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| n 1-2007 - © copyright |
T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 19 gennaio 2007 n. 70
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore |
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Processo – Giudizio di ottemperanza – Giudizio erroneamente proposto – Conversione in giudizio di esecuzione – Qualora ricorrano i requisiti di sostanza e di forma – Possibilità.
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Processo – Giudizio di esecuzione – Requisiti di sostanza e di forma.
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Qualora il ricorrente non dimostri, e neppure sostenga, che su una sentenza di primo grado si è formato il giudicato, non vi è luogo per una pronunzia di ottemperanza. In simili casi, pertanto, l’introduzione di tale giudizio va ritenuto erroneamente proposto. Tuttavia, in base al noto principio “utile per inutile non vitiatur”, ove vi siano i requisiti di sostanza e di forma, si può pervenire alla conversione del giudizio di ottemperanza in giudizio di esecuzione.
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Per promuovere il giudizio di esecuzione di una sentenza di primo grado occorre che vengano rispettati i requisiti di sostanza e di forma. Il primo sussiste quando oggetto della domanda è l’esecuzione di una sentenza di primo grado non sospesa, così come dispone l’art. 33, 5° co., l. 6.12.1971, n. 1034. Il profilo formale, invece, si considera soddisfatto se per l’introduzione del giudizio viene seguita la procedura prevista per il ricorso ordinario.
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REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 5/2007, proposto da
Talal Khatib, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Borghi e Giuseppe Chirone, con domicilio eletto presso il primo in Genova, via Innocenzo, IV 5/5;
contro
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il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza alla sentenza di questo TAR n. 93/2006.
Visto il ricorso, ritualmente notificato all’amministrazione intimata e depositati, con i relativi allegati, presso la Segreteria del TAR;
Visto l’atto di diffida ad adempiere, ritualmente notificato all’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 17/01/2007 la relazione del Presidente Enzo Di Sciascio e uditi i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premette il ricorrente di aver richiesto al Ministero dell’interno la concessione della cittadinanza italiana con domanda rigettata con provvedimento dd. 16.2.2001. Avverso tale atto lo stesso si è gravato dinanzi a questo TAR che, con sentenza n. 829 dd. 2.7.2003 ha annullato il provvedimento impugnato.
Con ricorso n. 3/04, vista l’inerzia mantenuta dall’amministrazione sulla sua istanza, ha richiesto, previa rituale diffida, l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 829/2003.
Con sentenza n. 326 dd. 10.3.2004 il ricorso è stato accolto ed è stato, di conseguenza, intimato all’amministrazione dell’interno di provvedere sulla domanda di concessione della cittadinanza entro trenta giorni, in mancanza di che avrebbe provveduto, come Commissario “ad acta” il Questore della Provincia di Genova.
Con successivo gravame n. 93/2006, posto che il Commissario, pur dichiarando di avere fatto il possibile, non ha provveduto all’incombente assegnatogli mentre, pur con grave ritardo, l’amministrazione intimata ha adottato nuovo atto di diniego in data 23.6.2005, il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, chiedendone l’annullamento, che ha ottenuto con sentenza n. 1017 dd. 6.2.2006 di questo Tribunale amministrativo, nella considerazione che esso non è stato preceduto dal debito preavviso di rigetto, di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/90.
A tale ultima pronunzia l’amministrazione non ha fatto seguire alcuna determinazione, nonostante sia stata allo scopo diffidata ad adempiere.
Il ricorrente, pertanto, con il presente gravame, chiede a questo giudice di far eseguire il “dictum” a suo avviso immodificabile, della sentenza n. 1017/06 dichiarando l’obbligo del Ministero dell’interno di pronunciarsi sull’originaria domanda di acquisto della cittadinanza italiana, nominando, in caso di persistente inottemperanza, un diverso Commissario “ad acta” in luogo di quello che non ha portato a termine l’incarico ricevuto da questo TAR.
DIRITTO
Osserva il Collegio che non vi è luogo per una pronunzia di ottemperanza al giudicato, dal momento che il ricorrente non dimostra, ma nemmeno sostiene, che sulla sentenza n. 1017/06 si sia formato il giudicato, onde la domanda in tal senso avanzata in ricorso va ritenuta erroneamente proposta.
Ciò non significa che si debba pervenire a una pronunzia di inammissibilità, in quanto, in base al noto principio “utile per inutile non vitiatur” può pervenirsi alla c.d. conversione del ricorso per ottemperanza in ricorso per esecuzione della sentenza di primo grado, quando ne ricorrano i requisti di sostanza e di forma.
Essi, nella fattispecie, sussistono sotto entrambi i profili: nella sostanza, perché oggetto della domanda è l’esecuzione di una sentenza di primo grado, per la quale è legittimo richiedere che il TAR disponga, in caso di inadempienza, l’intervento del Commissario “ad acta”, dal momento che l’art. 33, quarto comma, della L. n. 1034/71 gli concede, in tal caso, di esercitare i poteri del giudice d’ottemperanza, ed altresì nella forma, in quanto il ricorso in esame è stato prima (dal 4 al 12.12.2006) notificato all’amministrazione e quindi (4.1.2007) depositato in Segreteria, a differenza della procedura seguita per i giudizi di ottemperanza e considerato che, per promuovere un ricorso per l’esecuzione della sentenza di primo grado devono seguirsi le forme previste per il ricorso ordinario (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia 8.3.2002 n. 112).
Il ricorso, così precisatone il contenuto, può essere esaminato nel merito.
Esso è fondato.
Appare pacifico al Collegio che, a seguito della sentenza n. 1017/06, l’amministrazione dell’interno non potesse legittimamente restare inerte, dovendo invece provvedere sulla domanda dell’interessato con provvedimento esente da illegittimità ed, in particolare, da quelle di carattere procedimentale rilevate da questo Tribunale amministrativo.
Il ricorso pertanto dev’essere accolto e dev’essere affermato l’obbligo del Ministero intimato di provvedere.
Si assegna pertanto al Ministero dell’interno un termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per pronunziarsi sulla domanda del ricorrente.
Qualora detto termine trascorresse inutilmente, alla pronunzia e al previo procedimento provvederà, in qualità di Commissario “ad acta” un funzionario delegato dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, che provvederà a nominarlo a semplice richiesta della parte ricorrente, una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo;
Al Commissario “ad acta” saranno corrisposte ulteriori somme, pure indicate in dispositivo, qualora si rendesse necessario il suo intervento per l’esecuzione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo della Liguria – II Sezione – definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l’effetto:
dichiara l’obbligo del Ministero dell’interno di provvedere sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana originariamente avanzata dal ricorrente entro il termine indicato in motivazione, in mancanza di che provvederà, in qualità di Commissario “ad acta” un funzionario delegato dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri;
condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente, a titolo di spese e competenze giudiziali la somma di € 1500 (mille e cinquecento) ;
qualora si renda necessario l’intervento del Commissario “ad acta” allo stesso andrà corrisposta la somma di € 3000 (tremila)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 17 e 18 gennaio 2007
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Referendario
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