REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE
- SEZIONE I -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G.R. n. 1534/06 proposto dalla società
PRIMULA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.ri Andrea Comba e Mario Eugenio Comba, domiciliatari in Torino, via Mercantini, 6, come da mandato a margine del ricorso;
contro il
COMUNE DI DORMELLETTO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 13 dicembre 2006, n. 109 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, domiciliatario in Torino, via Palmieri, 40, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
- dell’ordinanza in data 3 ottobre 2006, n. 67, recante sospensione dei lavori in difformità dal permesso di costruire 6 maggio 2005, n. 242, in corso nel fabbricato sito in Comune di Dormelletto, via Monte Rosa;
- del provvedimento in data 17 novembre 2006, prot. n. 012703, recante “Annullamento DIA del 20 aprile 2006, prot. 0041, n. 42/2006 per esecuzione lavori presso l’edificio sito in Dormelletto, via Monte Rosa”;
- dell’art. 32 del Regolamento Edilizio del Comune di Dormelletto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso;
e per la condanna
del Comune di Dormelletto al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito dei provvedimenti impugnati, da quantificarsi in corso di causa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dormelletto;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 17 gennaio 2007 l’avv. prof. Mario Eugenio Comba per la società ricorrente e l’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo per il Comune di Dormelletto;
Vista l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
Considerato che la società ricorrente impugna congiuntamente due distinti provvedimenti, rispettivamente consistenti nell’ordine di sospensione dei lavori eseguiti in difformità a precedente permesso di costruire e nell’annullamento del titolo edilizio formatosi sulla successiva d.i.a. in variante presentata il 20 aprile 2006;
Considerato che, con precedente ricorso, essa aveva impugnato un analogo ordine di sospensione lavori e la diffida a non eseguire i lavori oggetto della d.i.a. sopra citata;
Considerato che questa Sezione, con sentenza 1° settembre 2006, n. 3166, ha accolto il ricorso nella sola parte rivolta contro la diffida, rilevando la tardività del detto provvedimento;
Considerato che il Comune ha quindi reiterato l’ordine di sospensione lavori e, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, ha annullato in via di autotutela il titolo formatosi sulla d.i.a. di cui sopra;
Considerato che, relativamente all’ordine di sospensione lavori, la ricorrente denuncia illogicità, nella parte in cui impone di sospendere l’esecuzione di lavori sostanzialmente ultimati (con l’eccezione della posa in opera di un ascensore esterno);
Ritenuto che il motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente alcun interesse a dolersi di un provvedimento che, per sua stessa ammissione, è privo di efficacia lesiva (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 20 dicembre 1985, n. 535; T.A.R. Lazio – Latina, 25 ottobre 1986, n. 716; T.A.R. Lombardia – Milano, II, 16 marzo 1987, n. 55);
Considerato che, in ordine all’atto di annullamento del titolo edilizio formatosi sulla d.i.a. presentata il 20 aprile 2006, la ricorrente denuncia, con il secondo mezzo, violazione degli artt. 7 e 10 L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe adeguatamente chiarito i motivi per i quali il Comune aveva deciso di procedere ed il provvedimento finale risulterebbe sorretto da un motivo che nella comunicazione non era stato citato;
Considerato che, in effetti, la comunicazione di avvio del procedimento in data 29 settembre 2006, prot. n. 0010770 non conteneva l’indicazione dei motivi per cui il Comune intendeva procedere, tanto che la ricorrente ha chiesto di conoscerli con propria nota in data 18 ottobre 2006;
Considerato che il Comune, con nota in data 20 ottobre 2006, prot. n. 0011576, ha riferito che questa Sezione, annullando la precedente diffida a non eseguire i lavori oggetto della d.i.a. aveva precisato che a tal fine avrebbe dovuto essere avviato uno specifico provvedimento di autotutela;
Considerato che tale provvedimento è stato motivato in relazione al ritenuto contrasto del progetto con l’art. 32 del locale Regolamento Edilizio, in tema di “Inserimento ambientale delle costruzioni” e sul rilievo che il fabbricato in questione si trova a circa 40 metri dalla Chiesa della B.V. della Fontana, immobile soggetto a vincolo storico-ambientale, per cui è stato ritenuto “rilevante e prevalente l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio edilizio nel suo aspetto architettonico e di corretto inserimento ambientale nel contesto dell’edificato circostante con particolare riferimento alla presenza di un edificio vincolato nelle immediate adiacenze, rispetto all’interesse del privato, peraltro allo stato attuale non consolidato, poiché l’intervento non è utilizzabile (opere al rustico)”;
Ritenuto quindi che il motivo sopra trascritto è effettivamente “nuovo” rispetto al contenuto delle comunicazioni preliminari;
Considerato peraltro che il contenuto obbligatorio della comunicazione di avvio del procedimento è disciplinato dall’art. 8 L. 7 agosto 1990, n. 241 e che nel relativo elenco non è compresa l’indicazione dei motivi per cui si intende procedere;
Ritenuto che l’elenco di cui sopra, riguardando il contenuto obbligatorio di un atto tipico, ha carattere tassativo;
Ritenuto conseguentemente che la mancata indicazione, in sede di comunicazione di avvio del procedimento, dei motivi dell’avvio medesimo (e/o dell’atto finale) non costituisce vizio procedimentale;
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso deve essere perciò respinto per infondatezza;
Considerato che i successivi due motivi denunciano il provvedimento impugnato sotto il profilo del falsato apprezzamento dell’interesse pubblico perseguito e della sottovalutazione di quello privato di cui è imposto il sacrificio;
Considerato che, come esattamente dedotto in ricorso, l’art. 32 del Regolamento Edilizio non vieta totalmente l’edificazione nelle zone vincolate e nelle relative adiacenze, ma si limita ad imporre una serie di specifiche regole costruttive dirette ad armonizzare gli interventi e consente al Comune, sentita la Commissione Edilizia, di imporre prescrizioni particolari allo stesso fine;
Considerato che, nel caso in esame, il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire, in forza del quale la ricorrente ha realizzato l’immobile per cui è causa;
Ritenuto che il contrasto con la norma del Regolamento Edilizio riguarda quindi soltanto le varianti a tale progetto che la ricorrente ha inteso realizzare a seguito della d.i.a.;
Ritenuto che, stante il tenore dell’art. 32 citato, che, si ripete, non vieta in zona ogni edificazione ma si limita a prescriverne l’armonico inserimento ambientale secondo parere della Commissione Edilizia, la motivazione dell’atto di annullamento appare carente in punto identificazione delle ragioni concrete del contrasto ed in punto indicazione delle eventuali prescrizioni correttive dirette ad eliminarlo;
Ritenuto quindi che, in ragione della manifesta ed assorbente fondatezza dei suoi motivi terzo e quarto, il ricorso deve essere conclusivamente accolto nella parte rivolta contro il provvedimento in data 17 novembre 2006, prot. n. 012703, recante annullamento della DIA del 20 aprile 2006, prot. 0041, n. 42/2006;
Ritenuto che la domanda di risarcimento danni deve invece trovare reiezione, non avendo la ricorrente fornito neppure un principio di prova circa la sussistenza dei danni medesimi;
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento in data 17 novembre 2006, prot. n. 012703, recante annullamento della DIA del 20 aprile 2006, prot. 0041, n. 42/2006; respinge la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino il 17 gennaio 2007 con l’intervento dei magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 17 gennaio 2007