REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
GIORGIO CALDERONI - Presidente f.f.
ALBERTO PASI - Cons. , relatore
UGO DI BENEDETTO - Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 14 Dicembre 2006
Visto il ricorso 967/1988 proposto da:
COMUNE BELLARIA IGEA MARINA
rappresentato e difeso da:
GRAZIOSI AVV. BENEDETTO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA DEI MILLE 7/2
presso
GRAZIOSI AVV. BENEDETTO
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA
per l'annullamento,
dell’ordinanza del CO.RE.CO. di Rimini adottata in seduta 26.4.1988 portante l’annullamento delle delibere del Consiglio Comunale n.570 del 12.11.1987 e n. 150 del 29.3.1988.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Alberto Pasi;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2006 l’avv. Graziosi per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con delibera consiliare 12 novembre 1987, n. 570, il Comune di Belluria – Igea Marina ha promosso la costituzione di una società per azioni, cui esso partecipa con cittadini ed operatori economici, per la progettazione e la realizzazione del porto turistico di Bellaria Igea – Marina.
Dopo richiesta ed acquisizione di chiarimenti, il Comitato Regionale di Controllo
–Sezione di Rimini-, con l’ordinanza (26 aprile 1988, n.5683) impugnata, ha annullato tale deliberazione consiliare, ritenendo che l’oggetto sociale fosse indefinito, in mancanza di localizzazione delle opere da realizzare e di un conforme piano particolareggiato, nonché impossibile giuridicamente senza il necessario presupposto della previsione urbanistica attuativa.
Non costituito il CO.RE.CO., la causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.
Il ricorso è fondato, e il Collegio ritiene quindi di dover confermare l’orientamento espresso in sede cautelare.
Infatti, le società per azioni ben possono costituirsi anche senza che siano indicati e conosciuti i beni immobili sui quali opereranno; una tale localizzazione non è infatti compresa tra i requisiti richiesti dall’art. 1346 del Codice Civile per l’oggetto del contratto in generale, che deve essere semplicemente determinabile, e non necessariamente determinato; essa non è richiesta nemmeno per la costituzione della società, non essendo indicata dall’art. 2328 C.C. tra il contenuto necessario dell’atto costitutivo.
Quanto alla conclamata impossibilità dell’oggetto sociale in mancanza della conforme previsione urbanistica di dettaglio, il collegio ritiene che se essa impedisce effettivamente la costruzione materiale del porto, fino al momento in cui non sarà posta in essere tale condizione, mediante approvazione di idoneo piano particolareggiato, certamente non impedisce, frattanto, la costituzione di società per lo svolgimento di tale attività laddove l’art. 1347 del Codice Civile espressamente ammette che il requisito della possibilità dell’oggetto si perfezioni successivamente alla conclusione del contratto (sociale). Ritenuti quindi insussistenti i vizi di indeterminatezza ed impossibilità dell’oggetto sociale rilevati dal CO.RE.CO., come esattamente dedotto con il secondo motivo, il ricorso va accolto, con annullamento dell’impugnata ordinanza 26 aprile 1988, n. 5683.
Assorbite le residue censure.
Le spese di lite sono separatamente liquidate in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TAR Emilia Romagna, Sez. II, Bologna, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna la Regione Emilia Romagna al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi €.2500(duemilacinquecento) in favore del Comune ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Segreteria in data 17.01.07