Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 Spezzino, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dallp’avv. Cocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova via Macaggi n. 21/5
nei confronti di
Ati Tra Croce Italia Marche Srl - Nuova Croce Verde Romana Srl - Croce Bianca Srl, Croce Italia Marche Srl, Nuova Croce Verde Romana Srl, Croce Bianca di Latina Srl, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Zucconi, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Zucconi in Genova, presso la Segreteria del T.A.R. Liguria;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore generale della ASL n. 5 di data 23.08.05 con il quale e stato aggiudicato il servizio di trasporto pazienti e materiali per quinquennio 1.09.05 – 30.08.2010;
e per la condanna
al risarcimento dei danni conseguenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Asl N.5 - Spezzino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ati Tra Croce Italia Marche Srl - Nuova Croce Verde Romana Srl - Croce Bianca Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Croce Italia Marche Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Nuova Croce Verde Romana Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Croce Bianca di Latina Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/11/2006 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del servizio di trasporto pazienti e materiali per il quinquennio 1.09.05 – 30.08.2010 di cui alla licitazione privata indetta con deliberazione del 28.12.04 dall’ASL n. 5 Spezzino.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:I) Violazione e falsa applicazione del bando e del d.Lgs. n. 157/95. Eccesso di potere sotto vari profili.
Il raggruppamento controinteressato non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura di gara poiché i bilanci presentati dalla mandante Croce Bianca per gli anni 2002-2003-2004 comprovavano l’assenza del requisito di capacità economica e finanziaria richiesto ( punto III.2.1.2 del bando di gara) per partecipare alla procedura concorrenziale.
II) Violazione del bando di gara. Violazione del d.Lgs. n.157/95. Difetto del requisito di capacità tecnica.
Difetterebbe in capo all’ATI aggiudicatario il requisito tecnico relativo alla messa a disposizione per lo svolgimento del servizio dei mezzi di trasporto necessari nella misura e consistenza richiesti dal bando di gara.
L’ASL e l’ATI controinterssato si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Rinunciata la domanda incidentale di tutela cautelare, alla pubblica udienza del 3.11.06 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’ATI ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del servizio di trasporto pazienti e materiali della durata di cinque anni in favore del raggruppamento controinteressato in esito all’espletamento della licitazione privata indetta dalla ASL n. 5 Spezzino.
Due gli ordini di censura:
la società mandante del raggruppamento Croce Bianca di Latina non possedeva la capacità economica e finanziaria richiesta dal bando per partecipare alla gara;
l’Ati, dichiarando di mettere a disposizione gli stessi mezzi già impiegati per l’espletamento di altri servizi (in favore dell’ASUR Marche e ARES Lazio) non avrebbe soddisfatto il requisito della capacità tecnica.
Entrambe le censure sono destituite di fondamento.
La lettera del bando è inequivoca in ordine alle dichiarazioni ed attestati utili per comprovare il possesso da parte ci ciascuna impresa in raggruppamento del requisito della capacità economica e finanziaria richiesto per partecipare alla licitazione privata:
la dichiarazione relativa al fatturato del triennio 2002/2004 deve essere corredata da quella rilasciata da almeno un istituto di credito che attesti la capacità finanziaria ed economica dell’impresa (cfr., punto III.2.1.2 della lex specialis).
Inoltre, per comprovare l’attinenza del requisito alla specificità tecnica del servizio oggetto di affidamento, è richiesta la presentazione di autodichiarazione relativa all’elenco dei servizi identici già effettuati nel triennio 2002/2004 con l’indicazione dei dati oggettivi di riferimento (importo,data e destinatario) e del fatturato minimo che non può essere inferiore, in almeno uno dei tre anni, all’importo annuo presunto; con la precisazione che, per l’ATI, i fatturati delle singole imprese associate possono sommarsi (cfr., punto III.2.1.3 del bando).
Tali adempimenti sono stati soddisfatti dalle imprese facenti parte dell’ATI aggiudicatario.
Il fatto che il bilancio della società Croce Bianca s.r.l. per l’anno 2002 presentasse delle perdite è, ai fini della partecipazione alla gara come disciplinata dalle disposizioni previste dal bando, irrilevante per due ordini di motivi.
Sotto un primo profilo, come appena osservato nell’analitica indicazione degli elementi richiesti per comprovare il possesso del requisito economico-finanziario, la presentazione dei bilanci di ciascuna impresa non è affatto richiesta a pena di esclusione.
Il rilievo di essi è limitato alla presentazione delle offerte esaurita la fase di prequalificazione: ad essi fa esclusivo riferimento il fac-simile di domanda di partecipazione inviata dalla stazione appaltante a ciascuna impresa.
Né il capitolato speciale, di cui il fac-simile è allegato, prescrive alcuna sanzione di esclusione dell’offerta per il caso di presentazione di bilanci in passivo.
Sanzione espressa tanto più necessaria dal momento che, non essendo contenuta nel bando di gara che costituisce la fonte specifica deputata a disciplinare la procedura, non è consentito, in ossequio ai principi di pari trattamento dei concorrenti e di massima partecipazione, implementare in via ermeneutica la cause di esclusione dalla gara.
Inoltre, così venendo al secondo profilo, la perdita di bilancio del 2002 è stata ripianata nell’anno successivo con l’apporto personale dei soci, e così di seguito.
In pratica non è emersa alcuna situazione (omessa redazione del bilancio; macroscopica violazione dell’art. 2478 bis .c.c con riguardo alle norme ed ai criteri che devono essere osservati per redigere il bilancio) che screditi in radice quanto attestato per provare il requisito economico finanziario: solo in questo caso, ovvero in presenza di una gravissima situazione contabile – patrimoniale, sarebbe stato ragionevole dubitare del possesso di esso, in guisa tale che la stazione appaltante avrebbe potuto riservarsi la facoltà (non già di escludere tout court la società bensì) di assumere i più opportuni provvedimenti a tutela della serietà dell’offerta.
Non certo per situazioni debitorie transitorie risanate con il finanziamento dei soci, istituto espressamente disciplinato dall’art. 2467 c.c e dunque fisiologico all’esercizio finanziario e patrimoniale della società a responsabilità limitata.
Per quanto invece riguarda la censura sul requisito tecnico, mette conto sottolineare che, nel pieno rispetto della lettera del bando e di criteri di razionalità logici ed economici ad essa connessi per i profili tecnici delle prescrizioni, la disponibilità effettiva dei mezzi per l’espletamento del servizio, contrariamente a quanto invece assume la ricorrente, non è affatto richiesta per partecipare alla fase di prequalificazione.
È l’elenco dei servizi già effettuati per il fatturato minimo, di cui alla già richiamata prescrizione contenuta al punto III.2.1.3, che attesta il possesso del requisito tecnico pertinente alla fase di selezione delle imprese da invitare.
Il rilievo dei mezzi di autotrasporto è circoscritto (cfr. art. 5 del capitolato speciale) alla fase di esecuzione del servizio, dove è del tutto logico, rispondendo a criteri di razionalità economica, che la messa a disposizione di essi avvenga solo nella fase successiva all’aggiudicazione essendo strumentali alla materiale esecuzione del servizio.
Sicché il fatto che parte di quei mezzi, in fase di gara, fossero impiegati per espletare altri servizi, non depone affatto per l’insufficienza del mezzi posseduti o più radicalmente per il difetto del requisito tecnico.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 03/11/2006 con l'intervento dei signori:
Renato Vivenzio, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore