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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 12 gennaio 2007 n. 158
Pres. Corsaro, Rel. Dell’Utri
RAI Radio Televisione Italiana Spa (Avv.ti R. Esposito, C. Pistolesi, E. Sticchi Damiani) c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avvocatura dello Stato) Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (n.c.)


1) Ordinamento della comunicazione – Servizio pubblico generale televisivo – Procedimento avviato dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’accertamento delle violazioni delle raccomandazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 103/75 – Legittimità – Ragioni

 

2) Ordinamento della comunicazione – Servizio pubblico generale televisivo – Raccomandazione dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per disincentivare la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento – Legittimità – Sussiste – Precettività - Sussiste

 

3) Ordinamento della comunicazione – Servizio pubblico generale televisivo – Provvedimento sanzionatorio per la violazione della raccomandazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per disincentivare la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento – Carenza dei requisiti della frequenza ed abitualità – Legittimità – Non sussiste

1) E’ legittimo il procedimento avviato dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni inerente l’accertamento delle violazioni, da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle raccomandazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 103/75, nonché delle disposizioni di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell’atto approvato dalla medesima Commissione parlamentare nella seduta dell’11 marzo 2003. Infatti, la L. 249/97, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, conferisce espressamente al Consiglio il potere di accertamento della mancata osservanza da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, degli indirizzi formulati dalla Commissione ed ha tacitamente abrogato la necessità della previa determinazione dalla Commissione parlamentare.

 

2) E’ legittimo e dotato di precettività l’atto di raccomandazione formulato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi volto a disincentivare la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento in periodo non elettorale, che eventualmente deve trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati sugli argomenti trattati nel programma stesso. Infatti, la L. 103/75 conferisce espressamente alla Commissione il potere di controllo del rispetto dei propri indirizzi generali, presupponendo l’esigibilità propria dell’osservanza di un obbligo.

 

3) E’ illegittimo il provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’atto di indirizzo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in attuazione della disciplina L. 28/00, volto a disincentivare la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento in periodo non elettorale, quando manchino i presupposti richiesti al punto 2) dell’atto approvato dalla stessa Commissione nella seduta dell’11 marzo 2003, consistenti nella presenza frequente ed abituale, rilevabili in relazione al dato numerico complessivo delle puntate del programma ed al carattere della sistematicità e regolarità di dette presenze.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III TER




composto dai signori
Francesco Corsaro - PRESIDENTE
Angelica Dell'Utri - COMPONENTE, relatore
Giulia Ferrari - COMPONENTE
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 3120/06 Reg. Gen., proposto da

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.p.A., in persona del Direttore degli affari legali e societari p.t., Prof. Avv. Rubens Esposito, procuratore speciale della Società, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rubens Esposito, Cinzia Pistolesi ed Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso gli ultimi due in Roma in Roma, via Bocca di Leone n. 78;


CONTRO



l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


E NEI CONFRONTI



della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;


per l'annullamento



della delibera n. 86/06/CONS adottata dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 22 febbraio 2006, recante “Accertamento della violazione dell’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11/3/2003 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della delibera n. 75/06/CONS adottata dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 9 febbraio 2006, recante “Avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10 della L. 249/1997 per presunta inosservanza dell’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11/3/2003 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata Autorità;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Sticchi Damiani, Pistolesi e l’Avv. dello Stato Ferrante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



Con ricorso notificato i giorni 28 e 19 marzo e 5 aprile 2006, depositato il 10 seguente, la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha impugnato gli atti in epigrafe, concernenti l’accertamento della violazione dell’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11/3/2003 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione al programma “Che tempo che fa”, all’uopo deducendo:
1.- Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. 103/1975, dell’art. 1, co. 4 e 6, lett. c), n. 10, della l. 249/1997 e dell’art. 50 del d.lgs. 177/205. Incompetenza. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione degli atti di indirizzo adottati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 11/3/2003 e 13/2/1997.
In base alle norme in rubrica non l’AGCom, ma la Commissione parlamentare avrebbe dovuto essere chiamata a valutare in via principale se i contenuti del programma in questione fossero o meno conformi agli indirizzi generali formulati in data 11 marzo 2003, e solo dopo che una tale valutazione di non rispondenza fosse stata espressa dalla Commissione, nonché dopo che quest’ultima avesse adottato puntuali deliberazioni finalizzate ad imporre alla RAI l’osservanza degli indirizzi, ricevendo dalla RAI un rifiuto di ottemperanza, l’AGCom avrebbe potuto esercitare il potere dovere di cui all’art. 1, co. 6, lett. c), l. n. 249 del 1997; ciò, invece, è avvenuto prima e a prescindere da tale procedimento.
In ogni caso l’AGCom, nell’informare la Commissione solo a provvedimento finale adottato, ha violato il principio di leale collaborazione con la Commissione stessa, che avrebbe dovuto essere consultata preventivamente o, comunque, coinvolta nel procedimento accertativo/sanzionatorio e che sarebbe pervenuta a conclusioni diverse.
L’Autorità ha violato il disposto dello stesso atto di indirizzo dell’11 marzo 2003, che richiama e conferma i principi ispiratori e gli indirizzi generali dell’atto in data 13 febbraio 1997, il quale a sua volta affida al rapporto costante tra la Commissione ed il C.d.A. RAI la verifica del rispetto degli indizi ed afferma che interlocutori esclusivi della Commissione sono il detto C.d.A. e, per quanto di sua competenza, il Direttore generale.
2.- Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 1, co. 6, lett. c), n. 10, della l. 249/1997 e degli artt. 1 e 4 della l. 103/1975, alla luce della normativa sopravvenuta dettata dalla l. 28/2000 e dell’atto di indirizzo reso in attuazione di quest’ultima dalla Commissione parlamentare in data 29/10/2003. Carenza di potere.
La mancata osservanza degli indirizzi si riferisce non a raccomandazioni o esortazioni di carattere programmatico, ma a vere prescrizioni imperative che, nella specie, non sussistono poiché il punto 2) del dispositivo dell’atto di indirizzo 11/3/2003 (assunto dall’Autorità quale unico parametro), relativo alla presenza di esponenti politici in programmi di intrattenimento, è autoqualificato come “raccomandazione” e, del resto, tale connotato emerge dall’analisi dei concreti contenuti dello stesso atto.
La materia afferisce alla “comunicazione politica” e dunque trova disciplina nella l. n. 28 del 2000, quindi al rispettivo art. 2 (che, peraltro, desta dubbi di costituzionalità), il quale al co. 5 assegna alla Commissione parlamentare i poteri di indirizzo nella stessa materia (peraltro oggi messi in forse dalla perplessa e a tratti incomprensibile formulazione dell’art. 50 del TUR), ma fortemente circoscritti all’attuazione delle norme primarie poste dalla legge medesima, tra cui non ve n’è alcuna in tema di attività informativa in periodi non elettorali. In ogni caso, la Commissione ha solo suggerito alla RAI di evitare “normalmente” la presenza frequente ed abituale di soggetti politici in programmi di intrattenimento, evidentemente consapevole di non poter imporre un divieto in quanto non conforme alla legge che, anzi, pone il principio del massimo accesso ai programmi di comunicazione politica, col solo limite del rispetto dei criteri di imparzialità ed equità.
Ove il punto 2) dell’atto di indirizzo fosse interpretato nel senso, opinato dall’AGCom, dell’imposizione di un divieto, si porrebbe in contrasto con le previsioni della l. n. 28 del 2000 e dallo stesso atto, in quanto impingente in materia coperta da riserva di legge, non potrebbe non discendere un obbligo di disapplicazione. Ma ciò non è necessario perché si tratta di mera raccomandazione. Perciò l’AGCom ha errato ritenendosi legittimata all’esercizio dei poteri previsti dall’art. 1, co. 6. lett. c), n. 10, l. n. 249 del 1997, difettando il presupposto essenziale del carattere immediatamente e giuridicamente vincolante degli “indirizzi” della Commissione, quindi la stessa possibilità di configurare una “mancata osservanza” dei medesimi. Irrilevante è poi la circostanza che il C.d.A. della RAI abbia scelto di far proprio il suggerimento della Commissione, la quale dimostra il contrario di quanto ritenuto dall’Autorità, cioè che la RAI ha condiviso la “raccomandazione” per spontanea e libera decisione nell’esercizio della propria autonomia editoriale, al di fuori di ogni coercizione.
Erroneamente il provvedimento si fonda sulla perdurante vigenza dell’atto dell’11/3/2003 al momento della trasmissione delle puntate censurate (dal 4/11/2005 al 5/2/2006), giacché, come peraltro rilevato dalla stessa Autorità, il medesimo atto circoscriveva il proprio ambito temporale di efficacia sino alla deliberazione di altro atto, da individuarsi in quello del 29/10/2003 che disciplina ex novo le modalità di svolgimento della comunicazione politica in periodi non interessati da campagne elettorali e refendarie, senza porre alcun divieto di partecipazione di esponenti politici a determinati programmi.
3.- Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà.
E’ erroneo il presupposto del provvedimento della qualificazione della trasmissione quale programma di intrattenimento, rientrando invece, per i contenuti e le caratteristiche strutturali, in una categoria atipica non qualificabile tale o, semmai, nei programmi di approfondimento per i quali l’atto 11/3/2003 formula le ben diverse “raccomandazioni” del punto 1); raccomandazioni che risultano osservate anche nella partecipazione dei 9 (su 57) ospiti politici stante il rigorosissimo e matematico rispetto dei principi di imparzialità e parità di accesso e condizioni.
La predetta qualificazione come programma di intrattenimento contrasta con le determinazioni di cui alla delibera 54/03/CONS, che ha espressamente escluso i talk show (classificati col n. 3) dalla medesima categoria (contrassegnata col n. 16); comunque l’Autorità, anziché basarsi su argomenti del tutto formalistici, avrebbe dovuto analizzare i concreti contenuti del programma per assegnare, applicando il criterio teleologico della prevalenza funzionale e sostanziale, prevalenza al profilo dell’approfondimento o a quello dell’evasione ludica; contenuti concreti che avrebbero rivelato come non possa ritenersi patologica o fuori contesto la presenza anche di soggetti politici
4.- Violazione, erronea e falsa applicazione ed interpretazione del punto 2) dell’atto di indirizzo adottato dalla Commissione parlamentare in data 11/3/2003 sotto altro profilo.
In via gradata, mancano tutti i presupposti previsti dalla raccomandazione di cui al cit. punto 2) per poter ritenere non conforme alla medesima il programma in questione. Infatti la presenza dei soggetti politici, pari a 9 su 57 ospiti, non ha assunto carattere frequente ed abituale e trova motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati sugli argomenti di attualità trattati nelle apposite “finestre informative” (che non hanno mai occupato l’intera puntata); né risulta violato il principio del pluralismo ed equilibrio, essendo stato invece garantito matematicamente il riparto paritario tra i due schieramenti politici di centrodestra e centrosinistra.
L’Autorità si è costituita in giudizio ed ha svolto difese, alle quali la ricorrente ha replicato in memoria.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.


DIRITTO



Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto del ricorso in esame, unitamente agli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui anche l’avviso di avvio del procedimento (delibera n. 75/06/CONS del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 9 febbraio 2006), la delibera n. 86/06/CONS adottata dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 22 febbraio 2006, recante “Accertamento della violazione dell’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11/3/2003 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi” in relazione al programma “Che tempo che fa” trasmesso dalla ricorrente RAI.
Con tale provvedimento l’Autorità ha richiamato l’art. 1, co. 6, lett. c), n. 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva della stessa Autorità, secondo cui è affidato al Consiglio il compito di accertare “la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103” e di richiedere “alla concessionaria stessa l’attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili”.
Ha inoltre richiamato l’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, il cui punto 1 richiede che tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento – rispettino rigorosamente la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, nonché ai direttori, ai conduttori ed a tutti i giornalisti “di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza”; ed il punto 2, premesso che “la presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica”, prosegue asserendo che tale presenza “Va normalmente evitata, e deve – comunque – trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una finestra informativa nell’ambito del programma di intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente”, di tal ché vengano “salvaguardate le finalità del servizio pubblico”.
Ha quindi rilevato come, dalle verifiche effettuate, emerga nel ciclo di trasmissioni dal 4 novembre 2005 al 5 febbraio 2006 del programma “Che tempo che fa” diffuso da Rai Tre l’inosservanza del predetto atto di indirizzo, richiamato da ultimo dal Presidente della Commissione nella lettera del 29 novembre 2005 e dalla delibera approvata dal consiglio di amministrazione della RAI nella seduta del 20 dicembre 2005, in quanto:
- la trasmissione, che consta di un abbinamento alle previsioni meteorologiche delle interviste del conduttore Fabio Fazio e spazi di intrattenimento vario, rientra nella categoria dei programmi di intrattenimento, come risulta dalle indicazioni contenute nel sito web della RAI (a cui l’Autorità si è già attenuta in precedenza per determinare la categoria di appartenenza di programmi) e dalla mancata inclusione nell’elenco delle trasmissioni da ricondurre temporaneamente alla responsabilità delle testate in relazione alle elezioni politiche dell’aprile 2006 (nota 6 febbraio 2006 n. DG/2324 del Direttore generale RAI, diretta al Presidente della Commissione parlamentare e, per conoscenza, all’Autorità);
- in essa è stata riscontrata “l’abituale presenza di esponenti politici, ch’è andata intensificandosi con l’approssimarsi della campagna elettorale”;
- tale violazione risulta aggravata dall’aver la trasmissione assunto in concreto “una forte connotazione politica, senza rispettare i caratteri di obiettività, contraddittorio ed equilibrato confronto di opinioni sui temi trattati all’interno delle singole puntate; caratteri, questi, richiesti persino per le finestre informative che possono essere aperte in casi eccezionali e giustificati – e non già sistematicamente – nell’ambito dei programmi di intrattenimento”.
Richiamate ancora la propria delibera n. 75/06/CONS, sopra menzionata, le memorie difensive trasmesse dalla RAI in relazione al procedimento in questione e le specificazioni delle argomentazioni ivi dedotte, svolte dai rappresentanti della concessionaria nell’audizione tenutasi il 17 febbraio 2006, l’Autorità ha esposto i motivi per cui ha ritenuto di dover disattendere tali difese, ribadendo la sussistenza di violazione del citato atto di indirizzo; ha perciò deliberato:
1) di accertare la mancata osservanza da parte della RAI del punto 2) dello stesso atto con riferimento al programma suddetto;
2) di richiedere alla RAI di valutare l’attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili della trasmissione;
3) di richiedere alla medesima RAI di dare comunicazione tempestiva, e comunque non oltre sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, dell’attivazione degli eventuali procedimenti disciplinari.
2.- Premesso quanto innanzi in linea di fatto, va ricordato che col primo motivo di gravame la RAI sostiene, in estrema sintesi, che in base al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. 103/1975, 1, co. 4 e 6, lett. c), n. 10, della l. 249/1997 e 50 del d.lgs. 177/205, non l’AGCom, ma la Commissione parlamentare avrebbe dovuto esser chiamata a valutare in via principale la conformità o meno dei contenuti del programma in questione agli indirizzi generali del 11 marzo 2003; sicché solo in caso di esito negativo di una siffatta valutazione, e pur dopo l’adozione da parte della Commissione di puntuali deliberazioni finalizzate ad imporre alla RAI l’osservanza degli indirizzi ed il rifiuto di ottemperanza da parte della medesima, l’AGCom avrebbe potuto esercitare il potere-dovere previsto dall’art. 1, co. 6, lett. c), l. n. 249 del 1997. La ricorrente aggiunge che, comunque, in osservanza del principio di leale collaborazione con la Commissione, l’Autorità avrebbe dovuto consultarla preventivamente, non già informarla successivamente all’adozione del provvedimento, ed in ogni caso coinvolgerla nel procedimento, il quale in tal caso avrebbe avuto un esito diverso. Di qui la violazione da parte dell’AGCom dello stesso atto di indirizzo dell’11 marzo 2003, laddove richiama e conferma i principi ispiratori e gli indirizzi generali dell’atto in data 13 febbraio 1997, che a sua volta affida al rapporto costante tra Commissione e C.d.A. RAI la verifica del rispetto degli indizi ed afferma che interlocutori esclusivi della Commissione sono il detto C.d.A. od il Direttore generale per quanto di sua competenza.
In tal modo l’istante si basa su un complesso procedimento non prefigurato dalla normativa in parola, muovendo essenzialmente da un’interpretazione non condivisibile del disposto del cit. art. 4 della legge n. 103 del 1975 che, nell’attribuire alla Commissione parlamentare il potere di formulare gli indirizzi generali per l’attuazione dei principi di cui al precedente art. 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili, continuerebbe ad attribuirle anche il potere di controllare il rispetto degli indirizzi e di adottare “tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza”.
Invero, come osserva giustamente parte resistente, tale è una lettura della predetta norma “slegata dai successivi interventi legislativi e decontestualizzata” dal vigente assetto normativo.
In primo luogo, va precisato che gli indirizzi generali della Commissione parlamentare costituiscono specifici atti, differenziati dalle altre determinazioni della stessa Commissione non solo per loro contenuti di indicazione di carattere generale in ordine ai comportamenti ed alla politica di programmazione, ma anche per profili procedimentali, richiedendo per la loro adozione la maggioranza qualificata in luogo di quella semplice. Va poi rilevato come la cit. l. n. 103 del 1975 non preveda espressamente l’emanazione da parte della Commissione di una deliberazione in tema di accertamento della violazione dei propri indirizzi generali, ben potendosi interpretare la dizione “deliberazioni necessarie per la loro osservanza” come riguardante atti che precisino ed attuino gli indirizzi generali. Inoltre, tale legge contiene norme da cui ben si desume l’immediata precettività dei detti indirizzi, quali il co. 1 del cit. art. 4 che, nell’assegnare alla Commissione il potere di controllo del “rispetto” degli indirizzi, presuppone l’esigibilità propria dell’osservanza di un obbligo; ma anche l’art. 21, il quale in tema di pubblicità riafferma l’assoggettamento della Rai “ai limiti derivanti dagli indirizzi generali”; nonché l’art. 10, laddove richiede al presidente della Rai di sorvegliare l’andamento della gestione aziendale ai fini, tra l’altro, della “attuazione degli indirizzi”, e l’art. 11, che attribuisce al direttore generale la responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione dello svolgimento del servizio radiotelevisivo “secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare”.
In secondo luogo, pure qualora potesse accedersi ad una lettura della legge n. 103 del 1975 conforme alla tesi dell’istante in ordine alla necessità che all’atto di indirizzo faccia seguito un’ulteriore delibera della Commissione, non può omettersi di considerare che la successiva legge n. 249 del 1997, nell’istituire l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al menzionato co. 6, lett. c), n. 10 dell’art. 1 conferisce espressamente al Consiglio della medesima il potere di accertamento della “mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 103/75, senza peraltro prevedere una partecipazione al relativo procedimento della Commissione stessa.
Deve pertanto concludersi nel senso della sussistenza di una precisa volontà del legislatore di abrogare – sia pur tacitamente – l’eventuale previsione di una doppia determinazione della Commissione parlamentare che fosse dettata dalla stessa legge n. 103/75, evidentemente allo scopo di attualizzare i contenuti del pur richiamato art. 4 al quadro normativo mutato dopo l’istituzione dell’Autorità e gli altri interventi legislativi sopravvenuti in materia. D’altro canto, la legge 3 maggio 2004 n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI S.p.A., che all’art. 28, co. 1, lett. a), ha abrogato la legge n. 103/75 ad esclusione di alcune disposizioni, tra cui i detti artt. 1 e 4, ha comunque nel contempo subordinato testualmente la vigenza di queste ultime alla condizione della loro compatibilità con la nuova disciplina.
Quanto poi al richiamo nell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003 al precedente del 13 febbraio 1997, che rimetteva la verifica del rispetto degli indirizzi “al rapporto costante tra Commissione e Consiglio di amministrazione della Rai”, individuando come unici interlocutori della prima “il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale”, si osserva, coerentemente con quanto innanzi, che tale richiamo non può intendersi se non come diretto alle disposizioni in atto ancora conformi alla normativa in vigore.
Infine, non depone in favore della ripetuta tesi della RAI neppure la conferma delle competenze della Commissione parlamentare da parte del menzionato d.lgs. n. 117 del 2005 (art. 11), che va riferita alle competenze attuali, né il fatto che lo stesso t.u.r. ribadisca come alla Commissione spetti “la verifica del rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3,4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975 n. 103 …” (art. 50), giacché, anche per l’assenza di una procedimentalizzazione di una tal verifica, a ciò non può essere attribuito altro significato che quello di un controllo nell’ambito del complesso delle attribuzioni politiche – sia pur in senso lato – della Commissione e non quello di un controllo ai fini dell’applicazione, rimessa all’Autorità, dell’art. 1, co. 6, lett. c), n. 10, l. n. 249/97.
3.- Col secondo motivo parte ricorrente mira a negare la precettività del punto 2) del dispositivo dell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003, ossia lo stesso presupposto essenziale della determinazione dell’Autorità, a suo avviso trattandosi non già un divieto assoluto, che peraltro sarebbe contrario a legge, bensì piuttosto di una raccomandazione non vincolante della Commissione (come emergerebbe sia dalla autoqualificazione come tale, sia dai relativi contenuti), sicché non ne sarebbe configurabile l’inosservanza.
Anche tale tesi va disattesa.
Se infatti deve convenirsi con l’istante circa l’assenza di imposizione di un divieto assoluto alla partecipazione di politici a programmi di intrattenimento, poiché l’atto si limita a circondare tali eventi da opportune cautele (e tanto, è chiaro, proprio in ragione del carattere pubblico del servizio radiotelevisivo fornito dalla RAI), non può negarsi invece che la Commissione, al di là delle espressioni usate (quali “Formula le seguenti raccomandazioni” o “La presenza di politici … Va quindi normalmente evitata”), abbia inteso adottare propriamente un “atto di indirizzo”, tale espressamente definito, e che, come già accennato, siffatti atti abbiano proprie e specifiche natura e connotazione giuridiche, tanto che alla loro inosservanza la legge riconnette precise conseguenze ed effetti.
Del resto, la stessa Commissione afferma, in chiusura dell’atto dell’11 marzo 2003, che “Il presente indirizzo vale – in ogni caso – fino a quando non ne venisse definito e deliberato uno nuovo”, così ribadendone l’obbligatorietà.
Inoltre, come evidenziato nel provvedimento impugnato, laddove in esso si corrisponde alle osservazioni endoprocedimentali esposte dall’attuale ricorrente, da un lato l’obbligatorietà dell’osservanza dell’atto di indirizzo della Commissione parlamentare da parte della RAI, e – giova aggiungere – senza distinzione o limitazione alcuna, è pure inserito nell’art. 1 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la medesima concessionaria, regolante il servizio pubblico; dall’altro lato, con nota del 29 novembre 2005 il Presidente della Commissione ha richiamato l’attenzione del C.d.A. della RAI sull’osservanza della disciplina della presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento deliberata l’11 marzo 2003 e lo stesso C.d.A. ha approvato nella seduta del 20 dicembre 2005 una delibera che dispone la validità della regola di cui si discute, evidentemente ben consapevole della giuridica impossibilità di determinarsi diversamente.
Quanto poi alla censura sostanzialmente di violazione della legge 22 febbraio 2000 n. 28, in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e di comunicazione politica, ed in particolare del relativo art. 2, essa si rivela inconsistente tenuto conto dell’osservazione già svolta circa l’insussistenza di un divieto assoluto di partecipazione di soggetti politici.
Infine, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente non è dubbia la perdurante vigenza dell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003 ai sensi della determinazione conclusiva del medesimo, riportata innanzi, pur in presenza dell’ulteriore atto di indirizzo del 29 ottobre seguente. Con quest’ultimo, difatti, la Commissione parlamentare non ha disciplinato ex novo la materia trattata con il primo, in particolare al punto 2) riguardante i programmi di intrattenimento, bensì, come in esso è inequivocamente indicato, “la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti (…) nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie …”, ossia le tribune politiche (distinte in conferenze stampa, dibattiti a due e tavole rotonde), le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo e, appunto, i messaggi autogestiti, nonché i programmi di informazione. Deve perciò affermarsi che le regole dettate col secondo atto non abbiano affatto sostituito quelle poste col primo, del quale resta pertanto confermata la vigenza. Ed a tal proposito è specificamente significativa la nota del Presidente della Commissione parlamentare in data 29 novembre 2005, a cui si è fatto cenno sopra, intesa a richiamare l’attenzione del C.d.A. della RAI proprio sulla disciplina della presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento.
4.- Il terzo motivo di gravame si incentra sulla contestazione della tipologia “programma di intrattenimento” attribuita dall’Autorità alla trasmissione “Che tempo che fa”, sostenendosi invece che essa debba ricomprendersi in altra tipologia, quella del talk show o del genere “misto” in via di emersione (c.d. infotainement), e che, dunque, alla medesima trasmissione non fosse applicabile il punto 2) del predetto atto di indirizzo generale.
In tal modo parte ricorrente tende a sostituire con una propria valutazione soggettiva la qualificazione che la stessa RAI ha stabilito, produttiva di peculiari conseguenze sul piano della diversità di regime giuridico, ai sensi della normativa in materia di servizio pubblico e di parità di accesso ai mezzi di informazione sopra accennata.
Proprio su tale qualificazione l’Autorità si è basata, osservando che, alla stregua della classificazione contenuta nel vigente contratto di servizio, già menzionato, ed a norma del medesimo la trasmissione non potesse che essere inquadrata nella categoria residuale dei programmi di intrattenimento, come del resto risultava dal sito web della concessionaria a cui, ha rimarcato, essa si era già attenuta in un caso precedente, e come confermava la circostanza della mancata riconduzione del programma alla responsabilità di una testata giornalistica in relazione alle elezioni politiche dell’aprile 2006, desunta dalla nota in data 6 febbraio 2006 del Direttore generale della RAI. Circostanza, questa, giustamente ritenuta rivelatrice non della volontà dell’emittente di non assoggettare lo stesso programma alla disciplina dell’informazione, ma della sua “vocazione non prettamente o prevalentemente informativa”.
Dunque, l’Autorità non si è determinata alla stregua di elementi soltanto formali, ma su dati sostanziali puntuali e rilevanti sul piano giuridico. Ne deriva l’infondatezza anche del profilo di doglianza riguardante tale aspetto.
5.- Col quarto ed ultimo motivo la RAI svolge un’ulteriore, subordinata contestazione: mancherebbero gli altri presupposti richiesti dal punto 2) dell’atto di indirizzo, consistenti nella presenza “frequente e abituale” degli esponenti politici e nell’assenza della motivazione di tale presenza, da individuarsi invece nella particolare competenza e responsabilità degli ospiti sui temi affrontati nelle apposite “finestre informative” e nel rispetto rigoroso della parità di accesso degli opposti schieramenti politici.
Il motivo è questa volta fondato.
Riguardo al primo aspetto, vanno senz’altro condivise le premesse da cui muove l’istante: “abitualità” e “frequenza” devono coesistere, come prova la particella “e” posta a congiungere i due rispettivi aggettivi nel testo dell’atto di indirizzo, e ciascuna esprime un concetto distinto, significando la prima una presenza degli ospiti politici in tutte le puntate del ciclo di trasmissioni oggetto di osservazione da parte dell’Autorità, o almeno nella grande maggioranza di esse, e l’altra una presenza regolare e sistematica, oltre che abituale.
Nel caso in trattazione il Collegio è dell’avviso che nelle 29 puntate dal 4 novembre 2005 al 5 febbraio 2006 del programma “Che tempo che fa” non possa oggettivamente riscontrarsi una presenza di esponenti politici “frequente e abituale” nei sensi appena detti, giacché gli ospiti di tal genere sono intervenuti solo in 9 (o 10, come sostenuto dalla difesa di parte resistente, evidentemente in relazione alla partecipazione di determinato soggetto, però in veste di Presidente di una Fondazione dedicata ad un politico parente deceduto e di autore di un libro sull’argomento) puntate, uno in ciascuna di esse, ed a fronte del numero complessivo di ospiti di 57 (come indicato in un primo momento dall’istante e ripetuto da parte resistente) o 60 (come rettificato in memoria dalla stessa istante); inoltre, tale presenza non è stata regolare e sistematica, essendo mancata del tutto in nel corso di due periodi ognuno di 7 puntate.
Pertanto, la presenza di ospiti politici non ha riguardato tutte le puntate del programma e neanche la maggioranza di esse, quindi non poteva ritenersi “abituale”; né avrebbe potuto essere qualificata “frequente” sia rapportata agli ospiti non politici, sia perché non sistematica, con la conseguenza che era priva dei connotati richiesti per essere suscettibile, a termine dell’atto di indirizzo, di alimentare “la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica”.
Non senza dire che in senso contrario non milita l’argomentazione svolta dall’Autorità in ordine alla motivazione di detta presenza, ritenuta ingiustificata unicamente sul rilievo che il tema del programma è stato determinato dall’ospite invitato, dal momento che, mentre nulla vieta di trattare temi collegati alla stessa presenza, ciò non implica l’esclusione di quella “particolare competenza e responsabilità degli invitati” sui temi medesimi che dev’essere posta a fondamento dell’ospitalità ai sensi del ripetuto punto 2) dell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003.
6.- In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, e con assorbimento di ogni altro profilo di censura non trattato, il ricorso merita di essere accolto nei connessi limiti. In relazione agli stessi limiti va di conseguenza annullata – e solo essa - l’impugnata delibera n. 86/06/CONS del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tuttavia, nella complessità e nella peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di causa.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera n. 86/06/CONS.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2006.



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