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| n 2-2007 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 26 gennaio 2007 n. 37
Lucia Tosti – Presidente, Grazia Flaim – Estensore
2 ESSE IMMOBILIARE (avv.ti P. Corda e G. Dal Rio) c. COMUNE DI OLBIA (avv.ti E. Traina e L. Armandi) |
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1. Giustizia Amministrativa – Ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione – Dopo l’entrata in vigore della L.n. 80/2005 – Termine di un anno dalla scadenza del termine per la definizione del procedimento – Decorrenza – Fattispecie.
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2. Giustizia Amministrativa – Ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione – Dopo l’entrata in vigore della L.n. 80/2005 – Termine di un anno dalla scadenza del termine per la definizione del procedimento – Natura – Conseguenza.
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1. Il termine annuale per l’impugnazione del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale su una domanda di concessione edilizia decorre dal giorno dell’entrata in vigore della L. n. 14.5.2005, n. 80, nei casi in cui la scadenza del termine per la definizione del procedimento amministrativo si sia verificata anteriormente a tale data (nella fattispecie decisa dal Collegio, il termine per la definizione del procedimento era scaduto nel novembre 2004, l’atto di diffida e messa in mora era stato notificato nel marzo del 2006 ed il ricorso giurisdizionale era stato notificato nel giugno dello stesso anno) (1).
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2. Il termine annuale per l’impugnazione del silenzio inadempimento ha natura processuale e deve essere incrementato del periodo di sospensione feriale di cui all’art. 1, L. n. 742/69 (2).
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(Note a cura dell'Avv. Andrea Faccon) |
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(1) La decisione individua il dies a quo del termine annuale dall’entrata in vigore della L. n. 80/05, sul presupposto che la legge di conversione del D.L. n. 35/05, abbia introdotto l’innovativa disciplina del silenzio inadempimento (e specialmente, l’eliminazione della previa diffida ad adempiere ed il termine annuale per ricorrere); in realtà, il termine annuale è stato introdotto dall'art. 2, L. n. 15/05, che ha aggiunto il comma 4 bis all’art. 2, L. n. 241/90 (in seguito rinumerato comma 5): v. T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II, Sentenza 22 ottobre 2005, n. 3284, che ha individuato il dies a quo del termine annuale nell’8 marzo 2005, data di entrata in vigore della L. n. 15/05.
In base a tale constatazione, il gravame, nell’interpretazione recepita dal T.A.R. SARDEGNA, avrebbe dovuto essere dichiarato, con ogni probabilità, irricevibile.
Peraltro, è dibattuta l’applicabilità del termine annuale anche ai casi in cui il termine per la definizione del procedimento sia scaduto prima dell’entrata in vigore della L. n. 15/05.
In una fattispecie assai simile, per lo sviluppo temporale degli atti, a quella decisa dal T.A.R. SARDEGNA, il T.A.R. PIEMONTE, n. 3284/05 cit., ha escluso l’applicabilità della nuova disciplina, rilevando che, a prescindere dal problema della qualificazione come norma processuale (e quindi governata dal principio tempus regit actum) o come norma che - conformando il diritto alla tutela giurisdizionale – opera sul piano sostanziale, la sua efficacia nel tempo deve essere circoscritta ai ricorsi avverso il silenzio che si sia perfezionato – con la scadenza del termine per provvedere - successivamente all'entrata in vigore della L. n. 15/05. Nel pervenire a tale conclusione i giudici piemontesi hanno evidenziato che “una diversa soluzione interpretativa, che affermasse una efficacia retroattiva della norma in questione, non appare condivisibile per la ragione assai semplice che una tale soluzione comprimerebbe, oltre ogni limite di ragionevolezza, e anzi – come nel caso di specie – renderebbe impossibile l’esercizio il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione”.
T.A.R. PUGLIA BARI - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2005 n. 2770, in questa Rivista), resa in un ricorso proposto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 15/05, ha escluso l’applicabilità della nuova disciplina dell’art. 2, L. n. 241/90 ed ha dichiarato l’inammissibilità del gravame per carenza di una rituale diffida ad adempiere. |
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(2) L’applicabilità al termine annuale per il ricorso della sospensione in periodo feriale è un corollario della sua natura processuale.
Alcune pronunce riconoscono natura sostanziale all’istituto del silenzio inadempimento riplasmato dalle novelle del 2005: T.A.R. PUGLIA BARI, cit. ha osservato che l’art.2, l. 11 febbraio 2005 n.15, nel prevedere che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, è norma di ordine sostanziale (siccome riguarda l’istituto amministrativo del silenzio rifiuto) e non già processuale.
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 6 giugno 2006 n. 6747, in questa Rivista ha ritenuto che il termine annuale non sia un vero e proprio termine di decadenza, regolato dagli articoli 2964 e ss. cod. civ., bensì una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto la persistenza dell’interesse ad agire in giudizio per il rilascio del provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Nel testo della sentenza, il periodo di sospensione feriale ex L. n. 742/69 è computato in quarantacinque (45) giorni, laddove la costante giurisprudenza di legittimità e di merito (ex multis CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, 22 giugno 2005, n. 13383) lo dichiara di quarantasei (46) giorni. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 551/2006 proposto da
2 “ESSE IMMOBILIARE” , in persona dell’Amministratore Antonio Scampuddu, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’ atto introduttivo, dall’ avv.to Pietro Corda, con domicilio eletto, presso l’avv. Giuseppe Del Rio, in Cagliari, Via Einstein, n. 7;
contro
IL COMUNE DI OLBIA, rappresentato e difeso, in forza di mandato apposto a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Emanuela Traina dell’ufficio legale dell’ente,, con domicilio eletto in Cagliari, Via Cugia n. 14, presso lo Studio dell’avv. Luisa Armandi;
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio
serbato dall’Amministrazione comunale in relazione all’istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un complesso immobiliare in terreno compreso nel P.R.U. di Pittulongu, presentata dalla società ricorrente il 26.4.2004 (oggetto della successiva diffida del 22.3.2006).
Visto l’atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Amministrazione resistente;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla Camera di consiglio dell’11.10.2006 gli avv.ti , come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La società “2 Esse Immobiliare srl” richiedeva il 26.4.2004 la concessione edilizia (e l’autorizzazione paesaggistica) al Comune di Olbia per la realizzazione di un complesso immobiliare in terreno compreso nel “Piano di Risanamento Urbanistico” (PRU) di “Pittulongu”, zona urbanistica “B8”, -NCT Foglio 26 Mappali 1337, 1339, 134, 3095 (ex 2424/a) e 3097 (ex 2428/a)-.
Rilasciata l’autorizzazione paesaggistica (provvedimento dirigenziale del 5.10.2004) nonché emesso il parere favorevole da parte della CEC (il 27.10.2004) venivano quantificati gli oneri (in euro 94.820,76), la cui prima rata (37.109, 72) veniva versata dalla società l’8.11.2004.
Oltre un anno dopo, con diffida del 22.3.2006 (notificata il 28.3.06), la società intimava il Comune a provvedere, definendo la pratica edilizia rimasta non conclusa.
In assenza di riscontro alla diffida, la società, con ricorso notificato il 6-7/6/2006 e depositato il successivo 22.6, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione rispetto alla propria istanza presentata il 26.4.2004 ed al successivo atto di diffida notificato il 28.3.2006, ritenendo violato l’art. 2 della L. 241/1990 (nel testo introdotto dall’art. 6 bis della L. 80/2005) e dell’art. 20 del DPR 380 del 6.6.2001, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
La ricorrente ha chiesto l'accertamento della declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dalla P.A., censurando il comportamento dell’Amministrazione, la quale, nonostante le richieste formulate, ha ritenuto, in sostanza, di non concludere il procedimento di concessione edilizia.
Si è costituita in giudizio, il 27.6.2006, l'Amministrazione comunale, contestando, con memoria, sia la violazione del termine annuale prescritto dall’art. 2 ult. comma della L. 241/1990 –la scadenza annuale viene dalla difesa dell’Amministrazione computata al 13 novembre 2005 (in considerazione del termine di 15 gg. posto per la conclusione del procedimento dopo l’acquisizione della proposta del responsabile -comunicata alla società ricorrente il 29.10.2004-, in applicazione dell’art. 20 del DPR 380/2001), sia, nel merito, la fondatezza del ricorso.
In particolare il Comune evidenzia che la Procura del Tribunale di Tempio Pausania aveva evidenziato con nota del 29.10.2004, (notificata il 5.11.2005, quindi dopo la comunicazione avvenuta del parere favorevole), che in relazione all’elaborazione del PRU di “Pittulongu”, del marzo 1994, erano emerse gravi (ma ormai prescritte) fattispecie di reato (abuso d’ufficio, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico). In tale nota si rammentava che in caso di emanazione di futuri provvedimenti concessori (in applicazione di tale Piano) sarebbe stata valutata la responsabilità penale degli autori, ex. 323 c.p..
Tale elemento avrebbe impedito il rilascio delle concessioni edilizie ricadenti nel detto PRU.
Il Comune aveva, inoltre, deciso (con delibera del C.C. n. 7 del 12.1.2006), riconoscendo sussistenti diverse illegittimità nell’ambito della redazione del PRU Pittulongu, (alterazione dei confini per circa 8 ettari, trasformazione degli stagni in zone edificabili, stralcio di un’ampia zona servizi, falsificazione di cartografie, omissione dello studio idrogeologico in una zona caratterizzata da forte rischio) di “avviare” un procedimento di autotutela, conferendo al settore Urbanistica l’incarico di predisporre una variante che tenesse conto di tutti i vizi rilevati nell’ambito delle indagini penali, eliminandoli e ripristinando la legittima facoltà di edificare all’interno del comparto.
Alla Camera di consiglio dell’11.10.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione, ex art. 2 della L. n. 205 del 21.7.2000 (art. 21 bis della L. 1034/1971).
DIRITTO
In rito, la peculiarità del caso sottoposto all’esame del collegio, deriva dal fatto che l’originaria istanza di concessione edilizia è stata prodotta dalla ricorrente (nell’aprile 2004) vigente la disciplina normativa in ordine alla procedura “speciale” del silenzio, che richiedeva, ai fini dell’ammissibilità processuale del rimedio, la previa presentazione di una diffida (stragiudiziale) da parte del richiedente, e ciò al fine di dimostrare l’avvenuta messa in mora dell’Amministrazione in riferimento a quel determinato procedimento amministrativo, con assegnazione di un termine minimo (di 30 giorni) per provvedere (v. art. CS, IV 9.11.2005 n. 6249 :“Anche dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove sussista per la p.a. un obbligo di provvedere in relazione ad una richiesta di parte, il soggetto che sia interessato alla definizione del procedimento attivato per impugnare il relativo silenzio inadempimento, strumentale alla rimozione dell'inerzia amministrativa, ha l'onere di seguire il rigoroso iter ordinario caratterizzato, ai sensi dell'art. 25, t.u. imp. civ. St. -d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3-, dalla presentazione di una istanza e dal silenzio protrattosi per almeno sessanta giorni dalla successiva diffida a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, notificata secondo la procedura prevista per gli atti giudiziari”).
Perdurando l’inerzia dell’amministrazione nella conclusione del procedimento, la diffida per la messa in mora è stata, però, in questo caso, presentata solamente nel marzo del 2006, quando era ormai in vigore la novella di cui alla L. n. 80 del 15.5.2005 ( art. 3 comma 6 bis della L di conversione 80/2005 del D.L .n. 35 del 14.3.2005).
In particolare, il comma 6 bis (introdotto ex novo in sede di conversione) ha riscritto tra l’altro l’art. 2 della L. 241/1990, introducendo un nuovo 5° comma che così dispone:
“Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e COMUNQUE NON OLTRE UN ANNO dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti" .
Quindi, al momento della notifica del ricorso giurisdizionale (giugno 2006), la procedura speciale sul silenzio, essendo applicabile la nuova disciplina intervenuta (con la L. 80/2005, art. 6 bis, introdotto in sede di conversione del DL 35/2005), imponeva che la parte interessata si attivasse contro il comportamento inerte dell’Amministrazione entro il termine di un anno dalla scadenza dei termini per provvedere.
Nel peculiare caso di specie, tuttavia, essendo già scaduti i termini previsti (60+15 di cui all’art. 20 del DPR 380/2001), in materia di rilascio di concessione edilizia, il termine iniziale da cui far decorrere l’anno per proporre l’azione avverso il silenzio, a prescindere dalla notifica della diffida, ormai eventuale, non può che coincidere (come “dies a quo”) con quello dell’entrata in vigore della novella legislativa 80/2005, ovvero con il 15 maggio 2005 (giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta, avvenuta il 14.5.05, come previsto, per la sua entrata in vigore, all’art. 1 comma 7° della L. di conversione 80/2005).
Non può, in sostanza, effettuarsi un’applicazione retroattiva della innovativa disposizione (comma 6 bis della L. di conversione 80/2005 del DL 35/2005)
Il termine annuale, di natura processule, andava, quindi, nel caso di specie, a scadere il 30 giugno 2006, tenuto conto dei 45 giorni di sospensione estiva dei termini, di cui all’art. 1 della L. 742/1969.
Ne consegue che il ricorso presentato per la notifica il 6 giugno 2006 è stato inoltrato, nella specie, secondo la ricostruzione fatta propria dal collegio, entro il termine di legge, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune.
Nel merito la delicata questione va decisa in favore del ricorrente.
Benché il Comune abbia dato avvio ad una variante al PRU di Pittulongu (con la deliberazione del CC. n. 7 del gennaio 2006, con la quale si incarica il Settore Urbanistica di elaborare una variante al Piano) non risulta, allo stato, sussistente alcun formale atto/provvedimento (né in termini di autotutela, né in termini di misura di salvaguardia) che abbia privato giuridicamente di efficacia le disposizioni del PRU in questione.
Ne deriva che sino a quando l’Amministrazione non provveda in tal senso le disposizioni del Piano di Risanamento Urbanistico mantengono la loro piena applicabilità, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento avviato con la domanda di concessione edilizia presentata, per aree ricadenti nel PRU.
Il privato, che aveva ottenuto già il parere favorevole della CEC (verbale n. 1183 del 27.10.2004, comunicato a Scampuddu Antonio con nota del 29.10.2004 n. prot. 66003) ha la giusta pretesa ad ottenere la definizione del procedimento instaurato.
Ne consegue che sussiste, per il Comune di Olbia, l’obbligo di definire la pratica edilizia, e quindi di provvedere.
L’adempimento del’obbligo non esime peraltro l’amministrazione, od il Commissario in caso di perdurante inerzia, dal verificare, prima del rilascio della concessione, la permanenza di tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti per la conclusione del procedimenti nel senso auspicato dalla ricorrente.
In conclusione il ricorso va accolto.
In caso di ulteriore inadempimento, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio Provinciale Gestione e Controllo del territorio di Sassari, Olbia e Tempio dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali, o un Funzionario dal medesimo delegato, il quale provvederà nei trenta giorni successivi.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
-accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Olbia di concludere il procedimento edilizio nel termine di 30 giorni; in caso di ulteriore inadempimento nomina quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio Provinciale Gestione e Controllo del territorio di Sassari, Olbia e Tempio dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali, o un Funzionario dal medesimo delegato, il quale provvederà nei trenta giorni successivi;
-compensa le spese e onorari di giudizio;
- determina in € 1.000,00 il compenso per l’eventuale attività del Commissario ad acta, posto a carico del Comune inadempiente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 11 ottobre 2006 , con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Lucia Tosti - Presidente;
- Rosa Panunzio - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2007
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