REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE
- SEZIONE I -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G.R. n. 628/02, proposto dalla società
IMMOBILIARE MARINA DI ALESSANDRO S.R.L., ora VALICO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Piovano e Riccardo Ludogoroff ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris, 53, come da mandato a margine del ricorso;
contro il
COMUNE DI BARDONECCHIA, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 12 giugno 2002, n. 101 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Mario Vecchione, domiciliatario in Torino, via corso Vittorio Emanuele II, 82, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
per la condanna
del Comune di Bardonecchia al risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento colposo consistito nell’aver approvato una variante di piano particolareggiato con procedura illegittima, così provocando il sequestro del cantiere, o comunque nell’aver disposto ingiustificatamente la sospensione dei lavori, nonché nell’aver indotto la società ricorrente a confidare nella validità dell’autorizzazione paesaggistica, così causando l’irrogazione di una sanzione per la violazione della stessa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bardonecchia;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 l’avv. Federico Torchio in sostituzione dell’avv. Enrico Piovano e l’avv. Mario Sandretto in sostituzione dell’avv. Riccardo Ludogoroff per la società ricorrente, nonché l’avv. Giorgio Vecchione in sostituzione dell’avv. Mario Vecchione per il Comune di Bardonecchia;
Visto l’art. 26, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dal-l’art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto possibile decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata a sensi della norma sopra citata;
Considerato che la società ricorrente chiede in questa sede il risarcimento dei danni che essa assume di aver subito da parte del Comune di Bardonecchia in ragione di tre distinti fatti, e precisamente:
- l’avere il Comune approvato una variante di piano particolareggiato con procedura illegittima per contrasto con la precedente autorizzazione paesaggistica regionale, il che avrebbe determinato il sequestro penale del cantiere edilizio da essa installato o comunque la successiva sospensione dei lavori disposta dalla Commissione Straordinaria per il Comune di Bardonecchia;
- l’avere il Comune di Bardonecchia indotto la ricorrente medesima a confidare nella validità e sufficienza dell’autorizzazione paesaggistica medesima, esponendola alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 16 L.R. 1° aprile 1989, n. 20, già pagata in parte;
Considerato che la domanda di risarcimento è stata espressamente proposta a sensi dell’art. 34 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dalla L. 20 luglio 2000, n. 205, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte “le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”;
Considerato che nelle more del presente giudizio la Corte costituzionale, con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui sopra nella parte in cui estendeva la detta giurisdizione esclusiva ai meri comportamenti delle Amministrazioni pubbliche e, con successiva sentenza 13-28 luglio 2004, n. 281, anche nella parte in cui istituisce di per sé un nuovo ambito di giurisdizione esclusiva, anziché limitarsi ad estendere, nella materia considerata (urbanistica ed edilizia) la giurisdizione del Giudice Amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;
Ritenuto che, alla luce di tali pronunce, devono dichiararsi inammissibili le domande di risarcimento dei danni derivati da meri comportamenti del Comune di Bardonecchia, ed in particolare nell’affermata induzione a confidare nella validità dell’autorizzazione paesistica regionale (si tenga al riguardo presente che il provvedimento irrogativo della sanzione è stato oggetto di separata impugnazione e che il ricorso è stato respinto sia in primo che in secondo grado);
Ritenuto inoltre che anche gli altri due capi della domanda, rispettivamente riguardanti l’approvazione della modifica al piano particolareggiato che avrebbe determinato il sequestro penale del cantiere e la successiva sospensione dei lavori, sono parimenti inammissibili, in quanto nessuno di tali provvedimenti è mai stato annullato, il che preclude appunto l’azione (conseguenziale) di danno (Cons. St., Ad. Plen., 9 febbraio 2006, n. 2);
Considerato che la società ricorrente, richiamandosi a due recenti pronuncedella Corte di cassazione, sostiene che l’azione risarcitoria sarebbe per contro svincolata dalla pregiudiziale amministrativa e potrebbe essere proposta anche in mancanza dell’azione di annullamento dell’atto lesivo;
Ritenuto per contro che se tale principio trova applicazione nei casi in cui l’azione di danno sia proposta dinanzi al Giudice Ordinario, laddove, come in questo caso, essa sia proposta in via autonoma dinanzi al Giudice Amministrativo, la sua ammissibilità (e la conseguente procedibilità) resta condizionata all’esito favorevole del giudizio di annullamento degli atti lesivi illegittimi (C.G.A., 21 settembre 2006, n.529);
Ritenuto che, per le esposte ragioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile in ogni sua parte;
Ritenuto che l’intervenuta modifica della giurisdizione in corso di causa giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti litiganti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino il 17 gennaio 2007 con l’intervento dei magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Roberta Vigotti - Consigliere
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 23 gennaio 2007