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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 24 gennaio 2007 n. 473
Pres. Orciuolo, Est. Sala
GALIETTA A. (Avv. A.Schiano) c/ MINISTERO della DIFESA (Avv. Stato)


1. Procedimento amministrativo – Silenzio rifiuto – Art. 2 L. 241/1990 – Potere discrezione della P.A. – Poteri cognitori del G.A. - Limiti

 

2. Procedimento amministrativo – Silenzio-rifiuto – Art. 2 L. 241/1990 – Iter istruttorio complesso - Poteri cognitori del G.A. sulla fondatezza dell’istanza – Inammissibilità

1. Con riferimento al silenzio-rifiuto, ex art. 2 L. 241/90, la nuova formulazione della norma introdotta dal L. 80/05, pure avendo precisato che il rito speciale non possa più intendersi come unicamente rivolto a verificare l’illegittimità dell’inadempimento in correlazione con la sussistenza di un obbligo a provvedere, non ha rimosso i limiti ai poteri cognitori propri del giudice amministrativo, attesa la preclusione per questi di ingerirsi in considerazioni circa l’an ed il quomodo del chiesto provvedimento, ove l’inerzia riguardi l’esercizio di potere discrezionale della P.A.

 

2. Con riferimento al silenzio-rifiuto della P.A., ex art. 2 .L.241/90, la cognizione circa la fondatezza della istanza deve essere espressamente richiesta dalla parte; tuttavia, nel caso in cui l’attività sollecitata presupponga un complesso iter istruttorio, il giudice deve arrestare il proprio vaglio al solo accertamento dell’esistenza di un obbligo in capo alla P. A. di provvedere con atto esplicito, sia esso di segno positivo, negativo, ovvero interlocutorio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sez. 1^ bis




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 1052/2006 - limitatamente alla azione di annullamento del silenzio rifiuto maturato sull’istanza avente ad oggetto la riammissione in servizio fino ai limiti di età previsti per il Ruolo d’Onore ai sensi dell’art. 116 della legge 10 aprile 1954, n, 113 - proposto da

GALIETTA Aldo, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Angelo Schiano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, v. del Babuino, n. 107,


contro




il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,


per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,



-
della nota prot. n. M_D/GMIL_3-II/4/6/2005/94004 del 07.11.2005 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare;
- nonchè di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 1020/2006 del 15.02.2006;
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 ottobre 2006, con cui si chiede l’annullamento del silenzio rifiuto maturato sull’istanza avente ad oggetto la riammissione in servizio fino ai limiti di età previsti per il Ruolo d’Onore ai sensi dell’art. 116 della legge 10 aprile 1954, n, 113;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 13 dicembre 2006 il Consigliere Donatella Scala;
Uditi l'avv. Schiano per il ricorrente e l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per l’Amministrazione della Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO



Con ordinanza n. 1020/2006, emessa alla camera di consiglio del 15.02.2006, la Sezione, chiamata pronunciarsi sulla istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente sul ricorso in epigrafe, ha rilevato che, a mente dell’art. 116, legge 113/1954, ultimo comma, “Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.”, ulteriormente rilevando come l’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 - introdotto dall’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 - abbia stabilito che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti”.
Pertanto, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris, sotto il profilo della mancata la previa comunicazione, di cui alla norma precedentemente citata, nel procedimento conclusosi con l’adozione dell’atto avversato – la cui emanazione interviene a seguito di apprezzamento di carattere discrezionale – con conseguente lesione della pienezza dell’interlocuzione endoprocedimentale, è stata accolta la richiesta misura cautelare, disponendo un nuovo avvio dell’iter procedimentale emendato del rilevato vizio, ad opera della competente Amministrazione, mediante comunicazione al ricorrente delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza dal medesimo presentata, ai sensi del citato art. 10-bis della legge 241/1990.
Con il ricorso per motivi aggiunti, come emarginato in epigrafe, reclama, ora, il ricorrente l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza dal medesimo presentata per la riammissione in servizio ai sensi dell’art. 116, già invocato.
Riferisce, in proposito, che a seguito dell’ordinanza di cui sopra l’Amministrazione competente ha, con nota in data 13 aprile 2006, invitato il ricorrente a presentare osservazioni in merito alle cause ritenute ostative all’accoglimento della domanda, tempestivamente presentate il successivo 22 aprile, senza che a tanto seguisse la comunicazione del provvedimento definitivo.
Deduce, dunque, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2° comma, e dell’art. 2, 1° e 2° comma, legge 241/1990; violazione dell’art. 3, 1° comma, legge 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; difetto di motivazione; eccesso di potere per violazione dei principi di legalità e ragionevolezza, non avendo l’Amministrazione provveduto alla sollecita conclusione del procedimento.
Con secondo mezzo di gravame, deduce, ancora, eccesso di potere per mancato esercizio di un potere – dovere, illogicità, perplessità e sviamento, chiedendo, in conclusione, l’annullamento del silenzio rifiuto impugnato.
L’Avvocatura Generale dello Stato, già ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’Amministrazione della Difesa, non ha presentato scritti difensivi.
Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2006, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.


DIRITTO



Con il gravame in esame il ricorrente propone istanza di annullamento, ai sensi dell’art. 21 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla istanza dal medesimo presentata per la riammissione in servizio fino ai limiti di età previsti per il Ruolo d’Onore ai sensi dell’art. 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
In fatto, non è contestato che, successivamente alla riedizione procedimentale, come disposta con ordinanza n. 1020/2006, adottata nella camera di consiglio del 15.02.2006, e consistita nella previa contestazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, e nella presentazione delle rituali osservazioni da parte del ricorrente, non è stato dato alcun seguito, mentre la rinnovazione della sequenza amministrativa avrebbe dovuto concludersi con nuovo provvedimento in ordine alla istanza presentata.
Ritiene il Collegio, a questo punto, di precisare quale sia l’ambito cognitivo di cui al presente giudizio, anche alla luce della novella introdotta all’art. 2, legge 241/1990, di cui all’art. 3, comma 6 bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui è previsto che “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”.
Osserva il Collegio come la nuova formulazione della norma, pure avendo precisato che il rito speciale non possa più intendersi come unicamente rivolto a verificare l’illegittimità dell’inadempimento in correlazione con la sussistenza di un obbligo a provvedere, non abbia rimosso i limiti ai poteri cognitori propri del giudice amministrativo, attesa la preclusione per questi di ingerirsi in considerazioni circa l’an ed il quomodo del chiesto provvedimento, ove l’inerzia riguardi l’esercizio di potere discrezionale della P.A.
Va pure soggiunto come la cognizione circa la fondatezza della istanza debba essere espressamente richiesta dalla parte, e come, nel caso in cui l’attività sollecitata presupponga un complesso iter istruttorio, il giudice debba arrestare il proprio vaglio al solo accertamento dell’esistenza di un obbligo in capo alla P. A. di provvedere con atto esplicito, sia esso di segno positivo, negativo, ovvero interlocutorio.
Con riferimento al caso che ne occupa, se è indubitabile l’interesse del ricorrente, in relazione alla posizione dal medesimo vantata, alla definizione della domanda di riammissione in servizio, non è per altrettanto ammissibile che il giudice possa sostituirsi alla competente amministrazione, per accertare se il medesimo possa rientrare “nei casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche”, involgendo la detta ricognizione competenze tecniche proprie dell’Amministrazione interessata.
Come sopra delimitato, quindi, l’ambito cognitivo del presente giudizio, rileva il Collegio che, avuto riguardo al contegno omissivo dalla resistente Amministrazione della Difesa osservato a fronte dell’istanza proposta dall’odierno ricorrente, la pretesa volta al conseguimento di una declaratoria di illegittimità del silenzio per l’effetto formatosi merita senz’altro accoglimento.
Ed invero, secondo quanto disposto con l’ordinanza n. 1020/2006 sopra richiamata, l’Amministrazione ha l’obbligo, non solo di riattivare l’iter procedimentale, emendandolo del rilevato vizio, ma anche, in aderenza ai principi di trasparenza regolanti l’attività amministrativa, di ostendere comunque le ragioni impeditive di un accoglimento della istanza del ricorrente, questa volta tenuto anche conto delle osservazioni dal medesimo presentate.
Da quanto sopra deriva che l’Amministrazione illegittimamente ha omesso di rispondere nuovamente all’istanza del ricorrente, previa effettuazione delle nuove valutazioni di competenza in ordine alla stessa, essendo invece tenuta a considerare la sussistenza o meno dei presupposti per il soddisfacimento della richiesta formulata, e di adottare di conseguenza, un motivato provvedimento al riguardo, sia esso di segno positivo, ovvero, di segno negativo.
Conclusivamente, accertata l’illegittimità del comportamento inerte dell’Amministrazione resistente a fronte delle richiesta del ricorrente, di adozione del provvedimento di cui all’art. 116, legge n. 113/1954, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e va ulteriormente dichiarato l’obbligo della stessa Amministrazione di provvedere con espressa e motivata determinazione, secondo le modalità di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo


P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, limitatamente alla azione di annullamento del silenzio rifiuto maturato sull’istanza avente ad oggetto la riammissione in servizio fino ai limiti di età previsti per il Ruolo d’Onore ai sensi dell’art. 116 della legge 10 aprile 1954, n, 113, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere in ordine alla istanza del ricorrente entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate nelle somma di €. 1.000,00 (€. mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 13 dicembre 2006, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Roberto Politi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.



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