Tanto è sufficiente a fugare ogni considerazione in ordine alla natura del contratto concluso tra la società ricorrente e l’amministrazione, che ha inteso scegliere un mezzo spedito per la realizzazione di una struttura da destinare a centro sportivo, per soddisfare interessi di natura pubblica.
Dalla relazione stessa risulta che per dare immediatezza alla esecutività del progetto, era stata individuata la soluzione di locazione di una struttura geodetica prefabbricata da utilizzare come impianto sportivo polivalente, soluzione già collaudata da altri enti pubblici, per i quali aveva comportato un notevole risparmio di tempo nella realizzazione dell’impianto.
Non può quindi revocarsi in dubbio la circostanza che al di là del nomen juris adoperato per la pubblica gara, si tratti in sostanza della realizzazione di un’opera e non di mera fornitura di beni.
Ne discende la non necessità di concessione edilizia o permesso di costruire per la realizzazione dell’opera stessa, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire condividendolo pienamente.
Invero, la legislazione urbanistico-edilizia statale esclude per tali opere la necessità di una concessione del comune.
L’ l'art. 8 comma 13 del d.l. n. 193/95, riprodotto in quelli successivi, Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493(sostituito dall‘articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio1997, n. 30, e modificato dall'articolo 11 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, e dall'articolo 11, comma 2-bis dello stesso decreto legge, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ) secondo il quale "non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali" stabilisce, poi, una determinata procedura, in cui il progettista abilitato assume una posizione di garanzia, dovendo attestare la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche, sicché anche l'opera pubblica comunale dovrà essere conforme alla legislazione ed alla strumentazione urbanistica.
Deve quindi ritenersi corretto l’assunto secondo cui per le opere pubbliche di competenza dei Comuni, non occorre concessione edilizia, essendo sufficiente l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale.
Allo scopo occorrono due condizioni:
- la prima, è che si tratti di opere pubbliche in senso stretto (e non di opere private, né di opere private di pubblica utilità);
- la seconda, è che il progetto sia sufficientemente specifico, sì che sia possibile evincere la conformità dello stesso alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme a tutela di interessi ambientali, paesistici, sanitari, e connessi con la sicurezza.(CdS n. 74/2004)
Tali conclusioni, già sostenute dalla giurisprudenza, sono state tradotte in diritto positivo, in quanto:
- dapprima, l’art. 4, co. 16, d.l. n. 398/1993, ha ritenuto che l’approvazione del progetto di <> da parte del consiglio comunale, ha gli stessi effetti della concessione edilizia, a condizione che i progetti siano corredati da relazione a firma di progettista abilitato, che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;
- a seguire, l’art. 7, t.u. edilizia (d.p.r. n. 380/2001) ha ritenuto non necessario il permesso di costruire per le <> deliberate dal consiglio o dalla giunta, che siano assistite da validazione del progetto ai sensi dell’art. 47, d.p.r. n. 554/1999; l’art. 47 in commento si riferisce al progetto esecutivo o definitivo, e la validazione secondo tale articolo è un atto da cui risulti pure la conformità urbanistico - edilizia delle opere, nell’ambito del più generale rispetto di tutta la normativa applicabile all’opera.
Infatti, l’opera pubblica:
- soddisfa i bisogni dell’intera collettività, mediante una fruizione collettiva e indifferenziata (p.es. strade, acquedotti, scuole, ospedali),
- è strumentale al perseguimento di interessi non commerciali o non industriali, al di fuori del regime di libera concorrenza (come si desume, ora, con chiarezza, dall’art. 2, l. n. 109/1994).
Nella specie, ricorrono i requisiti indicati dalle citate disposizioni, trattandosi di un’opera destinata a soddisfare l’interesse generale della collettività alla fruizione di un impianto sportivo pubblico, e per la quale il relativo progetto era stato redatto dall’amministrazione comunale, in maniera sufficientemente specifica, tanto da essere posto a base di una procedura di gara per la fornitura in locazione della struttura geodetica.
Quanto alla consistenza dell’opera, ed alla necessità che la stessa fosse dotata di nulla osta ambientale, ritiene il Collegio che l’indiscusso obbligo del rilascio del nulla osta ambientale per opere edilizie di non irrilevante impatto sul paesaggio , non possa essere considerato come adempimento a carico della ditta fornitrice, e quanto meno adempimento la cui mancanza debba comportare conseguenze negative esclusivamente per la stessa.
Va invero rilevato che l’amministrazione comunale aveva posto in essere un progetto per la realizzazione di una struttura certamente consistente, segnatamente una tensostruttura di notevoli dimensioni, da adibire ad impianto sportivo pubblico; la previsione contrattuale era quella di mettere a disposizione la struttura del Comune per l’indicato utilizzo pubblico per il periodo di anni tre, decorso il quale era prevista la facoltà del Comune di riscattare la struttura acquistandola in proprietà a titolo definitivo.
Il Comune non poteva quindi ignorare la circostanza che i progetti della struttura- la quale per sua stessa ammissione di cui a pagina III della memoria difensiva depositata in data 28 luglio 2005 “ era destinata ad uno stabile e duraturo impiego sul territorio….implicante il rilevante impatto in loco”- necessitassero di nulla osta ambientale: e tale circostanza non muta in relazione alla contestata realizzazione di difformità rispetto al progetto, atteso che la iniziale previsione di una struttura geodetica della superficie di mq. 4283,00 ( cfr. delibera di GM n. 198 del 31.10.2001) tale da consentire la disputa di partite di calcio a cinque secondo criteri di regolamento della FIGC, non poteva fondare una prognosi di esclusione della necessità di munirsi del citato nulla osta.
Peraltro, le concrete irregolarità riscontrate, come si evince dal contenuto del provvedimento, consistono nel fissaggio della struttura in ferro, prevista su massetto di cls nel progetto principale ovvero su un cordolo di cls di circa 25 cm. nel progetto di variante, che è stato realizzato su una piattaforma in conglomerato cementizio per l’appoggio della struttura geodetica di altezza pari a circa 70 cm. ed estesa su tutta l’area della tensostruttura, nonché in un corpo spogliatoi e servizi che doveva essere realizzato in muratura portante di cm. 30, ad approvazione della variante suddetta, è stato invece eseguito con una struttura intelaiata in cemento armato su 18 pilastri ed altrettanti travi emergenti non giustificate.
In effetti, ammesso che per effetto di tali difformità sia variata la tipologia della struttura, da impianto <flessibile e temporaneo> in una <struttura stabile>,la circostanza non muta , a giudizio del Collegio, la necessità ab initio di nulla-osta ambientale ai sensi della legge n. 1497/39, in relazione all’entità delle opere progettate ed alla durata della loro permanenza sul territorio ( tre anni, a termine dei quali l’amministrazione avrebbe potuto acquistare in proprietà le opere).
In definitiva, la natura stessa della struttura desumibile a priori quale opera che presenta impatto sul paesaggio, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione comunale a procurare preventivamente il nulla osta paesaggistico, sicchè la relativa mancanza comporta ricadute in termini di responsabilità precontrattuale del Comune.
Invero, come sopra ribadito, la fornitura in locazione della struttura comprendeva anche la sua installazione e la stessa amministrazione comunale precisa che la società doveva metterla a disposizione del Comune per la durata di tre anni, alla scadenza dei quali era prevista la facoltà per il Comune di riscattare la struttura acquistandola in proprietà a titolo definitivo.. La memoria difensiva del Comune ammette tali contraddittori elementi, ossia che-pur se struttura amovibile- la stessa era destinata ad uno stabile e duraturo impianto sul territorio, visto il termine di scadenza, implicante il rilevante impatto ambientale in loco, suscettibile di divenire definitivo. Proprio tali considerazioni avrebbero imposto all’amministrazione comunale di premunirsi del nulla osta ambientale.
In termini di natura precontrattuale della relativa responsabilità, rileva la circostanza che l’amministrazione non avesse ancora stipulato il contratto; in proposito parte ricorrente deduce di avere dato inizio ai lavori prima della stipula su richiesta del Comune,che prospettava l’urgenza dell’opera.
Tuttavia l’assunto di parte ricorrente che le opere sono state iniziate nelle more del perfezionamento del contratto su precisa ed urgente richiesta dell’amministrazione comunale non ha trovato pieno riscontro probatorio; deve al riguardo rilevarsi che nel verbale di consegna anticipata del cantiere redatto in data 25.3.2002, pur dandosi atto della necessità di dare inizio ai lavori al più presto, si è proceduto alla consegna urgente dei lavori sotto riserva di legge, ma l’atto consiste un verbale di ricognizione e picchettamento del lotto di terreno per la consegna dei lavori ex art. 129 e 130 DPR 554/99.
La ricognizione del lotto è finalizzata alla consegna parziale dei lavori, contenendo la prescrizione alla ditta appaltatrice di organizzare il cantiere nelle more degli adempimenti di legge ( comunicazione ASL e depositi calcoli al Genio civile di Napoli).
A seguito di tali adempimenti, la società ricorrente deduce di avere ricevuto forti insistenze dell’amministrazione comunale per l’inizio delle opere propedeutiche alla fornitura ,ancor prima del perfezionamento del contratto, sì che in data 3 maggio 2002 comunicava l’inizio dei lavori, al quale faceva seguito la prima contestazione da parte del Comune intimato, in data 14.5.2002.
Dal complesso di tali elementi emergono due circostanze:
 la prima, che vi è stata una consegna parziale del cantiere, come risulta dal verbale del 22.3.2002;
 la seconda, che la società ha dato luogo alla realizzazione delle opere prima della conclusione del contratto, in mancanza di una formale e rituale richiesta di inizio anticipato delle opere dell’amministrazione, ancorchè vi siano elementi che portano ad escludere la esattezza della tesi sostenuta nel provvedimento impugnato, ossia che si tratti di intervento effettuato da privato con violazione delle norme urbanistiche, non potendosi negare, a fronte delle risultanze del citato verbale, che nella sostanza vi sia stata una consegna quantomeno parziale del cantiere.
Osserva al riguardo la Sezione che , con riferimento al pregresso contratto qualificato come fornitura e messa in opera, i successivi atti dell’amministrazione non possono essere qualificati come "risoluzione" del contratto per grave inadempimento, atteso che, com'è del resto pacifico tra le parti, il contratto non era stato neppure stipulato (tant'è che le inadempienze contestate dall'amministrazione comunale hanno riguardato in realtà attività e obblighi propedeutici alla consegna anticipata dei lavori, proprio nelle more della stipulazione del contratto).
Se è vero, tuttavia, che l'Amministrazione appaltante ha inteso sciogliersi dagli obblighi derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto proprio in ragione del comportamento, asseritamente inadempiente, della società ricorrente., è altrettanto indubitabile che tale finalità è stata conseguita, esercitando la propria potestà di autotutela rispetto all'aggiudicazione, fondata sul principio costituzionale di buon andamento, che impegna l'Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondente ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche la revisione degli atti adottati, ove reso opportuno da esigenze sopravvenute ovvero con un diverso apprezzamento della situazione preesistente (C.d.S., sez. V, 26 luglio 1999, n. 508; 29 maggio 1998, n. 900; 25 novembre 1999, n. 1986; purché non si tratti dell'esigenza di mero ripristino della legalità, sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1316; sez. V, 20 settembre 2001, n. 4966): tanto più che non solo il contratto non è mai stato stipulato, per quanto, com'è altrettanto noto, l'aggiudicazione vincola solo l'impresa, ma non l'Amministrazione fino alla stipula del contratto.(cfr Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 8220 del 27 dicembre 2004).
Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che gli elementi in relazione ai quali è stata contestata la difformità delle opere realizzate rispetto al progetto, sono sì sussistenti, ma non si presentano , per quanto in precedenza argomentato, come unici e determinanti in relazione alla rilevata necessità del nulla osta ambientale, che viene addotta come causa ostativa all’inizio delle opere. Gli stessi potranno quindi rilevare ai fini della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcibile.
In definitiva, a giudizio del Collegio , non viene in discussione la legittimità dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, consistendo la stessa in un accertamento sia delle difformità compiute da parte ricorrente, che il presente giudizio non ha consentito di superare, sia soprattutto una implicita dichiarazione di autoresponsabilità da parte dell’amministrazione, che ha fondato l’ordine di demolizione proprio sulla mancanza di nulla osta ambientale, carenza a se stessa imputabile e rilevabile a priori in relazione alla natura ed entità dell’opera ed al suo carattere di duraturo inserimento nel territorio.
Si versa quindi in fattispecie di risarcimento dei danni in cui, nel meccanismo causativo del pregiudizio, non viene in rilievo la legittimità del provvedimento , pur legittimo, di demolizione, ma piuttosto il comportamento scorretto tenuto dall’amministrazione durante la fase delle trattative.
E', pertanto, evidente che si imponeva al Comune una approfondita valutazione di tutti gli elementi, tanto più nel caso di specie, caratterizzato - come si è visto - addirittura da una consegna parziale dei lavori prima della stipula, con picchettamento del cantiere e richiesta di organizzare il cantiere nelle more degli adempimenti preliminari.
Pertanto, il comportamento tenuto dalla Amministrazione appaltante in tale delicata fase dei rapporti ,fase finalizzata non solo alla stipula del contratto, ma anche alla anticipata consegna ( quantomeno parziale) dei lavori, non è risultato improntato a buona fede, non solo (e non tanto) per non aver mai consentito effettivamente all'impresa aggiudicataria di rappresentare adeguatamente le ragioni del suo preteso inadempimento e per non aver neppure valutato le giustificazione informalmente addotte, ma soprattutto per aver trascurato di valutare a priori le ricadute del progetto in termini ambientali, munendosi delle necessarie autorizzazioni,
Del resto, assume specifica rilevanza la tematica della responsabilità precontrattuale non tanto quale regola di carattere generale quanto, piuttosto, quale categoria valevole in tutte le ipotesi, quale quella oggetto del presente giudizio, nella quale viene in essere non tanto la lesione derivante dal provvedimento amministrativo, quanto, piuttosto, la violazione della regola di correttezza e buona fede nell’ambito della trattativa – seppure procedimentalizzata – che prelude alla stipulazione del contratto.
La rilevata impossibilità di eseguire i lavori con riguardo al progetto inizialmente appaltato, infatti, doveva condurre l’Amministrazione ad una immediata reazione in termini di autotutela – da esercitarsi già in sede di espletamento della gara – e non già ad una attesa tanto lunga quanto inutile, procedendo addirittura alla consegna parziale del cantiere..
Risulta invero contraddittorio col principio di buon andamento e di efficienza che l’Amministrazione proceda all’aggiudicazione di una gara pur conoscendo, o dovendo conoscere, che il rapporto contrattuale, che si accinge a stringere con l’aggiudicatario, è inidoneo a consentire la compiuta realizzazione dell' opera progettata (sul punto si veda T.A.R. Puglia, 11 aprile 2000, n. 1528, nonché anche T.A.R. Lecce, 8 luglio 2004, n. 4921 “E' configurabile la responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione che, dopo aver bandito una gara d' appalto e dopo la sua aggiudicazione provvisoria, ne ritiri d' ufficio gli atti con inescusabile ritardo sulla base della loro manifesta non conformità alla legge e ai principi della logica e della buona amministrazione, con ciò evidenziando superficialità e negligenza della condotta. La violazione da parte della Pubblica amministrazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 Cod. civ. danno luogo a responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che il debito relativo al conseguente risarcimento danni deve ritenersi di valore e non di valuta e come tale soggetto a rivalutazione monetaria e ad interessi legali”; T.A.R. Pescara, 6 luglio 2001, n. 609; T.A.R. Milano, 9 marzo 2000, n. 1869).
Ricorrono profili di responsabilità precontrattuale in definitiva, oltre che nelle ipotesi in cui vi è un’ingiustificata ed arbitraria interruzione delle trattative o l’ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto, anche ogni qual volta, a causa di un comportamento colposo, una parte conduca le trattative senza verificare le sue concrete possibilità di impegnarsi.
La surriportata affermazione rispecchia quanto accaduto nella fattispecie in esame: l’Amministrazione comunale, tenuta al pari di ogni contraente al rispetto dei precetti di buona fede e della normale diligenza, ha portato avanti le trattative senza la diligente verifica della propria disponibilità a concludere il contratto, sulla base di ragioni che dovevano essere note già al momento iniziale delle trattative.
L’impresa risultata aggiudicataria ha, pertanto diritto al risarcimento del danno ingiusto, nei limiti del cd. interesse contrattuale negativo (interesse a non essere lesi nell’esercizio della propria libertà negoziale), consistente nel c.d. danno emergente, ossia nel pregiudizio subito per avere inutilmente confidato nella conclusione del contratto e, in particolare, nelle spese inutilmente sostenute e nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali. Tuttavia, nella determinazione del suddetto danno, occorre tener conto del concorso di colpa, giacché i macroscopici errori materiali in cui è incorsa l’Amministrazione avrebbero potuto essere rilevati, in sede di gara, dalla stessa società partecipante, operatrice dello specifico settore.( cfr sentenza 11 luglio 2006 n. 5766 TAR Lazio sez. I bis); egualmente , per tutto quanto realizzato in epoca successiva alla diffida dell’amministrazione in data 14 maggio 2002 , le relative spese esulano dall’ambito del danno risarcibile, in considerazione della idoneità della contestazione ad escludere uno stato soggettivo di buona fede da parte del contraente.
Alla luce di tali osservazioni, devono in conclusioni ritenersi parzialmente fondate le richieste di risarcimento danni da parte della società ricorrente. Il titolo di responsabilità discende,come rilevato, dalla violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, tanto più quando, come nel caso specifico, è stata effettuata la parziale consegna del cantiere, così che sussiste sicuramente in capo all'aggiudicataria il legittimo affidamento all'effettiva stipulazione del contratto.(cfr. Tar Lazio, Roma, sentenza n. 6911 del 31 luglio 2006).
Trattandosi di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo, rappresentato - com'è noto - sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia della perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (con esclusione dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione e l'esecuzione del contratto, Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1632).
In ordine alla quantificazione del danno, se in astratto vanno riconosciute le spese sostenute nel corso delle trattative, per le stesse peraltro non vi è specifica prova agli atti. Per contro, a titolo di pregiudizio per la perdita di chance può essere riconosciuto in via equitativa il 10% dell'importo di aggiudicazione ammontante a circa Euro 900.000,00 per complessivi €. 90.000,00 ( novantamila).
Tuttavia deve farsi applicazione, anche con riguardo alla fattispecie in esame di responsabilità precontrattuale, del principio di cui all’art. 1227 c.c. in base al quale l’entità del risarcimento va diminuita in caso di concorso del fatto colposo del creditore. Nella specie, il concorso di colpa da parte ricorrente si riscontra da un lato nella possibilità di rilevare in sede di gara, la mancanza di un requisito per poter validamente contrattare l’amministrazione,e successivamente, nell’aver proseguito i lavori dopo la contestazione da parte del Comune, della incompletezza della procedura – cfr. lettera del 14.5.2002. In tale momento si interrompe la percezione di legittimo affidamento da parte del privato, per far luogo ad un principio in senso ampio di autoresponsabilità, di cui è estrinsecazione la clausola di cui all’art. 1227 c.c.,proporzionalmente alla gravità della colpa del creditore ed all’entità delle sue conseguenze, operandosi una compensazione parziale in sede di liquidazione del danno.
In applicazione della stessa, si ritiene in via equitativa di diminuire del 50% l’importo del risarcimento spettante alla ricorrente,che viene pertanto determinato in complessivi Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto:
a) dichiara la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia per violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. nel procedimento di conclusione del contratto de quo, in concorso di colpa al 50% con la società ricorrente;
b) condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della società ricorrente,dei danni consequenziali liquidati in complessivi Euro 45.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
c) Compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2006.
Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Anna Pappalardo Consigliere est.



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