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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 17 gennaio 2007 n. 48
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso


Giurisdizione e competenza – Iscrizione nei registri anagrafici – Giurisdizione G.O.

Le controversie in materia di iscrizione nei registri anagrafici investono l’accertamento di status nei cui confronti la P.A. non vanta alcuna discrezionalità e pertanto la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -




composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 21/2007, proposto da

MOLINARO Gianluca, rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Carofano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, via Stefano Clemente n. 22;


contro



il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ope legis in corso Stati Uniti n. 45;

il COMUNE di CASTAGNETO PO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Pipitone Federico, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, via Grassi n. 9;


per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,



- del decreto del Prefetto della Provincia di Torino, prot. n. 4003289 – Area II, emesso in data 13 settembre 2006, notificato al ricorrente il 14 ottobre 2006, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico contro il provvedimento dell’Ufficiale d’anagrafe del Comune di Castagneto Po del 9 giugno 2004, prot. n. 3115, con cui è stata respinta la richiesta di iscrizione del ricorrente nell’anagrafe della popolazione del predetto Comune;
- di ogni atto preparatorio, connesso e conseguente, ivi compreso l’atto comunale impugnato in sede gerarchica.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Castagneto Po;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Con istanza del 9 gennaio 2004, l’attuale ricorrente chiedeva l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di Castagneto Po.
In assenza di riscontro, sollecitava la definizione della pratica con nota del 4 giugno 2004, allegando documentazione tesa a dimostrare l’effettivo trasferimento della propria residenza nel predetto Comune.
Con provvedimento del 9 giugno 2004, il Comune di Castagneto Po respingeva l’istanza, poiché dagli accertamenti effettuati non risultava che l’interessato avesse la propria dimora abituale nel territorio comunale.
Avverso il diniego di iscrizione, il signor Gianluca Molinaro proponeva ricorso gerarchico al Prefetto di Torino, respinto con il provvedimento del 13 settembre 2006 qui impugnato.
Detto provvedimento individuava, in calce, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte quale autorità giurisdizionale cui presentare eventuale ricorso (in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato).
Con il ricorso in trattazione, l’esponente contesta la legittimità del suindicato provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico nonché del diniego comunale di iscrizione anagrafica, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione di legge: artt. 11, comma 1, lettera c), 18, comma 5 e 19, comma 2, del d.P.R. 20 maggio 1989, n. 223. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Illogicità e contraddittorietà. Violazione e mancata applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
II) Violazione di legge: artt. 4, comma 3 e 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
III) Violazione di legge: art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Violazione di legge: art. 43, comma 2, cod. civ. Violazione di legge: art. 3, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
In forza di tali censure, il ricorrente chiede, in conclusione, che sia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato; con domanda cautelare proposta in via incidentale, chiede, altresì, che ne sia sospesa l’esecuzione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castagneto Po, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contraendo la fondatezza del gravame.
Si è anche costituito in giudizio il Ministero dell’interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, proponendo analoga eccezione di difetto di giurisdizione..
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.


MOTIVI DELLA DECISIONE




Il Collegio ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Il signor Gianluca Molinaro contesta la legittimità del decreto con il quale il Prefetto di Torino ha respinto il suo ricorso gerarchico avverso il diniego di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Castagneto Po; il ricorso investe anche il provvedimento dell’Ufficiale di anagrafe che aveva rigettato la richiesta di iscrizione.
Le controversie in materia di iscrizione nei registri anagrafici, però, investono l’accertamento di status costituenti, a loro volta, la base per il riconoscimento di diritti soggettivi dei consociati.
L’accertamento di tali status dipende da presupposti la cui presenza è oggetto di mero riscontro da parte dell’amministrazione, senza margine alcuno di discrezionalità.
Considerando la natura delle situazioni giuridiche coinvolte e il carattere vincolato dell’attività amministrativa ad esse inerente, si deve ritenere che la cognizione delle relative controversie appartenga all’autorità giurisdizionale ordinaria.
L’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di cancellazione o iscrizione nei registri anagrafici costituisce, peraltro, jus receptum fin da tempi risalenti, risultando al riguardo consolidata sia la giurisprudenza del giudice della giurisdizione (cfr., ex multis, Cass. civile, sez. un., 19 giugno 2000, n. 449) sia quella del Consiglio di Stato (cfr., ad es., sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14) sia, infine, quella dei giudici amministrativi di prima istanza (cfr., ex multis, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 28 marzo 2000, n. 323; T.A.R. Toscana, sez. I, 24 febbraio 2003, n. 665; T.R.G.A., Bolzano, 13 dicembre 2004, n. 534).
Ovviamente, non è possibile giungere a diverse conclusioni nel caso di specie, ove il provvedimento impugnato in principalità è la decisione di un ricorso amministrativo, atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso gerarchico è previsto a tutela di situazioni giuridiche sia di interesse legittimo sia di diritto soggettivo.
Ne consegue che anche la controversia instaurata nei confronti della decisione gerarchica confermativa del diniego di iscrizione anagrafica esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Infine, la circostanza che il provvedimento impugnato indichi, erroneamente, il giudice amministrativo quale organo giurisdizionale cui si deve proporre ricorso non può, all’evidenza, esplicare alcun effetto giuridico sulle anzidette regole di riparto di giurisdizione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado tra le parti costituite.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007.

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 17 gennaio 2007



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