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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 17 gennaio 2007 n. 29
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
Micca s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti) c. Comune di Torino


Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Mutamento destinazione d’uso – Oneri in vigore al momento mutamento destinazione d’uso

In caso di cambiamento di destinazione d’uso, gli oneri di urbanizzazione applicabili sono quelli attualmente in vigore sia per la destinazione originaria sia per quella prevista. Se la normativa attuale prevede abbattimento per la destinazione originaria non previsto al momento del rilascio della concessione edilizia e quindi non applicato, l’abbattimento non può essere considerato ai fini del conteggio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso R.G.R. n. 1518/06 proposto dalla società

MICCA S.R.L.
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff e Vilma Aliberti, domiciliatari in Torino, corso Montevecchio, 50, come da mandato a margine del ricorso;


contro il




COMUNE DI TORINO
, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 9 gennaio 2007, mecc n. 2007 00055/041 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Donatella Spinelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della civica avvocatura in Torino, piazza Palazzo di Città, 1, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;


per l’accertamento
previo provvedimento cautelare



della non debenza, da parte della società ricorrente, di alcuna somma a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione alla DIA prot. n. 2005-9-1373;


e per la condanna



del Comune di Torino alla restituzione di quanto sinora corrisposto a detto titolo, con interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 l’avv. Vilma Aliberti per la società ricorrente e l’avv. Donatella Spinelli per il Comune di Torino;
Vista l’istanza cautelare;
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che la società ricorrente espone di avere acquistato un fabbricato in Torino, già parzialmente adibito ad uso turistico-recettivo (albergo) ed oggetto di DIA per la trasformazione in immobile integralmente residenziale, presentata dal proprietario originario;
Considerato che il Comune ha subordinato la validità del titolo edilizio al versamento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, quantificato in € 63.164,58;
Considerato che, dopo l’acquisto, la ricorrente ha chiesto la voltura in proprio favore della pratica edilizia, deducendo di non dovere nulla per il titolo di cui sopra;
Considerato che il Comune ha confermato la propria pretesa;
Considerato che la ricorrente agisce in questa sede, deducendo la somma richiesta corrisponderebbe alla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione residenziale (prevista) e quelli dovuti per la destinazione turistica (originaria), abbattuti del 70% a sensi della deliberazione C.R. 1° febbraio 2000, n. 615;
Considerato che, a questo riguardo, la ricorrente osserva che la concessione originaria, rilasciata prima del 2000, non aveva beneficiato dell’abbattimento del 70%, all’epoca non previsto, per cui l’abbattimento medesimo non potrebbe essere considerato ai fini della determinazione della differenza in questione (in pratica, la somma dovuta dovrebbe corrispondere alla differenza fra gli importi interi degli oneri di urbanizzazione rispettivamente dovuti per la destinazione residenziale e per quella turistica);

Ritenuto che la differenza contributiva dovuta in caso di cambiamento di destinazione d’uso va determinata in ragione degli importi attualmente dovuti per la destinazione originaria e per quella prevista, con la precisazione che se la normativa attuale prevede per la destinazione originaria abbattimenti che al tempo del rilascio della relativa concessione edilizia non esistevano e quindi non sono stati applicati, questi non devono concorrere a diminuire l’importo da dedurre da quello dovuto per la destinazione attuale;
Ritenuto che, per le esposte ragioni, il ricorso è meritevole di accoglimento e che, per l’effetto l’importo del contributo eventualmente dovuto dalla società ricorrente deve essere calcolato in base al criterio che precede;
Ritenuto che gli importi eventualmente versati dalla società ricorrente in eccedenza al dovuto dovranno essere pertanto restituiti, aumentati degli interessi legali dalla domanda, mentre la rivalutazione monetaria non può essere concessa, non avendo la ricorrente fornito di aver subito il “maggior danno” di cui all’art. 1224, u.c. cod. civ.;
Ritenuto che giustificati motivi consentono la compensazione integrale delle spese di giudizio;


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara che l’importo degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla società ricorrente per il titolo per cui è causa va determinato in base alla differenza tra l’importo di quanto sarebbe attualmente dovuto per la realizzazione della struttura turistica originaria, al lordo degli abbattimenti di cui non si sia originariamente beneficiato, e l’importo dovuto per la destinazione attuale. Condanna il Comune di Torino a rimborsare in favore della società ricorrente la somma da questa eventualmente versata in eccedenza al dovuto, aumentata degli interessi dalla domanda
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 17 gennaio 2007 con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 17 gennaio 2007



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