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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 31 gennaio 2007 n. 703
Pres. De Lise, Est. Caponigro
D. Coppola, Società Finpaco Project s.p.a., Società Tikal Plaza s.a. (Avv.ti G. Di Chio, S. Rostagno, A. Clarizia) c/ Commissione Nazionale per la Società e la Borsa -Consob (Avv.ti F. Biagianti, S. Providenti, G. Randisi, M. G. De Gaetano Polverosi, S. Zagaria)


Giurisdizione e competenza – Giurisdizione del giudice ordinario – Sulle controversie in tema di sanzioni irrogate dalla Consob ai sensi dell’art. 193, co. 2, D. Lgs. 58/98 – Sussiste – Ex art. 195, co. 4, D. Lgs. 58/98 – Giurisdizione del giudice amministrativo - Ex art. 24, co. 5, L. 262/2005 - Irrilevanza.

Ai sensi dell’art. 195, co. 4, D. Lgs. 58/98, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob ex art. 193, co. 2, D. Lgs. 58/98 - nella specie, per violazione dell’art. 122, commi 1,4 e 5, in tema di patti parasocaili-. Né tale giurisdizione è venuta meno a seguito dell’entrata in vigore della L. 262/2005 –sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari-, atteso che l’art. 24, co. 5, di tale legge, nel prevedere la proponibilità del ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Lazio, avverso i provvedimenti individuali adottati dalle Autorità di cui al co. 4 del medesimo articolo -tra le quali è compresa la Consob-, mantiene fermo quanto previsto dal predetto art. 195, co. 4.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Prima Sezione



nelle persone dei magistrati:

Dott. Pasquale de Lise Presidente
Dott. Roberto Politi Componente
Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 8853 del 2006, proposto da
Danilo Coppola, Società Finpaco Project s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Bellocchi,
Società Tikal Plaza s.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Danilo Coppola, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Di Chio, Simona Rostagno e Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2

contro



Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), in persona del Presidente e legale rappresentante Pres. Lamberto Cardia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Biagianti, Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi, Maria Gioconda De Gaetano Polverosi e Simona Zagaria della Consulenza Legale interna ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3

per l’annullamento
della delibera Consob 6 luglio 2006, n. 15493, con cui l’organo di vigilanza ha irrogato al sig. Danilo Coppola “le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: relativamente alla violazione di cui all’art. 122, commi 1 e 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria di € 100.000,00; relativamente alla violazione del divieto di cui all’art. 122, comma 4, del medesimo D.lgs. n. 58/98, la sanzione pecuniaria di € 30.700,00”;
di ogni altro atto ulteriore, presupposto, connesso o comunque collegato con quello sopra impugnato e, in ogni caso, dell’atto di accertamento allegato alla delibera Consob n. 15493/2006 a formarne parte integrante, con il quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive in ordine alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione delle sanzioni nonché per quanto occorra delle delibere 21 giugno 2005, nn. 15085, 15086 e 15087.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Consob;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 24 gennaio 2007, relatore il dott. Roberto Caponigro, l’avv. Angelo Clarizia per i ricorrenti e l’avv. Salvatore Providenti per la Consob;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



La Consob, con delibera 6 luglio 2006, n 15493, ha irrogato al sig. Danilo Coppola le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’art. 122, co. 1 e 5, del D.Lgs. 58/1998, la sanzione pecuniaria di € 100.000,00;
- relativamente alla violazione del divieto di cui all’art. 122, co. 4, del medesimo D.Lgs. n. 58/98, la sanzione pecuniaria di € 30.700,00.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Violazione dell’art. 111 Cost. Violazione dell’art. 195, co. 2, D.Lgs. 58/1998 e s.m.i. Violazione dell’art. 1 L. 241/1990 s.m.i. con riferimento al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
2. Violazione dell’art. 1, co. 6, sub art. 1 L. 216/1974. Violazione dell’art. 1 L. 241/1990.
3. Violazione degli artt. 97, co. 1, Cost. e 1 L. 241/1990 e s.m.i. con riferimento alla proroga del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio da giorni 180 a giorni 360 di cui alla comunicazione Consob 30 settembre 2005, prot. n. 5064920, disposta ex art. 1 delibera Consob 5 agosto 2005, n. 15131. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
4. Violazione e falsa applicazione delle regole sul funzionamento degli organi collegiali e specificatamente della Consob con riferimento alla L. 216/1974, al D.Lgs. 58/1998 e s.m.i. ed al regolamento Consob 17 novembre 1974, n. 8674 e s.m.i.
5. Violazione degli artt. 1, 3 e 10 L. 241/1990 s.m.i. Eccesso di potere per travisamento del fatto, per illogicità e per contraddittorietà manifesta.
La Consob ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto dello stesso.
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2007, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del sig. Coppola sono state irrogate, ai sensi dell’art. 193, co. 2, del D.Lgs. 58/1998, per la violazione dell’art. 122, co. 1, 4 e 5, dello stesso decreto, in materia di patti parasociali.
L’art. 195, co. 4, del D.Lgs. 58/1998 prevede che avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo, tra queste le sanzioni di cui all’art. 193, è ammessa opposizione alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.
L’art. 195, co. 4, del D.Lgs. 58/1998, quindi, attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni de quibus.
Né l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario è mutata a seguito dell’entrata in vigore della L. 262/2005, atteso che l’art. 24, co. 5, di tale legge, nello specificare che avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4, tra cui la Consob, può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio, mantiene ferme le disposizioni previste per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall’art. 195, comma 4 e seguenti, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007.
Dott. Pasquale de Lise Presidente
Dott. Roberto Caponigro Estensore


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