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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
(Sezione II quater)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 344/2003, proposto da
MENZIONE Annamaria, MENZIONE Luca e Società
SERVIM s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore
arch. Corrado Menzione, tutti rappresentati e difesi dagli
avv.ti Piero d’Amelio e Giovanni C. Sciacca ed elettivamente
domiciliati presso il loro studio in Roma, Via della Vite
n. 7;
contro
il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI,
Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio,
in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
del Comune di META (Napoli), costituitosi in
giudizio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Ferdinando Pinto ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianni Serges
in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7;
per l’annullamento
previ gli opportuni provvedimenti cautelari:
- del decreto 29.11.2002, con cui il Direttore Generale
per i beni Architettonici e per il paesaggio ha esercitato
il diritto di prelazione a favore del Comune di Meta su
un immobile vincolato sito in Meta, Via Caracciolo n. 17,
per il prezzo di Euro 125.808, 50;
- nonché di tutti gli atti connessi o conseguenti,
anteriori o successivi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di
Meta;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 29 novembre 2006
il consigliere Renzo CONTI;
Uditi, ai preliminari, l’Avv.to G. Crisostomo Sciacca
per i ricorrenti, l’Avv.to dello Stato Paola Palmieri
e l’Avv.to Fabio Quojani, per delega dell’Avv.
F. Pinto, per il Comune di Meta.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il 10-11 gennaio
2003 e depositato il successivo 15 gennaio, i ricorrenti
indicati in epigrafe espongono:
- che la società Servim a r.l., oggi in liquidazione,
era un esempio tipico di società di puro godimento
familiare per amministrare e proteggere un bene familiare,
di cui erano quotisti, al 50% ciascuno, i germani Annamaria
e Luca Menzione;
- la società era proprietaria di un unico bene: un
importante appartamento sito in Comune di Meta, alla Via
Caracciolo n. 17, su cui gravava un vincolo di rilevante
interesse storico-artistico, acquistato dalla medesima società
nel 1989 dai coniugi Corrado e Rosanna Menzione, senza che
il Ministero ritenesse di esercitare il diritto di prelazione;
- che i proprietari delle quote decisero di porre in liquidazione
la società al fine di riportare la proprietà
dell’unico bene sociale direttamente nelle proprie
mani e, utilizzando la normativa fiscale di favore di cui
all’art. 3, n. 5, della legge 28.12.2001 n. 448, con
atto del notaio Porta 27.9.2002 rep. 3781, si provvedeva
ad assegnare “agli unici soci Menzione Annamaria
e Menzione Luca, in parti uguali ed indivisa, a parziale
tacitazione ed a parziale corrispettivo delle loro rispettive
quote in partecipazione al capitale della società,
la piena proprietà dell’immobile di cui in
premessa” evidenziando che “unicamente
ai fini fiscali il valore del bene assegnato viene determinato
in misura pari a quella risultante dall’applicazione
dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta
alla rendita catastale e viene fissato, pertanto, in Euro
125.808.90”;
- che, trattandosi di bene vincolato, l’assegnazione
veniva notificata al Ministero per i beni cultutali e ambientali-Soprintendenza
di Napoli e Provincia che, a sua volta la trasmetteva alla
Regione, alla Provincia ed al Comune di Meta
- che quest’ultimo, nonostante una diffida dei ricorrenti,
deliberava il diritto di esercitare il diritto di prelazione
al prezzo irrisorio di Euro 125.808,90, senza attendere
il quesito precedentemente posto dalla Soprintendenza al
Ministero;
- che inizia a questo punto a snodarsi una sequenza di pareri
ed opinamenti diversi da parte del Soprintendente Regionale,
della Direzione Generale del Ministero, dell’Avvocatura
distrettuale di Napoli, dell’Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ultima si è espressa nel senso che
l’atto di assegnazione in questione debba considerarsi
a titolo oneroso e, come tale, soggetto al diritto di prelazione
con la semplice corresponsione del valore dichiarato dalla
parte cedente;
- che, sulla base di tale parere, la Direzione Generale
del Ministero, contraddicendo il diverso parere espresso
dall’avvocatura Distrettuale di Napoli, ha emanato
il provvedimento impugnato, con cui consente al Comune di
Meta di appropriarsi, al prezzo di 125 mila euro, di un
bene che l’Agenzia del Territorio ha stimato oltre
1,5 milioni di euro.
Ciò esposto hanno chiesto l’annullamento del
predetto provvedimento, deducendo al riguardo i seguenti
motivi, così dai medesimi ricorrenti paragrafati
ed ulteriormente illustrati nella memoria del 17.11.2006:
1) violazione di legge (art. 59 D.Lgs. 490/99); eccesso
di potere per errore sui presupposti e sviamento; difetto
di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà
manifesta; perplessità della motivazione;
2) ancora violazione di legge (art. 59 D.Lgs. 490/99); eccesso
di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; errore
sui presupposti; contraddittorietà e perplessità
dell’azione amministrativa; ingiustizia manifesta
e sviamento.
Si sono costituiti per resistere il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, che ha depositato atti il
19.2.2003 e il Comune di Meta, il quale nell’atto
di costituzione del 5.2.2003 ha contrastato le tesi dei
ricorrenti ed ha ribadito le proprie nella memoria del 6.11.2006.
Con ordinanza collegiale della seconda sezione n. 632 del
5.2.2003 – successivamente confermata dal Consiglio
di Stato, sez. V, con ordinanza n. 1986 del 20.5.2003 -
la richiesta di sospensione dell’atto impugnato è
stata accolta.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione
all’udienza pubblica del 29 novembre 2006.
DIRITTO
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento
del decreto del 29.11.2002, con il quale il Ministero per
i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art.
61 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, ha esercitato il diritto
di prelazione in favore del Comune di Meta, su un appartamento
sito nel medesimo Comune in Via Caracciolo n. 17 per il
prezzo di Euro 125.808, 50 sottoposto a vincolo ex previgente
legge n. 1089/1939 ed assegnato ai soci ricorrenti in sede
di liquidazione della Soc. Servim.
Tale provvedimento è stato adottato in conformità
al parere prot. n. 116556 del 28.11.2002 dell’Avvocatura
Generale dello Stato, secondo la quale detta assegnazione
sarebbe a titolo oneroso nella duplice considerazione che
i soci nell’accrescere il proprio patrimonio personale
con la quota di bene assegnato, perdono contestualmente
i diritti sulla società e che l’atto indica
inequivocabilmente il valore del trasferimento, consentendo
così l’esercizio del diritto di prelazione.
Con il primo motivo di gravame i ricorrenti deducono la
violazione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 490/1999 ed
il vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti,
sull’assunto che l’atto di assegnazione in sede
di liquidazione ai due soci dell’unico bene della
società (l’appartamento di cui sopra) non potrebbe
considerarsi “atto a titolo oneroso”
e che pertanto, come tale, sarebbe sottratto alla disciplina
del diritto di prelazione di cui al citato art. 59.
A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamano la
giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 3.4.2000
n. 1889 e quella ivi citata), la quale ha evidenziato che
la previsione della prelazione di cui alla legge n. 1089/1939
(poi trasfusa nel D.Lgs. n. 490/1999) è applicabile
“a tutte le regolamentazioni convenzionali che
vedano comunque, oltre che la realizzazione di un effetto
traslativo, l’assunzione di obbligazioni a carico
di entrambe le parti del negozio”.
Effetti questi che, secondo i ricorrenti, non si verificherebbero
nel caso di assegnazione di specie, atteso che, come chiarito
dalla Giurisprudenza civile (Cass.III, 24.10.1963 n. 6256),
dette assegnazioni non potrebbero qualificarsi come trasferimenti
a titolo oneroso. In particolare viene richiamata la sentenza
della medesima sezione (1.12.1987 n. 8936) che, più
specificamente, ha escluso la possibilità dell’esercizio
dell’analogo diritto di prelazione agraria alla chiusura
della società nell’ipotesi di assegnazione
dei singoli beni ai soci, proprio sul presupposto che non
vi sarebbe un trasferimento a titolo oneroso prodotto da
un contratto a prestazioni corrispettive.
Tale tesi è contrastata dal Comune di Meta, oltre
che nella considerazione che la giurisprudenza relativa
alla prelazione agraria sarebbe inconferente, anche sull’assunto
che l’onerosità dell’assegnazione troverebbe
conferma nell’art. 1 del D.P.R. 131/1986, secondo
il quale l’imposta di registro sarebbe dovuta anche
per le “assegnazioni ai soci a qualsiasi titolo
dalle società di ogni tipo”.
Il collegio ritiene di condividere la tesi dei ricorrenti
ed il motivo dedotto risulta conseguentemente fondato.
Al riguardo si osserva preliminarmente che non è
contestato tra le parti che mentre l’art. 55 del D.Lgs.
n. 490/1999 n. 490 assoggetta ad autorizzazione ministeriale
qualsiasi alienazione di beni culturali vincolati, in relazione
alle quali tutte sussiste l’obbligo di denuncia al
Ministero per i beni culturali e ambientali, il successivo
art. 59 prevede la possibilità dell’esercizio
del diritto di prelazione dello stesso Ministero a proprio
favore (ovvero a favore della regione, della Provincia o
del Comune ai sensi dell’art. 61) unicamente per i
beni culturali “alienati a titolo oneroso”.
Presupposto, quindi, dell’esercizio del diritto di
prelazione non è tanto una regolamentazione negoziale
che comunque comporti un effetto traslativo della proprietà,
quanto la circostanza che la stessa sia “a titolo
oneroso”.
Nella specie non è in contestazione l’effetto
traslativo della proprietà del bene da parte dell’atto
di assegnazione ai due soci ricorrenti, ma unicamente la
sua natura onerosa.
Come precisato più volte dalla giurisprudenza amministrativa
richiamata dai ricorrenti (C.d.S., IV, 3.4.2000 n. 1889;
id., VI 30.4.1997 n. 679; id., 10.6.1987 n. 400), condivisa
dal Collegio, il carattere oneroso del trasferimento di
proprietà è “caratterizzato dall’esistenza
di un reciproco sacrificio patrimoniale delle parti allo
scopo di conseguire un’attribuzione patrimoniale”.
Tale sacrificio patrimoniale, secondo la giurisprudenza
civile (Cass., III; 1.12.1987 n. 8936), parimenti richiamata
dai ricorrenti e condivisa dal collegio, non è riscontrabile
nell’ipotesi di assegnazione in natura del patrimonio
netto della società all’atto della sua liquidazione.
Ciò nella considerazione, ben evidenziata dalla stessa
giurisprudenza, che tra i diritti del socio verso la società
vi è quello di cui all’art. 2350 cod. civ.
ad una parte proporzionale del patrimonio netto sociale
risultante dalla liquidazione della società, il cui
procedimento, pur postulando l’alienazione dell’attivo
netto (soddisfatti i creditori) per convertirlo in una somma
di danaro da distribuire ai soci proporzionalmente alla
quota azionaria posseduta, non esclude che i beni costituenti
il patrimonio netto vengano assegnati proporzionalmente
ai soci, sulla base di una deliberazione assembleare in
tal senso, senza che ciò possa costituire una datio
in solutum. Trattasi, infatti, di due alternativi contenuti
del diritto di ciascun socio di cui al citato art. 2350
cod. civ. ad una parte proporzionale del patrimonio netto
risultante dalla liquidazione, con la conseguenza che allo
scioglimento della società con assegnazione del patrimonio
netto ai soci in natura non può configurarsi un trasferimento
a titolo oneroso, prodotto da un contratto a prestazioni
corrispettive.
Ciò è tanto più vero nell’ipotesi
di specie, dove la Società Servim, che non è
contestato essere “una società di puro godimento
familiare” dell’unico bene rappresentato dall’appartamento
in questione, si è limitata a restituire ciò
che aveva ottenuto in sede di conferimento all’atto
della sua costituzione, senza, pertanto, alcun “sacrificio
patrimoniale” in quanto la società non assume
in sede di assegnazione alcuna nuova obbligazione, il che
esclude la natura onerosa dell’assegnazione in questione.
E’ ben vero che le argomentazioni di cui sopra, come
eccepito dalla difesa comunale, sono state espresse con
riferimento alla diversa ipotesi di prelazione agraria di
cui all’art. 8 della legge n. 590/1965, ma è
anche vero che le stesse sono condivise dal collegio in
quanto non è in discussione la diversità della
prelazione culturale rispetto a quella agraria - le quali
hanno ratio e soggetti beneficiari diversi (la tutela dei
beni culturali e lo Stato, nella prima e la tutela delle
posizioni dell’affittuario, mezzadro, colono o compartecipante,
nella seconda) - ma il concetto di onerosità e questo
è identico in entrambe le fattispecie.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa
comunale, la conclusione di cui sopra sarebbe preclusa dalla
stessa richiesta, da parte dei ricorrenti, delle agevolazioni
fiscali di cui all’art. 3, n. 5, della legge 28.12.2001
n. 448, che ha prorogato ed integrato le previsioni dell’art.
29 della legge 27.12.1997 n. 449, sull’assunto che
l’art. 4, n. 6, lett.d) del D.P.R. 26.4.1986 n. 131
assoggetta ad imposta di registro fissa le “assegnazioni
ai soci, associati o partecipanti”.
Osserva al riguardo il Collegio che l’assoggettamento
ad imposta di un determinato atto non può ritenersi
elemento costitutivo della onerosità dell’atto,
atteso che, come è notorio, possono essere soggetti
ad imposta anche gli atti a titolo gratuito.
Al contrario, proprio dalla lettura coordinata delle norme
disciplinanti le agevolazioni fiscali richieste dai ricorrenti
- come già evidenziato dal Consiglio di Stato, sia
pure in sede cautelare (cfr. ordinanza, sez. V, n. 1986/2003
confermativa dell’ordinanza di questo Tribunale n.
632/2003) - è possibile trovare conferma della natura
non onerosa dell’atto di cessione dell’appartamento
di cui trattasi, laddove il legislatore considera “le
assegnazioni ai soci” e le “cessioni
a titolo oneroso ai soci” fattispecie diverse
tra loro, tanto da averle disciplinate in due distinti commi
dell’art. 3 della legge 28.12.2001 n. 448 (contenente
proroga ed integrazione delle disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali dettate dall’art. 29 della legge
27.12.1997 n. 449).
Dispone, infatti, il comma 7 di detto art. 3 che le favorevoli
“disposizioni contenute nell’articolo 29
della legge 27 dicembre 1997, n. 449…si applicano
anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni
effettuate entro il 30 novembre 2002”. Il successivo
comma 8 espressamente prevede che “Le disposizioni
di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni,
e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato
comma 7”.
A tale stregua, la specifica disciplina dettata dal Legislatore
separatamente per le “assegnazioni” rispetto
alle “cessioni a titolo oneroso ai soci”,
costituisce ulteriore conferma della loro diversità
e, quindi, della natura non onerosa dell’atto di assegnazione
ai soci in sede di liquidazione della società, atteso
che se si dovesse aderire alla tesi espressa dal Ministero
nel provvedimento impugnato e difesa dal Comune sulla onerosità
del predetto atto di assegnazione, non vi sarebbe stata
alcuna ragione dell’espresso richiamo nel comma 7
“alle assegnazioni”, in quanto le stesse,
qualora ritenute a titolo oneroso, altro non costituirebbero
che delle “cessioni a titolo oneroso”
di cui al comma 8.
In conclusione e per quanto sopra argomentato l’impugnato
provvedimento risulta illegittimo, in accoglimento del primo
motivo di gravame, per violazione dell’art. 59 del
D.Lgs. n. 490/1999 e per errore sui presupposti, posto che
l’atto di assegnazione del bene vincolato in questione
deve ritenersi non oneroso e, come tale, non assoggettato
al diritto di prelazione di cui alla citata disposizione.
Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, l’impugnato
provvedimento del Ministero per i beni e le attività
culturali va annullato.
L’accoglimento del ricorso per le ragioni sopra esposte
dispensa il Collegio dall’esaminare il secondo motivo,
con cui i ricorrenti contestano il prezzo al quale la prelazione
è stata esercitata, che può, pertanto, dichiararsi
assorbito.
Sussistono, tuttavia, stante la complessità della
questione, giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.
II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 344/2003
lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato
provvedimento.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006, in Camera
di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Italo RIGGIO - Presidente
Renzo CONTI - Consigliere, estensore
Floriana RIZZETTO - Primo Referendario
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