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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 febbraio 2007 n. 3
Giancarlo Pennetti – Presidente f.f., Giuseppe Buscicchio – Estensore
Molinari (avv. R. De Bonis) c. Comune di Picerno (avv. P. Lamonica), E.P.E.R. (n.c.); Molinari (avv. R. De Bonis) c. Comune di Picerno (avv. P. Lamonica), A.T.E.R. (n.c.)


1. Processo – Processo amministrativo – Acquiescenza – Configurabilità – Presupposti.

 

2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Progetto di opera pubblica – Approvazione – Valore di dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza – Avviso di avvio del procedimento – Necessità.

 

3. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Comportamenti causativi di danno ingiusto – Riconducibilità all’esercizio di un pubblico potere – Controversie – Cognizione del giudice amministrativo.

 

4. Espropriazione per pubblica utilità – Accordi tra proprietario e p.a. – Accordo sull’ammontare dell’indennità e accordo di natura rinunziativa – Differenze.

 

5. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Lesione di interessi legittimi – Azione risarcitoria – Tempestiva impugnazione del provvedimento illegittimo – Necessità.

 

6. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Fattispecie successiva al 30 settembre 1996 – Determinazione del danno – Criteri – Art.5-bis comma 7-bis, l. n.359 del 1992 –Non è applicabile.

1. L’acquiescenza è configurabile solo quando vi sia accettazione, espressa o tacita, dell’atto da parte del suo destinatario che in tal modo rinuncia preventivamente a far valere in sede giudiziale pretese lesioni arrecategli dall’atto stesso; pertanto, ove il comportamento cui si intende correlare la volontà di accettazione sia stato posto in essere successivamente alla proposizione del ricorso, è ipotizzabile solo la rinuncia espressa, che deve intervenire nelle forme previste dall’art. 46, r.d. 17 agosto 1907 n. 642.

 

2. L’approvazione del progetto di opera pubblica, che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a mente dell’art. 1, l. 3 gennaio 1978 n.1, deve essere preceduta dalla comunicazione dell’avviso di procedimento.

 

3. Vanno devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto comportamenti (asseritamente) causativi di danno ingiusto riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione.

 

4. In tema di espropriazione per pubblica utilità, deve distinguersi tra l’accordo tra proprietario del bene e la p.a. sull’ammontare dell’indennità, che perde efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, dalla ipotesi di un vero e proprio accordo, di natura transattiva o, preferibilmente, rinunziativa, con il quale il privato, nel ricevere ulteriori somme di danaro, dichiari di non aver null’altro a pretendere nei confronti dell’espropriante: tale ultimo accordo non perde efficacia ove il procedimento espropriativo non si concluda nei termini e, in caso di irreversibile e radicale trasformazione del bene per intervenuta realizzazione dell’opera pubblica, deve escludersi che il suddetto privato possa agire per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà.

 

5. L’azione per il risarcimento del danno conseguente alla lesione di situazioni aventi consistenza di interesse legittimo è ammissibile solo ove sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento (ritenuto) illegittimo e sia stato coltivato con successo il relativo giudizio.

 

6. In caso di occupazione appropriativa perfezionatasi successivamente al 30 settembre 1996, resta esclusa l’applicabilità dei criteri di determinazione del danno di cui all’art. 5-bis comma 7-bis, l. 8 agosto 1992 n.359.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA




ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sui ricorsi:
1) n. 192/94 proposto dalla

sig.ra Molinari Elisabetta, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Raffaele De Bonis, presso il cui studio, in Potenza alla Via Di Giura n. 119, è elettivamente domiciliata;


contro




- il Comune di Picerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso di costituzione, ed in virtù della deliberazione di Giunta municipale n. 75 del 4 marzo 1994, dall’Avv. Pasquale Lamonica, presso il cui studio in Potenza, alla Via del Popolo n. 62, è elettivamente domiciliato;


e nei confronti



- dell’E.P.E.R. (Ente Provinciale per l’Edilizia Residenziale) di Potenza, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;


per l’annullamento, previa sospensione



- della delibera del Consiglio comunale n. 33 dell’8.9.1993, con la quale è stato deciso di espropriare i terreni della ricorrente, necessari per la strada di accesso a 54 alloggi EPER siti in Picerno, località S. Rocco, ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
- del decreto prot. n. 7676 del 12.10.1993, successivamente notificato, del Sindaco del Comune di Picerno, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza dei terreni della ricorrente;
- dell’avviso di immissione in possesso per il giorno 23.12.1993 e redazione dello stato di consistenza, prot. 8867 dell’1.12.1993;
- di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, compreso il verbale di immissione in possesso;

2) 73/02
(ex art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80) proposto dalla

sig.ra Molinari Elisabetta, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Raffaele De Bonis, presso il cui studio, in Potenza alla Via Livorno n. 131, è elettivamente domiciliata;


contro




- il Comune di Picerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, ed in virtù della deliberazione di Giunta municipale n. 29 del 25.2.2002, dall’Avv. Pasquale Lamonica, presso il cui studio in Potenza, alla Via del Popolo n. 62, è elettivamente domiciliato;


e nei confronti



- dell’A.T.E.R. –Azienda Territoriale Edilizia Residenziale- (ex E.P.E.R.) di Potenza, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;


per l’accertamento e la liquidazione



- dei danni dalla ricorrente subiti in conseguenza della perdita dei suoli di sua proprietà, siti in contrada Piano del Conte, o S. Rocco, in Comune di Picerno, da quest’ultimo occupati e trasformati in virtù del D.P.G.R. della Regione Basilicata n. 14 del 10.01.2002, eseguito il 12 febbraio 2002, ed occorsi per un intervento di edilizia residenziale finalizzato alla costruzione di 54 alloggi ed annessi, nonché del decreto di occupazione prot. 7676, emesso dal Sindaco di tale Comune il 12.10.1993, per la costruzione della strada di accesso ai 54 alloggi EPER, e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, che vanno tutti disapplicati perché illegittimi o nulli.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Picerno;
Vista l’ordinanza collegiale n. 343/94 del 27 aprile 1994 resa nel ric. n. 192/94;
Vista l’ordinanza collegiale n. 10/04 del 17 marzo 2004 resa nel ric. n. 73/02;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2006, la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



1.
– Con atto notificato il 15 e 16 febbraio 1994 e depositato il successivo 1° marzo, iscritto al n. 192 del registro generale dei ricorsi anno 1994, la sig.ra Elisabetta Molinari espone in fatto: a) che la Regione Basilicata, con nota n. 1472 del 14.6.1983, comunicava al Comune di Picerno (d’ora in poi: Comune) di aver previsto un intervento costruttivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica per £. 3.000.000.000; b) che, con nota n. 11848 del 29.10.1982, l’allora Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Potenza (d’ora in poi: Istituto), incaricato della realizzazione dell’intervento, chiedeva che gli fosse assegnato un suolo, con diritto di superficie, sul quale costruire gli edifici; c) che, pertanto, il Comune, con deliberazione consiliare n. 134 del 30.10.1984, localizzava l’intervento in zona C/3/2 del P.R.G., in un’area di mq. 7.500, foglio di mappa n. 38, part.lla n. 5, intestata a Riviello Giuseppe e Marsico Teresa, part.lla n. 6, intestata a Caggiano Antonio e Nicola e part.lla n. 4, intestata a Imbrenda Antonio, Caselli Lucia ed Elena; d) che l’Istituto, con nota n. 4252 del 7.6.1986, evidenziava che, a seguito di approfondite indagini geognostiche, la suddetta area era risultata ricadente in zona di paleofrana, si ché per la sua utilizzazione sarebbe stato necessario realizzare costose opere di consolidamento; e) che il Comune, sostenendo che gli organi che avrebbero dovuto provvedere alla esecuzione di dette opere non erano in grado di realizzarle per mancanza di fondi, con deliberazione n. 95 del 21 giugno 1986 revocava la precedente deliberazione n. 134 del 30.10.1984 e localizzava l’intervento di edilizia residenziale su terreni di proprietà della esponente, ubicati in zona di edilizia privata C/2/A, ritenuti idonei per la realizzazione di alloggi economici e popolari; f) che, successivamente, lo stesso Comune rilevava come anche i terreni da ultimo citati non potevano essere utilizzati a scopo edificatorio se non previa esecuzione di opere di consolidamento; g) che anche la Regione Basilicata, all’uopo interessata dal Comune, riscontrava, con perizia n. 15119 del 2.8.1988, che l’utilizzazione di detti terreni esigeva la previa esecuzione di opere di consolidamento; h) che, a seguito della esecuzione di una minima parte delle opere necessarie, il Comune, con deliberazione n. 39 del 5 giugno 1991, rilocalizzava l’intervento costruttivo degli alloggi economici e popolari nella stessa zona, modificando però l’estensione dell’area, portata a mq. 8060, e rinnovando i termini per i lavori e le espropriazioni; i) che, in prosieguo, il Comune chiedeva ed otteneva dalla Regione Basilicata l’emissione del decreto n. 900 del 22.10.1991, con i quali i tecnici comunali venivano autorizzati ad accedere ai suoli individuati ai fini della redazione dello stato di consistenza; l) che detti atti venivano impugnati davanti al T.A.R. Basilicata con ricorsi n. 106/92 e n. 227/92; m) che, con deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993, il Comune decideva di espropriare altre due particelle (nn. 251 e 252) di terreno di proprietà della esponente, della estensione complessiva di mq. 2344 (adiacenti all’area di mq. 8060 destinata alla realizzazione degli alloggi), da destinare alla effettuazione di opere di sistemazione esterna dell’area EPER nonché alla realizzazione della strada di accesso all’area medesima; n) che, successivamente, il Sindaco del Comune adottava il decreto n. 7676 del 13.10.1993, con il quale disponeva l’occupazione d’urgenza delle aree di proprietà dell’esponente e fissava il giorno 23.12.1993 per il compimento delle operazioni di immissione nel possesso.
In diritto, deduce l’illegittimità degli atti impugnati in epigrafe indicati, e ne chiede, previa sospensione, l’annullamento per i seguenti motivi:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90.
Si sostiene che il Comune avrebbe individuato l’area di proprietà della ricorrente, da destinare alla realizzazione del parcheggio e della strada, omettendo di dare la previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento all’interessata, cui sarebbe stato in tal modo preclusa la possibilità di presentare memorie ed osservazioni.
B) Violazione del P.R.G. vigente nel Comune di Picerno. Errore nei presupposti di fatto.
Si sostiene che erroneamente il Comune avrebbe asserito, nella impugnata deliberazione, che le aree da espropriare avrebbero come destinazione urbanistica quella di “tracciato stradale con annessi parcheggi”; ciò in quanto, nel piano regolatore comunale, le aree in questione sarebbero tutte destinate ad edilizia privata.
Infatti, solo con deliberazione consiliare n. 39 del 6.6.1991, già impugnata in sede giurisdizionale, il Comune avrebbe localizzato un intervento di edilizia economica e popolare che interesserebbe le aree, di proprietà della ricorrente, contrassegnate con le particelle nn. 401, 403 e 405, e non anche quelle identificate con le particelle nn. 251 e 252.
C) Violazione e falsa applicazione art. 1 e 6 legge 3 gennaio 1978 n. 1.
Premesso che, a norma degli articoli indicati in rubrica, quando le opere comunali debbano eseguirsi su aree non aventi destinazione urbanistica a servizi pubblici, è necessario che il progetto di opera pubblica comunale ottenga l’approvazione regionale, si sostiene che la detta approvazione non sarebbe intervenuta, nonostante, con l’impugnata deliberazione n. 33 dell’8.9.1993, il Comune abbia approvato il progetto anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
D) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione art. 3 Legge 241/90. Ecceso di potere per illogicità.
Si sostiene che l’impugnata deliberazione consiliare non conterrebbe alcuna motivazione sia in ordine alla scelta dell’area sia in merito alla rilevante entità della superficie da espropriare, anche in considerazione della circostanza che in località S. Rocco sarebbero state già previste aree per parcheggio per gli alloggi EPER.
E) Violazione art. 5 legge Regione Basilicata n. 40 del 29.11.1982.
Si sostiene che la deliberazione impugnata non sarebbe stata preceduta dall’acquisizione del parere dell’Ufficio geologico regionale previsto dalla normativa rubricata.
F) Violazione e falsa applicazione art. 73 della Legge 2359/1865 ed art. 20 Legge 865/71. Ecceso di potere per difetto di motivazione.
Si deduce altresì l’illegittimità della deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993, perché il periodo di occupazione delle aree da destinare alla esecuzione di opere pubbliche non potrebbe essere protratto, a norma dell’art. 71 L. 2359/1865, oltre i due anni.
Se poi dovesse ritenersi che si sia inteso fare applicazione dell’art. 20 della Legge n. 865/71, a norma del quale l’occupazione può essere protratta fino a cinque anni, nondimeno l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto adeguatamente motivare tale scelta, il che non sarebbe nella specie avvenuto.
G) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della Legge 865/71.
Si sostiene che non sarebbero state osservate le procedure previste dagli articoli indicati in rubrica.
H) Violazione art. 3 della Legge 1/78.
Si sostiene che, in violazione della norma indicata in rubrica, l’avviso di immissione nel possesso dei beni di proprietà della ricorrente non sarebbe stato notificato almeno venti giorni prima di quello previsto per il compimento delle operazioni, il che avrebbe impedito all’interessata di presenziare alle attività di materiale apprensione dei beni.
I) Illegittimità derivata.
La pretesa illegittimità della deliberazione consiliare n. 33/93 determinerebbe l’invalidità, in via derivata, del decreto sindacale di occupazione d’urgenza e del verbale di immissione nel possesso.
2. Per resistere alla presente impugnativa si è costituito in giudizio, in data 18 marzo 1994, il Comune che ha difeso la legittimità dei provvedimenti impugnati, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
3. Con ordinanza collegiale n. 343/94 del 27 aprile 1994 è stata respinta la domanda cautelare.
4. Con memoria difensiva depositata il 7 ottobre 2006 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. Non si è costituito l’E.P.E.R. di Potenza ritualmente evocato in giudizio.
6. Con atto notificato l’11 febbraio 2002, depositato il successivo giorno 13, iscritto al n. 73 del registro generale ricorsi anno 2002, la sig.ra Elisabetta Molinari propone domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita dei suoli di sua proprietà, siti in contrada Piano del Conte, o S. Rocco, in Comune di Picerno, da quest’ultimo occupati e trasformati in virtù del D.P.G.R. della Regione Basilicata n. 14 del 10.01.2002, eseguito il 12 febbraio 2002, ed occorsi per un intervento di edilizia residenziale finalizzato alla costruzione di 54 alloggi ed annessi, nonché del decreto di occupazione prot. 7676, emesso dal Sindaco del Comune il 12.10.1993 per la costruzione della strada di accesso ai 54 alloggi EPER, e di ogni altro atto ad essi presupposto e comunque connesso, da disapplicare perché illegittimi o nulli.
Espone, in fatto, la ricorrente che:
a) in virtù del D.P.G.R. n. 14 del 10.01.1992, recante occupazione d’urgenza di terreni di sua proprietà, identificati in catasto al foglio 32 particella 251 –occupata per mq. 2402- e particella 252 –occupata per mq. 2787, il Comune si è immesso, in data 12.02.1992, nel possesso di detti fondi e li ha utilizzati per la costruzione di 54 alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) che, in virtù di successivo decreto sindacale n. 7676 del 12.10.1993, recante occupazione d’urgenza di terreni di sua proprietà, identificati in catasto al foglio 32 particella 251/a –occupata per mq. 760 e particella 252/a –occupata per mq. 810, il Comune si è immesso nel possesso di detti fondi e li ha utilizzati per la costruzione della strada di accesso ai 54 alloggi EPER;
c) che tutti gli atti della procedura sono stati impugnati davanti al T.A.R. che, con sentenza n. 152/94 depositata il 18.8.1994, ha respinto i ric. nn. 106 e 227 del 1992;
d) che avverso detta sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato;
e) che, a distanza di circa 10 anni, il Comune non ha mai proseguito e completato la procedura, né ha corrisposto alcuna somma all’interessata;
f) che il programma costruttivo è stato attuato dall’E.P.E.R. di Potenza, ora A.T.E.R., evocata in giudizio in quanto il danno da risarcire non é costituito solo dalla perdita dei suoli indicati nei decreti di occupazione d’urgenza, ma anche dalla perdita della maggiore superficie utilizzata ed irreversibilmente trasformata per la sistemazione delle costruzioni, oltre che dalla spesa occorrente per la esecuzione delle opere di ripristino e messa in sicurezza dei rimanenti suoli dell’esponente (interessati da profondi scavi dai quali residuano pericolose scarpate), compreso il necessario accesso a quelli rimasti interclusi o insufficientemente serviti.
In diritto, sostiene che il Comune dovrebbe essere condannato al risarcimento dei danni in misura corrispondente al valore venale dei suoli, in quanto, nella specie, la loro occupazione sarebbe stata effettuata senza il supporto di una valida dichiarazione di pubblica utilità.
Infatti, l’espropriante non avrebbe dato tempestiva comunicazione, alla ricorrente, dell’avvio del procedimento ablatorio, in applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/90.
Né la P.A. si sarebbe peritata di fissare i termini iniziali e finali delle espropriazioni e delle opere da eseguire, in ottemperanza dell’art. 13 della Legge n. 2359/1865, contestualmente alla emissione dell’atto dichiarativo della pubblica utilità, anche se implicita.
Ciò comporterebbe che l’apprensione e la trasformazione dei suoli sarebbe avvenuta sine titulo, dando luogo a quella che in giurisprudenza viene definita come acquisizione usurpativa.
Con la conseguenza che, non potendo essere restituiti i suoli per effetto della trasformazione verificatasi con la costruzione dell’opera pubblica, la ricorrente avrebbe diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti per la perdita della proprietà, oltre che di quelli patiti per effetto della acquisizione e trasformazione delle maggiori superfici non comprese nei decreti e per la diminuizione di valore di quelli rimasti di sua proprietà, oltre che di quelli correlati alle spese occorrenti per il ripristino delle aree rimaste in proprietà dell’interessata.
In via subordinata, la ricorrente chiede quanto meno di essere risarcita dei danni da quantificarsi secondo la normativa sull’accessione invertita, in quanto il Comune, dopo l’adozione e l’esecuzione dei due distinti decreti di occupazione d’urgenza (l’uno relativo alla costruzione dei 54 alloggi e l’altro relativo alla costruzione della strada di accesso agli stessi), non avrebbe compiuto alcun altro atto della procedura fino alla scadenza del quinquennio di efficacia di detti decreti.
Da tale scadenza, le occupazioni sarebbero divenute illegittime e sarebbe sorto il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da calcolare secondo i criteri di cui all’art. 5 bis del D.L. n. 333/92, convertito dalla L. n. 359/92, come modificato dall’art. 3, comma 65, della L. n. 662/96.
Anche in tale ipotesi, dovrebbero essere risarciti i danni conseguenti alle maggiori superfici occupate e trasformate oltre che quelli correlati alle spese necessarie per il ripristino dei suoli rimasti in proprietà della ricorrente e per la creazione di un comodo accesso agli stessi.
Chiede, pertanto, che il Tribunale voglia disporre consulenza tecnica d’ufficio per : a) la quantificazione dei danni conseguenti alla apprensione dei beni di proprietà della ricorrente, oltre che di quelli correlati alle spese necessarie alla messa in sicurezza delle aree rimaste in proprietà dell’interessata; b) l’accertamento delle singole responsabilità del Comune e dell’ATER.
7. Per resistere alla presente impugnativa si è costituito in giudizio, in data 22 marzo 2002, il Comune che ha evidenziato la necessità della sospensione del giudizio, stante la necessità della pregiudiziale definizione dei ricorsi diretti contro gli atti ablatori, pendenti sia in primo grado sia in appello, con i quali sono state dedotte censure che investono la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi.
8. Con memoria difensiva depositata il 17 gennaio 2004, il Comune ha posto in evidenza, che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 3449/03, con la quale è stato respinto l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza n. 152/94 di questo Tribunale; e che risulta tuttora pendente il ric. n. 192/94.
Ha quindi insistito per la sospensione del giudizio stante la necessità della pregiudiziale definizione del predetto ric. n. 192/94.
Indi, ha sostenuto che sarebbero comunque infondate e non provate le richieste formulate dalla ricorrente, senza che alla (ritenuta) mancanza di prova si possa sopperire con la consulenza tecnica di ufficio.
9. Con ordinanza n. 10/04 del 17 marzo 2004 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, avendo il Tribunale ritenuto che fosse pregiudiziale alla definizione del giudizio la previa decisione del ricorso n. 192/94.
10. Con memoria difensiva depositata il 7 ottobre 2006 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
11. Il Comune, con memoria difensiva depositata il 7 ottobre 2006, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in linea subordinata, ha chiesto che il ricorso venga respinto siccome infondato.
12. Non si è costituito l’A.T.E.R. ritualmente evocato in giudizio.
13. Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2006, sentiti i difensori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.


DIRITTO



1.
In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

2.
Prendendo le mosse dal ricorso n. 192/94, va innanzitutto rilevato che, nel corso della pubblica udienza di discussione, il Comune ha depositato, con il consenso della controparte, copia della deliberazione di G.M. n. 690 del 22.11.1994, avente ad oggetto “Approvazione e liquidazione verbale di bonario accordo alla sig.ra MOLINARI ANTONIETTA per l’acquisizione dell’area di accesso ai 54 alloggi EPER”, corredata da copia del processo verbale di bonario accordo del 31.10.1994 e da copia del mandato di pagamento dell’indennità di esproprio fissata in £. 15.700.000 (al lordo).
Orbene, in punto di rilevanza processuale di detta documentazione, e (in particolare) del predetto verbale di accordo, sottoscritto successivamente alla proposizione del ricorso, va chiarito che non è configurabile alcun comportamento acquiescente da parte della ricorrente.
Al riguardo, vale richiamare l’orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, T.A.R. Piemonte 30 marzo 2000, n. 373; T.A.R. Sicilia, Palermo, 10 dicembre 2001 n. 1852; T.A.R. Puglia, Bari, 2 dicembre 2003 n. 4354), condiviso da collegio, secondo cui l’acquiescenza è configurabile solo quando vi sia accettazione, espressa o tacita, dell’atto da parte del suo destinatario che in tal modo rinuncia preventivamente a far valere in sede giudiziale pretese lesioni arrecategli dall’atto stesso; pertanto, ove il comportamento cui si intende correlare la volontà di accettazione sia stato posto in essere successivamente alla proposizione del ricorso, è ipotizzabile solo la rinuncia espressa, che deve intervenire nelle forme previste dall’art. 46 R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
Nel caso di specie, non solo tale rinuncia espressa non è intervenuta, ma la ricorrente, con la memoria difensiva depositata il 7 ottobre 2006, ha sostenuto di aver ancor interesse alla decisione del ricorso.

3.
Ciò chiarito, ritiene il collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per l’assorbente fondatezza della censura evidenziante la violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, avendo il Comune omesso di dare comunicazione alla ricorrente dell’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione della deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993, con la quale l’Amministrazione comunale ha individuato le aree di proprietà della sig.ra Molinari per la costruzione di un parcheggio e di una strada di accesso ai 54 alloggi EPER ed ha dichiarato di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili, ex art. 1 della L. n. 1/78, le opere da realizzarsi.
È, ormai, univoco l’orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 15 settembre 1999, secondo cui l’approvazione del progetto di opera pubblica, che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a mente dell’art. 1 L. n. 1 del 1978, deve essere preceduta dalla comunicazione dell’avviso di procedimento (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1236; Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2005, n. 2381).
La disposizione sancita dall’art. 7 della L. n. 241 del 1990, infatti, è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi (cfr. in termini, Cons. Stato, Ad. plen., 20 dicembre 2002, n. 8), e può essere sostituita dalle garanzie partecipative di cui agli artt. 9, 10 e 11, L. n. 865 del 1971, esclusivamente quando queste ultime si realizzano prima della dichiarazione di pubblica utilità (deposito nella segreteria del comune della relazione esplicativa dell’opera da realizzare corredata dalle mappe catastali, notifica agli espropriandi dell’avviso di deposito della documentazione, affissione nell’albo comunale ed inserzione nel f.a.l., opposizioni, trasmissione all’autorità regionale, decisione sulle opposizioni, adozione della dichiarazione di pubblica utilità).
3.1. Non vale opporre, da parte del resistente Comune, che la ricorrente, per aver accettato le opere, sarebbe stata a conoscenza del procedimento.
Dagli atti depositati dal Comune non risulta che l’interessata avesse aliunde acquisito previa conoscenza del procedimento espropriativo, constando un solo documento (n. 11 della produzione di parte resistente) sottoscritto dalla odierna ricorrente, non datato, con la quale quest’ultima “…proprietaria del terreno sito in agro di Picerno Fol. 32…Particella 251-252, concede e cede al Comune di Picerno l’autorizzazione a costruire nel proprio terreno le opere di consolidamento..”.
Come si vede, si tratta di una mera autorizzazione a realizzare, su aree di proprietà della ricorrente, opere di consolidamento, dal cui rilascio non è dato di desumere che l’interessata fosse a conoscenza del procedimento finalizzato ad acquisire aree di sua proprietà destinate alla realizzazione di un parcheggio e di una strada di accesso ai 54 alloggi EPER.
3.2. Né vale addurre che non sarebbe stato necessario curare la comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione della impugnata deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993, in quanto l’area in questione era già destinata a strada dal vigente strumento urbanistico, la cui formazione prevede puntuali garanzie partecipative.
Infatti, come ha persuasivamente avvertito la giurisprudenza amministrativa (cfr. A.P. n. 14/99 cit.), se è vero che la partecipazione che si attua nei procedimenti di pianificazione in ordine alla destinazione urbanistica delle singole aree involge la parte essenziale della potestas decidendi degli Enti territoriali competenti, è altrettanto certo che non la esaurisce.
Se la destinazione urbanistica dell'area è questione già definita in sede di pianificazione urbanistica, il progetto dell'opera pubblica e la sua localizzazione di dettaglio sono altrettanti oggetti di potere amministrativo sui quali il contraddittorio degli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell'azione amministrativa, specialmente ove esistano situazioni di interesse qualificato nelle quali una determinata ma non ineluttabile compressione del diritto di proprietà può implicare un sacrificio sproporzionato all'interesse pubblico.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato (tra l’altro) la presunta illogicità della scelta effettuata in relazione all’entità della superficie da occupare, ritenuta sproporzionata in rapporto alle aree già esistenti destinate a parcheggio (cfr. il 4° motivo).
E’ evidente che tale rilievo, se fosse stato mosso nella fase procedimentale preliminare all’adozione della deliberazione in questa sede impugnata, avrebbe potuto indurre l’Amministrazione comunale ad una scelta diversa anche solo in punto di diverso dimensionamento dell’opera da realizzare.
Il che dimostra l’utilità dell’apporto partecipativo del privato in sede di approvazione dell’opera pubblica, anche quando quest’ultima sia già stata prevista dallo strumento urbanistico.

4.
L'accoglimento della censura relativa al mancato avviso dell'inizio del procedimento conclusosi con l'adozione dell' atto impugnato assume carattere assorbente di ogni altro motivo di ricorso diretto contro la deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993 (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 1° settembre 1990, n. 4649; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 23 marzo 2004, n. 693; T.A.R. Emilia Romagna –Parma- 25 marzo 2004, n. 123), dal cui esame il collegio è quindi dispensato.

5.
L’illegittimità della deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993 determina l’illegittimità, in via derivata, del decreto sindacale n. 7676 del 12.10.1993 e dell’avviso di immissione nel possesso, denunciata con l’ultimo motivo di ricorso.

6.
Per le esposte ragioni, il ricorso n. 192/94 è fondato e va accolto.
Per l’effetto, vanno annullati, limitatamente alla proprietà della ricorrente: a) la deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993; b) il decreto sindacale n. 7676 del 12.10.1993; c) l’avviso di immissione nel possesso.

7.
Passando all’esame del ric. n. 73/02 (con il quale la ricorrente propone domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita dei suoli di sua proprietà, siti in contrada Piano del Conte, o S. Rocco, in Comune di Picerno, da quest’ultimo occupati e trasformati in virtù del D.P.G.R. della Regione Basilicata n. 14 del 10.01.2002, eseguito il 12 febbraio 2002, ed occorsi per un intervento di edilizia residenziale finalizzato alla costruzione di 54 alloggi ed annessi, nonché del decreto di occupazione prot. 7676, emesso dal Sindaco del Comune il 12.10.1993 per la costruzione della strada di accessi ai 54 alloggi EPER, e di ogni altro atto ad essi presupposto e comunque connesso, da disapplicare perché illegittimi o nulli), deve, in via preliminare, essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdzione del giudice amministrativo sollevata dal Comune con la memoria depositata il 7 ottobre 2006.
Sostiene il Comune, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, che sarebbero devolute alla cognizione del giudice ordinario sia le controversie aventi ad oggetto domande di risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà di beni appresi in esecuzione di atti ablatori illegittimi ed annullati (ipotesi comunemente definita –anche se non v’è unanimità di consensi- di occupazione usurpativa), sia quelle aventi ad oggetto domande di risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene per effetto della sua irreversibile trasformazione, avvenuta, nella perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare, a seguito di decreto di occupazione d’urgenza cui non abbia fatto seguito la tempestiva adozione del decreto di esproprio (fenomeno comunemente definito di occupazione appropriativa ovvero, anche, accessione invertita o espropriazione sostanziale).
L’eccezione non è fondata.
Vale qui richiamare il più recente orientamento del Tribunale (cfr. ord. n. 45 del 12 ottobre 2006), maturato –superando il precedente indirizzo (espresso con la sent. 17 maggio 2006, n. 336, richiamata nella memoria difensiva del Comune)- in meditata adesione alle puntuali considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza 3 -11 maggio 2006, n. 191 (pubblicata nella G.U. n. 20, serie speciale, del 17 maggio 2006), secondo cui vanno devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto comportamenti (asseritamente) causativi di danno ingiusto riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione.
Nella menzionata sentenza n. 191/06 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, trasfuso nell’art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere) la Corte (cfr., in particolare, punto 5 del “Considerato in diritto”) significativamente afferma che vanno devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in cui “…i comportamenti causativi di danno ingiusto….costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione…costituendo anche tali comportamenti esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione. In sintesi, i principi sopra esposti –peraltro già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 204 del 2004- comportano che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto..”.
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno è stata proposta: a) in via principale, per la perdita della proprietà dei beni in conseguenza di atti ablatori (ritenuti) illegittimi, di cui è stato chiesto l’annullamento (con il ric. 192/94) ovvero la disapplicazione (con il ricorso in esame); b) in linea subordinata, per la perdita della proprietà dei beni per effetto della irreversibile trasformazione degli stessi avvenuta senza che all’adozione dei decreti di occupazione d’urgenza abbia fatto seguito la tempestiva adozione dei decreti di esproprio.
Si verte, pertanto, in ipotesi di cattivo uso del potere ablatorio da parte della Pubblica Amministrazione, e non di carenza di potere, con la conseguenza che la presente controversia va devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell’art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

8.
Deve invece essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento dei danni (asseritamente) prodotti ai suoli rimasti in proprietà della ricorrente “..interessati da profondi scavi operati nel corso della costruzione..” (cfr. pag. 6, n. 2, del ricorso), sì da rendere necessaria l’esecuzione di opere di ripristino e messa in sicurezza di detti suoli: si tratta, infatti, di attività materiali caratterizzanti i lavori di esecuzione di opere pubbliche, riferibili alla fase di esecuzione di contratti di appalto, che non possono reputarsi neanche mediatamente espressione dell’esercizio di un potere autoritativo (cfr. Cass. Civ., SS.UU. ord. n. 20123 del 18 ottobre 2005).

9.
A questo punto, il collegio non può esimersi dal verificare la rilevanza della documentazione depositata nel corso della udienza di discussione dal resistente Comune (copia della deliberazione di G.M. n. 690 del 22.11.1994, avente ad oggetto “Approvazione e liquidazione verbale di bonario accordo alla sig.ra MOLINARI ANTONIETTA per l’acquisizione dell’area di accesso ai 54 alloggi EPER”, corredata da copia del processo verbale di bonario accordo del 31.10.1994 e da copia del mandato di pagamento dell’indennità di esproprio fissata in £. 15.700.000 al lordo) anche in ordine alla domanda di risarcimento del danno per la perdita della proprietà dei beni appresi in esecuzione degli atti ablatori impugnati con ric. n. 192/94, in questa sede annullati (cfr. par. 6 della parte in diritto della presente decisione).
Occorre, in particolare, valutare l’efficacia del suddetto processo verbale di bonario accordo per la determinazione e relativa accettazione dell’indennità per l’espropriazione delle particelle nn. 251 a e 252 a, rispettivamente di mq. 760 e di mq. 810, da destinare a strada di accesso ai 54 alloggi EPER, sottoscritto, in data 31 ottobre 1994, in applicazione degli artt. 25 e 26 della L. n. 2359/1865, nel quale è contenuta la dichiarazione di accettazione dell’indennità “… a tacitazione di ogni…diritto…”.
L’art. 26 della legge n. 2359 del 1865 prevede che i proprietari interessati e colui che promuove la espropriazione possono amichevolmente stabilire l’ammontare dell’indennità.
Il successivo art. 28 stabilisce, a sua volta, che gli accordi amichevoli conclusi tra espropriante e proprietari dei beni da espropriarsi “..si considerano dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione”.
In effetti, ai sensi dell’art. 48, dopo l’effettuazione del pagamento autorizzato dal giudice, viene emesso il decreto di esproprio.
Tale procedimento mira, quindi, alla rapida determinazione della indennità e ad evitare che successivamente alla espropriazione sopravvengano contrasti. L’accordo, tuttavia, è subordinato al compimento del procedimento espropriativo ed è destinato ad essere posto nel nulla in ipotesi di mancata emissione del provvedimento ablatorio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6239).
Deve, pertanto, nella suddetta materia, distinguersi tra l’accordo tra proprietario del bene e la P.A. sull’ammontare dell’indennità, che perde efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, dalla ipotesi di un vero e proprio accordo, di natura transattiva o, preferibilmente, rinunziativa, con il quale il privato, nel ricevere ulteriori somme di danaro, dichiari di non aver null’altro a pretendere nei confronti dell’espropriante: tale ultimo accordo non perde efficacia ove il procedimento espropriativo non si concluda nei termini e, in caso di irreversibile e radicale trasformazione del bene per intervenuta realizzazione dell’opera pubblica, deve escludersi che il suddetto privato possa agire per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà.
Pertanto, il mero accordo sulla indennità di esproprio, subordinato alla fine legittima della procedura, se resta tale, non contiene né obblighi a disporre, né con esso si dispone (anche con rinunzia) immediatamente di diritti (cfr., in termini, sent. 6239/04 cit.).
Nel caso di specie, è circostanza ammessa dallo stesso Comune resistente (cfr. memoria depositata il 7 ottobre 2006, pag. 2,) che, all’adozione della deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993 e del decreto sindacale n. 7676 del 12.10.1993, non ha fatto seguito la emanazione del decreto di esproprio.
Ne segue che è venuta meno l’efficacia del verbale di accordo del 31 ottobre 2004, sì che ad esso non può attribuirsi valenza di (preventiva) rinuncia alla domanda di risarcimento del danno proposta in questa sede.
Per completezza, rimane da osservare che non consta neppure che l’indennità prevista nel verbale di bonario accordo depositato in atti sia stata effettivamente riscossa dalla ricorente, in quanto sul mandato di pagamento prodotto in giudizio non risulta apposta alcuna firma per quietanza né risulta indicata altra modalità di estinzione del mandato stesso.

10.
Dalla perdita del diritto di proprietà dei beni appresi in esecuzione degli atti ablatori impugnati con il ric. n. 192/94, ed in questa sede annullati, consegue il riconoscimento del diritto all’integrale risarcimento del danno immediatamente correlato a detta perdita (vertendosi in ipotesi comunemente definita –anche se non v’è unanimità di consensi- di occupazione usurpativa), la cui quantificazione sarà effettuata all’esito della consulenza tecnica d’ufficio che il collegio disporrà anche su richiesta dell’interessata.
L’elemento della colpevolezza dell’apparato amministrativo – rilevante quando l’atto sia risultato illegittimo in base alle regole della giustizia amministrativa- e’, infatti, ravvisabile in re ipsa, quando l’amministrazione detenga l’immobile altrui in assenza di un titolo valido (e cioè quando il giudice amministrativo lo abbia annullato).

11.
La domanda di risarcimento del danno per la (asserita) diminuizione del valore dei beni rimasti in proprietà della ricorrente deve, invece, essere giudicata inammissibile per genericità, non avendo l’interessata, pur essendone onerata a norma dell’art. 2697 cod. civ., applicabile anche nel processo amministrativo, offerto –come anche rilevato dal resistente Comune- un pur minimo principio di prova sia in ordine ai beni (da individuarsi, in necessaria relazione a quelli appresi, almeno per estremi catastali e per estensione) che avrebbero subito un deprezzamento per effetto dell’ablazione effettuata dalla P.A., sia al tipo di pregiudizio che si sarebbe verificato (di natura estetica ovvero patrimoniale).
Né può valere ad esonerare dalla prova del danno la parte sulla quale incombe il relativo onere, il ricorso, anche su istanza della ricorrente, alla consulenza tecnica amministrativa, posto che tale accertamento non si configura come mezzo di prova in senso tecnico e può essere disposto solo al fine di acquisire apprezzamenti tecnici altrimenti non formulabili dal giudice (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5012).

12.
Deve, ora, essere esaminata la domanda, proposta in via principale, di risarcimento del danno da perdita della proprietà dei beni appresi in esecuzione del decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata n. 14 del 10.1.1992, occorsi per un intervento di edilizia residenziale finalizzato alla costruzione di n. 54 alloggi.
Ai fini dell’accertamento del diritto al risarcimento del danno e della conseguente condanna del Comune e/o dell’ATER al pagamento del dovuto, la ricorrente chiede che vengano previamente disapplicati gli atti della procedura ablatoria perché illegittimi o nulli.
L’occupazione dei suoli di proprietà, e la loro irreversibile trasformazione per effetto della esecuzione dell’opera pubblica programmata, sarebbe infatti stata effettuata senza il supporto di una valida dichiarazione di pubblica utilità.
In particolare, la P.A. non si sarebbe peritata di fissare i termini iniziali e finali delle espropriazioni e delle opere da eseguire, in ottemperanza dell’art. 13 della Legge n. 2359/1865, contestualmente alla emissione dell’atto dichiarativo della pubblica utilità, anche se implicita.
Inoltre, l’espropriante non avrebbe dato tempestiva comunicazione, alla ricorrente, dell’avvio del procedimento ablatorio, in applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/90.
Sì che l’apprensione e la trasformazione dei suoli sarebbe avvenuta sine titulo, dando luogo a quella che in giurisprudenza viene definita come acquisizione usurpativa.
12.1. L’azione di risarcimento del danno proposta in via principale deve essere giudicata inammissibile.
12.2. Vale, in primo luogo, considerare che all’ammissibilità dell’azione non osta il principio del ne bis in idem, la cui applicazione preclude al giudice del medesimo grado di giurisdizione di pronunciarsi nuovamente su questioni già definite con precedente sentenza (cfr. T.A.R. Basilicata 18 luglio 2003, n. 776).
E’ si vero che questo Tribunale, con sentenza n. 152/94 del 18 agosto 1994, si è già pronunciato sui ricorsi, proposti nell’anno 1992 dalla odierna ricorrente, diretti, per quanto in questa sede interessa, contro la deliberazione consiliare n. 39 del 6.6.1991, di localizzazione ex art. 51 L. 865/71 del programma costruttivo di n. 54 alloggi, ed il D.P.G.R. del 10.1.1992 di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per l’esecuzione del detto programma; tuttavia, le censure all’epoca dedotte non hanno investito la delibera di localizzazione dell’intervento costruttivo in questione (implicante dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, a norma dell’art. 3, comma 3, D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito dalla L. 27 giugno 1974, n. 247) sotto i profili della omessa indicazione in essa dei termini iniziali e finali per il compimento delle opere e delle espropriazioni e della omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, trattandosi di (presunti) vizi di legittimità del suddetto atto autoritativo denunciati per la prima volta con l’atto introduttivo del presente giudizio.
12.3. All’ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno osta, invece, la regola della cd. pregiudizialità amministrativa, secondo i limpidi concetti espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 26 marzo 2003 n. 4, secondo cui “..una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non è possibile l’accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo della illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio e che l’azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari”.
La regola della c.d. pregiudizialità amministrativa va tenuta ferma, ad avviso del collegio, anche dopo le recenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze 13 giugno 2006 n. 13659 e n. 13660, che hanno affermato i seguenti principi:
- la tutela giurisdizionale contro l’agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, “ quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo, o, se la sopporti, quante volte l’azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi e in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto” (a questo proposito, le SS.UU. affermano espressamente di condividere il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 204 del 2004, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l’esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall’ordinamento, e ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento);
- la giurisdizione amministrativa non sussiste quando l’Amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l’operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, e comunque ogni qualvolta l’esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda;
- per venire a casi pratici, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. in caso di un’azione risarcitoria proposta a tutela dei diritti incomprimibili, come la salute o l’integrità personale, oppure quando la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato;
- sussiste invece la giurisdizione amministrativa quando la situazione soggettiva di base ha consistenza di interesse legittimo, e ciò anche nei casi in cui non viene in evidenza l’annullamento di un provvedimento autoritativo (danno da ritardo, inerzia della P.A., etc.);
- la tutela risarcitoria degli interessi legittimi va chiesta al giudice amministrativo,unitamente alla tutela impugnatoria o separatamente da questa; in tal caso nel termine prescrizionale. Nell’ipotesi in cui il giudice amministrativo dichiari inammissibile una domanda risarcitoria sul presupposto che non è stato impugnato tempestivamente l’atto dalla cui esecuzione è derivato il danno di cui si chiede il ristoro, la pronuncia è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost., e 362 , primo comma, c.p.c., configurandosi nel caso di specie il rifiuto da parte del giudice amministrativo di esercitare una giurisdizione che gli appartiene e venendo a configurarsi una ipotesi di ricorso per motivi di giurisdizione (art. 111 della Costituzione e art. 362, primo comma, c.p.c).
L’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, dianzi riassunto, non è stato condiviso dal giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 4 luglio 2006, n. 3710), sulla scorta di perspiscue, articolate e persuasive considerazioni che, per la parte saliente, vale testualmente riportare: “… il risarcimento del danno ( lo si riconduca all’art. 2043 c.c. o all’art.1218 c.c., a seconda che si costruisca come aquiliana o contrattuale la responsabilità della pubblica amministrazione) ha come suo elemento costitutivo l’ingiustizia dello stesso; è danno ingiusto quello arrecato non iure e contra ius, cioè quello arrecato da un fatto che non trova giustificazione nell’ordinamento giuridico ed è lesivo di una situazione giuridica protetta. E’ quindi danno risarcibile la lesione, non giustificata dall’ordinamento, arrecata ad una situazione giuridica protetta.
La risarcibilità, al pari della reintegrazione in forma specifica, costituisce uno dei mezzi di protezione della situazione giuridica, cioè uno degli elementi che concorrono a costituire il complesso fenomeno definito come situazione giuridica, o, spostando l’esame sul versante della patologia del traffico giuridico, il contenuto di una norma secondaria, che sanziona un comportamento vietato e perciò assicura il ripristino di una determinata situazione.
Si consideri quindi la risarcibilità come elemento integrativo eventuale della situazione giuridica o come sanzione portata da una norma di protezione e quindi secondaria, comunque è da escludere che la pretesa risarcitoria sia autonoma rispetto alla situazione protetta, possa avere vita propria.
Ciò ovviamente è valido quale che sia il contenuto della situazione protetta, sia essa un diritto soggettivo o un interesse legittimo.
Invero la qualificazione della pretesa risarcitoria come elemento servente o integrativo di una situazione giuridica protetta è presente nella giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale. Il riferimento, ad esempio, è alle pronunce della Corte di Cassazione 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828 e alla sentenza della Corte Costituzionale 11 luglio 2003 n. 233; queste pronunce hanno posto fine alla “dicotomia zoppa” imposta dalla presenza dall’art. 2059 c.c. (dicotomia costituita dalla risarcibilità dei danni patrimoniali e dalla risarcibilità dei danni non patrimoniali solo nei casi determinati dalla legge) ricomprendendo nella previsione di quest’ultima norma “ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico, all’integrità fisica e psichica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.
L’art. 2059 c.c. letteralmente prevede che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”
L’ambito della risarcibilità è stato integrato dalla Corte Costituzionale con una pronuncia interpretativa (sentenza n. 184 del 1986) con riferimento al danno biologico ed all’art. 2043 c.; le pronunce prima citate hanno poi ricondotto tutte le ipotesi di danno non patrimoniale , in via interpretativa, nell’ambito dell’art. 2059 c.c. in quanto si è ritenuto che la stessa non subordini la risarcibilità del danno non patrimoniale all’esistenza di una espressa previsione di legge in tal senso, ma riconnetta la risarcibilità del danno non patrimoniale all’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito. La risarcibilità del danno non patrimoniale è stata quindi configurata come un elemento integratore delle varie ipotesi di valori inerenti alla persona (di rango costituzionale) o come un necessario ed imprescindibile mezzo di tutela di questi valori.
L’autonomia dell’istituto della risarcibilità del danno ingiusto rispetto al diritto leso sarebbe possibile (nella vicenda relativa al danno non patrimoniale) solo se si ritenesse che l’interpretazione giurisprudenziale ha individuato nell’art. 2059 c.c. la fonte di una serie di previsioni, relative alla risarcibilità delle varie ipotesi di danni non patrimoniali; così non è, dato che le norme primarie relative alla tutela di valori sono state individuate nella previsione di tali valori a livello costituzionale, mentre alla norma codicistica è stato attribuito un valore meramente esecutivo (se non si vuol dire esplicativo del contenuto) della norma costituzionale.
La natura secondaria ,o meramente esecutiva, della previsione relativa al risarcimento del danno ingiusto è chiaramente affermata nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, che sul necessario inerire della tutela risarcitoria ai valori di rango costituzionale (in quanto la negazione del risarcimento renderebbe vana la stessa previsione di quei valori) fonda la qualificazione come primaria della norma che contempla un valore e come secondaria (o esecutiva) della norma che contempla il risarcimento.
Invero, la sentenza in questione si spinge oltre e “ravvisa nel sistema della legislazione civile un principio generale costituito dalla previsione d'una sanzione risarcitoria come conseguenza della lesione d'una situazione giuridica subiettiva e, pertanto, applica l'art. 2043 c.c., espressione anch'esso di tal principio, al danno biologico per analogia iuris”, in tal modo configurando il risarcimento come elemento che integra un istituto, nella specie un diritto, disciplinandone la fase patologica dello svolgimento; ciò in base ad un principio generale dell’ordinamento”.
Quanto detto in ordine al rapporto fra diritto soggettivo e pretesa risarcitoria è evidentemente riferibile al rapporto fra interesse legittimo e pretesa risarcitoria. Se non si vuole considerare questa come un elemento integrativo della situazione giuridicamente protetta, non si può negare la natura sanzionatoria della previsione risarcitoria; questo esclude l’autonomia della figura con ovvie conseguenze in ordine al trattamento processuale della stessa.
A ben vedere è proprio la vicenda dell’art. 2059 c.c. che consente di individuare l’oggetto della tutela risarcitoria per i diritti e per gli interessi legittimi.
Nel periodo storico in cui la risarcibilità dei danni era limitata ai danni patrimoniali, sia nelle ipotesi di responsabilità contrattuale (art. 1223 c.c.), che nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (art. 2059 c., salvo il caso che il fatto causativo del danno costituisse reato), era possibile individuare nell’integrità del patrimonio l’oggetto della tutela risarcitoria; una volta, invece che, in base al processo elaborativo concluso con le pronunce indicate, la risarcibilità è stata riferita anche ai danni non patrimoniali, è risultato evidente che la tutela risarcitoria non è finalizzata a tutelare il patrimonio, che si tratta di una modalità di tutela apprestata ad un diritto, integrativa della tutela di questo o della stessa configurazione di tale diritto, modalità che trova nella quantificazione economica la sua concretizzazione. Così è per l’interesse legittimo; la tutela risarcitoria non afferisce al patrimonio del titolare dell’interesse, ma all’interesse; è una modalità di tutela di questo e trova nella quantificazione economica la sua unica espressione.
Le pronunce nn. 13659 e 13660 del 2006 non contraddicono un orientamento seguito in passato. Esse non giungono ad affermare l’esercitabilità dell’azione risarcitoria a prescindere dall’esercizio dell’azione impugnatoria perché questa riguarda interessi legittimi e quella riguarda diritti soggettivi, a tutela dei quali il giudice ordinario esercita il potere di disapplicare l’atto amministrativo; costantemente infatti il giudice ordinario ha affermato che può conoscere dell’atto amministrativo illegittimo solo in via incidentale, nei casi in cui esso venga in rilievo non come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico. E’ precluso al giudice ordinario conoscere del pregiudizio derivante dall’atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, esorbitando dalla sua giurisdizione il sindacato in via principale sull’atto. (Cass., 22 febbraio 2002 n. 2588; SS.UU. 10 settembre 2004 n. 18263).
Giungono, tuttavia, ad affermare l’autonomia dell’una azione rispetto all’altra, e quindi l’esercitabilità dell’azione risarcitoria a prescindere da quella impugnatoria , sulla base della diversità delle situazioni protette e della necessità di dare effettiva tutela alla pretesa risarcitoria.
A tal fine il giudice amministrativo deve conoscere dell’atto amministrativo come componente dell’illecito, come fatto; si raggiunge così nel giudizio amministrativo il risultato della esclusione nel rapporto fra il singolo e l’amministrazione della portata imperativa dell’atto, della regola imperativa che lo stesso ha dato ad un certo rapporto, cioè il risultato della disapplicazione dell’atto.
Tale risultato viene raggiunto perché si afferma e l’autonomia delle due situazioni giuridiche, cioè la diversità e l’irriducibilità dell’uno all’altro dei due beni protetti e la completa autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella impugnatoria; l’autonomia delle azioni è evidentemente una conseguenza rispetto alla autonomia delle situazioni sostanziali, ma ha anche una giustificazione propria, cioè la necessità della effettività della tutela, della repressione e perciò dell’accertamento dell’illecito.
A prescindere dalla qualificazione formale del risarcimento come oggetto di una norma primaria o secondaria, dalla configurazione astratta dello stesso come mezzo che integra la tutela dell’interesse legittimo o presidia l’integrità patrimoniale e non patrimoniale del danneggiato (configurazione peraltro di difficile elaborazione, atteso che il risarcimento è una misura di reintegra dell’interesse legittimo; sotto altro profilo la sottrazione alla sfera aquiliana della responsabilità dell’amministrazione pone il problema di definire l’ampiezza dell’ambito disciplinato dall’art. 1223 c.c.), gli elementi costitutivi di un istituto, la sua configurazione, devono essere tratti dalla disciplina positiva e dalle finalità cui questa è preordinata.
Al fine di delineare un quadro nel quale i problemi sollevati possano trovare elementi di raffronto, è immediato e calzante il riferimento alla disciplina societaria; calzante perché questa disciplina conosce la concorrenza di interessi individuali e interessi che trascendono il riferimento meramente individuale (pur non attingendo l’ampiezza dell’interesse pubblico).
L’art. 2377 c.c. prevede che le delibere assembleari possono essere impugnate da chi rappresenti una certa percentuale del capitale sociale e che i soci che non rappresentano la parte del capitale stabilito, e che perciò non sono legittimati a proporre l’impugnativa, ”hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto”.
L’art. 2500 bis c.c. stabilisce che, eseguita la pubblicità, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata; resta però salvo il diritto al risarcimento del danno subito dai partecipanti all’ente trasformato e dai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Da queste norme risulta che l’interesse al risarcimento del danno subito non è mai compromesso, quale che sia l’interesse collettivo in gioco.
Se l’interesse collettivo ha consistenza tale da riguardare la stabilità del mercato (come è quando è stata completata la pubblicità della trasformazione ) o l’interesse individuale ha tenue consistenza rispetto all’entità dell’interesse collettivo (insieme di soci che rappresentano una percentuale del capitale sociale inferiore a quanto stabilito dalla legge) è esclusa l’azione impugnatoria, volta alla caducazione erga omnes dell’atto invalido.
Se, invece, la composizione degli interessi collettivi e individuali in gioco porta al bilanciamento degli stessi (l’interesse individuale pertiene ad un insieme di soci che rappresenta una certa percentuale del capitale sociale) l’azione impugnatoria coesiste con l’azione risarcitoria e l’esperimento di quella costituisce il presupposto per l’esercizio di questa.
Se la pretesa risarcitoria è collegata all’interesse alla validità dell’atto che disciplina l’interesse di base, la regola è costituita dalla subordinazione dell’azione volta alla tutela della pretesa risarcitoria rispetto all’azione volta alla tutela dell’interesse di base; si può dire che questa è un’esigenza fisiologica, come tale assoggettata a regole giuridiche.
La limitazione alla tutela risarcitoria costituisce una eccezione, una regola particolare data in funzione di esigenze particolari, e come tale va intesa.
Nell’ambito della tutela accordata dall’ordinamento avverso gli atti amministrativi non sussistono eccezioni alla esperibilità dell’azione impugnatoria, come quella individuata nel campo della disciplina societaria.
Se il principio della fisiologica subordinazione dell’azione risarcitoria rispetto all’azione impugnatoria è valido nel campo societario, in funzione del bilanciamento degli interessi collettivi e individuali, non c’è alcuna ragione per negarne l’applicazione quanto alla tutela accordata nel campo dell’attività amministrativa, nel quale il bilanciamento degli interessi pubblici e privati assume la configurazione della sintesi .
Anzi, tale subordinazione appare ancor più giustificata, connotato imprescindibile di un sistema che tutela l’interesse pubblico attraverso la soddisfazione di quello privato e, commettendo all’individuo l’iniziativa volta a provocare l’intervento del giudice amministrativo, non può permettersi di rinunciare alla subordinazione in parola a pena di incrinare il sistema di tutela dell’interesse pubblico.
Pur quindi nell’ottica della equiordinazione dell’interesse pubblico e di quello privato e della configurazione della tutela risarcitoria come una forma di tutela della componente privata dell’interesse legittimo, la sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato nell’interesse legittimo comporta la necessità che le due forme di tutela vadano di pari passo, ”simul stabunt simul cadent”, con la fisiologica subordinazione della tutela risarcitoria a quella impugnatoria.
A ciò porta l’analisi della disciplina positiva degli istituti in esame e di situazioni analoghe in altri campi del diritto .
Sia consentito ribadire i concetti espressi.
Se, in base alle pronunce della Corte di Cassazione nn. 13659 e 13660 del 2006, “la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo non può che spettare al giudice amministrativo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia nelle tecniche della tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente: tecniche che non possono essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione” (attribuzione operata indiscutibilmente dall’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 80 del 1998, come riscritto dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000), se la pretesa risarcitoria costituisce solo un mezzo di tutela dell’interesse legittimo (in tal senso si esprimono le sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) e non concreta un istituto autonomo rispetto all’interesse cui accede (secondo le conclusioni dianzi rassegnate), sicché sia suscettibile di separata tutela e di autonomo trattamento processuale, il giudizio relativo all’accertamento dell’ingiustizia del danno, cioè dell’esistenza di una lesione arrecata all’interesse legittimo e della non giustificabilità della medesima in base all’ordinamento (antigiuridicità) non potrà che essere svolto dal giudice che conosce dell’interesse legittimo e secondo le modalità con le quali conosce di questo istituto.
Il giudice dell’interesse legittimo, cioè il giudice amministrativo, potrà quindi conoscere della lesione arrecata all’interesse legittimo, stabilire se un interesse legittimo è stato leso o meno, solo nella sede e con le modalità con cui conosce degli interessi legittimi , id est nel giudizio impugnatorio.
Solo ove sia stata accertata, in quella sede, la lesione dell’interesse legittimo, avrà accesso la domanda volta ad ottenere l’accertamento e la quantificazione del danno.
Si devono quindi ribadire i limpidi concetti espressi nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2003 (che richiamava la sentenza della VI sezione n. 3338 del 2002).
Quella delineata è una forma di tutela coerente con il sistema ad atto amministrativo.
Se l’interesse legittimo è un istituto che accomuna la tutela dell’interesse pubblico e di quello privato, e tale è rimasto anche dopo la previsione della risarcibilità del danno subito dal privato (dato che il risarcimento integra la tutela apprestata sotto il profilo impugnatorio), contrasta con la configurazione unitaria dell’istituto costruire un sistema di tutela articolato in due vie separatamente percorribili: una che assicura la soddisfazione dei due interessi coinvolti (quella impugnatoria) ed un’altra che assicura solo la tutela dell’interesse privato, indipendentemente dall’interesse pubblico.
L’attività della pubblica amministrazione è, nel nostro paese, finalizzata alla tutela precipua dell’interesse pubblico, nella consapevolezza che tale fine non può essere perseguito nella noncuranza dell’interesse dell’individuo; ciò ha dato vita alla figura dell’interesse legittimo (nella quale l’interesse del privato è legato indissolubilmente a quello pubblico), alla presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, al potere di autotutela, alla contestabilità dell’atto amministrativo entro brevi termini decadenziali.
Il sistema della giustizia amministrativa degli interessi legittimi coniuga l’interesse privato e quello pubblico per il raggiungimento di un duplice scopo, cioè soddisfare l’interesse pubblico e quello privato, e tale duplice scopo persegue commettendo l’iniziativa del procedimento al privato.
Tale affidamento della tutela dell’interesse pubblico al privato non avrebbe seguito, con evidente pregiudizio per l’interesse pubblico, se il privato potesse agire innanzi al giudice deducendo anche la sola pretesa risarcitoria e così perseguendo la compiuta reintegrazione del suo interesse.
Gli effetti di questo assetto sarebbero tanto più deleteri in quanto il nostro ordinamento, normativo e vivente, si è evoluto tralasciando i controlli istituzionali sugli atti e privilegiando (ad esempio ampliando il novero delle situazioni soggettive tutelabili) i controlli giurisdizionali rimessi all’iniziativa dei privati.
Rendere autonoma l’azione risarcitoria rispetto al profilo impugnatorio significherebbe ridimensionare l’obiettivo del perseguimento dell’interesse pubblico attraverso l’attività del giudice amministrativo, e questo in un momento storico in cui, pur essendo avvertita fortemente l’esigenza di porre su un piano di parità la pubblica amministrazione e il privato (l’erogatore e il fruitore di servizi) - in omaggio alla esigenza di una maggiore efficienza, cioè di una maggiore e migliore produzione di servizi - , la figura dell’interesse legittimo (sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato) è presente nel nostro ordinamento, anzi assume un ruolo di maggior spicco nelle elaborazioni della Corte Costituzionale relative all’assetto che agli interessi ha dato e può dare il legislatore, alla configurazione delle posizioni giuridiche ed al conseguente riparto della giurisdizione.
Si pensi poi alla asimmetria che, configurando l’azione risarcitoria come autonoma rispetto all’azione impugnatoria, si verrebbe a determinare fra le due vie di reintegrazione dell’interesse legittimo leso: la reintegrazione dell’interesse legittimo in forma specifica e il risarcimento del danno.
La prima sarebbe inscindibilmente connessa all’utile esperimento dell’azione impugnatoria, l’altra sarebbe esperibile autonomamente e troverebbe accoglimento a seguito di un giudizio che riguarderebbe la fonte del danno non come atto (perché in tal caso se ne dovrebbe occupare il giudice amministrativo in sede impugnatoria), ma come fatto.
A prescindere dalla evidente ricomprensione in un unico istituto delle due forme di tutela reintegratoria (quella in forma specifica e quella risarcitoria) ad opera dell’art. 35, primo e quarto comma, del d.lgs. n. 80 del 1998 (così come riscritto dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000), il mutare della qualificazione in esame aveva ragion d’essere nel sistema delineato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, che affermava la risarcibilità delle lesioni arrecate agli interessi legittimi in un panorama normativo in cui la conoscenza delle stesse non poteva che competere al giudice ordinario (trattandosi di diritti patrimoniali consequenziali) ; questo non poteva giungere ad accertare il danno se non conoscendo l’atto come fatto causativo del danno.
Nel sistema delineato dal citato art. 7 della legge n. 205 del 2000 non vi è spazio per questa soluzione, che collide col sistema e diventa una ingiustificata forma di trasformismo; tanto più ingiustificata in quanto l’attribuzione della tutela risarcitoria agli interessi legittimi e l’assegnazione delle relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo militano nel senso della effettività di una tutela complessa degli interessi legittimi, coerente con la funzione sociale svolta attualmente da questo istituto, e non già nel senso di rendere possibile una delle due forme di tutela in assenza dell’altra, a scapito della complessiva funzione di tutela dell’interesse legittimo come sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato…”.
Si deve, in conclusione, tener ferma la regola della c.d. pregiudizialità amministrativa, in applicazione della quale l’azione per il risarcimento del danno conseguente alla lesione di situazioni aventi consistenza di interesse legittimo è ammissibile solo ove sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento (ritenuto) illegittimo e sia stato coltivato con successo il relativo giudizio.
12.4. Ne segue, evidentemente, che la domanda, proposta in via principale, di risarcimento del danno da perdita della proprietà dei beni appresi in esecuzione del decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata n. 14 del 10.1.1992, occorsi per un intervento di edilizia residenziale finalizzato alla costruzione di n. 54 alloggi, deve essere dichiarata inammissibile.

13.
Deve, ora, essere esaminata la domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento del danno da perdita della proprietà dei beni appresi in virtù del più volte citato D.P.G.R. n. 14 /92 ed a seguito della immissione nel possesso prevista per il 12.2.1992, irreversibilmente trasformati per effetto della realizzazione dei 54 alloggi previsti, senza che alcun altro atto della procedura ablatoria sia stato compiuto nei cinque anni di efficacia di detto decreto ed anche successivamente.
La domanda è fondata nei termini di seguito precisati.
Come già detto, è circostanza ammessa dal resistente Comune che non è intervenuto alcun decreto di esproprio (cfr. la citata memoria depositata il 7 ottobre 2006).
Del pari, può darsi acquisita l’ulteriore circostanza che, nella perdurante efficacia della delibera consiliare n. 39 del 6.6.1991 -recante localizzazione dell’intervento costruttivo in questione ex art. 51 L. 865/71, comportante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, con la quale sono stati altresì fissati i termini ex art. 13 L. n. 2359/1865 (come risulta dalle premesse del D.P.G.R. n. 14 del 10.1.1992)-, i beni di proprietà della ricorrente appresi in virtù del citato D.P.G.R. n. 14/92 sono stati irreversibilmente trasformati, durante il periodo di efficacia quinquennale del decreto di occupazione d’urgenza, per effetto della costruzione di detti alloggi.
In tal senso depone, significativamente, la deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993, impugnata con ricordo 192/94, nella quale si legge che “VISTA la propria deliberazione n° 39 del 06/06/1991 con la quale si individuava ed assegnava all’EPER di Potenza un’area necessaria per l’intervento edilizio finanziato con la Legge n° 457/78 4° biennio 84/85 per l’estensione di Mq. 8060 in località S:Rocco; DATO ATTO che l’intervento edilizio in questione consiste nella costruzione di n^ 54 alloggi EPER e che attualmente i lavori sono iniziati ed in fase di ultimazione…”.
Ciò ha dato luogo al fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa (definito anche accessione invertita o espropriazione sostanziale), che presenta, in sintesi, i seguenti caratteri (così come elaborati dalla Corte di Cassazione):
a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l’acquisizione della proprietà alla mano pubblica;
b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere della illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l’opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l’ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima;
c) il soggetto che ha subito l’ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l’onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 Cod. ci.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza della occupazione legittima, se l’opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento della irreversibile trasformazione del fondo, se essa è avvenuta dopo quella scadenza.
Per la quantificazione del danno andrà disposta, come anche richiesto dalla ricorrente, consulenza tecnica d’ufficio.
Vale soltanto sin d’ora puntualizzare che il danno non andrà determinato secondo i criteri riduttivi di cui al comma 7 bis dell’art. 5 bis della L. n. 359/92, introdotto dall’art. 3, comma 65, della L n. 662/96, a norma del quale: “..in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell’indennità di cui al comma 1 con esclusione della riduzione del 40%. In tal caso l’importo del risarcimento è aumentato al 10%. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato..”.
Come persuasivamente avvertito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ, Sez. I, 13 agosto 2004, n. 15766), con la disposizione summenzionata (entrata in vigore il primo gennaio 1997) – di carattere eccezionale e temporaneo per le ragioni evidenziate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 148 del 1999- il legislatore, per le fattispecie di occupazione appropriativa perfezionatesi prima del 30 settembre 1996 (data questa coincidente con quella di presentazione in Parlamento del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997, dal quale è poi scaturita la citata legge n. 662 del 1996) e per le quali, quindi, era già sorto, prima della entrata in vigore della legge, il diritto al risarcimento del danno, ha limitato il risarcimento del danno stesso alla semisomma tra valore di mercato e reddito catastale rivalutato dell’immobile occupato per la realizzazione dell’opera pubblica, aumentata del 10%, sostituendo tale criterio a quello della integrale riparazione del danno vigente ed applicabile fino al primo gennaio 1997.
Resta pertanto esclusa l’applicabilità nel caso di specie dei criteri di determinazione del danno di cui al comma 7 bis dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, trattandosi di fattispecie di occupazione appropriativa perfezionatasi successivamente al 30 settembre 1996, e precisamente alla scadenza del periodo quinquennale di occupazione d’urgenza disposta con D.P.G.R. n. 14 del 10.1.1992.
In tal senso dispone anche la norma transitoria di cui all’art. 55 (“Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996”), il cui primo comma (“Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall’art. 37, comma 1, con esclusione del 40% e con l’incremento dell’importo nella misura del dieci per cento”) riproduce la prima parte del surriportato comma 7 bis dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992.

14.
Ai fini della determinazione della misura del danno da risarcire, il collegio ritiene necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio che dovrà rispondere ai seguenti quesiti:
1) in relazione ai beni di proprietà della ricorrente occupati in esecuzione del decreto del Sindaco del Comune di Picerno n. 7676 del 12.10.1993:
a) indichi il C.T.U. l’effettiva estensione delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate e la data di immissione in possesso delle aree stesse;
b) accerti il C.T.U. quale era, al febbraio del 2002, il valore venale di mercato delle aree stesse, avendo riguardo alla destinazione urbanistica impressa, alla predetta data, alle suddette aree dagli strumenti urbanistici comunali;
2) in relazione ai beni di proprietà della ricorrente occupati in esecuzione del decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata n. 14 del 10.1.1992:
a) indichi il C.T.U. l’effettiva estensione delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate;
b) accerti il C.T.U. quale era, al gennaio 1997, il valore venale di mercato delle aree stesse, avendo riguardo alla destinazione urbanistica impressa, alla predetta data, alle suddette aree dagli strumenti urbanistici comunali;
Ciò premesso, il collegio:
a) affida l’espletamento della predetta consulenza tecnica, da effettuare in contraddittorio con le parti costituite, al sig. ing. Domenico Antonio Claps;
b) delega per tutti gli adempimenti connessi all’espletamento dell’incombente istruttorio il magistrato Giuseppe Buscicchio;
c) fissa per l’accettazione dell’incarico da parte del predetto consulente e per il relativo giuramento l’udienza dell’8 febbraio 2007 (ore 9.30) dinanzi al giudice delegato;
d) fissa il termine di novanta giorni, dalla prestazione del giuramento, per l’espletamento della consulenza e per il deposito della relativa relazione;
e) fissa il termine di trenta giorni, dalla notificazione o comunicazione della presente decisione alle parti costituite, per la nomina di eventuali consulenti di parte;
f) dispone che il Comune di Picerno metta a disposizione del consulente tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico;
g) dispone, altresì, che la Segreteria del T.A.R. metta a disposizione del C.T.U. il fascicolo di causa per visionarlo ed eventualmente estrarre copia degli atti ritenuti utili per l’espletamento dell’incarico;
h) dispone che la ricorrente versi una cauzione di euro 1.000 (euro mille/00) per le spese di consulenza tecnica mediante deposito su libretto di risparmio ordinario al portatore, che sarà depositato nella Segreteria del T.A.R. entro quindici giorni dalla comunicazione della presente decisione;
i) fissa l’ulteriore udienza del 5 luglio 2007 per la trattazione del merito della causa e manda alla Segreteria di trasmettere la presente decisione al consulente tecnico incaricato;
l) riserva ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA



pronunciando in via parziale ed interlocutoria sui ricorsi in epigrafe indicati, così provvede:
a) li riunisce;
b) accoglie il ric. n. 192/94 e, per l’effetto, annulla: la deliberazione consiliare n. 33 dell’8.9.1993, il decreto sindacale n. 7676 del 2.10.1993 e l’avviso di immissione nel possesso;
c) quanto al ric. n. 73/02, ordina incombenti istruttori nei termini di cui in motivazione;
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione a tutte le parti costituite ed al consulente tecnico incaricato.
Fissa l’udienza dell’8 febbraio 2007 (ore 9.30) dinanzi al giudice delegato per il giuramento del consulente tecnico incaricato e l’udienza del 5 luglio 2007 per la trattazione nel merito della causa.
Riserva ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 19 ottobre 2006 dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA



in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giancarlo Pennetti - Presidente f.f.
Giuseppe Buscicchio - Componente – Estensore
Pasquale Mastrantuono - Componente

Depositata in Segreteria il 2 febbraio 2007



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