Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 19 gennaio 2007 n. 370
Pres. Guerrieri; Rel. De Michele
ALBANO COSMO (Avv. G. Amorelli e D. Ciano) c. COMUNE DI GAETA n.c.


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Capo della decisione relativo alle spese giudiziali – Ammissibilità – Sussiste – Processo civile di esecuzione – Rimedio concorrente.

Dopo l’entrata in vigore della legge n. 1034/71 (il cui articolo 37 estende il giudizio per ottemperanza alle sentenze del Giudice Amministrativo), qualunque capo della decisione, in rapporto al quale vi sia inadempienza della parte soccombente, può dare luogo a detto giudizio, con conseguente esperibilità dell’ottemperanza per ottenere anche (o soltanto) la corresponsione della somma posta a carico della predetta parte soccombente a titolo di rimborso delle spese giudiziali1. Resta ferma, in ogni caso, l’opzione della procedura esecutiva ordinaria, essendo il ricorso per ottemperanza un rimedio concorrente – e non alternativo – al processo civile di esecuzione2.

 

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1) Cfr. in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 22.7.1996, n. 1290; contra cfr. TAR Liguria, sez. I, 18.4.1994, n. 162.
2) Così Cons. Stato, sez. IV, 13.11.2000, n. 6082; TAR Campania, Napoli, 31.1.2001, n. 516.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio
Sez.I Quater



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 8426/06, proposto

dal signor ALBANO COSMO, rappresentato e difeso dagli Avvocati G. Amorelli e D. Ciano ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, via dei Mille 41/A;

contro



il COMUNE DI GAETA, non costituitosi in giudizio

per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del TAR del Lazio, Roma, sez. II ter, n. 13199/05 del 7.12.2005, notificata il 31.12.2005 e non impugnata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la diffida ad adempiere, notificata al Comune di Gaeta il 17.5.2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2006 il Consigliere G. De Michele e uditi, altresì, gli avvocati delle parti, come da verbale in data odierna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



Attraverso il ricorso in esame, depositato il 18.9.2006, si chiedeva che venisse ordinato al Comune di Gaeta di ottemperare alla sentenza di questo Tribunale, sez. II ter, n. 13199/05 del 7.12.2005, notificata il 30.12.2005 e rimasta ineseguita, nonostante formale diffida, notificata il 17.5.2006, ex art. 37 L. n. 1034/71.
Con la citata sentenza, non impugnata e passata in giudicato, si annullava l’ordine di demolizione n. 194 in data 11.5.2005, concernente una recinzione e si condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 800,00 (Euro ottocento/00), “oltre IVA e CAP come per legge”.
La pronuncia giudiziale in esame, pertanto, risultava autoesecutiva per quanto riguarda il provvedimento impugnato, (in rapporto al quale il ricorrente agiva per il soddisfacimento di un interesse di tipo meramente oppositivo, il cui soddisfacimento consisteva nella caducazione dell’atto, disposta con la medesima sentenza); restava da ottenere, tuttavia, il pagamento delle spese giudiziali, oggetto della diffida sopra ricordata e, in assenza di tempestiva risposta da parte dell’Amministrazione, del giudizio per ottemperanza in esame.
Nella Camera di Consiglio in data odierna, tuttavia, la difesa della ricorrente ha depositato la determinazione dirigenziale n. 81/URB del 31.10.2006, con cui il citato Comune di Gaeta avvia la liquidazione della somma di cui si discute, facen venire meno – a detta della medesima difesa – l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza in corso.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di dover affermare, in via pregiudiziale, la propria giurisdizione, non pacifica alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il Giudice Amministrativo difetterebbe di giurisdizione in ordine alla domanda, diretta od ottenere l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese giudiziali, contenuta nella sentenza del medesimo Giudice, in quanto l’art. 88 del R.D. 17.8.1907, n. 642 dispone inequivocamente per l’esecuzione di tali pronunce in via amministrativa, “eccetto che per la parte relativa alle spese” (TAR della Liguria, sez. I, 18.4.1994, n. 162).
Ad avviso del Collegio stesso, tuttavia, la norma sopra indicata corrisponde alla originaria fase, in cui si confidava nello spontaneo adeguamento della Pubblica Autorità alle sentenze del Consiglio di Stato, limitando il giudizio di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, ma – in ogni caso – affermando il principio che, in rapporto alla condanna alle spese, valeva anche per le pronunce del Giudice Amministrativo il principio secondo cui – costituendo le sentenze titolo esecutivo, a norma dell’art. 474 cod.proc.civ. – il credito in questione poteva essere soddisfatto anche a seguito di esecuzione forzata, secondo le norme processualcivilistiche.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 1034/71, il cui articolo 37 estende il giudizio per ottemperanza alle sentenze del Giudice Amministrativo, deve ritenersi, ad avviso del Collegio, che qualunque capo della decisione, in rapporto al quale vi sia inadempienza della parte soccombente, possa dare luogo a detto giudizio, con conseguente esperibilità dell’ottemperanza per ottenere anche (o soltanto, come nel caso di specie) la corresponsione della somma, posta a carico della predetta parte soccombente a titolo di rimborso delle spese, sostenute dalla controparte per il giudizio stesso (cfr. in tal senso, per il principio, TAR Lazio, Roma, sez. I, 22.7.1996, n. 1290); quanto sopra, senza che sia esclusa al riguardo l’opzione della procedura esecutiva ordinaria, essendo il ricorso per ottemperanza un rimedio concorrente – e non alternativo – al processo civile di esecuzione (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. IV, 13.11.2000, n. 6082; TAR Campania, Napoli, 31.1.2001, n. 516).
Riconosciuta, pertanto, la sussistenza della propria giurisdizione in materia, il Collegio deve tuttavia, nel merito, prendere atto – su richiesta della stessa parte ricorrente – della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso in esame, da dichiarare pertanto improcedibile; quanto alle spese giudiziali, infine, il medesimo Collegio ne ritiene equa la compensazione.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I Quater) DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso n. 8426/06, specificato in epigrafe; COMPENSA le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2006 con l'intervento dei Magistrati:
Presidente Pio Guerrieri
Consigliere est. Gabriella De Michele
Primo Referendario Antonella Mangia



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