T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 31 gennaio 2007 n. 803
Pres. est. A. Onorato.
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (Avv. Fabio Benicasa) c. Comune di Amorosi (Avv. Fianci Emilio Iacobelli) e c. Ministero dell’Interno ( Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli). |
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1. Ambiente e territorio – Emergenze sanitarie o di igiene pubblica – Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani – Ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco ex art. 50 T.U. n. 267/2000 – Art. 5 D.L. n. 263/2006 convertito in legge n. 290/2006 – E’ norma eccezionale che attribuisce, in Campania, la competenza al Commissario delegato. 2. Ambiente e territorio – Emergenze sanitarie o di igiene pubblica – Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani - Ordinanze contingibili ed urgenti – Menzione delle norme a cui si intende derogare e acquisizione parere degli organi tecnici e tecnico – sanitari locali – Necessità.
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1. L’art. 50 T.U. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Tale potere del Sindaco, per quanto concerne la particolare situazione di emergenza in Campania in materia di rifiuti, risulta sospeso per effetto della norma eccezionale contenuta nell’art. 5, co. 5, D.L. n. 263/2006, convertito dalla legge n. 290/2006 secondo cui, in questi casi, il Commissario delegato si sostituisce al Sindaco e ai Presidenti delle Province della Regione Campania.
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2. Ai sensi dell’art. 191, co. 3, D.lgs. n. 152/2006, il Sindaco, o il Commissario delegato nella Regione Campania, nell’adottare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica deve fare espressa menzione delle norme a cui intende derogare e deve previamente acquisire il parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solido urbani su una parte del territorio comunale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Quinta
Composto dai signori
Antonio Onorato presidente
Andrea Pannone consigliere
Paolo Carpentieri consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 243 del 2007 proposto dal
Consorzio di bonifica del Sannio Alifano in persona del Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Fabio Benincasa e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via S.Maria in Costantinopoli n, 3,
contro
il Comune di Amorosi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Fianci Emilio Iacobelli e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Pietro Giannone 30,
e
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore, ex lege domiciliato in via Dia n.11 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege lo rappresenta e difense in giudizio,
avverso e per l’annullamento
previa sospensiva, dell’ordinanza 20 dicembre 2006 n. 11246 con la quale il Sindaco ha disposto la requisizione di una vasca di cemento di proprietà della parte ricorrente al fine dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti,
Relatore, alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007, il presidente;
Uditi i difensori presenti: come da verbale di udienza;
Ritenuto che – come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare – il ricorso può essere immediatamente definito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto manifestamente fondato.
Constatato che l’ordinanza sopra descritta è stata adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 T.U.18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale: (comma 4) «Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge” e (comma 5) « in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali»,
Rilevato che, tuttavia, l’esercizio di tale particolare potere del Sindaco, per quanto concerne la particolare situazione di emergenza determinatasi in Campania in materia di rifiuti, risulta sospeso per effetto della norma eccezionale contenuta nell’art. art. 5 comma 5 del D.L. 9 ottobre 2006 n. 263 (convertito dalla L. 6 dicembre 2006 n. 290), secondo il quale, “il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, [e successive modificazioni,] nonché, avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
Ritento che, pertanto, risulta fondato il primo motivo di ricorso con il quale è stato denunciato il vizio di incompetenza,
Constatato che risulta fondato anche il secondo motivo in quanto risulta violato l’art. 191 comma 3 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, secondo il quale “le ordinanze” contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco nella specifica materia “indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”; tanto perché, nella specie, tali adempimenti sono stati del tutto omessi e, in particolare, nell’ordinanza sindacale manca sia la menzione delle disposizioni alle quali si è inteso derogare, sia la previa espressione ed acquisizione del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani su una parte del territorio comunale, non istituzionalmente destinata ed attrezzata a tale scopo.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso in esame debba essere accolto con assorbimento di ogni altra censura e con equa compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento con lo stesso impugnato
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007.
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