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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 17 gennaio 2007 n. 45
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Sillano, Dell’Amico (avv. Torchia) c. Comune di Pino Torinese (avv. Martino)


1. – Edilizia e urbanistica – Sanatoria edilizia – Silenzio rigetto.

 

2. – Edilizia e urbanistica – Rapporto tra art. 32 DPR 380/01 e art. 6 LRP 19/99 in materia di variazione essenziali su immobili vincolati – Prevalenza norma statale.

1. – Ai sensi art. 36 c. 3 DPR 380/01 l’istanza di sanatoria può essere respinta in modo tacito, attraverso il meccanismo del silenzio rigetto.

 

2. – In forza della norma transitoria contenuta nell’art. 2 c. 3 DPR 380/01, fino a quando la legislazione regionale piemontese non si adeguerà ai principi di riordino di cui al DPR 380/01, le disposizioni di cui all’art. 32 del T.U. in materia di variazioni essenziali prevarranno sulle norme in materia di variazioni essenziali contenute nella legge urbanistica piemontese.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -




composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 1552/2006, proposto da

SILLANO Massimo e DELL’AMICO Adriana, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Torchia, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto n. 37;


contro




il COMUNE di PINO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Martino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino via Stefano Clemente n. 22;


per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,



- dell’ordinanza n. 57/06 emessa dal responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Pino Torinese in data 2.11.2006, notificata il giorno stesso, avente ad oggetto la demolizione di muro di cinta, asseritamente realizzato in variazione essenziale;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguenziale e comunque connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pino Torinese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




In forza di permesso di costruire n. 79 del 15 dicembre 2005, i ricorrenti intraprendevano lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile di proprietà nel comune di Pino Torinese.
Il titolo abilitativo edilizio era stato preceduto da apposita autorizzazione paesaggistica, rilasciata in sub-delega dal Comune di Pino Torinese, trattandosi di immobile ubicato in area sottoposta a vincolo ambientale.
Nel corso dei lavori relativi al muro di cinta del fabbricato, lo stesso era realizzato in modo difforme dal progetto approvato.
Le difformità, accertate dall’Amministrazione con apposito sopralluogo, concernevano l’andamento del tracciato e il materiale costruttivo utilizzato; i piani di campagna confinanti con il muro, inoltre, risultavano a quote diverse e non complanari come in progetto.
Il Comune di Pino Torinese comunicava, quindi, l’avvio del procedimento relativo alle descritte difformità e, con provvedimento cautelare n. 31 del 19 giugno 2006, ordinava la sospensione dei lavori.
Faceva seguito la presentazione di istanza di variante edilizia da parte dei proprietari e contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Infine, con ordinanza n. 57 del 2 novembre 2006, qui impugnata, il Comune di Pino Torinese ingiungeva la demolizione delle opere in difformità.
Con il ricorso in trattazione, gli interessati contestano la legittimità del provvedimento ripistinatorio indicato, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione di legge con riferimento a quanto disposto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione di legge con riferimento a quanto disposto dall’art. 1 della legge n. 241/1990 in ordine ai criteri di economicità ed efficacia cui dev’esser retta l’azione amministrativa.
II) Violazione di legge con riferimento all’art. 6 della L.R. Piemonte n. 19/1999.
Sulla scorta di tali censure di legittimità, gli esponenti chiedono che sia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato; con domanda cautelare proposta in via incidentale, chiedono, altresì, che ne sia sospesa l’esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pino Torinese, contrastando la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento.
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.


MOTIVI DELLA DECISIONE




1) Considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare la domanda cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.
2) Il primo mezzo di gravame propone, sulla base di un presupposto comune, tre distinte doglianze.
Il presupposto su cui riposano le censure di legittimità concerne l’esatta natura dell’istanza di variante edilizia presentata dagli attuali ricorrenti in data 5 luglio 2006.
Assumono gli esponenti che tale atto avrebbe natura sostanziale di domanda di sanatoria edilizia (pur non essendo stata espressamente qualificata come tale), siccome presentato successivamente all’ordine di sospensione dei lavori.
Analoga considerazione vale, ovviamente, per la richiesta di autorizzazione paesaggistica in pari data.
L’assunto è senz’altro condivisibile, dal momento che il mancato utilizzo di un’appropriata terminologia da parte dei richiedenti non vale certo a mutare la natura della loro istanza che, riferendosi a lavori già eseguiti in buona parte (come si evince dalla relazione del direttore dei lavori, il muro era stato realizzato per 40 metri circa sul totale dei 55 metri in progetto), equivaleva pacificamente a richiesta di permesso in sanatoria.
Tanto precisato, può procedersi allo scrutinio delle singole doglianze.
2.1) In primo luogo, gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, avendo riguardo al fatto che l’amministrazione, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, è tenuta a pronunciarsi in ordine all’istanza di sanatoria edilizia.
Il rilievo non è fondato, poiché non considera che, a mente del terzo comma dell’art. 36 citato, la necessaria pronuncia in ordine all’istanza di sanatoria può essere resa anche in modo implicito, con il meccanismo del silenzio-rigetto.
Nel caso di specie, risulta effettivamente essersi formato un provvedimento tacito di rigetto dell’istanza dei richiedenti, presentata in data 5 luglio 2006 e non seguita da alcun provvedimento esplicito (di accoglimento o di diniego) né da alcun atto interruttivo del procedimento.
2.2) La seconda doglianza costituisce sostanzialmente una precisazione della precedente.
Secondo gli esponenti, deve escludersi la formazione del silenzio-rigetto dal momento che, nel preambolo dell’ordinanza di demolizione, non si fa menzione dell’istanza di sanatoria da essi presentata.
Se ne deve desumere, sempre ad avviso dei deducenti, che l’Amministrazione non avrebbe neppure esaminato l’istanza di sanatoria e che tale omissione impedirebbe la formazione di un provvedimento implicito di diniego.
La tesi difensiva, pur suggestiva, non è suscettibile di accoglimento in quanto, come risulta dalla comunicazione agli atti, l’Amministrazione aveva dato avvio ad apposito procedimento amministrativo relativo all’istanza di sanatoria edilizia.
La mancata menzione dell’atto di parte nel contesto del provvedimento ripristinatorio, pertanto, non può essere assunta a sintomo dell’omesso esame della domanda, ma è semplicemente rivelatrice di un’imperfetta redazione del documento amministrativo.
3.3) Infine, gli esponenti fanno riferimento all’art. 20, quarto comma, del d.P.R. n. 380/2001.
Tale disposizione, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, prevede una sorta di dialogo tra l’amministrazione e i privati nel caso in cui il progetto da essi presentato possa, con modifiche di lieve entità, essere ricondotto a conformità con la normativa urbanistica (“Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni”).
In disparte il fatto che la censura in esame dovrebbe essere direttamente formulata nei confronti del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia (non impugnato con il ricorso in trattazione), deve comunque rimarcarsi come la disposizione richiamata non paia conferente alla fattispecie, ove si discute di un’istanza edilizia, con valore sostanziale di sanatoria, relativa a variazioni ritenute essenziali dall’Amministrazione.
3) Con il secondo motivo di gravame, gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 6 della legge region Piemonte 8 luglio 1999, n. 19.
Premettono i deducenti, al riguardo, che il Comune di Pino Torinese avrebbe inteso applicare, nella fattispecie, l’art. 32, terzo comma, ultimo alinea, del d.P.R. n. 380/2001.
Tale disposizione (“Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali”) riconduce al regime delle variazioni essenziali gli interventi eseguiti su immobili vincolati in difformità dal progetto approvato, anche qualora non rientranti nelle ipotesi espressamente previste dal primo comma.
Secondo la disposizione citata, pertanto, anche le variazioni di modesta entità, qualora eseguite su immobili vincolati, devono essere ascritte alla categoria delle variazioni essenziali che impongono, ai sensi dell’art. 31, la rimozione o demolizione dell’abuso.
Nell’ordinamento della Regione Piemonte vige, però, il menzionato art. 6 della legge n. 19/1999 che, pur riproducendo sostanzialmente la disciplina statuale in materia di variazioni essenziali, non contiene la disposizione in parola.
Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, che le variazioni di modesta entità su immobili vincolati si sottraggono, nell’ordinamento della Regione Piemonte, al regime delle variazioni essenziali, donde l’illegittimità del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001.
Anche in questo caso, è condivisibile l’assunto da cui muove l’argomentazione degli esponenti, atteso che le difformità riscontrate nel caso di specie sono sicuramente di modesta entità e non rientrano nel novero delle variazioni essenziali espressamente configurate dal primo comma dell’art. 32.
Non possono essere accolte, invece, le conclusioni cui pervengono i ricorrenti, laddove escludono l’applicabilità del terzo comma, ultimo alinea, dell’art. 32.
Si deve considerare, infatti, che, ai sensi della norma transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, fino all’adeguamento della legislazione regionale ai principi di riordino contenuti nel testo unico dell’edilizia, le disposizioni, anche di dettaglio, del testo unico medesimo operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario.
Anche nell’ordinamento della Regione Piemonte, pertanto, trova applicazione la più volte menzionata disposizione che considera variazioni essenziali tutti gli interventi in difformità su immobili vincolati.
Ne consegue che il Comune di Pino Torinese ha legittimamente applicato, nel caso di specie, l’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001.
4) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007.

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 17 gennaio 2007



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