T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 19 gennaio
2007 n. 370
Pres. Guerrieri; Rel. De Michele
ALBANO COSMO (Avv. G. Amorelli e D. Ciano) c. COMUNE DI
GAETA n.c. |
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Giustizia amministrativa – Giudizio
di ottemperanza – Capo della decisione relativo alle
spese giudiziali – Ammissibilità – Sussiste
– Processo civile di esecuzione – Rimedio concorrente.
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| Dopo
l’entrata in vigore della legge n. 1034/71 (il cui
articolo 37 estende il giudizio per ottemperanza alle sentenze
del Giudice Amministrativo), qualunque capo della decisione,
in rapporto al quale vi sia inadempienza della parte soccombente,
può dare luogo a detto giudizio, con conseguente
esperibilità dell’ottemperanza per ottenere
anche (o soltanto) la corresponsione della somma posta a
carico della predetta parte soccombente a titolo di rimborso
delle spese giudiziali1. Resta ferma, in ogni
caso, l’opzione della procedura esecutiva ordinaria,
essendo il ricorso per ottemperanza un rimedio concorrente
– e non alternativo – al processo civile di
esecuzione2. |
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1)
Cfr. in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 22.7.1996, n.
1290; contra cfr. TAR Liguria, sez. I, 18.4.1994, n. 162.
2) Così Cons. Stato, sez. IV, 13.11.2000, n. 6082;
TAR Campania, Napoli, 31.1.2001, n. 516. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio
Sez.I Quater
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8426/06, proposto
dal signor ALBANO
COSMO, rappresentato e difeso dagli Avvocati G. Amorelli
e D. Ciano ed elettivamente domiciliato presso gli stessi
in Roma, via dei Mille 41/A;
contro
il COMUNE DI GAETA, non costituitosi in giudizio
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del TAR del Lazio, Roma, sez.
II ter, n. 13199/05 del 7.12.2005, notificata il 31.12.2005
e non impugnata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la diffida ad adempiere, notificata al Comune di Gaeta
il 17.5.2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2006
il Consigliere G. De Michele e uditi, altresì, gli
avvocati delle parti, come da verbale in data odierna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Attraverso il ricorso in esame, depositato il 18.9.2006,
si chiedeva che venisse ordinato al Comune di Gaeta di ottemperare
alla sentenza di questo Tribunale, sez. II ter, n. 13199/05
del 7.12.2005, notificata il 30.12.2005 e rimasta ineseguita,
nonostante formale diffida, notificata il 17.5.2006, ex
art. 37 L. n. 1034/71.
Con la citata sentenza, non impugnata e passata in giudicato,
si annullava l’ordine di demolizione n. 194 in data
11.5.2005, concernente una recinzione e si condannava l’Amministrazione
al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €.
800,00 (Euro ottocento/00), “oltre IVA e CAP come
per legge”.
La pronuncia giudiziale in esame, pertanto, risultava autoesecutiva
per quanto riguarda il provvedimento impugnato, (in rapporto
al quale il ricorrente agiva per il soddisfacimento di un
interesse di tipo meramente oppositivo, il cui soddisfacimento
consisteva nella caducazione dell’atto, disposta con
la medesima sentenza); restava da ottenere, tuttavia, il
pagamento delle spese giudiziali, oggetto della diffida
sopra ricordata e, in assenza di tempestiva risposta da
parte dell’Amministrazione, del giudizio per ottemperanza
in esame.
Nella Camera di Consiglio in data odierna, tuttavia, la
difesa della ricorrente ha depositato la determinazione
dirigenziale n. 81/URB del 31.10.2006, con cui il citato
Comune di Gaeta avvia la liquidazione della somma di cui
si discute, facen venire meno – a detta della medesima
difesa – l’interesse alla prosecuzione del giudizio
di ottemperanza in corso.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di dover affermare,
in via pregiudiziale, la propria giurisdizione, non pacifica
alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale, secondo
cui il Giudice Amministrativo difetterebbe di giurisdizione
in ordine alla domanda, diretta od ottenere l’esecuzione
della condanna al pagamento delle spese giudiziali, contenuta
nella sentenza del medesimo Giudice, in quanto l’art.
88 del R.D. 17.8.1907, n. 642 dispone inequivocamente per
l’esecuzione di tali pronunce in via amministrativa,
“eccetto che per la parte relativa alle spese”
(TAR della Liguria, sez. I, 18.4.1994, n. 162).
Ad avviso del Collegio stesso, tuttavia, la norma sopra
indicata corrisponde alla originaria fase, in cui si confidava
nello spontaneo adeguamento della Pubblica Autorità
alle sentenze del Consiglio di Stato, limitando il giudizio
di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, ma
– in ogni caso – affermando il principio che,
in rapporto alla condanna alle spese, valeva anche per le
pronunce del Giudice Amministrativo il principio secondo
cui – costituendo le sentenze titolo esecutivo, a
norma dell’art. 474 cod.proc.civ. – il credito
in questione poteva essere soddisfatto anche a seguito di
esecuzione forzata, secondo le norme processualcivilistiche.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 1034/71, il
cui articolo 37 estende il giudizio per ottemperanza alle
sentenze del Giudice Amministrativo, deve ritenersi, ad
avviso del Collegio, che qualunque capo della decisione,
in rapporto al quale vi sia inadempienza della parte soccombente,
possa dare luogo a detto giudizio, con conseguente esperibilità
dell’ottemperanza per ottenere anche (o soltanto,
come nel caso di specie) la corresponsione della somma,
posta a carico della predetta parte soccombente a titolo
di rimborso delle spese, sostenute dalla controparte per
il giudizio stesso (cfr. in tal senso, per il principio,
TAR Lazio, Roma, sez. I, 22.7.1996, n. 1290); quanto sopra,
senza che sia esclusa al riguardo l’opzione della
procedura esecutiva ordinaria, essendo il ricorso per ottemperanza
un rimedio concorrente – e non alternativo –
al processo civile di esecuzione (cfr. in tal senso, per
il principio, Cons. St., sez. IV, 13.11.2000, n. 6082; TAR
Campania, Napoli, 31.1.2001, n. 516).
Riconosciuta, pertanto, la sussistenza della propria giurisdizione
in materia, il Collegio deve tuttavia, nel merito, prendere
atto – su richiesta della stessa parte ricorrente
– della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione
del ricorso in esame, da dichiarare pertanto improcedibile;
quanto alle spese giudiziali, infine, il medesimo Collegio
ne ritiene equa la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
(Sez. I Quater) DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso n. 8426/06,
specificato in epigrafe; COMPENSA le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
10 novembre 2006 con l'intervento dei Magistrati:
Presidente Pio Guerrieri
Consigliere est. Gabriella De Michele
Primo Referendario Antonella Mangia
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