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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 gennaio 2007 n. 29
G. Calderoni Pres. ff Est.
Società degli Utenti delle Acque del Canale Naviglio Taro ed altro (Avv.ti G. Isi e F. Soncini) contro la Regione Emilia-Romagna (Avv.ti S. Baccolini e F. Rizzo) ed il Consorzio della Bonifica Parmense (non costituito)


Acque pubbliche e private - sentenza Corte Costituzionale 28 luglio 2004, n. 282 - Ha dichiarato l’incostituzionalità dell’ art. 4 L.R. Emilia Romagna n. 16 del 1987 - Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale che hanno stabilito la soppressione della Società degli Utenti delle Acque del Canale Naviglio Taro ed il conseguente subentro del Consorzio della Bonifica Parmense - Illegittimità

Alla luce della sentenza Corte Costituzionale 28 luglio 2004, n. 282, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’ art. 4 L.R. Emilia Romagna n. 16 del 1987, sono illegittime le deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale che hanno stabilito la soppressione della Società degli Utenti delle Acque del Canale Naviglio Taro ed il conseguente subentro, nell'esercizio dei relativi compiti, funzioni e rapporti giuridici in atto, del Consorzio della Bonifica Parmense


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II




Registro Sentenze:
29/07
Registro Generale: 355/1999




nelle persone dei Signori:

GIORGIO CALDERONI Presidente f.f., relatore
ALBERTO PASI Cons.

UGO DI BENEDETTO Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 355/1999 proposto dalla

Società degli Utenti delle Acque del Canale Naviglio Taro e dal sig. Antonio Rizzi rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Isi e F. Soncini ed elettivamente domiciliati presso l'avv. R. Miniero in Bologna via Mazzini n. 2/3;

contro



- Regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Baccolini e F. Rizzo ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Bologna via San Gervasio n. 10;
- Consorzio della Bonifica Parmense, non costituito in giudizio;

per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1837/1998 di proposta di soppressione della società ricorrente;
- della deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1031/1998, di approvazione della suddetta proposta di soppressione della società ricorrente;
- del provvedimento n. 105 del 5.1.1999, con cui il Presidente del Consorzio per la Bonifica Parmense ha comunicato alla ricorrente, in relazione alla disposta soppressione, le modalità per il subentro del Consorzio stesso nei compiti, funzioni e rapporti della società ricorrente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Designato relatore, all'Udienza Pubblica del 14 dicembre 2006, il Cons. Giorgio Calderoni e uditi, altresì, i difensori delle parti, presenti
come da verbale;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



I.
Con l’atto introduttivo del giudizio, la Società ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali in epigrafe, che ne hanno disposto la soppressione con decorrenza 1.1.1999, stabilendo altresì che il Consorzio della Bonifica Parmense le subentrasse nell'esercizio dei compiti e delle funzioni, nonché nei rapporti giuridici in atto; oltre al consequenziale provvedimento di subentro, adottato il 5 gennaio 1999 dal predetto Consorzio.
L’impugnazione, articolata su tre motivi, si basava sostanzialmente su due ordini di censure, il primo e principale dei quali dei quali (azionato con i primi due mezzi di ricorso) involgeva la corretta applicazione della L.R. regionale n. 16/87; mentre il secondo (dispiegato, in via espressamente subordinata, con il terzo mezzo) riguardava l’illegittimità costituzionale della specifica norma regionale di cui si faceva applicazione (art. 4 della legge regionale n. 16/1987).
Resisteva al ricorso la sola Regione Emilia-Romagna.
II. Con sentenza parziale n. 619/2000, questo Tribunale Amministrativo ha:
- disatteso l’interpretazione prospettata in via principale con il primo e secondo motivo, espressamente rigettandoli;
- ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 4 della legge regionale n. 16/1987 della Regione Emilia-Romagna (in relazione agli articoli 117, 2, 18, 42 e 43 della Costituzione) dedotta in via subordinata con il residuo terzo motivo, questione che ha provveduto a sollevare dinanzi alla Corte con separata ordinanza n. 9/2000, pubblicata in pari data.
Con ordinanza n. 13/2002, la Corte Costituzionale - premesso che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha sostituito l'intero testo dell'articolo 117 della Costituzione - ha ritenuto necessario, in considerazione del mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione.
Ritualmente riassunto il processo, la Sezione (cfr. ordinanza 11.6.2003, n. 77), dopo aver rivalutato “la questione nella sua interezza”, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, sotto molteplici profili, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 16 del 1987, in relazione agli artt. 117, 2, 3, 18,41, 42,43 della Costituzione.
III. Con sentenza 28 luglio 2004, n. 282, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'anzidetta disposizione regionale, alla stregua delle considerazioni, che – per “estratto” dal capo 3 della parte in diritto – di seguito si riportano:
La Regione era ed è bensì competente a disciplinare le attività di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l'esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità di gestione delle relative opere (cfr. sentenze n. 66 del 1992, n. 326 del 1998). In questo ambito non è escluso che la legge regionale potesse e possa anche dettare norme per disciplinare in modo nuovo forme di gestione, costituitesi nel tempo in epoche risalenti, di opere di interesse generale, come quelle di adduzione, di distribuzione, di utilizzo e di recupero delle acque, e di sistemi irrigui.
Ma la norma impugnata non si limita a riordinare l'esercizio delle attività di bonifica e la gestione delle relative opere, bensì dispone senz'altro la soppressione ex lege di organismi e di gestioni, anche di carattere privato, stabilendo che i consorzi di bonifica - enti pubblici economici a base associativa, nell'attuale configurazione (cfr., nella Regione Emilia-Romagna, gli artt. 5 e 6 della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59) - non solo subentrino nell'esercizio dei compiti e delle funzioni dei predetti organismi, ma succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi, dunque pure nella titolarità dei beni eventualmente posseduti, al di fuori di ogni procedura di eventuale ablazione per ragioni di interesse pubblico, con conseguente corresponsione di indennizzi.
In tal modo la norma censurata, da un lato, travalica il limite, ora ricordato, del divieto di alterare le fondamentali regole del diritto privato; dall'altro lato si risolve in una violazione dei principi costituzionali di autonomia e di salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione. La legge regionale, infatti, pretende di incidere sulla stessa esistenza degli organismi privati di cui dispone la soppressione, e dunque sul nucleo irriducibile della loro autonoma sfera giuridica.

IV. Nuovamente ripreso il presente giudizio, la causa veniva chiamata per la discussione all’odierna Udienza Pubblica, ivi passando in decisione.
V.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che la presente controversia deve essere decisa, nel merito, alla stregua del principio, da tempo enunciato dalla giurisprudenza del Consiglio Stato (cfr. Sez. V, 18 gennaio 1984, n. 46), secondo cui è viziato da illegittimità in via riflessa il provvedimento amministrativo adottato in applicazione di una disposizione di legge della quale, successivamente, sia stata dichiarata la illegittimità costituzionale (nella presente fattispecie, ad opera della richiamata sentenza C. Cost. n. 282/2004).
Dalla menzionata declaratoria di incostituzionalità del più volte citato art. 4 L.R. n. 16 del 1987, consegue dunque - in accoglimento delle residue censure (terzo motivo) che detta incostituzionalità prospettano in via subordinata - l’illegittimità delle impugnate deliberazioni soppressive della Giunta e del Consiglio regionale, che devono, pertanto, essere annullate.
In via ulteriormente derivata va, altresì, annullato il consequenziale provvedimento applicativo assunto dal Consorzio della Bonifica Parmense in data 5.1.1999.
V.2. Quanto alla pronuncia sulle spese, il Collegio osserva che la deduzione svolta in via principale da parte ricorrente è stata ritenuta priva di fondamento con la citata sentenza n. 619/2000 di questa Sezione, cosicché, nel quadro complessivo della controversia che la presente sentenza viene a definire, si è determinata, tra attore privato e soggetto pubblico resistente, una parziale e reciproca soccombenza (di grado più significativo a carico proprio della Società ricorrente), che si riverbera inevitabilmente sul capo della pronuncia concernente le spese di lite: in definitiva, queste devono essere parzialmente compensate e precisamente, vista la nota spese dimessa in data odierna da parte ricorrente, vanno poste a carico della Regione resistente nella misura arrotondata pari ad 1/3 di onorari e diritti, e così per un totale di € 11.000 (euro undicimila/00), al netto delle ritenute di legge, nonché delle spese generali e di trasferta; mentre devono essere compensate per il resto, nei confronti della medesima Regione.
Le spese possono, invece, essere integralmente compensate nei confronti dell’intimato e non costituito Consorzio, che ha agito in via meramente consequenziale rispetto ai deliberati regionali.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti di cui in epigrafe.
Condanna la Regione Emilia-Romagna a rifondere parzialmente alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida per tale parte in complessivi € 11.000 (euro undicimila/00), al netto delle ritenute di legge, delle spese generali e di trasferta.
Spese compensate, per il resto, nei confronti della Regione Emilia Romagna.
Spese integralmente compensate nei confronti del Consorzio della Bonifica Parmense.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 14 dicembre 2006.
Presidente
Cons. Rel. est.

Depositata in Segreteria in data 18/01/07



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