T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 16 gennaio 2007 n. 270
Pres. Riggio, Rel. Rizzetto
Muscedere C. e Muscedere F. (Avv. G. De Falco) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni
Culturali Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico (n.c.) |
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Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condoni – Decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di annullamento del nulla osta comunale per la sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo subordinato a prescrizioni ambientali – Contrasto con i vincoli di destinazione estensiva e con la normativa di zona – Legittimità
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E’ legittimo il decreto emesso dal Soprintendente regionale per i Beni Culturali Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico volto ad annullare il nulla osta comunale rilasciato in seguito alla domanda di sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo, collocato in area di notevole interesse ex L. n. 1497/1939, subordinato unicamente all’osservanza di prescrizioni volte a rendere l’immobile compatibile con il contesto ambientale, quando la realizzazione di quest’ultimo sia comunque in contrasto con le prescrizioni in materia di lotto minimo e di destinazione edificatoria dell’area, nonché in contrasto con i valori paesaggistici tutelati con il PTP.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
(Sezione II quater)
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 956/2003 proposto da
MUSCEDERE Carlo e MUSCEDERE Fabrizio, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe De Falco ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv.Ursula Benincampi, Via Giulio Cesare n. 183;
contro
-il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto in data 22.11.2002 emesso dal Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio, che ha annullato il provvedimento del Comune di Velletri n. 772 del 24.7.02, con cui si esprimeva parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e art. 39 della legge 724/94 relativamente alla domanda di sanatoria di un fabbricato ad uso abitazione realizzato nel predetto Comune, località Contrada Caldara distinto in catasto al Fg. 49, Part. 2023;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 10.10.2006 il Primo Referendario Floriana Rizzetto;
Udito l’avv.De Falco, per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio ha annullato il provvedimento del Comune di Velletri, inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e art. 39 della legge 724/94, in merito alla domanda di sanatoria di un fabbricato abusivamente realizzato nel predetto Comune prima del 1993.
Avverso il suindicato decreto hanno proposto impugnativa i ricorrenti, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
L’Amministrazione non ha considerato che l’autorizzazione in sanatoria era stata rilasciata subordinatamente all’osservanza di specifiche prescrizioni volte a rendere l’immobile compatibile con il contesto ambientale;
2) Carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Non sussiste il difetto di motivazione dell’atto comunale annullato, mentre, al contrario, risulta carente l’esposizione delle ragioni che sorreggono l’impugnato provvedimento, basato sulla sola considerazione della limitatezza del lotto edificabile a disposizione, nonchè sull’illogico rilievo che attraverso il parere favorevole del comune “si è apportata una modifica del provvedimento del vincolo paesaggistico posto col d.m. 14.2.1959”.
Con ordinanza n. 1023 del 26.2.03 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Non si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ritualmente intimato.
All’udienza pubblica del 10.10.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo si lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio, il quale avrebbe annullato il parere in sanatoria espresso dal Comune, senza tener conto del fatto che detto nulla osta era stato rilasciato condizionatamente all’osservanza delle specifiche prescrizioni impartite al fine di rendere l’immobile compatibile con il contesto ambientale circostante.
La censura va disattesa in quanto appare determinata da un’erronea interpretazione dell’atto impugnato.
Il decreto della Soprintendenza è stato adottato in base alle seguenti considerazioni:
1) l’area interessata dall’intervento edilizio abusivo è stata dichiarata di notevole interesse ai sensi della legge n. 1497/1939 con D.M. 14.2.59;
2) il provvedimento Comunale non spiega come e perché l’intervento in contestazione sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale;
3) da una verifica condotta è stato rilevato che le opere in questione “non sono conformi alla normativa di zona e sono in contrasto con la destinazione estensiva dell’area, per la ridotta superficie del lotto a disposizione che configura un innalzamento della densità edificatoria incompatibile con la destinazione paesaggistica”;
4) il parere favorevole comporta “l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo” e apporta una modifica del predetto vincolo;
Sulla base delle richiamate considerazioni la Soprintendenza ha ritenuto l’atto comunale viziato per carente motivazione e violazione dell’art.145 e 146 del d.lvo n. 490/99.
Dal chiaro tenore letterale del provvedimento impugnato si evince che la ragione che ha indotto la Soprintendenza ad annullare il parere comunale non consiste, come ritenuto dai ricorrenti, nel travisamento del contenuto e degli effetti del nulla osta comunale, quanto, piuttosto, nella rilevata carente motivazione dello stesso nonché nel contrasto delle opere realizzate con la destinazione residenziale estensiva dell’area ed, in particolare, con le prescrizioni del PTP in materia di lotto minimo edificabile.
Alla luce di tali considerazioni deve essere respinta anche la prima censura dedotta con il secondo motivo di ricorso, ove si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad annullare il parere comunale sono state puntualmente evidenziate nelle considerazioni sopra riportate e consistenti nella violazione delle prescrizioni in materia di lotto minimo e di destinazione edificatoria dell’area nonché nella carente motivazione del nulla osta comunale in merito alla compatibilità delle opere realizzate con i valori paesaggistici tutelati dal vigente PTP.
Il secondo motivo va disatteso anche nella parte in cui lamenta che la mancata considerazione delle prescrizioni contenute nel nulla osta comunale avrebbe impedito alla Soprintendenza di ricostruire la motivazione posta a fondamento del parere favorevole espresso dal Comune.
In proposito, rileva il Collegio che gli accorgimenti suggeriti dal Comune per diminuire l’impatto negativo dell’intervento abusivo sull’ambiente circostante (consistenti nell’obbligo di dotare il fabbricato di impianto di smaltimento delle acque reflue, di utilizzare rifiniture e decori di tipo tradizionale, di usare per l’intonaco colori della gamma delle terre, di utilizzare cortine arboree) sono finalizzati solo a minimizzare il vulnus arrecato dal mantenimento dell’abuso edilizio, ma non possono indurre a ritenere, con ciò solo, superabili i profili di contrasto con la normativa di PTP evidenziati dalla Soprintendenza: tali prescrizioni, infatti, non hanno alcuna incidenza né sulle dimensioni del lotto edificabile né sul correlato innalzamento della densità edificatoria massima prescritta per l’area in questione e quindi non valgono a rendere di per sé compatibile l’opera con la destinazione ad edificazione estensiva dell’area su cui insiste. Né le medesime prescrizioni, volte come già detto ad attenuare il danno apportato ai valori paesistici tutelati dal PTP, consentono di ricostruire le ragioni per cui il Comune è pervenuto ad una valutazione di tollerabilità sul piano paesaggistico dell’intervento abusivo in contestazione, trattandosi di prescrizioni relative principalmente all’aspetto esterno dell’edificio in sé considerato e da cui non è possibile ricavare alcun nesso con i valori paesaggistici violati.
Va invece rilevato, al contrario, che proprio la formulazione in termini condizionati e generici del parere in contestazione - espresso in senso favorevole “nel rispetto della seguente normativa generale ove applicabile nel caso specifico…..e – che sia rigorosamente rispettata la normativa di PTP relativa alla zona in cui ricade l’immobile oggetto di sanatoria” – risulta chiaramente indicativa del fatto che il Comune abbia omesso di svolgere il prescritto giudizio di comparazione tra la specifica opera da sanare e le previsioni ed i valori della normativa paesaggistica vigente per la zona VE 7/9.
Il Comune si è quindi limitato genericamente ad asserire che “le opere realizzate non presentano motivi di particolare contrasto con il contesto paesistico e vincolato tali da impedirne l’inserimento del medesimo” senza evidenziare in alcun modo le ragioni per cui è pervenuto ad un simile giudizio conclusivo sulla compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici tutelati, limitandosi ad esprimere una valutazione di conformità/compatibilità del tutto assiomatica e priva di qualunque riferimento alle specifiche prescrizioni impartite dal PTP per l’area in questione.
Ne consegue che non può essere condivisa l’affermazione dei ricorrenti secondo cui il nulla osta risulterebbe adeguatamente motivato.
Né a tal fine giova invocare la presenza di un tessuto urbanistico di fatto già compromesso, circostanza che vale non tanto a giustificare la violazione del PTP vigente, quanto piuttosto a segnalare la necessità di modificare ed aggiornare lo strumento di pianificazione paesistica ove non risulti ormai più rispondente all’effettivo stato dei luoghi. In altri termini, la presenza di insediamenti abusivi nell’area non consente all’autorità comunale di disattendere le specifiche e vincolanti prescrizioni contenute nello strumento pianificatorio vigente e di tollerare l’ulteriore compromissione dei valori paesaggistici già violati; compromissione che, semmai, richiederebbe maggior rigore da parte degli organi preposti alla relativa tutela per impedire un ulteriore degrado della zona. In tal senso pare debba intendersi il riferimento, effettuato dal Soprintendente, all’effetto di “alterazione dei tratti caratteristici della località protetta” e di sostanziale “modifica della disciplina paesistica” per effetto del rilascio, da parte del Comune, di pareri favorevoli alla sanatoria di opere abusive.
Disattesa anche quest’ultima censura, il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2006.
con l’intervento dei Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Renzo CONTI Consigliere
Floriana RIZZETTO Primo Referendario, est.
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