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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 17 gennaio 2007 n. 37
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
Zoppi (avv. Odetti) c. A.T.C. di Torino (avv.ti Catalano, Adonto)


1. – Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale pubblica – Ordine di rilascio immobile – Giurisdizione G.O.

 

2. – Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale pubblica – Rientra nei pubblici servizi – Fase successiva al provvedimento di assegnazione – Giurisdizione G.O.

1. – La giurisdizione in materia di ordini di rilascio alloggio edilizia residenziale pubblica spetta al Giudice Ordinario.

 

2. – L’edilizia residenziale pubblica è ricompresa nella materia dei pubblici servizi e pertanto le controversie precedenti alla fase di assegnazione degli alloggi rientrano nella giurisdizione del G.A. mentre quelle successive spettano alla giurisdizione del G.O., in quanto dopo l’assegnazione la P.A. non esercita più poteri autoritativi ma paritetici.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 1563-06 proposto da

ZOPPI Stefano, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Odetti, elettivamente domiciliato presso lo studio Bertolotto in Torino, via Nota n. 3,


contro



l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Catalano e dall’avv. Giovanni Adonto, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dell’ente in Torino, c.so Dante n. 14,


nonché contro



il Comune di Luserna San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,



del provvedimento dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino del 3.10.2006 prot. GUL n. 44155, avente ad oggetto: “Avvio del procedimento amministrativo per occupazione senza titolo di alloggio. Diffida ai sensi dell’art. 30 Legge Regione Piemonte 28.3.1995 n. 46 e smi Ass. Zoppi Remo (trasf.)- via Pettinatti 40 - Luserna San Giovanni - Complesso 446 - Edificio 1384 Alloggio 48 - Contratto 13533 - Cliente 36923. Ost. Zoppi Stefano nato a Luserna San Giovanni il 18.10.1973”.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con memoria e documenti;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, all’udienza camerale del17 gennaio 2007, per la parte ricorrente l’avv. Odetti e, per l’Amministrazione, l’avv. Catalano;
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto, preliminarmente, che in tema di edilizia residenziale pubblica, l’azione proposta contro l’ordine di rilascio dell'immobile, così come la diffida, per occupazione senza valido titolo, reso dal Presidente o dal Commissario Straordinario dell'Istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2001, n. 9647);
Ritenuto, inoltre, che, in base alla disciplina di cui all’art. 33 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 giugno 2006 , n. 13527);
Ritenuto, di conseguenza, la devoluzione della presente questione alla cognizione del giudice ordinario;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;


P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere
- Paolo LOTTI - Primo Referendario, estensore

 

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 17 gennaio 2007



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