REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2461/98 proposto da
PRAEDIUM s.r.l. in persona dell’amministratore unico, sig. Nilo Lombardi, rappresentata e difesa dall’avv. Monica Passalacqua ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in Firenze, via degli Artisti n. 20,
contro
- la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vanna Console, con domicilio eletto presso la medesima in Firenze, via Cavour n. 18,
- il Comune di Carmignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Cecchi e presso lo studio del medesimo domiciliato, in Firenze, via Masaccio 172,
per l’annullamento
della variante organica al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione adottata dal Comune di Carmignano con delibere consiliari 26 maggio 1992 n. 86 e 25 settembre 1996 n. 58, nonché le delibere consiliari 26 aprile 1995 n. 19, 27 aprile 1995 n. 20 e 28 aprile 1995 n. 21 di controdeduzioni alle osservazioni, e approvata dalla regione Toscana con delibera della Giunta regionale 20 aprile 1998 n. 369, con gli stralci, prescrizioni, inviti e raccomandazioni di cui al parere della CRTA di cui il Comune di Carignano ha preso atto con delibera consiliare 24 giugno 1998 n. 47.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Riferisce la società ricorrente di essere proprietaria di un terreno posto in Comune di Carignano della superficie di mq. 6.292 destinato dal Regolamento edilizio, con annesso Programma di fabbricazione approvato nel 1973, parte a fascia di rispetto stradale, parte a parcheggio, parte inserito in zona A con possibilità di edificazione condizionata all'approvazione di un piano particolareggiato anche di iniziativa privata.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 85 del 26 maggio 1992 il Comune di Carmignano adottava una variante organica al PDF attribuendo all'area in questione destinazione, parte a parcheggio, parte a zona A3, parte a zona B3 area di completamento, destinazione che, ad avviso della ricorrente, si palesava del tutto consona alla ubicazione della stessa, trattandosi dell'unica area centrale non ancora edificata.
Successivamente alla pubblicazione venivano presentate 167 osservazioni, tra le quali quella della ricorrente società che proponeva di modificare la zona di completamento B3 in zona di espansione C1-3 e l'osservazione n. 97 che proponeva lo stralcio di numerose aree edificabili, tra cui quella della ricorrente. Tali osservazioni venivano esaminate, a distanza di quasi tre anni, nell'aprile del 1995, dapprima dalla Giunta comunale la quale riteneva che di non accogliere la modifica proposta dalla Praedium s.r.l. e di accogliere in parte la riduzione di edificabilità sull'area della ricorrente richiesta con l'osservazione n. 97.
In seguito anche il Consiglio comunale, con deliberazioni n. 19, 20 e 21, approvate in data 26, 27 e 28 aprile 1995, faceva proprie tali determinazioni. Venivano tuttavia prese in esame due ulteriori osservazioni presentate, evidentemente oltre i termini dal Presidente del Comitato parco museo e dal Presidente del Circolo ARCI.
La variante veniva quindi trasmessa alla Regione Toscana per l'approvazione. Nell'ambito di tale procedimento la società ricorrente inoltrava il 22 febbraio 1996 ulteriori osservazioni con le quali evidenziava le anomalie del procedimento seguito dalla Giunta e dal Consiglio comunale e l'assoluta mancanza di motivazione quanto all'accoglimento dell'osservazione n. 97 con conseguente modifica della destinazione già attribuita all’area di proprietà della ricorrente.
La variante veniva esaminata dalla CRTA che proponeva consistenti stralci delle aree di espansione per mancanza di adeguate indagini sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente e sulla consistenza del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e, in particolare, con riferimento ai centri abitati, lo stralcio, per motivi urbanistici di un rilevante numero di interventi di nuova edificazione ivi compreso, per il centro di Carmignano, lo stralcio della zona B3 "in quanto trattasi di area totalmente inedificata la cui definizione come zona di completamento appare in contrasto con quanto disposto daI DM n. 1444/68 e con quanto definito dall'articolo 4 delle NTA".
Quanto alle osservazioni la CRTA proponeva di accogliere, concordando con l'amministrazione comunale, l'osservazione n. 97.
Con la deliberazione 20 aprile 1998 n. 369 la Giunta regionale, ritenuto di condividere il parere della CRTA anche in merito alle osservazioni presentate e all'e istanze pervenute direttamente alla Regione Toscana, approvava la variante organica al Regolarmente edilizio con annesso Piano di fabbricazione "subordinatamente alle prescrizioni e con gli stralci, gli inviti, le raccomandazioni e le considerazioni contenute nel parere della CRTA”.
Con delibera del consiglio comunale 24 giugno 1998 n. 47 il Comune di Carmignano approvava quanto deciso dalla Regione Toscana senza controdedurre alle prescrizioni da essa imposte.
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 10 della l. n. 1150/1942 e agli artt. 9, 10, 11 della l. reg. n. 74/1984 e ai principi da tali norme desumibili. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione.
2. Violazione di legge con riferimento all’art. 2 del DPCM 2 aprile 1968 n. 1444. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di presupposti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, errore. Eccesso di potere per sviamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti del procedimento di approvazione della variante organica al Regolamento edilizio, con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Carmignano .
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Fondato, in particolare, si palesa il primo motivo di impugnazione.
Lamenta, infatti, la società ricorrente la sostanziale violazione del procedimento per l’approvazione della variante secondo il modello legale delineato dalla legge n. 1150/1942. Invero, alle già ingenti modifiche alla variante organica di cui trattasi, cui ha sostanzialmente dato corso l’Amministrazione comunale, accogliendo le osservazioni di carattere generale presentate dai privati che riducevano la variante a circa 250.000 mc. (rispetto alla previsione iniziale di un’espansione edilizia per circa 352.000 mc), hanno poi fatto seguito i pesanti stralci operati in via autonoma dalla Regione, che ha ridotto la variante a circa 80.000 mc.. Questi, per la loro estensione e generalità, riferendosi a tutto il territorio comunale, alle infrastrutture stradali e agli ampliamenti di volumetria in zona turistica, hanno stravolto le originarie scelte dell’Amministrazione.
La Regione ha quindi apportato al piano adottato sostanziali modifiche, in violazione dell’art. 10 della l. 1150/42. Le modifiche d’ufficio che possono essere introdotte in sede di approvazione regionale, ex art. 36, 3° co., della legge urbanistica, sono quelle per le finalità indicate dal 2° comma dell’art. 10 L. 1150/42, mentre nella specie le giustificazioni addotte per le modificazioni sono solo in parte riconducibili alle previsioni del citato art. 36, con la conseguenza che la Regione appare avere esercitato un potere che non le competeva e, in ogni caso, l’ampiezza delle modificazioni introdotte avrebbe reso necessaria la ripubblicazione del piano e la riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni.
L’assunto appare condivisibile.
Come precisato dal Comune nelle sue difese, nella Regione Toscana i Programmi di Fabbricazione, come quello di cui si controverte, sono stati “equiparati a tutti gli effetti ai piani regolatori generali”, con l’espressa previsione che le varianti agli stessi “sono approvate con le procedure previste per i piani regolatori generali” (art. 14 L.R. Toscana n. 74/1984).
Nella fattispecie ha conseguentemente trovato applicazione non il procedimento di cui all’art. 36 della l. n. 1150/42 (normativa specifica in ambito nazionale prevista per i regolamenti edilizi ed annessi PdF) ma quello ordinario di cui agli artt. 8, 9 e 10 della predetta L.U. del 1942 (ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. 74/84). La persistente operatività della citata legge regionale per gli strumenti urbanistici adottati, come quello in questione, prima della L.R. 5/95, è stata poi sancita dall’art. 40 comma 1 della legge stessa, che nella fattispecie ha trovato peraltro applicazione (seconda parte dello stesso comma) per la fase dell’approvazione della variante al PdF di Carmignano.
Tanto premesso, questa Sezione ha già avuto modo di palesare, in fattispecie del tutto analoga (TAR Toscana, sez. I, 17 febbraio 2004, n. 430) un orientamento dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi.
Si è infatti rilevato che: “La variante in questione, adottata nel 1992, era motivata in riferimento alla necessità di stabilire un chiaro rapporto tra previsioni comunali e sovracomunali, all’esaurimento delle previsioni del piano vigente, all’incentivazione del flusso migratorio verso specifiche realtà, alla disciplina del recupero edilizio, all’adeguamento degli standards, alla verifica del sistema viario, all’adeguamento e aggiornamento della cartografia. Sostanzialmente, dunque, pur nella varietà e molteplicità delle finalità ispiratrici dell’intervento di pianificazione, non sembra che possa negarsi, nell’ambito delle finalità stesse, il carattere prioritario o quanto meno altamente caratterizzante costituito dalle previsioni relative alla disciplina dello sviluppo urbanistico del territorio. Non a caso nella stessa relazione in data 12.12.1991 del Tecnico comunale (allegata alla delibera 85/92 di adozione della variante), si specifica che “detta variante è stata approntata per disciplinare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale poiché le previsioni attuali sono praticamente esaurite”. Ebbene, a fronte di ciò è accaduto…non solo che le previsione di incremento edilizio ed urbanistico sono state drasticamente ridimensionate (per circa un terzo dell’iniziale previsione) a seguito della presentazione di alcune “osservazioni” riduttive di carattere generale condivise e fatte proprie dal Comune, ma altresì che nella fase di approvazione regionale sono stati apportati ulteriori stralci che hanno in definitiva ridotto la variante dall’iniziale previsione di espansione edilizia per circa 352.000 mc. ad una residua prospettiva edificatoria di circa 80.000 mc.. Il ridimensionamento operato appare effettivamente consistente ed esso -tenuto anche conto delle dimensioni comunali, e considerato che la riduzione stessa investe ampie zone del territorio, ricomprendendo non solo previsioni edificatorie e di espansione di vario genere ma anche infrastrutture per nuova viabilità ed aree per attrezzature e servizi (cfr. parere in atti della Commissione Regionale Tecnico Amministrativa)- ha dunque operato, ad avviso del Collegio, uno stravolgimento delle originarie scelte dell’Amministrazione, un radicale cambiamento della filosofia ispiratrice della variante, una profonda deviazione, insomma, dai criteri originariamente posti alla base dell’intervento di pianificazione. In casi di questo genere, peraltro, la modifica in itinere del Piano (sia che intervenga in sede di accoglimento da parte del Comune di osservazioni pervenute) sia che trovi ragione in atti regionali della fase di approvazione, non è rispondente allo schema ed ai limiti di cui agli artt. 9 e 10 della L.U. del 1942, ma ne costituisce deviazione e presuppone dunque la riadozione del piano e la riapertura della fase delle osservazioni (vedi CdS, IV, n. 4902 del 25.9.2002 e n. 4977 del 5.9.2003). Se anche poi la modifica a seguito delle osservazioni è nel caso in esame da imputare, sul piano dispositivo, alle determinazioni regionali (per la configurazione di mera proposta che il Comune ha inteso dare al recepimento, da parte sua, delle osservazioni stesse e conseguenti modifiche di Piano), ugualmente, ad avviso del Collegio, si è nella specie al di fuori (per il rilievo delle modifiche stesse e considerato che non tutte sono motivate con quelle ragioni di protezione ambientale le quali solamente potrebbero al limite giustificare anche modifiche essenziali del Piano in sede di approvazione) degli ambiti modificativi ammessi in sede regionale. Né vale, ad emendare la fase di radicale ed anomalo intervento regionale, la presa d’atto del Comune con successiva delibera, stante il fatto che le prescrizioni imposte dalla Regione erano in larga parte vincolanti ed atteso che non vi è stata comunque riapertura della fase partecipativa. L’art. 40, comma 1, della l. reg. n. 5/95 ammette bensì la possibilità di mera presa d’atto da parte del Comune di stralci e prescrizioni introdotte in sede di approvazione regionale; tuttavia, poiché la norma regionale suddetta va coordinata con gli artt. 9 e 10 della L.U. 1150/42, deve ritenersi che tale possibilità (e l’esclusione della riapertura della fase di pubblicazione e delle osservazioni) sia limitata ai casi di modifiche non essenziali o comunque ammesse dall’art. 10 delle legge suddetta del 1942. Quanto agli stralci, va rilevato, in generale, che essi, per la loro rilevanza, ben possono incidere sul piano nella sua interezza determinandone, in violazione dei normali percorsi procedimentali previsti dalla legge, una radicale immutazione, dando luogo, sostanzialmente, ad un piano del tutto diverso da quello adottato (cfr. CdS, IV, n.524 del 20.6.1994). Nella fattispecie, all’esame, appunto, stralci e prescrizioni si solo sovrapposti ed il procedimento ne è risultato alfine viziato”.
Per le considerazioni che precedono e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, il ricorso deve essere accolto, conseguendone l’annullamento degli atti impugnati, negli stretti limiti dell’interesse dedotto dalla parte ricorrente.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi in motivazione precisati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 6 dicembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 GENNAIO 2007