REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n.1875/2006, proposto ex art.25 della legge n.241/90,
da Unicredito Italiano Spa, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carlo Piana, Lorenzo Tamos, Elena Albini e Francesco Massimo Pozzi, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze,Lungarno Vespucci, 20
CONTRO
Il Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto di Informatica e Telematica – Registro dei ccTLD “it” di Pisa, in persona del legale rapp.te pro tempore, non costituito in giudizio;
Per l’annullamento
della nota del Consiglio nazionale delle Ricerche- Istituto di Informatica e Telematica di Pisa di cui alla raccomandata del 2/11/2006
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente di consentire l’accesso agli atti nel senso di conoscere l’elenco completo dei nomi a dominio registrati dalla Prolat e dal maintainer Prolat- MNT presso il proprio registro.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 14 dicembre 2006, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. C.Rigoni delegato da F.M.Pozzi per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO e DIRITTO
La Unicredito Spa, brevemente indicata come Unicredit, espone di aver avuto segnalazione della presenza di siti che rispondono a domini molto simili quelli di Unicredit, salvo caratterizzarsi per una o più varianti e tale pratica nel settore è nota come “typosquatting”.
Unicredit riferisce di aver scoperto in base ad una apposita sua indagine che sono state registrate almeno 26 varianti, sotto il dominio “it”, ma tale indagine non appare esaustiva per cui, dal momento che si tratta di un’attività produttiva di danno per il gruppo bancario , ha chiesto, con istanza del 5 ottobre 2006 all’Ente qui intimato di conoscere tutti i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD “it” dal provider/mantainer Prolat – MNT e dalla Società Prolat. Con nota di cui alla raccomandata A.R. del 2/11/2006 il Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto di Informatica e Telematica la richiesta avanzata dalla Unicredit veniva respinta opponendosi ragioni di riservatezza e scelte organizzativo- gestionali del registro.
La Società interessata ha impugnato tale nota di diniego e ha chiesto l’accertamento del diritto all’accesso nel senso di conoscere l’elenco completo dei nomi a dominio registrati.
A sostegno del proposto gravame è stato ribadito la sussistenza in capo alla ricorrente di venire in possesso dei dati richiesti, non ostando al riguardo ragioni di riservatezza o quant’altro.
Tanto premesso, la pretesa fatta valere col ricorso all’esame si appalesa fondata.
Unicredit, come già sopra evidenziato vuole conoscere dei dati informatici per poter eventualmente approntare le azioni poste a difesa dei suoi interessi, atteso che i siti a dominio costituenti attività di typosquatting ben possono ledere la sua immagine e, in definitiva, produrre danni alle sue attività istituzionali, sicchè non v’è dubbio che la ricorrente vanti una posizione qualificante a conoscere i dati chiesti in visione.
Le ragioni di esercizio di azioni difensive oltrechè legittimare la ricorrente a formulare la richiesta di accesso costituiscono anche il fondamento del diritto qui rivendicato, dal momento che non si vede quali aspetti di riservatezza, peraltro non meglio precisati nell’atto di diniego,possano impedire l’accesso stesso e precludere all’interessato la possibilità di agire a difesa dei propri interessi.
Non sussistendo, dunque specifiche cause giustificative di diniego, deve ritenersi senz’altro meritevole di tutela e quindi prevalente l’esigenza della Spa Unicredito di vedersi riconosciuto il diritto a conoscere ed entrare in possesso di dati e/o documenti richiesti ex art.22 della legge 241/90, senza che ciò possa andare a contrastare con l’interesse pubblico o a disdoro di un altro interesse di valenza non inferiore a quello qui fatto valere a mezzo dell’azione giurisdizionale di cui all’art.25 della citata legge sul procedimento.
In forza delle suesposte considerazioni il ricorso, in quanto fondato va accolto, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad esercitare l’accesso nei sensi formulati con l’istanza della Unicredito con l’istanza datata 5 ottobre 2006.
Sussistono,peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto ex art.25 della legge 241/90 di cui all’epigrafe, lo accoglie e per l’effetto Ordina al Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto di Informatica e Telematica di consentire alla ricorrente Unicredito Spa l’accesso ai dati richiesti con la domanda datata 5 ottobre 2006.
Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 14 dicembre 2006.