Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n 2-2007 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 15 febbraio 2007 n. 266
D. Giordano Pres. – R. Giani Est.
Soc. C. S.p.a. (Avv.ti G. Sollima e Patrizio Trifoni) contro SEA – Società Esercizi Aeroportuali S.p.a. (Avv. M.A. Sandulli) e Soc. M.C.R.C. S.r.l. (Avv.ti C. Ribolzi e R. Invernizzi),


Competenza e giurisdizione – Selezione per l’affidamento dell’attività di ristorazione all’interno di un aeroporto – Attinenza dell’attività al rapporto concessorio tra la società di gestione aeroportuale e l’ENAC – Esclusione.

 

Competenza e giurisdizione – Selezione per l’affidamento dell’attività di ristorazione all’interno di un aeroporto – Inquadrabilità nell’attività di handling – Esclusione.

 

Competenza e giurisdizione – Selezione per l’affidamento dell’attività di ristorazione all’interno di un aeroporto – Giurisdizione del g.a. ex art. 33 d. lgs. n. 80/1998 – Esclusione – Motivi – Estraneità al concetto di pubblico servizio.

 

Competenza e giurisdizione – Selezione per l’affidamento dell’attività di ristorazione all’interno di un aeroporto – Giurisdizione del g.a. ex art. 6 d. lgs. n. 80/1998 – Esclusione – Motivi – Estraneità al concetto di appalto pubblico di servizi.

 

Competenza e giurisdizione – Selezione per l’affidamento dell’attività di ristorazione all’interno di un aeroporto – Giurisdizione del g.a. ex art. 6 d. lgs. n. 80/1998 – Esclusione – Motivi – Natura di organismo di diritto pubblico del gestore aeroportuale – Esclusione.

 

Competenza e giurisdizione – Selezione per l’affidamento dell’attività di ristorazione all’interno di un aeroporto – Giurisdizione del g.a. ex art. 6 d. lgs. n. 80/1998 – Esclusione – Motivi – Nozione di impresa pubblica nei settori esclusi – Selezione indetta da un’impresa pubblica avente ad oggetto attività diverse, non interessate dal diritto speciale od esclusivo – Obbligo dell’evidenza pubblica – Esclusione.

La selezione indetta da S.E.A. (società di gestione del sistema aeroportuale milanese) avente ad oggetto la gestione e l’organizzazione dell’attività di ristorazione, a mezzo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all’interno dell’aeroporto, è estranea all’ambito del rapporto concessorio tra la società e l’ENAC, di cui la prima è titolare in base alla legge n. 194 del 1962, ambito individuato dall’art. 1, comma 3, l. n. 194 cit. con riferimento all’esercizio degli aeroporti e specificato nella Convenzione Stato/SEA nella gestione e nello sviluppo dell’attività aeroportuale.

 

La gestione e l’organizzazione dei servizi di ristorazione, a mezzo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all’interno dell’aeroporto è cosa ben diversa dall’attività di assistenza a terra (c.d. handling) che il gestore aeroportuale è tenuto a garantire: quest’ultimo concetto richiama infatti i servizi predisposti dalla società di gestione aeroportuale consistenti in prestazioni rese a favore dei vettori e normativamente definiti dalla direttiva europea 96/67/CE (“Direttiva del Consiglio relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”), recepita in Italia dal d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18.

 

La gestione e l’organizzazione dei servizi di ristorazione, a mezzo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all’interno dell’aeroporto esulano dal concetto di servizio pubblico, reso nell’interesse della collettività con carattere di necessarietà, ed hanno riguardo ad attività secondarie a carattere commerciale; ne discende de plano l’estraneità delle relative controversie all’ambito della giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi ex art. 33 d.lgs. n. 80/1998, così come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, mancando l’elemento fondante rappresentato dall’Amministrazione che agisce esercitando una pubblica potestà. La selezione indetta da S.E.A. (società di gestione del sistema aeroportuale milanese) avente ad oggetto la gestione e l’organizzazione dell’attività di ristorazione, a mezzo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all’interno dell’aeroporto, non presenta alcuna attinenza con la categoria dell’appalto pubblico di servizi, con conseguente esclusione dall’ambito della giurisdizione esclusiva del g.a. ex art. 6 l. n. 205 del 2000, poiché si è in presenza di un appalto pubblico di servizi quando il costo dell’opera grava sostanzialmente sull’autorità aggiudicatrice, per cui il contraente non si remunera attraverso i proventi derivanti dalla gestione, ma spetta all’Amministrazione l’onere di compensare l’attività svolta dal privato; nel caso di specie, invece, il costo del servizio grava sugli utenti e l’affidatario ritrae i proventi della sua attività esclusivamente dalla gestione degli spazi di ristoro.

 

Le controversie relative alla selezione indetta da S.E.A. (società di gestione del sistema aeroportuale milanese) avente ad oggetto la gestione e l’organizzazione dell’attività di ristorazione, a mezzo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all’interno dell’aeroporto, non rientrano nella giurisdizione del g.a. ex art. 6 l. n. 205 del 2000, poiché la natura di organismo di diritto pubblico (che si articola nei tre requisiti della personalità giuridica, dell’essere istituiti per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e della dominanza pubblica) non è predicabile in relazione a S.E.A., stante il suo intrinseco carattere imprenditoriale e connesso scopo di lucro; allo stesso risultato si giunge abbracciando una valutazione in concreto del criterio della non industrialità o commercialità, che abbia riguardo cioè alla attività di impresa di volta in volta posta in essere, trattandosi nel caso di specie di un’attività avente rilievo economico e commerciale.

 

Nei c.d. settori esclusi le regole dell’evidenza pubblica trovano applicazione anche con riferimento alle imprese pubbliche, posto che in tali settori gli operatori si trovano a beneficiare di diritti speciali o esclusivi, che riservano solo ad alcuni di essi l’esercizio delle relative attività; l’esigenza di garantire il rispetto di regole concorrenziali negli approvvigionamenti, attraverso l’osservanza delle normative di gara, segna la ratio ed il limite dell’obbligo di ricorso all’evidenza pubblica per le imprese pubbliche, che è imposto per le attività poste in essere nel settore interessato dall’esclusiva e viene meno per attività diverse, non interessate dal diritto speciale o esclusivo: pertanto se è vero che il trasporto aereo rientra nell’ambito dei c.d. settori esclusi e come tale reclama l’applicabilità della disciplina propria dell’evidenza pubblica, ciò non vale per gli appalti posti in essere in relazione ad attività diverse dal trasporto aereo, cioè per attività diverse da quelle per le quali l’impresa pubblica gode di un diritto speciale od esclusivo.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento