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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 22 gennaio 2007 n. 54
A. Radesi Pres. G. Di Nunzio Est.
R. Marasco (Avv.ti N. Giuliani e G. Geri) contro il Comune di Greve in Chianti (non costituito)


Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono – Ordine di demolizione ex art. 4 L. 47/85 – Cancello in legno – Non assimilabilità ad una opera propriamente edilizia - Illegittimità

È illegittimo il provvedimento sindacale di demolizione di opera abusiva, emesso ai sensi dell'art. 4 L. 47/85, laddove per dimensione e natura l’abuso, consistente in un modesto cancello, non realizzato in muratura o ferro ma semplicemente in un materiale precario e deperibile quale è il legno, non sia assimilabile ad una opera propriamente edilizia


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA



sul ricorso n. 4047/97 proposto da

MARASCO RICCARDO, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pestelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Berchet n. 7;

contro



- il COMUNE DI GREVE IN CHIANTI, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Greve in Chianti n. 129 dell'11 luglio 1997, notificata il 31 luglio 1997, con la quale si ordina al Marasco la demolizione del cancello di legno delimitante una porzione della strada vicinale del Castello di Lamole e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti purchè lesivi.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 9 novembre 2006 - relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -, l'avv. J. Primavera delegato da F. Pestelli.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Con atto del 4 giugno 1997 il Comune di Greve in Chianti e per esso l'Ufficio Controllo del Territorio e dell'Abusivismo edilizio comunicava al ricorrente l'inizio del procedimento amministrativo avente per oggetto le irregolarità edilizie consistenti nell'occupazione di porzione della Strada vicinale del Castello mediante apposizione di un cancello di legno.
Tale comunicazione era stata preceduta dal sopralluogo effettuato dai Geom. Coccia e Merciai sui luoghi in questione nell'ambito del quale i medesimi avevano affermato la sussistenza di un abuso edilizio sulla porzione della strada vicinale che attraversa il borgo del Castello mediante l'annessione di tale porzione alla particella 56 del foglio di mappa 157 con l'installazione del predetto cancello.
L'ing. Marasco provvedeva a depositare presso il medesimo ufficio memoria ex art. 10 L. 241/90 nella quale faceva presente che:
a) il cancello in questione era stato apposto nel 1974 dal di lui padre Ing. Vincenzo Marasco, senza alcuna opposizione da parte del Comune;
b) la porzione di strada delimitata dal cancello de quo non poteva comunque essere utilizzata per il pubblico transito perchè già anteriormente all'acquisto della proprietà limitrofa da parte dell'ing. Vincenzo Marasco, la strada vicinale terminava con la stessa porzione, "insinuata fra due immobili di proprietà Marasco, costituendo di fatto l'unico accesso percorribile dall'uno all'altro, e a sua volta materialmente delimitata da un terreno facente parte della medesima proprietà, a sua volta delimitato dalla cinta muraria del castello di Lamole, senza ulteriore possibile sbocco su altre proprietà limitrofe, nè sulla pubblica via, perchè sovrastante sui terreni circostanti di oltre tre metri.
c) l'interesse dell'Amministrazione all'utilizzo di quella porzione di strada era ormai venuto meno stante la mancata attivazione della stessa nei termini di legge.
d) era altresì venuto meno il potere amministrativo di supremazia rispetto al cittadino e che, pertanto, i rapporti fra le parti dovevano inquadrarsi in un'ottica paritetica con devoluzione di ogni controversia al giudice dei diritti.
L'Amministrazione comunale ha, tuttavia emanato 'ordinanza di demolizione in oggetto, ai sensi dell'art. 4 L. 47/85.
Il ricorrente ha impugnato la predetta ordinanza deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per sviamento. Difetto assoluto dei presupposti. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.
2) Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli aa. 3 e 10 L. 241/90.
Il Comune intimato non resiste in giudizio.

DIRITTO



Il ricorso - in assenza di difesa dell'Amministrazione intimata - si appalesa fondato nell'assorbente profilo, contenuto nel primo motivo, di sviamento di potere.
E' impugnato un provvedimento sindacale di demolizione di opera abusiva ai sensi dell'a. 4 L. 47/85.
Tuttavia, la dimensione e natura di tale opera, consistente in un modesto cancello, non realizzato in muratura o ferro ma semplicemente in un materiale precario e deperibile quale è il legno, non è assimilabile a una opera propriamente edilizia.
Ratio dell'ordinanza impugnata è di rimuovere detto cancello al fine di liberare una strada vicinale privata sulla quale insiste una servitù di uso pubblico.
Tale finalità poteva essere perseguita, nel caso di specie, applicando normative di tipo diverso da quella sulla repressione degli abusi edilizi, precisamente l'a. 15 del D.Lgs. 1.9.1918 n. 1446.
L'impatto ambientale del cancello, inserito in un'area vincolata, non può nemmeno essere tutelato mediante il richiamo all'art. 4 L. 47/85, il quale contempla al 2° comma interventi ripristinatori in materia solo in seguito all'accertamento di "inizio" di opere e non di opere realizzate da lungo tempo, come ricorre nella fattispecie concreta.
Il ricorso deve, in conclusione. essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate, considerato il carattere meramente formale delle censure accolte.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 9 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Avv. Angela RADESI - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere Est.
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 gennaio 2007



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