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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
Registro Sentenze: 29/07
Registro Generale: 355/1999
nelle persone dei Signori:
GIORGIO CALDERONI Presidente f.f., relatore
ALBERTO PASI Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 355/1999 proposto dalla
Società degli Utenti delle Acque
del Canale Naviglio Taro e dal sig. Antonio Rizzi
rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Isi e F. Soncini
ed elettivamente domiciliati presso l'avv. R. Miniero in
Bologna via Mazzini n. 2/3;
contro
- Regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa
dagli avv.ti S. Baccolini e F. Rizzo ed elettivamente domiciliata
presso gli stessi in Bologna via San Gervasio n. 10;
- Consorzio della Bonifica Parmense, non costituito
in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione
Emilia-Romagna n. 1837/1998 di proposta di soppressione
della società ricorrente;
- della deliberazione del Consiglio Regionale della
Regione Emilia-Romagna n. 1031/1998, di approvazione
della suddetta proposta di soppressione della società
ricorrente;
- del provvedimento n. 105 del 5.1.1999, con cui il
Presidente del Consorzio per la Bonifica Parmense ha
comunicato alla ricorrente, in relazione alla disposta
soppressione, le modalità per il subentro del
Consorzio stesso nei compiti, funzioni e rapporti della
società ricorrente.
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Designato relatore, all'Udienza Pubblica del 14 dicembre
2006, il Cons. Giorgio Calderoni e uditi, altresì,
i difensori delle parti, presenti
come da verbale;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con l’atto introduttivo del giudizio, la Società
ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali in epigrafe,
che ne hanno disposto la soppressione con decorrenza 1.1.1999,
stabilendo altresì che il Consorzio della Bonifica
Parmense le subentrasse nell'esercizio dei compiti e delle
funzioni, nonché nei rapporti giuridici in atto;
oltre al consequenziale provvedimento di subentro, adottato
il 5 gennaio 1999 dal predetto Consorzio.
L’impugnazione, articolata su tre motivi, si basava
sostanzialmente su due ordini di censure, il primo e principale
dei quali dei quali (azionato con i primi due mezzi di ricorso)
involgeva la corretta applicazione della L.R. regionale
n. 16/87; mentre il secondo (dispiegato, in via espressamente
subordinata, con il terzo mezzo) riguardava l’illegittimità
costituzionale della specifica norma regionale di cui si
faceva applicazione (art. 4 della legge regionale n. 16/1987).
Resisteva al ricorso la sola Regione Emilia-Romagna.
II. Con sentenza parziale n. 619/2000, questo Tribunale
Amministrativo ha:
- disatteso l’interpretazione prospettata in via principale
con il primo e secondo motivo, espressamente rigettandoli;
- ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale del citato articolo
4 della legge regionale n. 16/1987 della Regione Emilia-Romagna
(in relazione agli articoli 117, 2, 18, 42 e 43 della Costituzione)
dedotta in via subordinata con il residuo terzo motivo,
questione che ha provveduto a sollevare dinanzi alla Corte
con separata ordinanza n. 9/2000, pubblicata in pari data.
Con ordinanza n. 13/2002, la Corte Costituzionale - premesso
che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione
è stata promulgata ed è entrata in vigore
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione), il
cui articolo 3 ha sostituito l'intero testo dell'articolo
117 della Costituzione - ha ritenuto necessario, in considerazione
del mutamento della norma costituzionale invocata come parametro
di giudizio, disporre la restituzione degli atti al giudice
remittente per un nuovo esame dei termini della questione.
Ritualmente riassunto il processo, la Sezione (cfr. ordinanza
11.6.2003, n. 77), dopo aver rivalutato “la questione
nella sua interezza”, ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata, sotto molteplici profili, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge
Regionale dell’Emilia-Romagna n. 16 del 1987, in relazione
agli artt. 117, 2, 3, 18,41, 42,43 della Costituzione.
III. Con sentenza 28 luglio 2004, n. 282, la Corte
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell'anzidetta disposizione regionale, alla stregua delle
considerazioni, che – per “estratto” dal
capo 3 della parte in diritto – di seguito si riportano:
“La Regione era ed è bensì competente
a disciplinare le attività di bonifica, a programmarle
sul territorio, a regolarne l'esercizio da parte degli enti
pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità
di gestione delle relative opere (cfr. sentenze n. 66 del
1992, n. 326 del 1998). In questo ambito non è escluso
che la legge regionale potesse e possa anche dettare norme
per disciplinare in modo nuovo forme di gestione, costituitesi
nel tempo in epoche risalenti, di opere di interesse generale,
come quelle di adduzione, di distribuzione, di utilizzo
e di recupero delle acque, e di sistemi irrigui.
Ma la norma impugnata non si limita a riordinare l'esercizio
delle attività di bonifica e la gestione delle relative
opere, bensì dispone senz'altro la soppressione ex
lege di organismi e di gestioni, anche di carattere privato,
stabilendo che i consorzi di bonifica - enti pubblici economici
a base associativa, nell'attuale configurazione (cfr., nella
Regione Emilia-Romagna, gli artt. 5 e 6 della legge regionale
26 novembre 1984, n. 59) - non solo subentrino nell'esercizio
dei compiti e delle funzioni dei predetti organismi, ma
succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi,
dunque pure nella titolarità dei beni eventualmente
posseduti, al di fuori di ogni procedura di eventuale ablazione
per ragioni di interesse pubblico, con conseguente corresponsione
di indennizzi.
In tal modo la norma censurata, da un lato, travalica il
limite, ora ricordato, del divieto di alterare le fondamentali
regole del diritto privato; dall'altro lato si risolve in
una violazione dei principi costituzionali di autonomia
e di salvaguardia della proprietà privata e della
libertà di associazione. La legge regionale, infatti,
pretende di incidere sulla stessa esistenza degli organismi
privati di cui dispone la soppressione, e dunque sul nucleo
irriducibile della loro autonoma sfera giuridica.”
IV. Nuovamente ripreso il presente giudizio,
la causa veniva chiamata per la discussione all’odierna
Udienza Pubblica, ivi passando in decisione.
V.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che
la presente controversia deve essere decisa, nel merito,
alla stregua del principio, da tempo enunciato dalla giurisprudenza
del Consiglio Stato (cfr. Sez. V, 18 gennaio 1984, n. 46),
secondo cui è viziato da illegittimità in
via riflessa il provvedimento amministrativo adottato in
applicazione di una disposizione di legge della quale, successivamente,
sia stata dichiarata la illegittimità costituzionale
(nella presente fattispecie, ad opera della richiamata sentenza
C. Cost. n. 282/2004).
Dalla menzionata declaratoria di incostituzionalità
del più volte citato art. 4 L.R. n. 16 del 1987,
consegue dunque - in accoglimento delle residue censure
(terzo motivo) che detta incostituzionalità prospettano
in via subordinata - l’illegittimità delle
impugnate deliberazioni soppressive della Giunta e del Consiglio
regionale, che devono, pertanto, essere annullate.
In via ulteriormente derivata va, altresì, annullato
il consequenziale provvedimento applicativo assunto dal
Consorzio della Bonifica Parmense in data 5.1.1999.
V.2. Quanto alla pronuncia sulle spese, il Collegio
osserva che la deduzione svolta in via principale da parte
ricorrente è stata ritenuta priva di fondamento con
la citata sentenza n. 619/2000 di questa Sezione, cosicché,
nel quadro complessivo della controversia che la presente
sentenza viene a definire, si è determinata, tra
attore privato e soggetto pubblico resistente, una parziale
e reciproca soccombenza (di grado più significativo
a carico proprio della Società ricorrente), che si
riverbera inevitabilmente sul capo della pronuncia concernente
le spese di lite: in definitiva, queste devono essere parzialmente
compensate e precisamente, vista la nota spese dimessa in
data odierna da parte ricorrente, vanno poste a carico della
Regione resistente nella misura arrotondata pari ad 1/3
di onorari e diritti, e così per un totale di €
11.000 (euro undicimila/00), al netto delle ritenute di
legge, nonché delle spese generali e di trasferta;
mentre devono essere compensate per il resto, nei confronti
della medesima Regione.
Le spese possono, invece, essere integralmente compensate
nei confronti dell’intimato e non costituito Consorzio,
che ha agito in via meramente consequenziale rispetto ai
deliberati regionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione II, definitivamente pronunziando sul ricorso in
premessa, lo ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione e,
per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti
di cui in epigrafe.
Condanna la Regione Emilia-Romagna a rifondere parzialmente
alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida per
tale parte in complessivi € 11.000 (euro undicimila/00),
al netto delle ritenute di legge, delle spese generali e
di trasferta.
Spese compensate, per il resto, nei confronti della Regione
Emilia Romagna.
Spese integralmente compensate nei confronti del Consorzio
della Bonifica Parmense.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 14 dicembre 2006.
Presidente
Cons. Rel. est.
Depositata in Segreteria in data 18/01/07
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