REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 232-01, proposto dal
Ten. Franco Fratianni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Anzisi e Jacopo Fronzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Ricuperati in Torino, Piazza Maria Teresa n. 6,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
il Comando Militare Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per l'annullamento
- del provvedimento del Comanda Militare Regione Piemonte, Servizio Amministrativo, prot. n. 3/96/5/A4/AM del 31/7/2000, comunicato al Tribunale Militare di Torino in data 2/8/2000 e successivamente comunicato al ricorrente; nonché di tutti gli atti ivi richiamati e/o eventualmente preordinati, consequenziali e/o comunque ad essi connessi,
nonché per la declaratoria
a) del diritto del ricorrente al pagamento della "indennità giudiziaria" di cui alla l. 51/89, sin dal momento di prima assegnazione di ciascuno agli Uffici Giudiziari Militari di Torino, oltre interessi e rivalutazione nelle modalità di cui alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 15/6/1998; b) del diritto alla contestuale corresponsione delle cd. "indennità operativa" e "indennità giudiziaria" per il passato e per il futuro (per quest'ultima fin quando in servizio presso gli Uffici Giudiziari Militari); c) del diritto alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto e dei ratei di pensione, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dalla singola data di maturazione; d) del diritto al pagamento, in busta paga e mensilmente, per il futuro delle somme degli emolumenti mensili relativi sia alle cd. "indennità operativa" e "indennità giudiziaria" (per quest'ultima fin quando in servizio presso gli Uffici Giudiziari Militari).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di adesione alla remissione del ricorso avanti al TAR del Piemonte, depositato in data 15.12.2000;
Visto l'atto di deposito degli atti presso la Segreteria del TAR Piemonte in data 13.2.2001;
Vista l’ulteriore memoria difensiva per il ricorrente;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il dott. Paolo Lotti, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2007; udito per la parte ricorrente l’avv. Ricuperati su delega degli avv.ti Anzisi e Fronzoni;
FATTO
Con ricorso, notificato in data 9.11.2000 e depositato in data 4.12.2000, i ricorrenti, in servizio presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale Militare di Torino, affermano che, con particolare riferimento alle funzioni di cancelleria e segreteria giudiziaria e con l'entrata in vigore della normativa in materia di indennità giudiziaria, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione automatica dell'indennità giudiziaria.
In considerazione del comportamento omissivo della P.A. è stato notificato autonomo atto di richiesta del pagamento della detta indennità giudiziaria, anche alla luce della consolidata giurisprudenza delle Magistrature Amministrative.
Anche a seguito di ciò la P.A., però, ha risposto alle richieste avanzate dai ricorrenti attraverso il provvedimento individuato in epigrafe, negando loro il diritto a percepire il detto emolumento, adducendo la impossibilità di procedere alla richiesta in quanto contraria al disposto dell'art. 1 della l. 51/89.
I ricorrenti hanno, quindi, dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione art. 1 l. 15/2/1989 n. 51 e succ. modd. e integr. – artt. 1 e 2 della l. 22/6/1988 n. 221 e succ. modd. e integrr. – artt. 3, co. 60, l. 537/1993 e succ. modd. e integrr. – artt. 15 l. 7/5/1981 n. 180 e succ. modd. e integrr. – art. 15 l. 21/4/1977 n. 163 (anche in combinato disposto);
- Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 15/2/1989 n. 51, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui escludono dal godimento dell'indennità prevista peri dipendenti del Ministero della Difesa distaccati temporaneamente presso gli uffici giudiziari, appartenenti a categorie non espressamente previste, e non individua espressamente tutti gli Uffici Giudiziari, compresa la Procura Militare della Repubblica, la Corte Militare di Appello, etc.;
2) Violazione e falsa applicazione art. 3, c. 63, l. 537/93 e successive modificazioni e integrazioni; ciò in quanto la norma de quo testualmente recita: "(…). I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio (…)";
3) Violazione e falsa applicazione combinato disposto art. 3, c. 63, l. 537/93 ( e succ. modd. e integg.), art. 23 della L. 78/1983 (e succ. modd. e integg.), artt. 38 del D.P.R. 29/12/73 n. 1032 (e succ. modd. e integg.) – Eccesso di potere – erronea presupposizione di fatti – sviamento – illogicità manifesta – difetto di istruttoria; ciò in quanto i ricorrenti hanno sempre percepito la cosiddetta indennità operativa (o pensionabile, o d'istituto etc. etc.). Tale indennità è dovuta, in tesi dell'Amministrazione solo fino al 31/12/1993, in quanto a far data dal 1/1/1994, per effetto dell'art. 3, c. 63, della l. 537/1993, sarebbe stato introdotto il divieto di cumulo di più indennità. Ciò detto appare del tutto evidente che, fino al 31/12/1993, le due indennità debbano essere corrisposte entrambe;
4) Violazione e falsa applicazione combinato disposto art. 3, c. 63, l. 537/93 (e succ. modd. e integg.), art. 23 della l. 78/1983 (e succ. modd. e integg ), art. 38 del D.P.R. 29/12/73 n. 1032 (e succ. modd. e integg ) – Eccesso di potere – erronea presupposizione di fatti - sviamento – illogicità manifesta – difetto di istruttoria – ulteriore profilo;
5) Eccesso di potere – sviamento – erronea presupposizione dei fatti – carenza di istruttoria – illogicità manifesta;
6) Violazione di legge combinato disposto art. 15, n. 3, l. 7/5/81 n. 180 e artt. 2 e 4 l. 21/4/1977, n. 163 – Eccesso di potere – erronea presupposizione dei fatti – sviamento – carenza di istruttoria – carenza di motivazione – illogicità manifesta;
Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2007 il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio, che l’indennità giudiziaria prevista dalla l. 221/88 spetta al personale civile o militare, di qualsiasi amministrazione, che presti servizio presso gli organi giudiziari individuati dall'art. 1 della l. 51/1989, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, assegnazione, nonché al personale delle Amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso le cancellerie e/o segreterie giudiziarie.
Pertanto, ai ricorrenti spetta, in aggiunta alla cosiddetta indennità operativa (che non è tecnicamente mera “indennità”, poiché è corrisposta indistintamente a tutti i militari per il solo fatto di essere ufficiali ed è interamente pensionabile), la corresponsione dell'indennità giudiziaria per il periodo di servizio presso gli Uffici Giudiziari Militari, in quanto sono stati tutti assegnati, distaccati, o comandati presso i detti Uffici.
Giova evidenziare che la norma non va riferita al solo personale appartenente ai ruoli organici dei rispettivi istituti (come in verità affermato da una sentenza isolata del Consiglio di Stato, IV Sezione n. 1144 del 22.12.1993), ma anche al personale comandato e/o distaccato presso gli stessi (cfr. da ultimo giur. pacifica del C.d.S., Sezione IV, decisione n. 417 del 1/4/1996, T.A.R. Lazio, Sezione I bis, sentenza n. 48/99; TAR Lazio n, Sezione I bis, sentenza n. 1445/2000).
L'art. 1 della l. 51/89 non può, pertanto, come evidenziato dalla numerosa giurisprudenza amministrativa in materia, che essere interpretato nel senso più estensivo, per evitare disparità di trattamento nell'ambito del personale militare.
Inoltre, la disposizione legislativa a carattere interpretativo di cui all'art. 3, comma 60, della l. 537/1993 ha chiarito che l'unico requisito per la spettanza del diritto è "(…) l'esistenza di un rapporto di servizio effettivo presso le amministrazioni contemplate dalla norma in tal modo il rapporto funzionale in atto, in luogo di quello formale di dipendenza organica (…)" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione n. 417/96; T.a.r. Lazio, Sezione I Bis, sentenza n. 48/1999).
Infatti, l'indennità giudiziaria spetta a tutto il personale amministrativo in servizio presso gli organi di giustizia amministrativa, anche se appartenente ai ruoli regionali in posizione di comando o di distacco, in quanto il legislatore ha individuato i destinatari del detto beneficio in tutto il personale amministrativo comunque in servizio, senza specifico riferimento all'appartenenza ai rispettivi ruoli (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 25 marzo 2002, n. 784).
La giurisprudenza amministrativa ha, infine, chiarito (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione n. 417/96, T.A.R. Lazo, Sezione I Bis, sentenza n. 48/1999; T.A.R. Lazio, Sezione I Bis, sentenza n. 1445/2000) che l'interpretazione secondo cui l'indennità giudiziaria spetta a tutti coloro i quali siano in servizio a qualunque titolo presso i detti uffici giudiziari, si spiega anche alla luce della sentenza n. 200 del 30/5/1995 resa dalla Corte Costituzionale, che aveva respinto la questione di legittimità costituzionale sulla base della transitorietà della previsione normativa mentre, nella realtà, la norma è ancora in vigore, avendo, quindi, perso il suo carattere di transitorietà.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in quanto fondato, assorbiti tutti gli ulteriori motivi di doglianza, con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento del Comanda Militare Regione Piemonte, Servizio Amministrativo, prot. n. 3/96/5/A4/AM del 31/7/2000, comunicato al Tribunale Militare di Torino in data 2/8/2000 e successivamente comunicato al ricorrente e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento della "indennità giudiziaria" di cui alla l. 51/89, sin dal momento di prima assegnazione agli Uffici Giudiziari Militari di Torino, oltre interessi e rivalutazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I sezione -, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato, dichiarando il diritto del ricorrente al pagamento di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 18 gennaio 2007, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;
Bernardo Baglietto, Consigliere;
Paolo Lotti, Primo referendario, estensore.
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 23 gennaio 2007