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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 29 gennaio 2007 n. 54
Lucia Tosti – Presidente, Marco Lensi – Estensore
P.P. (avv.ti A. Cannas e G. Murru) c. Prefetto di Nuoro e Ministero dell’Interno (Avv. St.) Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas) Comune di Triei (n.c.) e nei confronti di M. F. T., F. S. e B.S. (n.c.)


1. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione del Commissario degli usi civici – Declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di attivare e concludere il procedimento per l’elezione del Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali – Non vi rientra.

 

2. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali - Costituzuione del Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali – Presupposti.

 

3. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Tutela dei diritti dei frazionisti su beni civici – Modalità ed ambito di esplicazione.

1. Ai sensi dell’art. 29 della L. 16.6.1927 n. 1766, la giurisdizione dei Commissari per gli usi civici ha ad oggetto le controversie in materia di accertamento e liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, le controversie in materia di scioglimento delle promiscuità e rivendica e ripartizione delle terre, le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti suddetti, nonché infine la cognizione di tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate; a tale ambito di cognizione deve ritenersi estraneo il ricorso volto a far dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di provedere all’attivazione e conclusione del procedimento finalizzato all’elezione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

 

2. La disciplina relativa alla costituzione, ai sensi dell’art. 26, L. n. 1766/1927 e della L. 17.4.1957, n. 278, del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali, presuppone logicamente la sussistenza di beni appartenenti in via esclusiva alle medesime frazioni.

 

3. Al fine di tutelare i frazionisti nella controversia di scioglimento della promiscuità degli usi civici ovvero dinanzi ad un possibile conflitto d'interessi con il Comune nella cui circoscrizione ricadono i beni collettivi, soccorre la specifica previsione normativa di cui all'articolo 75 del R.D. 26.2.1928 n. 332, secondo cui il Commissario per gli usi civici, chiamato a decidere le questioni sostanziali al medesimo sottoposte, può richiedere all’amministrazione regionale la costituzione di una rappresentanza della frazione mediante la nomina di una commissione di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 815/2006, proposto, ai sensi dell'articolo 21 bis della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, dal
Signor Paolo PUSOLE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Cannas e Giovanni Murru, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro



il PREFETTO DI NUORO E IL MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati;
la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas dell'Ufficio Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliata presso il medesimo ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69;
il COMUNE DI TRIEI, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

e nei confronti dei Signori



MARIA FRANCA TANGIANU, FRANCESCA SAGHEDDU E BRUNO SECCI, controinteressati, non costituiti in giudizio;

per la declaratoria



dell'illegittimità del silenzio osservato dall'amministrazione in ordine all'istanza pervenuta alla medesima il 12 ottobre 2005, con la quale il ricorrente ha chiesto che si procedesse all'attivazione e alla conclusione del procedimento volto all'elezione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali;

nonché per l'accertamento



della fondatezza dell'istanza presentata dal medesimo ricorrente.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 29 novembre 2006 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O



Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Il ricorrente, in qualità di appartenente alla Comunità di Ardali, è titolare del diritto di uso civico gravante sui terreni in località Istolu, oggi ricadenti nella circoscrizione amministrativa di Triei, catastalmente distinti al foglio 54, mappale 1 parte, di Ha 209 circa.
Attualmente la frazione di Ardali fa parte del Comune di Triei.
Afferma il ricorrente che l'appartenenza dei beni in questione alla frazione di Ardali è stata contestata dal Comune di Triei e gli immobili sono stati oggetto di svariate occupazioni abusive da parte di diversi cittadini della comunità capoluogo di Triei.
In ragione di tali circostanze è sorto un complesso e articolato contenzioso, instaurato presso il Commissario regionale per gli usi civici della Sardegna, nonché innanzi ad altri organi giurisdizionali.
In particolare, il Commissario, con sentenza in data 16 novembre 1988, ha dichiarato che la titolarità dei diritti di uso civico sui terreni in questione "appartiene in promiscuità agli abitanti di Triei ed ai Frazionisti di Ardali" e ha disposto "procedersi, con separato giudizio, allo scioglimento delle promiscuità".
Evidenzia il ricorrente che i Frazionisti di Ardali, sino a qualche anno fa, avevano, quale proprio organo rappresentativo per la gestione dei beni civici, il Comitato previsto dall'articolo 64 del regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, che veniva eletto secondo le disposizioni della legge n. 278 del 17 aprile 1957.
Afferma il ricorrente che tuttavia, negli ultimi anni, malgrado l'esistenza del Comitato risultasse indispensabile anche al fine della promozione di un’eventuale azione per lo scioglimento della promiscuità, non si è dato luogo alla convocazione dei comizi, per cui il Comitato in questione è decaduto e non è stato più rinnovato.
Il ricorrente ha, pertanto presentato l'istanza pervenuta all'amministrazione in data 12 ottobre 2005, affinché gli organi competenti provvedessero ad attivare ed a concludere il procedimento volto all'elezione di detto Comitato.
Non avendo ottenuto risposta, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, avanzando le richieste indicate in epigrafe, lamentando l’illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione e chiedendo altresì l'accertamento e la declaratoria della fondatezza della sua istanza.
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, sostenendo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla camera di consiglio del 29 novembre 2006, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O



Col ricorso in esame si chiede la declaratoria dell'illegittimità del silenzio osservato dall'amministrazione in ordine all'istanza pervenuta alla medesima il 12 ottobre 2005, con la quale il ricorrente ha chiesto che si procedesse all'attivazione e alla conclusione del procedimento volto all'elezione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali; nonché l'accertamento della fondatezza dell'istanza presentata dal medesimo ricorrente.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti.
Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 1766/1927 i Commissari per gli usi civici procedono all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge citata, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre e decidono tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.
La giurisdizione dei Commissari per gli usi civici risulta pertanto individuata e circoscritta dalla disposizione normativa sopra richiamata, che ne individua l'oggetto nella cognizione delle controversie in materia di accertamento e liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, di quelle in materia di scioglimento delle promiscuità e rivendica e ripartizione delle terre nonché di tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti suddetti, nonché infine nella cognizione di "tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate".
Risultano pertanto devolute alla cognizione dei Commissari per gli usi civici sia le controversie aventi per oggetto questioni direttamente concernenti gli usi civici, sia "tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate".
A giudizio del Collegio la questione oggi in esame, concernente la sussistenza o meno dell'obbligo delle amministrazioni resistenti di procedere "all'attivazione e alla conclusione del procedimento volto all'elezione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali", non può essere ricondotta né all'interno delle controversie concernenti gli usi civici in senso proprio e diretto (non rientrando in alcuna delle fattispecie specificate dalla disposizione sopra richiamata), né all'interno della nozione di "tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate", non trattandosi di questione sorta a seguito dello svolgimento delle operazioni affidate al Commissario per gli usi civici, bensì di una questione concettualmente autonoma e - nel caso - preliminare all’eventuale instaurazione di contenzioso in materia di usi civici di fronte al predetto Commissario.
Ritenuta pertanto, anche nel caso di specie, la giurisdizione di carattere generale di questo Tribunale amministrativo in materia di "silenzio" della pubblica amministrazione, ritiene il Collegio di potere prescindere dall’esame dell'ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame (eccezione secondo cui si tratterebbe, nel caso di specie, di mera riproposizione di istanza già in precedenza espressamente disattesa dall'amministrazione medesima), stante comunque l'infondatezza nel merito dell'istanza avanzata in data 12 ottobre 2005 dal ricorrente alle amministrazioni resistenti al fine della costituzione - secondo le modalità di cui alla legge n. 278/1957 - del Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali, di cui all'articolo 64 del regio decreto n. 332/1928.
Ritiene quindi il Collegio di dover esaminare direttamente il merito dell'istanza del ricorrente.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che il Comitato per l'amministrazione separata dei beni delle frazioni, previsto dall'articolo 64 del regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 - in applicazione dell'articolo 26, comma II, della legge n. 1766 del 16 giugno 1927 - e la cui costituzione è disciplinata dalla legge n. 278 del 17 aprile 1957, è espressamente previsto e disciplinato dalle norme menzionate al fine dell'amministrazione separata dei beni di "appartenenza" delle frazioni.
Appare pertanto evidente che, per espressa previsione normativa, la costituzione - secondo le modalità di cui alla legge n. 278/57 - del predetto Comitato, previsto in via ordinaria dalle norme sopra richiamate per l'amministrazione separata dei beni di appartenenza delle frazioni, presupponga logicamente la sussistenza dei beni appartenenti in via esclusiva alle frazioni medesime, come correttamente eccepito dall'amministrazione resistente sia oggi nelle proprie memorie difensive, sia nel rigettare l’istanza a suo tempo presentata dal ricorrente, di contenuto analogo a quella oggetto del ricorso in esame.
Deve infatti ritenersi che le esigenze prospettate dal ricorrente medesimo di difesa degli interessi dei frazionisti, nel caso di un possibile conflitto di interessi con l'ente esponenziale territoriale (il Comune) e nel caso di possibili abusi da parte degli altri cittadini del Comune non appartenenti alla frazione, trovino già nella legge n. 1766/27 e nel relativo regolamento adeguata e specifica tutela mediante l'istituto processuale di cui all'articolo 75 del regio decreto n. 32/28, secondo cui "Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso Comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presente regolamento, ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti".
Conclusivamente, deve ritenersi che il Comitato, previsto "in via ordinaria" - ai sensi dell'articolo 26 comma II della legge n. 1766/27 e dell'articolo 64 del R.D. n. 332/28 - per l'amministrazione separata dei beni della frazione, Comitato da costituirsi secondo le modalità stabilite dalla legge n. 278/57, presupponga l’esistenza di beni e terreni di appartenenza delle frazioni medesime, per la cui amministrazione separata viene espressamente prevista per legge la relativa costituzione.
Per il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi prospettati, nel caso di specie, dal ricorrente e cioè per tutelare gli interessi dei frazionisti di Ardali all'interno di una eventuale azione per lo scioglimento della promiscuità con i cittadini di Triei degli usi civici sui terreni in questione, nonché per tutelare i medesimi frazionisti a fronte di un possibile conflitto d'interessi col medesimo Comune di Triei, soccorre invece la specifica previsione normativa di cui all'articolo 75 del regio decreto n. 332/1928, in forza della quale il Commissario per gli usi civici, chiamato a decidere le questioni sostanziali al medesimo sottoposte, valuterà l'opportunità di richiedere all’amministrazione regionale la costituzione di una rappresentanza della frazione mediante la nomina di una commissione di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti, ai sensi della norma richiamata.
È appena il caso di osservare che i fatti sopravvenuti ai quali il ricorrente si riferisce ad ulteriore sostegno delle proprie richieste, ovvero le nuove iniziative giudiziarie intraprese da cittadini di Ardali a fronte di asseriti abusi compiuti dai cittadini di Triei nel godimento e nel possesso dei terreni in questione gravati da usi civici, non sono comunque idonei a modificare i termini sostanziali della questione, nonché la relativa configurazione normativa così come sopra delineata, anche se hanno determinato un mutamento della originaria situazione di fatto, nonché un possibile conflitto di interessi tra i frazionisti e il Comune di Triei. Al contrario dimostrano che la soluzione della questione va ricercata, semmai, nella nomina di rappresentanti di una commissione composta di frazionisti .
Per le suesposte considerazioni, risulta infondata nel merito la richiesta avanzata in data 12 ottobre 2005 dal ricorrente alle amministrazioni resistenti al fine della costituzione - secondo le modalità di cui alla legge n. 278/1957 - del Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali, di cui all'articolo 64 del regio decreto n. 332/1928, per cui il ricorso in esame deve essere conseguentemente rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio attesa la peculiarità del caso di specie.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 29 novembre 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.
Depositata in segreteria oggi: 29/01/2007


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