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| n 1-2007 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 12 gennaio 2007 n. 161
Pres. Baccarini, Rel. Panzironi
Soc. Eurolav di Di Giacomo (Avv.ti G.G. Di Giacomo e L. Giovarruscio) c. Azienda USL Roma B (Avv. G. Bolognini) |
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1) Contratti della PA – Gara – Bando che richiede la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria attraverso il fatturato annuo globale e dei singoli servizi cui si riferisce l’appalto, nonché l’elenco dettagliato dei principali servizi cui si riferisce l’appalto, tutti in riferimento al triennio precedente – Legittimità - Ragioni
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2) Contratti della PA – Gara – Decorrenza dell’ultimo triennio del quale documentare il fatturato a partire dall’ultimo esercizio che risulti concluso alla data della delibera comunale di indizione della gara – Legittimità - Ragioni
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1) E’ legittimo il bando di gara per la licitazione privata per l’affidamento del servizio quinquennale di noleggio, lavaggio e disinfezione della biancheria per i presidi ospedalieri che richieda la dimostrazione dalla capacità finanziaria ed economica attraverso la produzione del fatturato globale annuo dell’impresa e del fatturato annuo per i servizi cui si riferisce l’appalto per il triennio precedente, nonché l’elenco dei principali servizi cui si riferisce l’appalto prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, corredati dagli attestati controfirmati dalle relative Amministrazioni appaltanti: infatti, trattasi di documentazione in parte prevista dall’art. 13 del D. L.vo 358/92 ed in parte rientrante nella previsione al punto 2 dello stesso articolo 13, che facoltizza l’Amministrazione a richiederla.
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2) Quando, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il bando richiede che venga documentato il fatturato relativo all’ultimo triennio, è legittimo far decorrere tale triennio a partire dall’ultimo esercizio che risultava concluso alla data di adozione delle delibera comunale di indizione della gara, non potendosi includere nel calcolo l’esercizio successivo se al momento della delibera non era ancora trascorso il termine ex art. 2363 c.c. e ss. per la convocazione dell’assemblea degli azionisti, nonché i trenta giorni di cui all’art. 2435 c.c. per l’approvazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III
composto dai signori
Stefano Baccarini - PRESIDENTE
Guido Romano - COMPONENTE
Germana Panzironi - COMPONENTE , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n. 12770/98 e 147/99 Reg. Gen., proposto dalla
società Eurolav di Di Giacomo Giuseppe & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Di Giacomo Gaetano e Giovarruscio Luca ed elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso D’Aquino n. 7;
contro
l’Azienda USL Roma B in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Bolognini;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 12770/98:
del bando di gara del 2.7.98 con cui l’azienda ha bandito una licitazione privata per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione biancheria per i presidi ospedalieri di competenza, per la durata di cinque anni;
del silenzio serbato sulla domanda di partecipazione;
del provvedimento allo stato non conosciuto di esclusione;
di ogni atto comunque connesso;
quanto al ricorso n. 147/99:
del provvedimento prot. N. 1273/98 di non ammissione della società alla gara;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 5-7-2006, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe con cui l’Azienda Sanitaria RM B, ha indetto una gara di appalto, nella forma della licitazione privata, per l’aggiudicazione del servizio quinquennale di noleggio, lavaggio, disinfezione biancheria per i presidi ospedalieri di competenza.
Premette in fatto di avere inviato, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara sulla G.U, della CEE e sulla G.U. della Repubblica Italiana, nonché su alcuni quotidiani nazionali, alla Azienda USL RM B domanda di partecipazione alla selezione, senza avere un riscontro positivo.
Successivamente, con il secondo ricorso, la Eurolav ha impugnato la delibera n.1273 del 1’.10.98 che l'aveva esclusa dalla gara per motivi connessi alla mancata produzione della documentazione di cui al punto 9, lettera c) del bando di gara.
L’istante deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere chiedendo l’annullamento dell’intera procedura concorsuale.
Con l'ordinanza n. 1581/98 la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione.
Resiste ai ricorsi l’Azienda intimata, chiedendone il rigetto.
All’odierna udienza, i ricorsi sono passati in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio riunisce i ricorsi in epigrafe in quanto connessi oggettivamente e soggettivamente.
Quanto la ricorso n. 12777/98 il Collegio ne rileva l’inammissibilità in quanto diretto all’annullamento del bando della gara indetta dall’azienda sanitaria, nella parte in cui stabilisce i requisiti di partecipazione, in relazione alla mancanza dei quali l’impresa è stata esclusa con il provvedimento impugnato con il ricorso n. 147/99.
Occorre premettere che le clausole impugnate non possono ritenersi sotto alcun profilo lesive dell’interesse della ricorrente, poiché stabiliscono i requisiti di partecipazione in aderenza al disposto dell’ l'art. 13 del D.L.vo 358/92, il quale dispone che la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti debba essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzata negli ultimi tre esercizi; dispone inoltre che le amministrazioni precisano nel bando di gaia quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.
L’azienda sanitaria ha correttamente indetto la licitazione privata ricorrendo alla normativa citata, dal momento che il bando di gara impugnato ha stabilito, al punto 9 lett, c), che le ditte concorrenti dovessero produrre a) il fatturato anno globale dell'impresa ed il fatturato annuo per i servizi cui si riferisce l'appalto realizzato dalla ditta nel triennio 1994, 95, 96; b) l'elenco dei principali servizi cui si riferisce l'appalto prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari corredati dagli attestati controfirmati dalle relative Amministrazioni appaltanti.
La documentazione richiesta è in parte quella prevista dall'art. 13 del D.L.vo 358/92 e in parte quella eventuale che l'Azienda era facoltizzata a precisare nel bando di gara come è consentito dal punto 2 dello stesso art. 13.
Non sussiste pertanto alcun interesse all’impugnazione del bando, poiché essendo del tutto conforme al disposto del citato art. 13, non lede l’interesse dell’istante, tutelabile in questa sede.
Passando all’esame del secondo ricorso, il Collegio lo ritiene infondato e, pertanto, lo respinge.
Con le censure proposte la società ricorrente contesta l'operato della Azienda, che l’ha esclusa dalla gara indetta, per la mancanza dei requisiti richiesti dal bando.
L’azienda ha legittimamente escluso la Società Eurolav in quanto l’impresa non ha prodotto parte della documentazione richiesta dal bando a pena di esclusione.
Non è quindi la misura del fatturato della società ricorrente che ha determinato il provvedimento di esclusione quanto invece la mancata produzione della sopra indicata documentazione di cui al punto 9, lettera c), del bando di gara.
Tale documentazione riguarda non solo i fatturati annui, ma anche l' elenco dei principali servizi e gli attestati controfirmati dalle Amministrazioni appaltanti in riferimento ai servizi negli ultimi tre anni precedenti l'appalti;
Con specifico riferimento a questi ultimi, inoltre, occorre evidenziare che anche essi non stati prodotti, e che la legittimità della loro richiesta non ha formato oggetto di alcuna censura, con conseguente inammissibilità della censura proposta.
Giova ancora ribadire che la documentazione non prodotta era richiesta dal bando a pena di esclusione, e tale clausola era idonea a determinare, in capo all’azienda, il sorgere di un vero e proprio obbligo di esclusione della ricorrente, a tutela del principio della par condicio tra i vari candidati.
Con ulteriori censure l’istante contesta la legittimità della richiesta del fatturato di cui al punto 9 lett. c) del bando.
La Società ricorrente sostiene che per la valutazione della capacità economica e finanziaria delle imprese in gara il fatturato relativo all'ultimo triennio andava individuato in quello del triennio 1995/96/97 e non in quello 1994/95/96 indicato nel bando di gara
La censura non ha pregio ala luce del disposto del citato art. 13 lett. del D.L.vo 358/92, applicabile nella specie ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 157/95, che richiede, ai fini della capacità economica dei concorrenti. una "dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo delle forniture identiche a quella oggetto di gara, realizzate negli ultimi tre esercizi".
Il riferimento agli ultimi tre esercizi contenuto nel bando di gara, riguarda tutto il 1996 perché alla data del 18.6.98, di adozione della delibera n. 781 di indizione della gara, non era ancora trascorso il termine ex art. 2363 c.c. (anche sino al 30 giugno di ciascun anno), nonché i 30 giorni di cui all'art. 2435 c.c., per l'approvazione e la pubblicazione del bilancio dell'esercizio 1997.
Quindi gli ultimi tre esercizi utili sono stati correttamente individuati in quelli dal 1994 al 1996.
Da ultimo l’istante ritiene l’illegittimità del bando per il contrasto tra l'indicazione del triennio 1994-96 operata nel 1° capoverso dell'art. 9 e quella degli ultimi tre anni operata nel successivo 2° capoverso.
Resta agevole rilevare che il presunto contrasto non esiste, dal momento che le due diverse disposizioni sono riferite a requisiti diversi.
L'indicazione degli esercizi del triennio 94-96 riguarda, infatti, la capacità economica e finanziaria, mentre quella dell'ultimo triennio riguarda la capacità tecnica di cui all'art. 14 del D.L. vo 157/95.
Non appaiono ammissibili per carenza di interesse le ulteriori censure relative alla violazione di una serie di norme regolanti la partecipazione alla gara di associazioni di imprese, poiché la Società ricorrente ha presentato domanda di partecipazione in forma individuale.
Conclusivamente il Collegio dichiara inammissibile il ricorso n. 12770/98 e respinge il ricorso n. 147/99 siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
Il Collegio condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6000,00 a favore dell’azienda sanitaria costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando, previa riunione, dichiara inammissibile il ricorso n. 12770/98 e respinge il ricorso n. 147/99.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5-7-2006.
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