REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro Decis.: 244/07
Registro Generale: 1480/2006
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore
SILVANA BINI Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1480/2006 proposto da:
NICOLI' COSTRUZIONI SRL
rappresentato e difeso da:
CASCIARO CARLO
con domicilio eletto in LECCE
VIA OBERDAN N.11
presso
CASCIARO CARLO
contro
COMUNE DI FRAGAGNANO
per la declaratoria
- di illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione resistente con riferimento all’atto di diffida notificato in data 14.6.2006 con il quale si chiedeva la corresponsione del compenso revisionale spettante alla ricorrente in ragione della sentenza del TAR Lecce n. 1071/06;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e udito per la società ricorrente l’avv. Cinque in sostituzione dell’avv. Casciaro;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Illegittimità del silenzio serbato dall’Amm.ne Com.le di Fragagnano a seguito di atto di diffida e messa in mora notificato il 14.6.2006. Violazione art. 2 L. n. 241/90;
Considerato che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, onde può essere definito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 L.TAR;
considerato infatti che, per giurisprudenza costante, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di appalti di opere pubbliche ( tra le tante, Cass. SS.UU. 21.7.2000 n. 512) è limitata alla fase del riconoscimento discrezionale da parte della stazione appaltante del diritto a revisione, laddove la fase della quantificazione e dell’effettivo pagamento del dovuto è di competenza del giudice ordinario, non residuando per questa parte tratti di discrezionalità nell’azione amministrativa che giustifichino la deroga alla devoluzione della controversia al giudice dei diritti;
considerato che tali rilievi restano evidentemente impregiudicati dalla previsione normativa contenuta nell’art. 6 comma 19 della L. 537/93, inerente – per quel che qui rileva- la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione del prezzo contrattuale, trattandosi di previsione limitata – come si evince inequivocabilmente dal contenuto dell’articolo di legge- ai contratti d’appalto pubblico di forniture e di servizi (e quindi non di lavori ); né si può ritenere che la questione rientri nell’ambito cognitivo del G.A. ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 163/2004, dato che questo ambito ricomprende le controversie relative alla clausola revisionale ed al provvedimento applicativo per i contratti relativi a forniture e servizi; per i contratti attinenti a lavori le controversie relative alle ipotesi di adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 133, commi 3 e 4 dello stesso testo, ipotesi del tutto diverse rispetto all’istituto della revisione dei prezzi disciplinato dal D. Lgs. n. 1501/1947.
considerato, pertanto, che nella presente controversia, vertente su un appalto di lavori pubblici ed in cui questa Sezione si è già pronunciata -con sentenza n. 1071 del 21 febbraio 2006- annullando un precedente diniego opposto dalla amministrazione comunale di Fragagnano sulla istanza di liquidazione della revisione a suo tempo proposta dalla odierna ricorrente (e così riconoscendo a quest’ultima il diritto a revisione del prezzo d’appalto fin dal 7 marzo 1989), non vi è spazio per ulteriori pronunce da parte di questo giudice amministrativo;
considerato peraltro che non giova alla ricorrente, ai fini del radicarsi della giurisdizione del giudice amministrativo, l’aver prospettato l’esperimento del mezzo quale rimedio avverso il silenzio serbato dalla amministrazione su un atto di diffida regolarmente notificato, giacchè è evidente che la giurisdizione si radica in base alla natura della pretesa sostanziale fatta valere e non in virtù dello strumento processuale prescelto a sua tutela;
considerato che nella specie la pretesa sostanziale che residua in capo alla ricorrente (dopo il vittorioso esperimento del ricorso sull’an debeatur) consiste nell’accertamento e nella quantificazione delle somme dovute a titolo di revisione (e del successivo soddisfacimento anche coattivo del credito) e che detta pretesa esula, per le ragioni dette, dall’ambito cognitorio della giurisdizione amministrativa, onde la inammissibilità del ricorso all’esame per difetto di giurisdizione;
considerato che le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo giusti motivi;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Giulio Castriota Scanderbeg - Estensore
Pubblicata il 30 gennaio 2007