T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 17 gennaio 2007 n. 25
Giuseppe Caruso – Presidente (f.f.) ed Estensore.
Moraci (avv. G. Barbaro) c. Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (Avv. Stato), Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Avv. Stato), Costa ed altro (n.c.). |
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1. Istruzione pubblica e privata – Università – Autonomia universitaria – Legge statale – Fissazione dei limiti.
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2. Istruzione pubblica e privata – Università – Autonomia universitaria – Dopo la fissazione dei limiti – Legge statale – Produce anche una delegificazione.
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3. Istruzione pubblica e privata – Università – Direttore di Dipartimento – Elezione – Art.40 comma 6, Statuto dell'Università degli studi 'Mediterranea' di Reggio Calabria – Violazione dell’art.84 comma 4, d.P.R. n.382 del 1980.
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1. In tema di autonomia universitaria, il legislatore ha voluto ripartire le competenze normative tra fonte statale primaria e fonti di autonomia (statuti e regolamenti), nel senso che la legge statale che fissa i limiti dell'autonomia universitaria è tenuta anche ad individuare un'area normativa riservata alla competenza statutaria che prevale sulle altre norme di rango primario, salvo che queste non intendano espressamente disciplinare la specifica materia universitaria.
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2. Una volta fissati i limiti alla autonomia universitaria -limiti che, alla stregua dell'art. 33, cost., non possono che essere fissati con legge statale- e divenuti operanti i criteri di riparto di competenza tra le due fonti normative (quella statale e quella universitaria), la legge statale finisce per produrre anche una delegificazione, in quanto è essa stessa che esclude la possibilità che in caso di antinomie tra norme legislative e norme statutarie su materie riservate a queste ultime, siano sempre le prime a prevalere.
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3. E’ illegittimo, in parte qua, l'art. 40 comma 6, dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi 'Mediterranea' di Reggio Calabria (emanato con D.R. n. 390 del 29 giugno 1995 e succ. modif.), in quanto lesivo dello stato giuridico dei professori aspiranti alla funzione di Direttore di Dipartimento, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 84 comma 4, d.P.R. 11 luglio 1980 n.382, prescrive la maggioranza assoluta, anziché quella relativa, per l'elezione in seconda votazione e, dopo quest'ultima, un'eventuale votazione di ballottaggio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria
composto dai magistrati:
Giuseppe Caruso - Presidente f.f., relatore / estensore
Daniele Burzichelli - Consigliere
Gabriele Nunziata - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n. 1229/2005 e n. 153/2006, proposti dalla
prof.ssa Francesca Moraci, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Barbaro ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Anna Maria Grazia Iaria, via Marsala n. 2/E;
contro
- l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, in persona del Rettore pro tempore;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria; e
NEI CONFRONTI
dei prof.ri Enrico Costa, Domenico Cozzupoli, Luciano Dattilo, Maria Concetta Sinatra, Vincenzo Vacante, Domenico Gioffrè, Franco Trampolini e Carmelo Peter Bonsignore, non costituiti in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
quanto al ricorso n. 1229/2005:
- dei verbali delle operazioni elettorali del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (convocato per l'elezione del Direttore del Dipartimento) del 27 e 28 ottobre 2005 e dei provvedimenti ivi adottati; della nota di convocazione del Consiglio di Dipartimento datata 30 settembre 2005, prot. n. 512 DSAT/PR, sottoscritta dal prof. Enrico Costa nella qualità di Decano; nonché dell'anticipazione della riconvocazione del Consiglio per un'ulteriore tornata elettorale che, nella nota di convocazione del 4 novembre 2005, si assume essere stata formulata il 28 ottobre 2005, al termine delle operazioni elettorali;
- dei verbali delle operazioni elettorali del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (convocato per l'elezione del Direttore del Dipartimento) del 14 novembre 2005 e dei provvedimenti ivi adottati; della nota di convocazione del Consiglio di Dipartimento datata 4 novembre 2005, prot. n. 567 DSAT/PR, sottoscritta dal prof. Enrico Costa nella qualità di Decano; nonché dell'anticipazione della riconvocazione del Consiglio per un'ulteriore tornata elettorale che, nella nota di convocazione del 14 novembre 2005, si assume essere stata formulata il 14 novembre 2005, al termine delle operazioni elettorali;
- della nota di convocazione del Consiglio di Dipartimento datata 14 novembre 2005, prot. n. 586 DSAT/PR, sottoscritta dal prof. Enrico Costa nella qualità di Decano, con la quale il Consiglio del Dipartimento SAT è stato convocato per il 28 ed il 29 novembre 2005, onde procedere all'elezione del Direttore del Dipartimento medesimo;
- della deliberazione adottata nella seduta del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria dl 28 settembre 2005, con la quale è stato deciso: 1) di approvare il documento programmatico "Motivazioni della proposta di istituzione e di attivazione del Dipartimento di Scienze Ambientali, Territoriali e Trasportistiche – DSATT"; 2) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di inoltrare al Magnifico Rettore la deliberazione per gli incombenti di legge;
- dell'art. 40, comma 6, della Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria;
- del decreto del Rettore dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria n. 508 del 15 novembre 2005, con il quale – tra l'altro, "la direzione del Dipartimento SAT" è stata "assunta in via straordinaria e transitoria dal Rettore", che ha inteso esercitare "le prerogative e i compiti previsti dall'art. 40 e dall'art. 41 dello Statuto di autonomia e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" (impugnato con motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2006);
- dei verbali delle operazioni elettorali del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (convocato per l'elezione del Direttore del Dipartimento) del 28 novembre 2005 e dei provvedimenti ivi adottati, ivi inclusa l'anticipazione, da parte del Decano, della riconvocazione del Consiglio "per un quarto turno elettorale", contenuta nel verbale della seconda votazione tenutasi alle ore 14,45 (impugnati con motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2006);
- del verbale della seduta del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 26 ottobre 2005, con il quale, tra l'altro, è stata ritenuta ammissibile la proposta (datata 28 settembre 2005) di istituire il DSATT (Dipartimento di Scienze Ambientali, Territoriali e Trasportistiche), nonché del verbale della seduta del Senato Accademico del 29 novembre 2005, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 26 ottobre 2005 (impugnati con motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2006);
- del verbale del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 27 ottobre 2005, con il quale, tra l'altro, il Consiglio ha preso atto della proposta (datata 28 settembre 2005) di istituzione del DSATT, nonché del verbale della successiva seduta del Consiglio di amministrazione dell'1 dicembre 2005, recante l'approvazione del verbale della seduta del 27 ottobre 2005 (impugnati con motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2006);
- del citato verbale della seduta del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 29 novembre 2005, di ratifica dell'anzidetto decreto del Rettore n. 508/2005, nonché del verbale della seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2005, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 29 novembre 2005 (impugnati con motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2006);
- del citato verbale della seduta del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria dell'1 dicembre 2005, di ratifica dell'anzidetto decreto del Rettore n. 508/2005, nonché del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2005, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta dell' 1 dicembre 2005 (impugnati con motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2006);
- del verbale delle operazioni elettorali del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (convocato per l'elezione del Direttore del Dipartimento) del 16 marzo 2006 e dei provvedimenti ivi adottati, ivi incluse l'elezione, quale Direttore del Dipartimento SAT, della prof.ssa Maria Concetta Sinatra e la proclamazione dell'elezione della stessa da parte del Presidente della Commissione elettorale; nonché della nota di convocazione del Consiglio di Dipartimento SAT datata 9 marzo 2006, prot. n. 29 DSAT/PR, sottoscritta dal Decano, prof. Enrico Costa (secondo la quale "il Consiglio di dipartimento è … convocato con l'unico punto all'OdG Elezione Direttore del Dipartimento in data 16 marzo 2006 per la prima votazione, in data 16 marzo 2006 per l'eventuale seconda votazione e in data 17 marzo 2006 per l'eventuale ballottaggio") (impugnati con motivi aggiunti depositati il 18 maggio 2006);
- del decreto del Rettore dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria n. 168 del 21 marzo 2006, con il quale la prof.ssa Maria Concetta Sinatra è stata nominata Direttore del Dipartimento SAT della Facoltà di Architettura (impugnato con motivi aggiunti depositati il 18 maggio 2006);
- del decreto del Rettore dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria n. 182 del 24 marzo 2006, con il quale il prof. Enrico Costa è stato nominato, su designazione del Direttore prof.ssa Sinatra, Vice Direttore del Dipartimento SAT della Facoltà di Architettura (impugnato con motivi aggiunti depositati l'1 giugno 2006);
quanto al ricorso n. 153/2006:
- del verbale dell'adunanza del 14 dicembre 2005 del Consiglio del Dipartimento SAT della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria e delle deliberazioni in esso adottate, ivi inclusa la decisione di esprimere voto favorevole sulle richieste di afferenza al Dipartimento SAT presentate dai professori Maria Concetta Sinatra, Vincenzo Vacante, Domenico Gioffrè, Franco Trampolini e Carmelo Peter Bonsignore; nonché della nota del 7 dicembre 2005, prot. n. 17030/MR, sottoscritta dal Rettore, prof. Alessandro Bianchi, con la quale il Consiglio del DSAT è stato convocato per il 14 dicembre 2005;
- del provvedimento adottato nel verbale della seduta del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 22 dicembre 2005, con il quale detto organo ha deliberato sulle richieste di afferenza al SAT presentate dai docenti di cui sopra, nonché del verbale della successiva seduta del Senato, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 22 dicembre 2005;
- del decreto del Rettore dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria n. 137 dell'8 marzo 2006, con il quale sono state rese esecutive le predette richieste di afferenza al DSAT;
- del provvedimento adottato nel verbale della seduta del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 23 dicembre 2005, con il quale detto organo ha deliberato sulle richieste di afferenza al Dipartimento SAT presentate dai docenti sopra indicati, nonché del verbale della successiva seduta del Consiglio di amministrazione in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 23 dicembre 2005;
- del provvedimento del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria adottato nella seduta dell'1 marzo 2006, con il quale detto organo ha deliberato, accogliendole, in ordine alle richieste di afferenza al Dipartimento SAT presentate dai docenti sopra indicati, così facendo proprio il voto favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento SAT nell'adunanza del 14 dicembre 2005 (impugnato con motivi aggiunti depositati l'11 maggio 2006);
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 1229/2005 notificati il 13 gennaio 2006 e depositati il 26 gennaio 2006; quelli notificati l'8 maggio 2006 e depositati il 18 maggio 2006; nonché quelli notificati il 23 maggio 2006 e depositati l'1 giugno 2006;
Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 153/2006 notificati il 28 aprile 2006 e depositati l'11 maggio 2006, nonché quelli notificati il 23 maggio 2006 e depositati l'1 giugno 2006;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Uditi, nella pubblica udienza del 19 luglio 2006, l’avv. G. Barbaro per la ricorrente e l'avvocato dello Stato M. Borgo per le amministrazioni resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con atto notificato il 28 novembre 2005 e depositato il 12 dicembre 2005 (ric. n. 1229/2005), la prof.ssa Moraci - docente di I fascia ICAR 21 – Urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, appartenente al Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali DSAT – deduce di aver presentato, quale unica docente legittimata ex art. 84 del D.P.R. n. 282/1980, la propria candidatura, dopo lo spirare del secondo triennio di mandato del prof. Costa (non ulteriormente rieleggibile), per l'elezione del nuovo Direttore del DSAT da parte del Consiglio del Dipartimento, prevista, in prima convocazione, nella seduta del 27 ottobre 2005.
Ella impugna gli atti della relativa procedura e precisamente:
- i verbali delle operazioni elettorali del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (convocato per l'elezione del Direttore del Dipartimento) del 27 e 28 ottobre 2005 ed i provvedimenti ivi adottati;
- la nota di convocazione del Consiglio di Dipartimento datata 30 settembre 2005, prot. n. 512 DSAT/PR, sottoscritta dal prof. Enrico Costa nella qualità di Decano; nonché l'anticipazione della riconvocazione del Consiglio per un'ulteriore tornata elettorale che, nella nota di convocazione del 4 novembre 2005, si assume essere stata formulata il 28 ottobre 2005, al termine delle operazioni elettorali;
- i verbali delle operazioni elettorali del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (convocato per l'elezione del Direttore del Dipartimento) del 14 novembre 2005 e dei provvedimenti ivi adottati;
- la nota di convocazione del Consiglio di Dipartimento datata 4 novembre 2005, prot. n. 567 DSAT/PR, sottoscritta dal prof. Enrico Costa nella qualità di Decano; nonché l'anticipazione della riconvocazione del Consiglio per un'ulteriore tornata elettorale che, nella nota di convocazione del 14 novembre 2005, si assume essere stata formulata il 14 novembre 2005, al termine delle operazioni elettorali;
- la nota di convocazione del Consiglio di Dipartimento datata 14 novembre 2005, prot. n. 586 DSAT/PR, sottoscritta dal prof. Enrico Costa nella qualità di Decano, con la quale il Consiglio del Dipartimento SAT è stato convocato per il 28 ed il 29 novembre 2005, onde procedere all'elezione del Direttore del Dipartimento medesimo;
- la deliberazione adottata nella seduta del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria dl 28 settembre 2005, con la quale è stato deciso: 1) di approvare il documento programmatico "Motivazioni della proposta di istituzione e di attivazione del Dipartimento di Scienze Ambientali, Territoriali e Trasportistiche – DSATT"; 2) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di inoltrare al Magnifico Rettore la deliberazione per gli incombenti di legge;
- l'art. 40, comma 6, della Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.
Deduce i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 16 della legge n. 168/1989, dell'art. 84 del D.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Illegittimità derivata. L'art. 40, comma 6, dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria – che prevede per l'elezione dei Direttori di Dipartimento l'elezione a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni ed una successiva votazione di ballottaggio – violerebbe le disposizioni in epigrafe, andando al di là dell'àmbito normativo di pertinenza degli Statuti universitari. Tale sconfinamento sarebbe sussistente anche a seguito del sopravvenuto art. 4, comma 2, del D.L. n. 8/2002, conv. dalla legge n. 56/2002, che continua a riservare alla legge la materia dell'elettorato passivo negli organi universitari. Nella fattispecie ne conseguirebbe che la ricorrente avrebbe dovuto, previa disapplicazione o annullamento dell'art. 40, cit., essere proclamata eletta a seguito della seconda votazione (28 ottobre 2005), nella quale è stata l'unico candidato ad aver riportato voti (in numero di quattro). Ciò in applicazione dell'art. 84, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980, secondo cui il Direttore del Dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle successive (id est: a partire dalla seconda).
II) Violazione dell'art. 40, comma 6, e dell'art. 64 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Violazione dell'art. 84 del D.P.R. n. 382/1980. In subordine, violazione dell'art. 84 del D.P.R. n. 382/1980, dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 per mancanza di motivazione. Se pure l'art. 40 dello Statuto universitario potesse trovare applicazione, dopo l'esito negativo della votazione del 28 ottobre 2005, avrebbe dovuto effettuarsi la terza votazione di "ballottaggio" (già fissata per il 31 ottobre 2005), anche se in presenza di un solo candidato che aveva riportato voti nella seconda votazione (la ricorrente). Una diversa lettura dell'art. 40, cit., condurrebbe all'irrazionale conseguenza, di fatto verificatasi, dell'impossibilità di nomina del Direttore del Dipartimento in presenza di un solo candidato, che non riporti la maggioranza assoluta dei voti. Del resto, non sarebbero state esplicitate in alcun modo le ragioni per le quali, sia in occasione della prima tornata di votazioni (27 e 28 ottobre 2005), sia in occasione della seconda (14 novembre mattina e pomeriggio) non si sia proceduto alla votazione di "ballottaggio", ma alla convocazione di una nuova tornata elettorale.
III) Violazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 382/1980. In presenza della candidatura della ricorrente, docente di prima fascia, il procedimento per l'elezione del Direttore del DSAT avrebbe dovuto essere portato a compimento, con l'effettuazione della terza votazione di "ballottaggio", nella quale Ella avrebbe potuto conseguire l'elezione anche a maggioranza relativa.
IV) Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 43 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Il Direttore del DSAT prof. Costa avrebbe posto in essere, in occasione della scadenza del suo secondo mandato, un'iniziativa volta alla creazione di un nuovo Dipartimento, con disattivazione del DSAT, ritardando in tale ottica la convocazione del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore e non procedendo alla proclamazione della ricorrente in occasione della seconda votazione del 28 ottobre 2005 e del 14 novembre 2005, né all'effettuazione di una terza votazione.
V) Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. La mancata effettuazione della terza votazione in occasione delle tornate elettorali del 28 ottobre 2005 e del 14 novembre 2005 violerebbe, senza le prescritte straordinarie e motivate esigenze, il divieto di aggravamento del procedimento dettato dalla disposizione in epigrafe.
VI) Violazione dell'art. 43 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria e dell'art. 1 della legge n. 241/1990. La proposta di disattivazione del DSAT avanzata dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 28 settembre 2005 violerebbe, sotto più profili, la disposizione statutaria in epigrafe.
VII) Invalidità derivata. I vizi illustrati nei motivi che precedono inficerebbero, in via derivata, anche gli atti successivi.
Con motivi aggiunti, notificati il 13 gennaio 2006 e depositati il 26 gennaio 2006, la ricorrente impugna, poi:
- il decreto del Rettore dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria n. 508 del 15 novembre 2005, con il quale – tra l'altro, "la direzione del Dipartimento SAT" è stata "assunta in via straordinaria e transitoria dal Rettore", che ha inteso esercitare "le prerogative e i compiti previsti dall'art. 40 e dall'art. 41 dello Statuto di autonomia e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
- i verbali delle operazioni elettorali del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (convocato per l'elezione del Direttore del Dipartimento) del 28 novembre 2005 e i provvedimenti ivi adottati, ivi inclusa l'anticipazione, da parte del Decano, della riconvocazione del Consiglio "per un quarto turno elettorale", contenuta nel verbale della seconda votazione tenutasi alle ore 14,45;
- il verbale della seduta del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 26 ottobre 2005, con il quale, tra l'altro, è stata ritenuta ammissibile la proposta (datata 28 settembre 2005) di istituire il DSATT (Dipartimento di Scienze Ambientali, Territoriali e Trasportistiche), nonché il verbale della seduta del Senato Accademico del 29 novembre 2005, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 26 ottobre 2005;
- il verbale del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 27 ottobre 2005, con il quale, tra l'altro, il Consiglio ha preso atto della proposta (datata 28 settembre 2005) di istituzione del DSATT, nonché il verbale della successiva seduta del Consiglio di amministrazione dell'1 dicembre 2005, recante l'approvazione del verbale della seduta del 27 ottobre 2005;
- il citato verbale della seduta del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 29 novembre 2005, di ratifica dell'anzidetto decreto del Rettore n. 508/2005, nonché il verbale della seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2005, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 29 novembre 2005;
- il citato verbale della seduta del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria dell'1 dicembre 2005, di ratifica dell'anzidetto decreto del Rettore n. 508/2005, nonché il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2005, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta dell' 1 dicembre 2005.
Fa valere le seguenti censure:
VIII) Violazione della legge n. 444/1994. Eccesso di potere per travisamento. Violazione dell'art. 65 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Incompetenza. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione, anche in relazione all'art. 6 del R.D. n. 674/1924. Violazione dell'art. 107 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dell'art. 72 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. L'impugnato decreto rettorale n. 508/2005, oltre ad essere illegittimo in via derivata, presenterebbe vizi propri. Non sarebbero previsti da alcuna norma i poteri sostituitivi che il Rettore si è attribuiti. In ogni caso, la "supplenza" del Rettore avrebbe potuto riguardare solo i poteri di amministrazione ordinaria del Direttore del DSAT e gli atti indifferibili. Le funzioni di Rettore sarebbero incompatibili con quelle di Direttore di Dipartimento. La sostituzione in questione avrebbe – a tutto concedere – potuto riguardare solo atti determinati ed avrebbe dovuto avere durata prefissata. Non risponderebbe alla realtà il presupposto enunciato nel provvedimento, secondo cui la mancata elezione del nuovo Direttore del DSAT non sarebbe imputabile a chicchessia. Il Rettore avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri di vigilanza e controllo attivando le opportune procedure di accertamento delle responsabilità disciplinare e amministrativa del Direttore uscente, per la situazione determinata dalle sue attività illegittime. Mancherebbe, comunque, ogni motivazione sul punto nel provvedimento con il quale il Rettore assume le funzioni di Direttore del DSAT.
IX) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione. Nella seduta del Senato accademico del 29 novembre 2005 sarebbero insorte perplessità sulla mancata elezione del Direttore del DSAT e sui limiti temporali dell'intervento sostitutivo del Rettore, con conseguente decisione di richiedere un parere all'Avvocatura dello Stato, a sostituzione, che sarebbe incompatibile con la ratifica del decreto rettoriale de quo.
X) Violazione dell'art. 40, comma 6, dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Violazione dell'art. 84, comma 5, del D.P.R. n. 382/1980. Eccesso di potere. Gli aventi diritto al voto nell'elezione del Direttore del Dipartimento sono i professori di ruolo ed i ricercatori, sicché solo con riferimento ad essi andrebbe computato il quorum per l'elezione.
Con ulteriori motivi aggiunti, notificati l'8 maggio 2006 e depositati il 18 maggio 2006, la prof.ssa Moraci impugna pure:
- il verbale delle operazioni elettorali del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (convocato per l'elezione del Direttore del Dipartimento) del 16 marzo 2006 e dei provvedimenti ivi adottati, ivi incluse l'elezione, quale Direttore del Dipartimento SAT, della prof.ssa Maria Concetta Sinatra e la proclamazione dell'elezione della stessa da parte del Presidente della Commissione elettorale; nonché la nota di convocazione del Consiglio di Dipartimento SAT datata 9 marzo 2006, prot. n. 29 DSAT/PR, sottoscritta dal Decano, prof. Enrico Costa (secondo la quale "il Consiglio di dipartimento è … convocato con l'unico punto all'OdG Elezione Direttore del Dipartimento in data 16 marzo 2006 per la prima votazione, in data 16 marzo 2006 per l'eventuale seconda votazione e in data 17 marzo 2006 per l'eventuale ballottaggio");
- il decreto del Rettore dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria n. 168 del 21 marzo 2006, con il quale la prof.ssa Maria Concetta Sinatra è stata nominata Direttore del Dipartimento SAT della Facoltà di Architettura.
La ricorrente fa presente, in fatto, che la progettata istituzione di un nuovo Dipartimento non ha avuto seguito, a causa del parere negativo espresso da quasi tutte le Facoltà, e che invece il Consiglio del Dipartimento SAT, presieduto dal Rettore, si è espresso favorevolmente sulle richieste di afferenza al DSAT presentate da cinque docenti, nella seduta del 14 dicembre 2005, con ratifica da parte del Senato accademico in data 1 marzo 2006, con ciò determinando i presupposti per l'impugnata elezione a Direttore di uno di essi (prof.ssa Sinatra). Detti provvedimenti di afferenza sono stati impugnati dalla ricorrente con separato gravame (v. più avanti).
Vengono proposte, in diritto, tutte le censure avanzate con ricorso autonomo avverso gli atti del procedimento di afferenza al DSAT di 5 nuovi docenti (v. dopo), nonché le seguenti:
XI) Illegittimità derivata e consequenziale.. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e / o carenza di validi presupposti legittimanti. La nomina del nuovo Direttore nella persona della prof.ssa Sinatra sarebbe inficiata in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti precedentemente impugnati ed attinenti la mancata elezione della ricorrente, l'assunzione della direzione del DSAT da parte del Rettore ed il procedimento di afferenza di 5 nuovi docenti al DSAT.
XII) Eccesso di potere per sviamento. L'elezione della prof.ssa Sinatra a Direttore del DSAT rappresenterebbe l'esito finale di un'attività complessivamente volta al fine illegittimo di non consentire comunque l'elezione della ricorrente.
XIII) Eccesso di potere. L'utilizzo dell'espressione "sono indette le elezioni", anziché di quella "sono riconvocate le elezioni", del Direttore del DSAT nella lettera di convocazione della seduta del 16 marzo 2006 del Consiglio del Dipartimento dimostrerebbe come il Decano ritenga che – a seguito delle afferenze intervenute – il DSAT si sia di fatto trasformato in una struttura universitaria diversa da quella preesistente.
XIV) Difetto dei presupposti formali. Violazione degli articoli 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione dell'art. 68 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. La partecipazione al voto dei docenti neo – afferiti al DSAT sarebbe avvenuta senza previa formale acquisizione agli atti del Dipartimento dei relativi provvedimenti (del Senato accademico e del Rettore) di afferenza e senza consentire, dunque, agli interessati, come la ricorrente, di prenderne visione.
Con ancora successivi motivi aggiunti, notificati il 23 maggio 2006 e depositati l'1 giugno 2006, la prof.ssa Moraci impugna il decreto del Rettore dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria n. 182 del 24 marzo 2006, con il quale il prof. Enrico Costa è stato nominato, su designazione del Direttore prof.ssa Sinatra, Vice Direttore del Dipartimento SAT della Facoltà di Architettura.
Fa valere le seguenti censure:
XV) Eccesso di potere per sviamento e per violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. La scelta del prof. Costa quale Vice Direttore del DSAT configurerebbe l'elusione del divieto di sua ulteriore rielezione quale Direttore e confermerebbe lo sviamento di potere che vizia tutti gli atti precedentemente impugnati.
XVI) Illegittimità derivata e consequenziale. L'illegittimità degli atti presupposti si estenderebbe a quelli successivi, fino alla nomina del Vice Direttore.
La ricorrente conclude per l'accoglimento del gravame.
Sia per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia per l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato. Per quanto riguarda il Ministero, Essa ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva. A difesa dell'Ateneo, invece, l'Avvocatura ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con atto notificato il 10 febbraio 2006 e depositato il 20 febbraio 2006 (ric. n. 153/2006), la prof.ssa Moraci impugna:
- il verbale dell'adunanza del 14 dicembre 2005 del Consiglio del Dipartimento SAT della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria e le deliberazioni in esso adottate, ivi inclusa la decisione di esprimere voto favorevole sulle richieste di afferenza al Dipartimento SAT presentate dai professori Maria Concetta Sinatra, Vincenzo Vacante, Domenico Gioffrè, Franco Trampolini e Carmelo Peter Bonsignore; nonché la nota del 7 dicembre 2005, prot. n. 17030/MR, sottoscritta dal Rettore, prof. Alessandro Bianchi, con la quale il Consiglio del DSAT è stato convocato per il 14 dicembre 2005;
- il provvedimento adottato nel verbale della seduta del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 22 dicembre 2005, con il quale detto organo ha deliberato sulle richieste di afferenza al SAT presentate dai docenti di cui sopra, nonché il verbale della successiva seduta del Senato, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 22 dicembre 2005;
- il decreto del Rettore dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria n. 137 dell'8 marzo 2006, con il quale sono state rese esecutive le predette richieste di afferenza al DSAT;
- il provvedimento adottato nel verbale della seduta del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 23 dicembre 2005, con il quale detto organo ha deliberato sulle richieste di afferenza al Dipartimento SAT presentate dai docenti sopra indicati, nonché il verbale della successiva seduta del Consiglio di amministrazione in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 23 dicembre 2005.
Deduce, quali vizi inficianti, in via derivata, i provvedimenti impugnati, tutti quelli già proposti nel precedente ricorso n. 1229/2005 e nei successivi motivi aggiunti, nonché i seguenti:
XVII) Violazione dell'art. 66 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Per la seduta del Consiglio del DSAT del 14 dicembre 2006, non sarebbero state rispettate le modalità di convocazione previste dalla disposizione in epigrafe, con riferimento alla ricorrente ed al prof. Donato. Inoltre l'ordine del giorno sarebbe del tutto generico e non consentirebbe di comprendere l'argomento da discutere.
XVIII) Violazione, sotto altro profilo, dell'art. 66 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, nonché degli articoli 2, 38 e 41 dello Statuto medesimo. Eccesso di potere per sviamento, travisamento e contraddittorietà. Violazione dell'art. 15 della legge n. 168/1989. Il Consiglio del DSAT è stato convocato per il 14 dicembre 2005, benché fosse nota l'assenza in quella data, per motivi di servizio (missione all'estero) della ricorrente, al dichiarato fine di incidere sul suo diritto di elettorato passivo alla carica di Direttore, mediante modifica del corpo elettorale ed ampliamento dei soggetti eleggibili. Ciò, oltre tutto, nel pieno del procedimento elettorale e su iniziativa di un soggetto, il Rettore, che avrebbe potuto, a tutto concedere, solo gestire l'ordinaria amministrazione. Non risponderebbe a verità che il Dipartimento abbia espresso il non accoglimento della candidatura a Direttore della ricorrente. Inoltre le richieste di afferenza al DSAT dei cinque docenti in parola si richiamano ("nelle more dell'attivazione effettiva") all'adesione di principio dei medesimi alla costituzione di nuovo Dipartimento, sulla quale la Facoltà di Agraria (dalla quale provengono 4 dei 5 interessati) si è espressa negativamente. La declaratoria di immediata esecutività contenuta nelle determinazioni del Consiglio del DSAT violerebbe l'art. 38, comma 6, dello Statuto universitario, che attribuisce la competenza in materia al Senato accademico.
XIX) Eccesso di potere. Violazione dell'art. 83 del D.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 38, comma 6, dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 per mancanza di motivazione. Si sarebbe consentita l'afferenza al DSAT di docenti di materie che non hanno alcuna attinenza non solo con quelle del Dipartimento, ma neppure con quelle proprie della Facoltà di Architettura.
XX) Violazione dell'art. 3 della legge n. 444/1994. La convocazione del Consiglio per l'espressione del parere sull'afferenza di altri docenti travalicherebbe l'ordinaria amministrazione che, a tutto concedere, sarebbe consentita al Rettore in sostituzione del Direttore mancante, trascorso il periodo di prorogatio.
Con motivi aggiunti, notificati il 28 aprile 2006 e depositati l'11 maggio 2006, la prof.ssa Moraci impugna pure il provvedimento del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria adottato nella seduta dell'1 marzo 2006, con il quale detto organo ha deliberato l'accoglimento delle richieste di afferenza al Dipartimento SAT presentate dai docenti sopra indicati, così facendo proprio il voto favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento SAT nell'adunanza del 14 dicembre 2005.
La determinazione di "ratifica" dell' "approvazione" delle afferenze in parola adottata dal Senato accademico sarebbe inficiata, in via derivata, dall'illegittimità degli atti presupposti. Inoltre, qualora i termini "approvazione" e "ratifica" utilizzati, rispettivamente, dal Consiglio del DSAT e dal Senato accademico dovessero intendersi in senso proprio, sussisterebbe il seguente profilo di illegittimità:
XXI) Violazione degli articoli 38 e 41 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Incompetenza. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990, per mancanza di motivazione. In ordine alle afferenze dei docenti, il Consiglio di Dipartimento esprime solo un parere, mentre la decisone spetta al Senato accademico. La ratifica è possibile e legittima solo con espressa indicazione del vizio di incompetenza e della volontà di sanarlo (animus confitendi).
Con ulteriore atto, notificato il 23 maggio 2006 e depositato l'1 giugno 2006, la ricorrente deduce altri motivi aggiunti, analoghi a quelli sopra riportati sub XV) e XVI).
La prof.ssa Moraci conclude per l'accoglimento del gravame.
Anche in questo caso, l'Avvocatura erariale si è costituita in giudizio sia per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia per l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria e, per quanto riguarda il Ministero, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, mentre, a difesa dell'Ateneo, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso.
I ricorsi sono stati assunti in decisione nella pubblica udienza del 19 luglio 2006.
DIRITTO
1. In via preliminare, il collegio ritiene che, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi in esame vadano riuniti.
2. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, come giustamente obiettato dalla difesa dello Stato, non è oggetto di impugnazione alcun provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sicché esso non assume la qualità di parte nei giudizi instaurati dalla ricorrente avverso provvedimenti che sono esclusivamente riconducibili agli organi dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, unica legittimata passiva.
Ne discende che erroneamente il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è stato evocato in giudizio (mediante notifica dei ricorsi in esame) e va dunque disposta la sua estromissione dalla causa (cfr. C.S., VI, 31 gennaio 2006 , n. 329).
3. Con il ricorso n. 1229/2005, ed i successivi motivi aggiunti, vengono - a ben vedere - contestati dalla ricorrente gli atti relativi a due distinte procedure.
La prima concerne l'elezione del Direttore e la nomina del Vice Direttore del Dipartimento SAT dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, nonché gli atti sostitutivi resi necessari dalla ritenuta mancata elezione dello stesso per ben tre "tornate" elettorali, mentre la seconda è relativa alla istituzione di un nuovo Dipartimento (DSATT), in sostituzione del DSAT.
3. a) Per ragioni di economia processuale e di chiarezza espositiva, il collegio ritiene opportuno iniziare la sua disamina dalle domande di annullamento concernenti gli atti relativi all'istituzione di un nuovo Dipartimento.
Tali atti sono:
- la deliberazione adottata nella seduta del Consiglio del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria dl 28 settembre 2005, con la quale è stato deciso: 1) di approvare il documento programmatico "Motivazioni della proposta di istituzione e di attivazione del Dipartimento di Scienze Ambientali, Territoriali e Trasportistiche – DSATT"; 2) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di inoltrare al Magnifico Rettore la deliberazione per gli incombenti di legge;
- il verbale della seduta del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 26 ottobre 2005, con il quale, tra l'altro, è stata ritenuta ammissibile la proposta (datata 28 settembre 2005) di istituire il DSATT (Dipartimento di Scienze Ambientali, Territoriali e Trasportistiche), nonché il verbale della seduta del Senato Accademico del 29 novembre 2005, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 26 ottobre 2005;
- il verbale del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 27 ottobre 2005, con il quale, tra l'altro, il Consiglio ha preso atto della proposta (datata 28 settembre 2005) di istituzione del DSATT, nonché il verbale della successiva seduta del Consiglio di amministrazione dell'1 dicembre 2005, recante l'approvazione del verbale della seduta del 27 ottobre 2005.
In proposito, il collegio osserva che l'istituzione dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, dev'essere approvata dal Senato Accademico (comma 4) e, dopo un'ulteriore fase istruttoria, è "resa esecutiva" con Decreto del Rettore (comma 5).
Ne consegue che il provvedimento ad efficacia esterna, avente attitudine lesiva della sfera giuridica dei soggetti controinteressati, è solo il decreto rettorale che definisce la procedura di costituzione in questione, mentre gli altri atti della stessa hanno natura meramente endoprocedimentale e, conseguentemente, sono privi di autonoma capacità lesiva e non possono essere oggetto di impugnazione se non unitamente all' atto conclusivo del procedimento avviato, sempre che quest'ultimo ne faccia poi proprie, in misura allora sì effettivamente lesiva in quanto espressione della volontà effettiva dell'amministrazione, le relative determinazioni, se ed in quanto pregiudizievoli di posizioni d'interesse legittimo giuridicamente tutelate (cfr., tra le tante, C.S., IV, 30 giugno 2005, n. 3537).
Ciò posto, occorre rilevare che, nella fattispecie, il decreto del Rettore istitutivo del nuovo Dipartimento (con connessa disattivazione del DSAT) non risulta impugnato. Anzi, esso per quanto riferito dalla stessa ricorrente non è mai stato adottato, a seguito del parere negativo espresso da quasi tutte le Facoltà.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso n. 1229/2005 e successivi motivi aggiunti, nella parte in cui esso è diretto a contestare i predetti provvedimenti infraprocedimentali, relativi all'istituzione, in effetti ancora non avvenuta – e addirittura probabilmente abortita - di un nuovo Dipartimento al posto del DSAT.
3. b) Con il ricorso 1229/2005, e successivi motivi aggiunti, vengono, poi, impugnati tutti gli atti del procedimento svoltosi per l'elezione del nuovo Direttore e la nomina del Vice Direttore del DSAT, nonché quelli, di gestione sostitutiva, assunti dal Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione, a seguito dell'inutile protrarsi delle votazioni.
3. b) 1. Con il I) motivo la ricorrente sostiene che l'art. 40, comma 6, dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria – che prevede per l'elezione dei Direttori di Dipartimento il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni ed una successiva votazione di ballottaggio – violerebbe le disposizioni della legge primaria (art. 16, comma 4, lett. d) della legge n. 168/1989), andando al di là dell'àmbito normativo di pertinenza degli statuti universitari. Tale sconfinamento sarebbe sussistente anche a seguito del sopravvenuto art. 4, comma 2, del D.L. n. 8/2002, conv. dalla legge n. 56/2002, che continua a riservare alla legge la materia dell'elettorato passivo negli organi universitari. Nella fattispecie ne deriverebbe che la ricorrente avrebbe dovuto, previa disapplicazione o annullamento dell'art. 40, cit., essere proclamata eletta a seguito della seconda votazione (28 ottobre 2005), nella quale è stata l'unico candidato ad aver riportato voti (in numero di quattro). Ciò in applicazione dell'art. 84, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980, secondo cui il Direttore del Dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle successive (id est: a partire dalla seconda).
La censura è fondata.
L'art. 6 della legge n. 168 del 1989 stabilisce, al primo comma, che "le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti" e, al secondo comma, che "nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento".
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non vi è dubbio che il legislatore ha voluto ripartire le competenze normative in materia universitaria tra fonte statale primaria e fonti di autonomia (statuti e regolamenti), nel senso che la legge statale che fissa i limiti dell'autonomia universitaria è tenuta anche ad individuare un'area normativa riservata alla competenza statutaria che prevale sulle altre norme di rango primario, salvo che queste non intendano espressamente disciplinare la specifica materia universitaria.
E non vi è, altresì, dubbio che una volta fissati i limiti alla autonomia universitaria - limiti che, alla stregua dell'art. 33 della Costituzione, non possono che essere fissati con legge statale - e divenuti operanti i criteri di riparto di competenza tra le due fonti normative (quella statale e quella universitaria), la legge statale finisce per produrre anche una delegificazione, in quanto è essa stessa che esclude la possibilità che in caso di antinomie tra norme legislative e norme statutarie su materie riservate a queste ultime, siano sempre le prime a prevalere (C.S., VI, 23 settembre 1998, n. 1269).
Precisato in tal modo entro quali limiti può parlarsi di delegificazione in favore della fonte statutaria, ciò che nel caso in esame occorre verificare è se lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, nel disciplinare l'elezione dei Direttori di Dipartimento, si sia mantenuto entro i limiti espressamente fissati dalla fonte statale di rango primario.
Bisogna cioè accertare se l'art. 40, comma 6, dello Statuto di autonomia, nel regolare detta elezione in maniera difforme dall'art. 84, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980, violi o meno l'art. 16, comma 4, lett. d), della legge n. 168/1989, secondo cui gli statuti sono tenuti alla "osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente".
Il Collegio ritiene che detta violazione sussista.
L'art. 84, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980 dispone che "il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonché in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del rettore".
Secondo l'art. 40, comma 6, dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, invece, "il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione".
Il problema è, dunque, se la diversità del quorum previsto dalla norma statutaria per l'elezione del Direttore di Dipartimento, in occasione della seconda votazione e la previsione di un eventuale successivo ballottaggio, incidano o meno sul diritto di elettorato passivo dei professori aspiranti e, conseguentemente, sul loro stato giuridico.
Al riguardo, l'Avvocatura dello Stato sostiene che le norme statutarie sui quorum richiesti per l'elezione a Direttore di Dipartimento non avrebbero ripercussioni sul diritto di elettorato passivo della ricorrente, "o se ne hanno, ne hanno solo di estremamente indirette" (v. pag. 2 della memoria depositata il 7 febbraio 2006).
Il collegio ritiene, al contrario, che il diverso quorum previsto per l'elezione in seconda votazione dalla disposizione statutaria rispetto a quella di legge incida direttamente sul diritto di elettorato passivo, e dunque sullo stato giuridico, dei professori aspiranti alla funzione di Direttore di Dipartimento.
Siffatta conclusione trova conferma proprio nel caso di specie, in cui la disposizione statutaria in parola si oppone, illegittimamente, ad un'elezione a maggioranza relativa della ricorrente, da ritenersi, invece, avvenuta in base alla disposizione primaria dettata dall'art. 84 del D.P.R. n. 382/1980.
Ne discende l'illegittimità, in parte qua, dell'art. 40, comma 6, dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (emanato con D.R. n. 390 del 29 giugno 1995 e succ. modif.), in quanto lesiva dello stato giuridico dei professori aspiranti alla funzione di Direttore di Dipartimento, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 84, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980 prescrive la maggioranza assoluta, anziché quella relativa, per l'elezione in seconda votazione e, dopo quest'ultima, un' eventuale votazione di ballottaggio..
L'art. 40, comma 6, va pertanto disapplicato, giacché, in base ai principi generali sulla gerarchia delle fonti, nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare, ogni volta che violi un diritto soggettivo (cfr. T.A.R. Lazio, III, 14 luglio 2005, n. 2744; C.S., IV, 8 luglio 2003, n. 4051).
A seguito della disapplicazione dell'art. 40, cit., la ricorrente deve considerarsi eletta a Direttore del DSAT fin dalla seduta del Consiglio di Dipartimento del 28 ottobre 2005, nella quale Ella ha riportato la maggioranza relativa dei voti.
3. b) 2. Con il II) motivo, la ricorrente deduce, in via gradata, che se pure l'art. 40 dello Statuto universitario potesse trovare applicazione, dopo l'esito negativo della votazione del 28 ottobre 2005, avrebbe dovuto effettuarsi la terza votazione di "ballottaggio" (già fissata per il 31 ottobre 2005), anche se in presenza di un solo candidato che aveva riportato voti nella seconda votazione. Una diversa lettura dell'art. 40, cit., condurrebbe all'irrazionale conseguenza, di fatto verificatasi, dell'impossibilità di nomina del Direttore del Dipartimento in presenza di un solo candidato, che non riporti la maggioranza assoluta dei voti. Del resto, non sarebbero state esplicitate in alcun modo le ragioni per le quali, sia in occasione della prima tornata di votazioni (27 e 28 ottobre 2005), sia in occasione della seconda (14 novembre mattina e pomeriggio) non si sia proceduto alla votazione di "ballottaggio", ma alla convocazione di una nuova tornata elettorale.
Anche queste doglianze vanno, in linea subordinata, condivise.
Ed invero, come sostenuto dalla ricorrente, il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta nel corso della seconda votazione, in presenza di un candidato votato (la prof. Moraci), avrebbe dovuto comportare, in applicazione dell'art. 40, comma 6, dello Statuto di autonomia dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, non già una nuova "tornata" di elezioni, ma una terza votazione di "conferma" dell'elezione dell'unico candidato votato nel corso della seconda.
In tal senso, infatti, deve interpretarsi la previsione del "ballottaggio", che è dettata proprio per "sbloccare" eventuali situazioni di stallo e non può determinare, come si è verificato nell'ipotesi sottoposta al collegio, un'irrazionale stillicidio di inutili votazioni, che sarebbero tutte da considerare, contro l'evidenza dei fatti, di primo o secondo scrutinio.
3. b) 3. Con il VII), l'XI) ed il XVI) motivo, la ricorrente rileva che l'illegittimità della mancata proclamazione della sua elezione dopo la votazione del 28 ottobre 2005 – e comunque la mancata convocazione di una "terza" votazione " - inficia in via derivata tutti i successivi atti del procedimento elettorale e la nomina del Vice Direttore, nonché i provvedimenti di gestione sostitutiva, assunti dal Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione, a seguito dell'inutile protrarsi delle votazioni.
Il rilievo va condiviso.
Tutti gli atti in questione, infatti, hanno come presupposto, diretto o indiretto, la ritenuta mancata elezione del nuovo Direttore del DSAT, che invece, per quanto sopra osservato sub 3. b) 1., deve ritenersi avvenuta nella seduta del Consiglio del 28 ottobre 2005, nella quale la ricorrente ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
3. b) 4. In definitiva, sulla base delle considerazioni fin qui svolte, sul ricorso n. 1229/2005 e successivi motivi aggiunti il collegio – rimanendo assorbiti i restanti motivi - ritiene di dover statuire come segue:
- dichiararlo inammissibile, nella parte in cui è diretto avverso atti infraprocedimentali relativi alla costituzione del nuovo DSSAT;
- accoglierlo nella restante parte e per l'effetto annullare i provvedimenti con esso impugnati concernenti l'elezione del nuovo Direttore e la nomina del Vice Direttore del DSAT, nonché la gestione provvisoria di quest'ultimo.
4. Il successivo ricorso n. 153/2006, e successivi motivi aggiunti, è stato avanzato dalla ricorrente avverso i seguenti provvedimenti del procedimento di "afferenza" al DSAT di cinque nuovi docenti.
- il verbale dell'adunanza del 14 dicembre 2005 del Consiglio del Dipartimento SAT della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria e le deliberazioni in esso adottate, ivi inclusa la decisione di esprimere voto favorevole sulle richieste di afferenza al Dipartimento SAT presentate dai professori Maria Concetta Sinatra, Vincenzo Vacante, Domenico Gioffrè, Franco Trampolini e Carmelo Peter Bonsignore; nonché la nota del 7 dicembre 2005, prot. n. 17030/MR, sottoscritta dal Rettore, prof. Alessandro Bianchi, con la quale il Consiglio del DSAT è stato convocato per il 14 dicembre 2005;
- il provvedimento adottato nel verbale della seduta del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 22 dicembre 2005, con il quale detto organo ha deliberato sulle richieste di afferenza al SAT presentate dai docenti di cui sopra, nonché il verbale della successiva seduta del Senato, in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 22 dicembre 2005;
- il decreto del Rettore dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria n. 137 dell'8 marzo 2006, con il quale sono state rese esecutive le predette richieste di afferenza al DSAT;
- il provvedimento adottato nel verbale della seduta del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria del 23 dicembre 2005, con il quale detto organo ha deliberato sulle richieste di afferenza al Dipartimento SAT presentate dai docenti sopra indicati, nonché il verbale della successiva seduta del Consiglio di amministrazione in seno al quale è stato approvato il verbale della seduta del 23 dicembre 2005;
- il provvedimento del Senato Accademico dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria adottato nella seduta dell'1 marzo 2006, con il quale detto organo ha deliberato, accogliendole, in ordine alle richieste di afferenza al Dipartimento SAT presentate dai docenti sopra indicati, così facendo proprio il voto favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento SAT nell'adunanza del 14 dicembre 2005.
4. a) Con il XX) motivo la ricorrente, che ha dedotto in via generale l'illegittimità dell'intervento sostituivo, già oggetto del precedente ricorso, sostiene che la convocazione del Consiglio del 14 dicembre 2005 per il parere sull'afferenza di altri docenti travalicherebbe l'ordinaria amministrazione che, a tutto concedere, sarebbe consentita al Rettore in sostituzione del Direttore mancante, trascorso il periodo di prorogatio.
Siffatte doglianze meritano accoglimento.
Anche ammettendo, in assenza di disposizioni al riguardo, che il Rettore possa sostituirsi ai Direttori di Dipartimento qualora, dopo la prorogatio di legge degli uscenti, non sia avvenuta l'elezione dei nuovi, è fuor di dubbio che tale intervento sostitutivo debba limitarsi – a maggior ragione rispetto a quelli posti in essere dagli organi uscenti, in regime di prorogatio - agli atti di ordinaria amministrazione, ovvero assolutamente indifferibili.
Nella specie, invece, il Consiglio è stato chiamato dal Rettore a pronunciarsi, in pendenza di controversia giurisdizionale (ric. n. 1229/2005), su questioni di straordinaria amministrazione, quali le richieste di afferenza di nuovi professori, nel presupposto (erroneo, per quanto sopra detto) che le votazioni per l'elezione del nuovo Direttore non avessero dato esito positivo, e nella considerazione che "se si dovesse stare ai tempi dei ricorsi, si fermerebbe tutto".
Il tutto al dichiarato scopo, non riconducibile a ragioni scientifiche, di "risolvere questa situazione" di "en passe che è di tipo strutturale, in quanto attualmente afferiscono al DSAT solo due Professori di I fascia, di cui uno non eleggibile ed uno, come già detto al quale questo Dipartimento ha espresso il non accoglimento della candidatura a Direttore".
4. b) La fondatezza delle censure di erroneità del presupposto, travalicamento dei limiti di ordinaria amministrazione, eccesso di potere per sviamento ed invalidità derivata comportano l'accoglimento del ricorso n. 153/2006 – restando assorbiti gli altri motivi – con conseguente annullamento di tutti gli atti del procedimento di afferenza al DSAT di altri docenti, ivi incluso, da ultimo, il decreto rettorale conclusivo del medesimo (n. 137/2006).
5. Sui ricorsi in esame il collegio ritiene dunque di pronunziarsi come segue:
- dichiarare inammissibile il ricorso n. 1229/2005, nella parte in cui è diretto avverso atti infraprocedimentali relativi alla costituzione del nuovo DSSAT;
- accogliere il ricorso n. 1229/2005 nella restante parte e per l'effetto annullare i provvedimenti con esso impugnati concernenti l'elezione del nuovo Direttore e la nomina del Vice Direttore del DSAT, nonché la gestione provvisoria di quest'ultimo;
- accogliere il ricorso n. 153/2006 e per l'effetto annullare i provvedimenti con esso impugnati.
6. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza con riferimento all'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria – secondo la liquidazione operata in dispositivo – mentre possono essere compensate con riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, estromesso dal giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria – riunisce i ricorsi in epigrafe e su di essi statuisce come segue:
- dispone l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- dichiara inammissibile il ricorso n. 1229/2005 e successivi motivi aggiunti, nella parte in cui è diretto avverso atti infraprocedimentali relativi alla costituzione del nuovo DSSAT, come specificato in motivazione;
- accoglie il ricorso n. 1229/2005 e successivi motivi aggiunti nella restante parte e per l'effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati concernenti l'elezione del nuovo Direttore e la nomina del Vice Direttore del DSAT, nonché la gestione provvisoria di quest'ultimo, come specificato in motivazione;
- accoglie il ricorso n. 153/2006 e successivi motivi aggiunti, e per l'effetto annulla i provvedimento con esso impugnati;
- condanna l’Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, forfetariamente liquidate in € 5.000,00 complessivi.
Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 19 luglio 2006 / 16 gennaio 2007.
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