Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n 1-2007 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 17 gennaio 2007 n. 40
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Geninatti (Avv.ti Barcellona, Marchello) c. Comune di Giaveno


Edilizia e urbanistica – Ricorso giurisdizionale avverso ordine di demolizione – Presentazione istanza accertamento conformità – Inammissibile

Qualora a seguito ordinanza di demolizione di un’opera abusiva sia presentata istanza per accertamento della conformità dell’opera, il ricorso giurisdizionale proposto avverso l’ordine di demolizione diventa inammissibile. Infatti in caso di accoglimento dell’istanza non trova più applicazione la sanzione demolitoria ed in caso di rigetto, la P.A. deve emanare un nuovo ordine di demolizione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -




composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 1466/2006, proposto da

GENINATTI Roman Marco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Maria Barcellona e Laura Marchello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Vassalli Eandi n. 28;


contro




il COMUNE di GIAVENO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,



- dell’ordinanza n. 196 del 11/8/2006 – protocollo comunale n. 17905 – notificata in data 11/8/2006, emessa dal Capo Area Urbanistica del Comune di Giaveno, con la quale si ordina al ricorrente “la rimozione della veranda priva di autorizzazione ed il ripristino dei luoghi in conformità a quanto denunciato con la D.I.A. n. 484/2005, entro e non oltre novanta giorni dalla notifica della presente ordinanza”;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali, comunque connessi al relativo procedimento e di ogni ulteriore e consequenziale statuizione.

Visti gli atti e i documenti allegati al ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007 il referendario Richard Goso;
Udito il difensore del ricorrente, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Il ricorrente è proprietario di una villetta a schiera nel comune di Giaveno, composta da piano seminterrato, piano rialzato, piano fuori terra e sottotetto.
Egli è affetto da una grave infermità che gli impedisce di salire le scale dell’abitazione, all’interno della quale può muoversi soltanto con l’ausilio della sedia a rotelle.
Al fine di accedere ai diversi piani dell’abitazione, l’esponente installava, previo provvedimento autorizzativo, un ascensore all’esterno dell’immobile, con accesso posto sui balconi a nord dell’edificio.
In seguito, installava sui predetti balconi, in carenza di titolo autorizzativo, una veranda in vetro e alluminio, allo scopo di proteggersi dalle intemperie durante i trasferimenti da un ambiente all’altro della propria abitazione.
L’esponente rimarca che non sussistevano alternative tecniche a tale soluzione, salvo un intervento complessivo di ridistribuzione degli spazi interni dell’edificio del tutto incompatibile con le sue possibilità economiche.
A seguito di una segnalazione di privati, il Comune di Giaveno comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo relativo al presunto abuso edilizio e, con provvedimento del 26 aprile 2006, ordinava la sospensione dei lavori.
Infine, con provvedimento del 11 agosto 2006, qui impugnato, il Comune intimato ordinava la rimozione della veranda e il ripristino dei luoghi.
L’esponente contesta la legittimità del provvedimento ripristinatorio, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 97 Cost., nonché con riferimento all’art. 1 della legge 5/271992, n. 104, e all’art. 77 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, che ne costituiscono piena attuazione; nonché violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 236/1998, arrt. 2, 3, comma 5, 5, comma 1, 6 e 7; nonché illegittimità costituzionale dell’art. 58 bis del Regolamento edilizio vigente nel Comune di Giaveno per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost.
II) Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere: travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; illogicità ed incongruenza; errato bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti; ingiustizia grave e manifesta.
III) Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto e/o insufficienza della motivazione.
In forza di tali censure di legittimità, l’esponente chiede, in conclusione, che sia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato; con domanda cautelare proposta in via incidentale, chiede, altresì, che ne sia sospesa l’esecuzione.
Precisa, infine, di aver presentato, in data 10 novembre 2006, domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Giaveno, seppure regolarmente intimato.
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.


MOTIVI DELLA DECISIONE




La regolare instaurazione del contraddittorio e la presentazione dell’istanza cautelare impongono al Collegio di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Come accennato nelle premesse in fatto, l’esponente, che si oppone all’ordinanza di demolizione del Comune di Giaveno n. 196 del 11 agosto 2006, precisa di aver presentato, prima della notificazione del ricorso giurisdizionale, istanza per l’accertamento di conformità della veranda installata, in assenza di titolo autorizzativo edilizio, sui balconi dell’edificio di proprietà.
La circostanza è comprovata attraverso la documentazione prodotta in atti dal ricorrente medesimo.
Come più volte affermato dalla Sezione (da ultimo con sentenza n. 4654 del 13 dicembre 2006), peraltro in accordo con la prevalente giurisprudenza, deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive quando, come nel presente caso, l’atto lesivo è stato seguito dall’attivazione, a cura dell’interessato, di un procedimento per l’accertamento di conformità delle opere medesime.
In tal caso, infatti, l’accoglimento dell’istanza renderebbe legittime le opere e non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nel caso opposto di rigetto, l’amministrazione dovrà provvedere a riattivare il procedimento ripristinatorio sulla base dell’accertata, anche per implicito, non sanabilità delle opere.
E’ vero che, nel caso di specie, l’Amministrazione non si è limitata a constatare la carenza del titolo autorizzativo edilizio, ma si è pronunciata anche nel merito, laddove, con l’ordinanza di sospensione dei lavori, ha giudicato l’intervento contrastante con l’art. 58 bis del regolamento edilizio, con l’art. 21 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e con il progetto approvato dal condominio e allegato a precedente d.i.a.
Ad avviso del Collegio, però, tali rilievi non costituiscono inequivoca declaratoria di insanabilità dell’opera abusiva (e non valgono, pertanto, a rendere ammissibile il gravame in trattazione), anche perché non risulta che il Comune abbia valutato, in sede di provvedimento cautelare, la condizione di invalidità del destinatario dell’atto e la possibile applicazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Comune di Giaveno, pertanto, è tenuto a determinarsi in merito all’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente e, a tal fine, dovrà porre attenzione, oltre agli aspetti urbanistico-edilizi, anche all’applicazione della menzionata normativa che, a tutela delle persone disabili, consente deroghe agli strumenti urbanistici vigenti.
Nelle more, la presentazione della domanda di sanatoria edilizia impedisce l’esecuzione dell’ordine di demolizione e rende necessaria, nel caso di rigetto espresso o tacito, l’adozione di una nuova misura demolitoria.
Per tali ragioni, il ricorso in trattazione deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Giaveno comporta l’irripetibilità delle spese del grado.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007.

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 17 gennaio 2007



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento