REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -
composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1547/2006, proposto dal
COMUNE DI ROSTA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Rolle, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Aurelio Saffi n. 11;
contro
INGLESE Angelo, non costituito in giudizio;
INGLESE Vincenzo, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.
dell’obbligo di cessione di porzioni fondiarie destinate, quali opere di urbanizzazione primaria, a strada pubblica.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dal Comune di Rosta;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007 il referendario Richard Goso;
Udito il difensore dell’Ente ricorrente, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato alle controparti il 5 dicembre 2006 e depositato il successivo 21 dicembre, il Comune di Rosta, sul presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, insta per la pronuncia di una sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che produca gli effetti dei contratti definitivi di cessione di aree non conclusi.
La complessa vicenda amministrativa alla base della controversia giurisdizionale merita di essere tratteggiata nei suoi passaggi fondamentali.
Si premette che i privati intimati sono proprietari di fondi urbani nel comune di Rosta: Angelo Inglese è comproprietario al 50% del fondo distinto a catasto al foglio 18, n. 444; Vincenzo Inglese è l’altro comproprietario del fondo n. 444 e, inoltre, è proprietario esclusivo dei fondi confinanti, censiti al foglio 18, nn. 179 e 507.
Con deliberazione consiliare n. 32 del 29 giugno 1998, il Comune di Rosta approvava il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della fognatura e di sistemazione del tratto stradale costituente collegamento delle vie Collodi ed Einaudi.
Tale strada insiste, tra l’altro, sui già indicati fondi nn. 444 e 179 di proprietà degli intimati.
Vincenzo Inglese si opponeva all’espropriazione dell’area di sua proprietà e ne proponeva la cessione gratuita al Comune, a condizione di mantenere l’indice di edificabilità sull’intero lotto; la proposta era accettata dal Comune di Rosta con deliberazione di giunta n. 100 del 5 novembre 1998.
Faceva seguito il rilascio della concessione edilizia n. 22 in data 27 agosto 2001, con la quale Vincenzo Inglese era autorizzato a realizzare un edificio di civile abitazione nell’area distinta a catasto al foglio 18, nn. 179 e 507.
Tra le condizioni cui era subordinata la validità della concessione, era previsto (art. 5) che, prima della fine dei lavori, dovesse essere presentato il frazionamento e l’atto di cessione del sedime destinato alla viabilità pubblica.
I lavori prendevano avvio il 19 novembre 2001 e, secondo le previsioni del titolo autorizzativo (art. 6), dovevano essere completati nel termine di tre anni.
Con scrittura privata in data 10 novembre 2005, sottoscritta da Vincenzo Inglese e dal competente funzionario in rappresentanza del Comune di Rosta, il primo dichiarava di cedere gratuitamente all’ente locale la parte di sua proprietà, da determinarsi in sede di frazionamento, del fondo censito al foglio 18, n. 444.
Analogo contratto stipulava il Comune di Rosta con Angelo Inglese, in data 17 novembre 2005, impegnandosi a corrispondergli, per la cessione del 50% del fondo n. 444, un indennizzo di € 30,99 al mq., per complessivi € 5.738,57.
L’acquisto dell’area in questione veniva regolarmente autorizzato con deliberazione consiliare n. 81 del 30 novembre 2005.
Il Comune di Rosta affidava quindi, a propria cura e spese, l’incarico per il frazionamento del mappale n. 444; il tipo di frazionamento era depositato dal professionista incaricato in data 27 febbraio 2006 e identificava con il n. 444, sub b), la porzione fondiaria oggetto della scrittura privata di cessione.
Assume l’Ente ricorrente di avere inoltrato, in seguito, numerosi solleciti ai signori Angelo e Vincenzo Inglese i quali, peraltro, non hanno tuttora acconsentito alla stipula dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà delle porzioni fondiarie destinate a strada pubblica.
Tanto premesso, l’ente locale insta, come già precisato, per la pronuncia di una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso.
Non si sono costituiti in giudizio i signori Angelo e Vincenzo Inglese, seppure regolarmente intimati.
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la presentazione dell’istanza cautelare, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2) Si impone, in via pregiudiziale, la verifica della sussistenza della competenza giurisdizionale in capo al giudice adito.
Ritiene il Collegio di dover distinguere, ai fini di tale verifica, la pretesa inerente il trasferimento (mediante sentenza costitutiva) del fondo di cui al mappale n. 444, di cui sono comproprietari i controinteressati, rispetto a quella inerente il trasferimento (con identica modalità) dei fondi nn. 179 e 507, di proprietà del solo Vincenzo Inglese.
Nel primo caso, le scritture private stipulate dai privati con il Comune di Rosta, in data 10 e 17 novembre 2005, si configurano quali accordi di cessione volontaria dei beni espropriandi e rientrano, pertanto, nel genus degli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il menzionato art. 11 non trova applicazione, invece, nel caso della pretesa relativa al trasferimento dei fondi nn. 179 e 507, non risultando essere intervenuta la stipulazione di apposita convenzione urbanistica tra il Comune di Rosta e il proprietario.
In tal caso, la competenza giurisdizionale del giudice adito deriva, invece, dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica, comprensiva di tutti gli aspetti dell’uso del territorio, giacché la controversia dedotta in giudizio riguarda una questione strettamente correlata al rilascio della concessione edilizia n. 22/2001 in favore di Vincenzo Inglese.
3) Ritenuta la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice adito in ordine all’intera controversia, si pone, ancora in via preliminare, la questione dell’ammissibilità nel giudizio dell’invocata sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.
La soluzione affermativa si impone, ad avviso del Collegio, dal momento che l’eseguibilità dell’obbligo a contrarre trova astrattamente titolo nelle scritture private stipulate dalle parti in data 10 e 17 novembre 2005 che la difesa dell’Ente ricorrente qualifica correttamente come contratti preliminari di cessione delle aree al Comune di Rosta.
4) Procedendo allo scrutinio del merito del ricorso, devono essere distintamente vagliate, ancora una volta, le questioni relative alla cessione del fondo di cui al mappale n. 444, rispetto a quelle relative ai fondi nn. 179 e 507.
Il fondo n. 444 (di cui, si rammenta, sono comproprietari al 50% gli intimati) è stato oggetto di due distinte scritture private, inseritesi nel già avviato procedimento espropriativo, che ne prevedevano il trasferimento della proprietà in capo al Comune di Rosta.
Mediante convenzione stipulata il 10 novembre 2005, Vincenzo Inglese dichiarava di cedere gratuitamente al Comune l’area di sua proprietà, impegnandosi alla stipulazione dell’atto pubblico che sarebbe stato rogato da un notaio scelto dall’ente pubblico.
A tale impegno non faceva seguito, peraltro, la conclusione del contratto definitivo.
Il ritardo, secondo l’Ente ricorrente, sarebbe da attribuirsi unicamente all’inerzia del privato che, nonostante i ripetuti inviti, non si rendeva disponibile alla stipulazione.
Tale circostanza non risulta interamente comprovata, poiché, fatta eccezione per una lettera con la quale si invitava l’interessato alla firma del frazionamento dell’area, il Comune di Rosta non dimostra documentalmente di aver sollecitato o messo in mora la controparte.
Trattasi, comunque, di omissione non rilevante, dal momento che la prestazione del promittente non risultava sottoposta a termine né risultava necessaria la sua costituzione in mora.
Il Comune di Rosta, in altri termini, una volta depositato il tipo di frazionamento dell’area, era legittimato a pretendere l’immediata stipulazione del contratto definitivo.
Non risultando alcuna valida giustificazione circa il ritardo del privato (e non essendo necessario provare che l’inadempimento sia ascrivibile a sua colpa), ne consegue l’accertamento della fondatezza della pretesa azionata in giudizio dall’ente locale.
Deve essere riconosciuto, quindi, l’obbligo di Vincenzo Inglese di trasferire gratuitamente al Comune ricorrente la quota di proprietà del fondo ubicato in Rosta, al foglio 18, n. 444, sub b), da censire a catasto secondo il tipo di frazionamento depositato dal professionista incaricato, e, conseguentemente, accolta la domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., avente ad oggetto il trasferimento di detto fondo.
5) Del tutto analoga la vicenda relativa al trasferimento della quota del fondo n. 444 di proprietà di Angelo Inglese il quale si era obbligato alla cessione mediante accordo sottoscritto il 17 novembre 2005.
In questo caso, però, il trasferimento della proprietà, tenendo unicamente luogo del provvedimento di esproprio del bene immobile, non si configura a titolo gratuito, essendosi il Comune di Rosta impegnato a corrispondere al promittente un indennizzo di € 30,99 al mq., per complessivi € 5.738,57.
Il non ancora intervenuto pagamento del corrispettivo, d’altronde, non può certo ostare al trasferimento del bene, dal momento che le parti ne avevano previsto il versamento al momento della stipula dell’atto pubblico, da effettuarsi entro 120 giorni dal preliminare.
Anche nei confronti di Angelo Inglese, pertanto, deve essere emanata la richiesta sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, precisando che l’effetto traslativo della sentenza è subordinato al pagamento del prezzo pattuito.
6) Considerazioni parzialmente diverse devono essere riferite, invece, al trasferimento dei fondi di cui ai mappali nn. 179 e 507, di proprietà esclusiva di Vincenzo Inglese.
Pur non essendo stata stipulata apposita convenzione urbanistica, il privato si era comunque impegnato alla cessione gratuita di tali aree, da destinare ad opere di urbanizzazione primaria, e l’impegno alla cessione, previo frazionamento, risultava tra le condizioni previste dalla concessione edilizia n. 22/2001.
L’impegno de quo, comunque, è stato espressamente richiamato all’art. 6 della più volte menzionata scrittura privata in data 10 novembre 2005.
Ne consegue che, anche per tali fondi, deve essere riconosciuto l’obbligo del privato di trasferirne gratuitamente la proprietà al Comune di Rosta.
Non è possibile, invece, accogliere la domanda di emanazione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., mancando al momento il frazionamento delle aree da cedere.
Tuttavia, in caso di mancata cessione delle aree, il Comune di Rosta potrà adire questo giudice con ricorso ai sensi dell’art. 37, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per l’emanazione dei necessari provvedimenti di esecuzione.
7) In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti e sotto le condizioni sopra individuate.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie in parte e per l’effetto:
- accertato l’inadempimento da parte del signor Vincenzo Inglese degli obblighi assunti con contratto preliminare del 10 novembre 2005, dispone, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento al Comune di Rosta della quota di proprietà del lotto di terreno di mq. 370,75, da censire a catasto al foglio 18, n. 444, sub b), secondo il tipo di frazionamento in data 27 febbraio 2006;
- accertato l’inadempimento da parte del signor Angelo Inglese degli obblighi assunti con contratto preliminare del 17 novembre 2005, dispone, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento al Comune di Rosta della quota di proprietà del lotto di terreno di mq. 370,75, da censire a catasto al foglio 18, n. 444, sub b), secondo il tipo di frazionamento in data 27 febbraio 2006, sotto condizione del pagamento della somma di € 5.738,57.
Respinge la domanda relativa al trasferimento dei lotti di terreno censiti a catasto al foglio 18, nn. 179 e 507.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007.
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 17 gennaio 2007