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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 18 gennaio 2007 n. 39
G. Vacirca Pres. - S. Romano Est.
A.O. Leone (Avv.ti N. Giuliani e G. Geri) contro il Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) e la Casa Circondariale di Siena (Avvocatura dello Stato)


Responsabilità amministrativa - Azione volta al riconoscimento e risarcimento del danno all’integrità psico-fisica e del danno morale per illegittima utilizzazione del dipendente pubblico in mansioni usuranti – Inerzia della P.A. - Preteso aggravamento della patologia - Onus probandi - Incombe su chi sostiene il fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio

Nell’azione volta al riconoscimento e risarcimento del danno all’integrità psico-fisica e del danno morale, lamentato da pubblico dipendente per l’inerzia dell’Amministrazione che avrebbe illegittimamente continuato ad utilizzarlo in mansioni usuranti, così aggravando le sue preesistenti patologie, l’onus probandi incombe su chi sostiene il fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio (fattispecie in cui la richiesta è stata respinta in quanto non è stata offerta prova alcuna che, ove il ricorrente fosse stato adibito ad altre mansioni, la patologia originariamente riscontrata non si sarebbe aggravata, né che l’aggravamento fosse riconducibile in via esclusiva all’attività lavorativa svolta)


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:


SENTENZA




sul ricorso n. 1944/2004 proposto da

LEONE ANTIMO OSVALDO rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Giuliani del foro di Siena e Giancarlo Geri ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Ricasoli n. 32;


contro




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
, in persona del Ministro pro-tempore, nonché
CASA CIRCONDARIALE DI SIENA, in persona del Direttore pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;


per la condanna



del Ministero della Giustizia a pagare, a favore del ricorrente, la somma di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria, previo accertamento della responsabilità del Ministero per non aver sottoposto il ricorrente a visita medico-legale, richiesta fin dal 1995, ed averlo utilizzato in mansioni usuranti che hanno aggravato lo stato di malattia in atto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste la memoria prodotta dalla parte resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. N.Giuliani e l’avv.dello Stato P.Pirollo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso notificato il 7 ottobre 2004, il sig. Antimo Osvaldo Leone esponeva quanto segue:
- nel 1990 il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie aveva riconosciuto il ricorrente affetto da “ipertensione arteriosa con vertigini”, causata dal servizio prestato;
- nel 1995 il ricorrente presentava una domanda di aggravamento dell’infermità riscontratagli, ma l’accertamento fu effettuato solo in data 10.5.2000 presso la C.M.O. dell’ospedale militare di Firenze, con esito di “ipertensione arteriosa persistente con mediocre controllo e iniziali segni di cardiopatia ipertensiva, note ansiose reattive non invalidanti”;
- pertanto, il dipendente fu ritenuto idoneo in modo parziale al servizio ed abile solo a servizi non comportanti stress emotivo, stazione eretta e variazioni climatiche;
- in data 3.10.2000 la stessa C.M.O. riconosceva il ricorrente inidoneo permanentemente al servizio per la seguente infermità “Sindrome depressiva ansiosa,…ipertensione arteriosa…cefalea di probabile natura muscolo-tensiva”, riconoscendo l’aggravamento della patologia cardiocircolatoria ed assegnando la VI categoria per cumulo di patologie;
- infine, in data 30.8.2001, il dipendente veniva riformato con concessione di pensione privilegiata ascrivibile alla IV categoria.
Ritenendo che il mancato tempestivo accertamento delle patologie intervenute abbia determinato lo svolgimento di un’attività lavorativa usurante, motivo di stress e di implicazioni neuro-psichiche irreversibili, e che quindi l’aggravamento delle patologie preesistenti e la comparsa di altre patologie siano dipendenti da causa di servizio, come riconosciuto dalla stessa C.M.O. di Firenze, il ricorrente deduce che l’amministrazione sarebbe responsabile di non averlo sottoposto tempestivamente a visita medico-legale (come richiesto fin dal 1995), così impedendo un sollecito accertamento delle sue condizioni di salute che avrebbe probabilmente consentito di correggere o ridurre il danno cardiocircolatorio e la comparsa delle malattie da esso dipendenti. Averlo invece mantenuto in servizio per anni, impiegato in attività usuranti, avrebbe ingigantito le patologie esistenti e reso indispensabile riformarlo dal servizio con rilevanti danni economici.
Avendo accertato, tramite consulente tecnico di parte, una riduzione della sua integrità psico-fisica valutabile nella misura del 15%, il ricorrente ritiene che il danno, per essere stato utilizzato nelle predette mansioni nonostante lo stato di aggravamento, ammonti a Euro 50.000,00 (40.000,00 per danno biologico e 10.000,00 per danno morale); pertanto, ne chiede il risarcimento, nella misura indicata o in altra ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione intimata ha sostenuto l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno in mancanza di una declaratoria di illegittimità dell’azione amministrativa che il ricorrente non ha neanche dedotto; nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.


DIRITTO




1 – Il ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento della pubblica amministrazione, alle cui dipendenze ha svolto la sua attività nel Corpo di Polizia penitenziaria con la qualifica di vice sovrintendente, che non lo avrebbe sottoposto tempestivamente a visita medico-legale, da anni richiesta dall’interessato, e lo avrebbe invece mantenuto in servizio per anni, impiegato in attività usuranti, che avrebbero ingigantito le patologie esistenti e reso indispensabile riformarlo dal servizio con conseguenti danni economici.
Il pregiudizio, del quale il ricorrente chiede il risarcimento, in particolare è individuato nel danno all’integrità psico-fisica e nel danno morale derivanti dalla illegittima utilizzazione nelle predette mansioni usuranti, nonostante lo stato di aggravamento, successivamente accertato dalla stessa amministrazione attraverso gli accertamenti degli organi competenti effettuati solo nel 2000 e nel 2001, con grave e colpevole ritardo rispetto alla domanda di aggravamento presentata dal ricorrente nel 1995.
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’amministrazione resistente, sul presupposto della mancata attivazione della procedura di silenzio rifiuto che il ricorrente avrebbe dovuto seguire a fronte del preteso inadempimento della pubblica amministrazione in relazione alla domanda di aggravamento a suo tempo presentata.
Secondo la difesa dell’amministrazione, essendo la domanda di risarcimento del danno condizionata alla declaratoria di illegittimità di un atto o dell’azione amministrativa, nella fattispecie la domanda sarebbe stata ammissibile solo previo esperimento della procedura di silenzio rifiuto che fosse sfociata in una pronuncia di illegittimità del comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione.
L’eccezione è infondata.
La giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che l’azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma essa è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice non è dato di disapplicare atti amministrativi non regolamentari (cfr. Ad. Pl., 26.3.2003 n. 4).
Il principio, peraltro, non vale nei casi in cui, come nella fattispecie, non vengono in rilievo atti della cui illegittimità il giudice adito dovrebbe conoscere per affermare il diritto al risarcimento del danno azionato dal ricorrente.
Come ammesso dalla stessa amministrazione, nella specie il ricorrente non lamenta il riconoscimento della dipendenza dell’aggravamento della patologia da causa di servizio e il conseguente riconoscimento della VI categoria per cumulo di patologie, né tanto meno contesta il riconoscimento della pensione privilegiata; egli contesta solo l’inerzia della pubblica amministrazione ed il ritardo con il quale essa lo ha sottoposto agli accertamenti richiesti, dal quale (secondo il ricorrente) deriverebbero i danni subiti.
Così delineato il petitum dell’azione proposta, si rileva, sul punto in esame, che non vi è giurisprudenza consolidata per le ipotesi di danno conseguente ad inerzia della pubblica amministrazione o ad emanazione non tempestiva di provvedimenti favorevoli, sotto il profilo – nella specie sollevato dall’amministrazione – del mancato espletamento della procedura prevista per l’impugnativa del silenzio inadempimento, come presupposto ostativo dell’ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno.
Non vale, infatti, per le ipotesi considerate, l’insegnamento che individua nell’elusione del termine decadenziale di impugnazione e nell’impossibilità di procedere alla disapplicazione dell’atto amministrativo altrettanti ostacoli all’ammissibilità della tutela risarcitoria (cfr. Cons. St., VI, 18.6.2002 n. 3338) .

2 - In ogni caso, non ricorrono i presupposti per affermare, nel caso in esame, la responsabilità dell’amministrazione nella determinazione dei danni dedotti.
Va precisato al riguardo che, in data 8.11.1995, il ricorrente aveva presentato domanda di aggravamento per l’infermità “ipertensione arteriosa, con vertigini”, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. con verbale dell’11.9.1990.
Come già accennato in fatto, la domanda di aggravamento presentata nel 1995 ha dato luogo a successivi accertamenti, in esito ai quali al ricorrente è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di varie patologie, con conseguente concessione dell’equo indennizzo.
Tale beneficio, già concesso con decreti del 28.3.1996 e del 5.11.2004, in relazione alle patologie: ” Sindrome depressiva ansiosa; Iporiflessia labirintica sx in buon compenso; Ipertensione arteriosa; Faringite cronica”, riconosciute dipendenti da causa di servizio, è stato altresì riconosciuto in relazione alle patologie: “Iniziale lomboartrosi con disturbi funzionali di grado lieve; Spondiloartrosi cervicale e dorsale”, riconosciute dipendenti da causa di servizio con decreto del 8.11.2004.
Nelle more, essendo stato giudicato inidoneo permanentemente al servizio d’istituto, ma idoneo parzialmente a determinati servizi, il dipendente era stato adibito a “servizi che non comportino stress emotivo, esposizione a variazioni climatiche perfrigeranti, prolungata stazione eretta”, e in particolare a servizi di scritturale (cfr. provv. del 11.7.2000 e atto di assenso dell’interessato, datato 17.6.2000, a permanere nel Corpo per essere utilizzato in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa).
Infine, giudicato non idoneo permanentemente e in modo assoluto al servizio d’istituto, il ricorrente è stato dispensato dal servizio per infermità assoluta a decorrere dal 30.8.2001, con concessione di pensione privilegiata ascrivibile alla IV categoria.
Conclusivamente, la questione dell’infermità contratta in servizio dal ricorrente è stata affrontata in sede di procedimento di liquidazione dell’equo indennizzo.
Infatti, tale beneficio compete al dipendente che, in conseguenza di una lesione o di altra infermità contratta per causa di servizio, subisca una perdita o una menomazione dell’integrità fisica, ascrivibile ad una delle categorie contemplate nelle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950 n. 648 (art. 68. co. 8, t.u. 3 gennaio 1957 n. 3; artt. 48-60 regolamento del t.u. 3 maggio 1957 n. 686).
In ogni caso, l’onus probandi incombe, come noto, su chi sostiene il fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio; né può essere invocato il c.d. “principio dispositivo con metodo acquisitivo”, che governa il peculiare regime probatorio nel giudizio amministrativo su materie rientranti nella giurisdizione di sola legittimità, disputandosi invece, nella fattispecie, di diritti soggettivi (così prospettati) e, soprattutto, investendo l’onere della prova circostanze pienamente note al ricorrente. Non può, in altri termini, ammettersi la generica allegazione di un fatto, da verificarsi mediante incombenti da porre a carico dell’amministrazione, laddove il thema probandum concerna elementi attinenti al concreto svolgimento della prestazione di servizio del ricorrente, della quale egli ha avuto cognizione specifica, esattamente al pari dell’amministrazione intimata (Cons. St., V, 23.5.06 n. 3047).
In secondo luogo, nessuna prova è stata data neppure del cosiddetto danno biologico, vale a dire del pregiudizio che ne è derivato per l’integrità psico-fisica del ricorrente. Né può ritenersi che un tale danno sia oggetto di “presunzione assoluta” e che, in ordine al quantum, esso debba essere determinato in concreto dal giudice.
Si deve, in contrario, osservare che è vero che con un sollecito accertamento si sarebbe potuto probabilmente correggere o ridurre il danno cardiocircolatorio ed impedire la comparsa delle altre malattie da esso dipendenti.
È, però, altrettanto vero che, se si assume di aver subito un danno risarcibile – quale è anche quello cosiddetto “biologico” –, è necessario che la relativa prova sia data da chi chiede il risarcimento (cfr. sentenza citata e, in senso conforme, nell’ambito del rapporto di lavoro privato, ma con applicazione di un principio, inerente al giudizio risarcitorio, che va condiviso anche nel correlativo giudizio amministrativo esteso alle medesime questioni: Cass. 12.3.1996, n. 2004 e 4.3.2000, n. 2455).
Nella fattispecie, non è stata offerta prova alcuna che, ove il ricorrente fosse stato adibito ad altre mansioni, la patologia originariamente riscontrata non si sarebbe aggravata, né che l’aggravamento sia riconducibile in via esclusiva all’attività lavorativa svolta.
Sussiste, al contrario, la prova in atti del fatto che l’amministrazione, sin dal giugno 2000, si è attivata per utilizzare il dipendente, che prestò il proprio assenso, in attività compatibili con la accertata ridotta capacità lavorativa.

3 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 21 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.rel.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 GENNAIO 2007



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