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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 16 gennaio 2007 n. 277
Pres. Riggio, Rel. Conti
A. Menzione, L. Menzione, Società SERVIM s.r.l. in liquidazione (Avv.ti P. d’Amelio e G. C. Sciacca) c.
Ministero dei Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato)
Comune di Meta (Avv. F. Pinto)


Beni culturali e paesaggistici – Alienazione ed altri atti di trasferimento – Prelazione – Trasferimento del bene da società posta in liquidazione ai soci – Carenza del carattere di onerosità – Illegittimità – Ragioni

E’ illegittimo il decreto con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 490/99, esercita il diritto di prelazione in favore del Comune su un appartamento sottoposto a vincolo ex L. n. 1089/1939, che costituiva l’unico bene di una società posta in liquidazione con contestuale assegnazione dei beni ai soci. Infatti, in tale ipotesi, non si concretizza un trasferimento a titolo oneroso, che rappresenta, insieme alla realizzazione di un effetto traslativo, la condizione ulteriore per effettuare la prelazione di cui alla L. n. 1089/1939.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
(Sezione II quater)


 





ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 344/2003, proposto da
MENZIONE Annamaria, MENZIONE Luca e Società SERVIM s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore arch. Corrado Menzione, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Piero d’Amelio e Giovanni C. Sciacca ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via della Vite n. 7;

contro



il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI, Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti
del Comune di META (Napoli), costituitosi in giudizio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Pinto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianni Serges in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7;

per l’annullamento
previ gli opportuni provvedimenti cautelari:
- del decreto 29.11.2002, con cui il Direttore Generale per i beni Architettonici e per il paesaggio ha esercitato il diritto di prelazione a favore del Comune di Meta su un immobile vincolato sito in Meta, Via Caracciolo n. 17, per il prezzo di Euro 125.808, 50;
- nonché di tutti gli atti connessi o conseguenti, anteriori o successivi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Meta;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 29 novembre 2006 il consigliere Renzo CONTI;
Uditi, ai preliminari, l’Avv.to G. Crisostomo Sciacca per i ricorrenti, l’Avv.to dello Stato Paola Palmieri e l’Avv.to Fabio Quojani, per delega dell’Avv. F. Pinto, per il Comune di Meta.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso in trattazione, notificato il 10-11 gennaio 2003 e depositato il successivo 15 gennaio, i ricorrenti indicati in epigrafe espongono:
- che la società Servim a r.l., oggi in liquidazione, era un esempio tipico di società di puro godimento familiare per amministrare e proteggere un bene familiare, di cui erano quotisti, al 50% ciascuno, i germani Annamaria e Luca Menzione;
- la società era proprietaria di un unico bene: un importante appartamento sito in Comune di Meta, alla Via Caracciolo n. 17, su cui gravava un vincolo di rilevante interesse storico-artistico, acquistato dalla medesima società nel 1989 dai coniugi Corrado e Rosanna Menzione, senza che il Ministero ritenesse di esercitare il diritto di prelazione;
- che i proprietari delle quote decisero di porre in liquidazione la società al fine di riportare la proprietà dell’unico bene sociale direttamente nelle proprie mani e, utilizzando la normativa fiscale di favore di cui all’art. 3, n. 5, della legge 28.12.2001 n. 448, con atto del notaio Porta 27.9.2002 rep. 3781, si provvedeva ad assegnare “agli unici soci Menzione Annamaria e Menzione Luca, in parti uguali ed indivisa, a parziale tacitazione ed a parziale corrispettivo delle loro rispettive quote in partecipazione al capitale della società, la piena proprietà dell’immobile di cui in premessa” evidenziando che “unicamente ai fini fiscali il valore del bene assegnato viene determinato in misura pari a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale e viene fissato, pertanto, in Euro 125.808.90”;
- che, trattandosi di bene vincolato, l’assegnazione veniva notificata al Ministero per i beni cultutali e ambientali-Soprintendenza di Napoli e Provincia che, a sua volta la trasmetteva alla Regione, alla Provincia ed al Comune di Meta
- che quest’ultimo, nonostante una diffida dei ricorrenti, deliberava il diritto di esercitare il diritto di prelazione al prezzo irrisorio di Euro 125.808,90, senza attendere il quesito precedentemente posto dalla Soprintendenza al Ministero;
- che inizia a questo punto a snodarsi una sequenza di pareri ed opinamenti diversi da parte del Soprintendente Regionale, della Direzione Generale del Ministero, dell’Avvocatura distrettuale di Napoli, dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ultima si è espressa nel senso che l’atto di assegnazione in questione debba considerarsi a titolo oneroso e, come tale, soggetto al diritto di prelazione con la semplice corresponsione del valore dichiarato dalla parte cedente;
- che, sulla base di tale parere, la Direzione Generale del Ministero, contraddicendo il diverso parere espresso dall’avvocatura Distrettuale di Napoli, ha emanato il provvedimento impugnato, con cui consente al Comune di Meta di appropriarsi, al prezzo di 125 mila euro, di un bene che l’Agenzia del Territorio ha stimato oltre 1,5 milioni di euro.
Ciò esposto hanno chiesto l’annullamento del predetto provvedimento, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così dai medesimi ricorrenti paragrafati ed ulteriormente illustrati nella memoria del 17.11.2006:
1) violazione di legge (art. 59 D.Lgs. 490/99); eccesso di potere per errore sui presupposti e sviamento; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà manifesta; perplessità della motivazione;
2) ancora violazione di legge (art. 59 D.Lgs. 490/99); eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; errore sui presupposti; contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa; ingiustizia manifesta e sviamento.
Si sono costituiti per resistere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha depositato atti il 19.2.2003 e il Comune di Meta, il quale nell’atto di costituzione del 5.2.2003 ha contrastato le tesi dei ricorrenti ed ha ribadito le proprie nella memoria del 6.11.2006.
Con ordinanza collegiale della seconda sezione n. 632 del 5.2.2003 – successivamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 1986 del 20.5.2003 - la richiesta di sospensione dell’atto impugnato è stata accolta.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 29 novembre 2006.

DIRITTO



Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del 29.11.2002, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, ha esercitato il diritto di prelazione in favore del Comune di Meta, su un appartamento sito nel medesimo Comune in Via Caracciolo n. 17 per il prezzo di Euro 125.808, 50 sottoposto a vincolo ex previgente legge n. 1089/1939 ed assegnato ai soci ricorrenti in sede di liquidazione della Soc. Servim.
Tale provvedimento è stato adottato in conformità al parere prot. n. 116556 del 28.11.2002 dell’Avvocatura Generale dello Stato, secondo la quale detta assegnazione sarebbe a titolo oneroso nella duplice considerazione che i soci nell’accrescere il proprio patrimonio personale con la quota di bene assegnato, perdono contestualmente i diritti sulla società e che l’atto indica inequivocabilmente il valore del trasferimento, consentendo così l’esercizio del diritto di prelazione.
Con il primo motivo di gravame i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 490/1999 ed il vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti, sull’assunto che l’atto di assegnazione in sede di liquidazione ai due soci dell’unico bene della società (l’appartamento di cui sopra) non potrebbe considerarsi “atto a titolo oneroso” e che pertanto, come tale, sarebbe sottratto alla disciplina del diritto di prelazione di cui al citato art. 59.
A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamano la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 3.4.2000 n. 1889 e quella ivi citata), la quale ha evidenziato che la previsione della prelazione di cui alla legge n. 1089/1939 (poi trasfusa nel D.Lgs. n. 490/1999) è applicabile “a tutte le regolamentazioni convenzionali che vedano comunque, oltre che la realizzazione di un effetto traslativo, l’assunzione di obbligazioni a carico di entrambe le parti del negozio”.
Effetti questi che, secondo i ricorrenti, non si verificherebbero nel caso di assegnazione di specie, atteso che, come chiarito dalla Giurisprudenza civile (Cass.III, 24.10.1963 n. 6256), dette assegnazioni non potrebbero qualificarsi come trasferimenti a titolo oneroso. In particolare viene richiamata la sentenza della medesima sezione (1.12.1987 n. 8936) che, più specificamente, ha escluso la possibilità dell’esercizio dell’analogo diritto di prelazione agraria alla chiusura della società nell’ipotesi di assegnazione dei singoli beni ai soci, proprio sul presupposto che non vi sarebbe un trasferimento a titolo oneroso prodotto da un contratto a prestazioni corrispettive.
Tale tesi è contrastata dal Comune di Meta, oltre che nella considerazione che la giurisprudenza relativa alla prelazione agraria sarebbe inconferente, anche sull’assunto che l’onerosità dell’assegnazione troverebbe conferma nell’art. 1 del D.P.R. 131/1986, secondo il quale l’imposta di registro sarebbe dovuta anche per le “assegnazioni ai soci a qualsiasi titolo dalle società di ogni tipo”.
Il collegio ritiene di condividere la tesi dei ricorrenti ed il motivo dedotto risulta conseguentemente fondato.
Al riguardo si osserva preliminarmente che non è contestato tra le parti che mentre l’art. 55 del D.Lgs. n. 490/1999 n. 490 assoggetta ad autorizzazione ministeriale qualsiasi alienazione di beni culturali vincolati, in relazione alle quali tutte sussiste l’obbligo di denuncia al Ministero per i beni culturali e ambientali, il successivo art. 59 prevede la possibilità dell’esercizio del diritto di prelazione dello stesso Ministero a proprio favore (ovvero a favore della regione, della Provincia o del Comune ai sensi dell’art. 61) unicamente per i beni culturali “alienati a titolo oneroso”.
Presupposto, quindi, dell’esercizio del diritto di prelazione non è tanto una regolamentazione negoziale che comunque comporti un effetto traslativo della proprietà, quanto la circostanza che la stessa sia “a titolo oneroso”.
Nella specie non è in contestazione l’effetto traslativo della proprietà del bene da parte dell’atto di assegnazione ai due soci ricorrenti, ma unicamente la sua natura onerosa.
Come precisato più volte dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dai ricorrenti (C.d.S., IV, 3.4.2000 n. 1889; id., VI 30.4.1997 n. 679; id., 10.6.1987 n. 400), condivisa dal Collegio, il carattere oneroso del trasferimento di proprietà è “caratterizzato dall’esistenza di un reciproco sacrificio patrimoniale delle parti allo scopo di conseguire un’attribuzione patrimoniale”.
Tale sacrificio patrimoniale, secondo la giurisprudenza civile (Cass., III; 1.12.1987 n. 8936), parimenti richiamata dai ricorrenti e condivisa dal collegio, non è riscontrabile nell’ipotesi di assegnazione in natura del patrimonio netto della società all’atto della sua liquidazione. Ciò nella considerazione, ben evidenziata dalla stessa giurisprudenza, che tra i diritti del socio verso la società vi è quello di cui all’art. 2350 cod. civ. ad una parte proporzionale del patrimonio netto sociale risultante dalla liquidazione della società, il cui procedimento, pur postulando l’alienazione dell’attivo netto (soddisfatti i creditori) per convertirlo in una somma di danaro da distribuire ai soci proporzionalmente alla quota azionaria posseduta, non esclude che i beni costituenti il patrimonio netto vengano assegnati proporzionalmente ai soci, sulla base di una deliberazione assembleare in tal senso, senza che ciò possa costituire una datio in solutum. Trattasi, infatti, di due alternativi contenuti del diritto di ciascun socio di cui al citato art. 2350 cod. civ. ad una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, con la conseguenza che allo scioglimento della società con assegnazione del patrimonio netto ai soci in natura non può configurarsi un trasferimento a titolo oneroso, prodotto da un contratto a prestazioni corrispettive.
Ciò è tanto più vero nell’ipotesi di specie, dove la Società Servim, che non è contestato essere “una società di puro godimento familiare” dell’unico bene rappresentato dall’appartamento in questione, si è limitata a restituire ciò che aveva ottenuto in sede di conferimento all’atto della sua costituzione, senza, pertanto, alcun “sacrificio patrimoniale” in quanto la società non assume in sede di assegnazione alcuna nuova obbligazione, il che esclude la natura onerosa dell’assegnazione in questione.
E’ ben vero che le argomentazioni di cui sopra, come eccepito dalla difesa comunale, sono state espresse con riferimento alla diversa ipotesi di prelazione agraria di cui all’art. 8 della legge n. 590/1965, ma è anche vero che le stesse sono condivise dal collegio in quanto non è in discussione la diversità della prelazione culturale rispetto a quella agraria - le quali hanno ratio e soggetti beneficiari diversi (la tutela dei beni culturali e lo Stato, nella prima e la tutela delle posizioni dell’affittuario, mezzadro, colono o compartecipante, nella seconda) - ma il concetto di onerosità e questo è identico in entrambe le fattispecie.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa comunale, la conclusione di cui sopra sarebbe preclusa dalla stessa richiesta, da parte dei ricorrenti, delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 3, n. 5, della legge 28.12.2001 n. 448, che ha prorogato ed integrato le previsioni dell’art. 29 della legge 27.12.1997 n. 449, sull’assunto che l’art. 4, n. 6, lett.d) del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 assoggetta ad imposta di registro fissa le “assegnazioni ai soci, associati o partecipanti”.
Osserva al riguardo il Collegio che l’assoggettamento ad imposta di un determinato atto non può ritenersi elemento costitutivo della onerosità dell’atto, atteso che, come è notorio, possono essere soggetti ad imposta anche gli atti a titolo gratuito.
Al contrario, proprio dalla lettura coordinata delle norme disciplinanti le agevolazioni fiscali richieste dai ricorrenti - come già evidenziato dal Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare (cfr. ordinanza, sez. V, n. 1986/2003 confermativa dell’ordinanza di questo Tribunale n. 632/2003) - è possibile trovare conferma della natura non onerosa dell’atto di cessione dell’appartamento di cui trattasi, laddove il legislatore considera “le assegnazioni ai soci” e le “cessioni a titolo oneroso ai soci” fattispecie diverse tra loro, tanto da averle disciplinate in due distinti commi dell’art. 3 della legge 28.12.2001 n. 448 (contenente proroga ed integrazione delle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali dettate dall’art. 29 della legge 27.12.1997 n. 449).
Dispone, infatti, il comma 7 di detto art. 3 che le favorevoli “disposizioni contenute nell’articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449…si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2002”. Il successivo comma 8 espressamente prevede che “Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni, e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7”.
A tale stregua, la specifica disciplina dettata dal Legislatore separatamente per le “assegnazioni” rispetto alle “cessioni a titolo oneroso ai soci”, costituisce ulteriore conferma della loro diversità e, quindi, della natura non onerosa dell’atto di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, atteso che se si dovesse aderire alla tesi espressa dal Ministero nel provvedimento impugnato e difesa dal Comune sulla onerosità del predetto atto di assegnazione, non vi sarebbe stata alcuna ragione dell’espresso richiamo nel comma 7 “alle assegnazioni”, in quanto le stesse, qualora ritenute a titolo oneroso, altro non costituirebbero che delle “cessioni a titolo oneroso” di cui al comma 8.
In conclusione e per quanto sopra argomentato l’impugnato provvedimento risulta illegittimo, in accoglimento del primo motivo di gravame, per violazione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 490/1999 e per errore sui presupposti, posto che l’atto di assegnazione del bene vincolato in questione deve ritenersi non oneroso e, come tale, non assoggettato al diritto di prelazione di cui alla citata disposizione.
Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali va annullato.
L’accoglimento del ricorso per le ragioni sopra esposte dispensa il Collegio dall’esaminare il secondo motivo, con cui i ricorrenti contestano il prezzo al quale la prelazione è stata esercitata, che può, pertanto, dichiararsi assorbito.
Sussistono, tuttavia, stante la complessità della questione, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 344/2003 lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Italo RIGGIO - Presidente
Renzo CONTI - Consigliere, estensore
Floriana RIZZETTO - Primo Referendario



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