ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 929/2005 proposto da
TONINI GRABRIELLA, rappresentata e difesa dall’avv.Valeria Valdambrini di Grosseto, in Firenze domiciliata presso la Segreteria della Sezione seconda di questo T.A.R.;
contro
- il COMUNE DI GROSSETO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stolzi, nel cui studio in Firenze domicilia in Via dei Della Robbia n.67;
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,
della determinazione 6.5.2005 n. 11 con cui la Direzione Attività produttive – Ufficio Commercio del Comune di Grosseto ha dichiarato la sig.ra Di Marco Vanila decaduta dal diritto di reintestazione dell’autorizzazione n. 3409 del 2.4.2004 per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche e dall’atto di concessione posteggio stagionale 2.4.2004 n. 1200, già intestati alla sig.ra Tonini Gabriella – ricorrente - in Marina di Grosseto, ordinando contestualmente alla intestataria la riconsegna dei titoli abilitativi, nonché della nota 16.3.2005 con cui la Direzione Attività produttive del Comune di Grosseto comunicava ad entrambi i soggetti interessati che l’istanza di reintestazione dei titoli abilitativi non poteva essere accolta ed, infine, di ogni atto connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Vista l’ordinanza cautelare 14.6.2005 n. 478 con cui questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore designato il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, gli avv.ti Valeria Valdambrini e Paolo Stolzi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Con contratto 11 giugno 2004 la sig.ra Tonini Gabriella affittava alla s.a.s. Le Palme di Di Marco Vanila & C. il ramo della propria azienda di commercio su aree pubbliche, consistente nel posteggio n. 19 e nella relativa autorizzazione amministrativa n. 3409 del 2 aprile 2004 per il mercato stagionale 15 maggio – 15 settembre, giorno del lunedì in località Marina di Grosseto.
La società Le Palme s.a.s., però, presentava domanda di voltura soltanto nel novembre 2004 (e cioè oltre il termine di giorni 90 stabilito dalla legge della Regione Toscana n. 10/2003), per cui la direzione attività produttive dapprima con nota 16.3.2005 dava alla società ed alla locatrice la comunicazione dell’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e quindi, esaminate le deduzioni prodotte da entrambe le parti, con successivo provvedimento del 6.5.2005 n. 11 dichiarava la sig.ra Di Marco Vanila decaduta dal diritto alla reintestazione dell’autorizzazione n.3409/2004 e della concessione del posteggio n. 1200/2004, ordinando contestualmente la riconsegna all’Ufficio Commercio dei relativi titoli abilitativi entro 10 giorni.
Avverso la dichiarazione di decadenza (unitamente alla nota di previo avviso) la sig.ra Tonini, locatrice dell’attività commerciale, proponeva il ricorso in epigrafe,chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1)violazione di legge ed eccesso di potere;
Il provvedimento sarebbe stato illegittimamente adottato dal funzionario responsabile del procedimento, anziché dal dirigente del Servizio Attività produttive.
2 e 3) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e violazione di legge.
Illegittimamente sarebbe stata dichiarata decaduta di fatto la ricorrente mentre il contratto di affitto di azienda aveva una durata limitata al trimestre 15 giugno – 15 settembre 2004; quindi, dopo quella data, la locataria non aveva più alcun rapporto né interesse alla concessione; inoltre l’onere di presentare la domanda di reintestazione della autorizzazione (ai sensidell’art. 9, comma 2, legge Regione Toscana n. 10/2003) incombe sul solo cessionario, mentre nessun potere di vigilanza sull’esatto adempimento di tale onere viene previsto in capo al cedente.
4) Violazione della legge 24.11.1981 n. 689, art. 3, poiché la sanzione della decadenza verrebbe a colpire la titolare dell’azienda data in locazione senza alcuna sua responsabilità;
5) Eccezione di illegittimità costituzionale della legge Regione Toscana 4.2.2003 n. 10 artt. 9 e 14, con riferimento agli artt. 2-3-4 e 97 Costituzione poiché, nell’interpretazione della suddetta normativa data dal Comune, per le diverse situazioni del cedente e del cessionario sarebbe prevista la stessa sanzione della decadenza con la conseguente violazione, quanto meno, del principio di eguaglianza, nonché di quello di buon andamento.
Pertanto la ricorrente chiede che, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, gli atti impugnati siano annullati.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Grosseto che, esponendo le proprie puntuali controdeduzioni,, ho chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare 14.6.2005 n. 478 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione.
Con memorie difensive presentate nell’imminenza della trattazione della causa ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie conclusioni; parte ricorrente ha anche depositato la nota spese di lite.
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità o meno del provvedimento con cui il Comune di Grosseto ha dichiarato a carico della Soc. Le Palme s.a.s. con sede in Civitavecchia (Roma), nella persona del legale rappresentante (sig.ra Di Marco Vanila), la decadenza dal diritto di reintestazione dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche n. 3409 del 2004 e della concessione di posteggio n. 1200/2004 già intestati alla sig.ra Tonini Gabriella, titolare del posteggio 19 (per il giorno del lunedì) ubicato in Marina di Grosseto in Piazza Risorgimento, area mercatale stagionale; contestualmente il Comune ha, altresì, ordinato ad entrambi i soggetti in questione la riconsegna dei relativi titoli abilitativi.
Il ricorso appare fondato con specifico riferimento alle censure di violazione della legge Regione Toscana per il Commercio sulle aree pubbliche 4 febbraio 2003 n. 10, artt. 9 e 14, e di illogicità dedotte nell’ambito del terzo motivo di ricorso.
In punto di fatto va precisato che nel caso di specie l’esigenza della reintestazione dei titoli sopraindicati nasceva dalla circostanza che la titolare sig.ra Tonini (ricorrente) con decorrenza dall’11 giugno 2004 aveva dato in affitto alla Soc. Le Palme s.a.s. il ramo d’azienda in questione per il periodo del mercato stagionale estivo di Marina di Grosseto dal 15 giugno al 15 settembre 2004 in Piazza Risorgimento; ma la affittuaria soltanto in data 24 novembre 2004 ha presentato l’istanza di reintestazione dei titoli abilitativi con la conseguenza che l’amministrazione comunale ha ritenuto verificata a carico sia del locatore sia del locatario l’ipotesi di decadenza di cui all’art. 14 legge Regionale Toscana n. 10/2003, secondo cui “L’autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresì” nel caso in cui “l’operatore……..non inoltri l’istanza di reintestazione” entro il termine di giorni 90 dall’atto di cessione o affidamento in gestione dell’attività commerciale.
2.1. Come ha rilevato lo stesso Comune resistente l’applicazione di tale disposizione non da luogo a particolari difficoltà nel caso di cessione definitiva dell’azienda (poiché in questo caso gli effetti della decadenza di necessità si producono soltanto a carico del cessionario) ma al contrario nel caso all’esame – trattandosi di un contratto di affitto di azienda per un periodo limitato – in pratica le conseguenze afflittive della decadenza ricadono soltanto sulla locataria del ramo d’azienda, titolare dell’autorizzazione commerciale e della concessione del posteggio su area pubblica;
L’amministrazione correttamente rileva negli scritti difensivi che la decadenza colpisce l’autorizzazione in quanto tale, e non la persona che gestisce l’attività commerciale, cionondimeno, però, il collegio ritiene che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la dichiarazione di decadenza nei confronti della ricorrente – locataria.
In primo luogo il titolare che da in affitto il ramo d’azienda non ha alcun potere di instaurare la procedura di reintestazione dell’autorizzazione e della concessione di posteggio in surroga del locatario inerte né tanto meno la normativa regionale contempla un onere di vigilanza del cedente circa l’espletamento da parte dell’affittuario del ramo d’azienda delle formalità dirette alla voltura, anche se temporanea, dei titoli abilitativi.
D’altra parte la stessa disposizione di cui all’art. 14 legge reg. Toscana n. 10/2003 (posta a fondamento della dichiarata decadenza) nell’elencare le varie ipotesi di decadenza dalla autorizzazione commerciale fa riferimento esclusivamente ad oneri ed adempimenti spettanti al cessionario, in quanto si tratta di situazione che (come il possesso dei requisiti personali prescritti oppure il mancato utilizzo del posteggio) rientrano nella disponibilità del cessionario (e non in quella del cedente) così come l’obbligo della voltura dei titoli abilitativi nel termine di giorni 90.
Invece, nel caso di un affitto di ramo d’azienda di durata stagionale, la sanzione per la mancata tempestiva reintestazione risulta di fatto inconferente per l’affittuario, poiché il contratto di affitto nel frattempo ha esaurito i suoi effetti, mentre, illogicamente, viene ad incidere con effetti definitivi sulla posizione giuridica del proprietario del ramo d’azienda – locatore che, si troverebbe – in tal guisa – a rispondere delle inadempienze altrui al di fuori di qualsiasi specifica previsione normativa; quindi un’interpretazione di tal genere dell’art. 14 della legge Reg. Toscana n. 10/2003 risulterebbe all’evidenza contraria al fondamentale principio del diritto per cui un soggetto non può essere chiamato a rispondere dei fatti altrui, se non in presenza di espresse disposizioni normative e secondo precise modalità (condizione che - come si è detto - nel caso specifico non risulta verificata).
2.2. Né a diversa conclusione si può correttamente giungere facendo riferimento (vedi memoria 2006 del Comune residente) all’esigenza di consentire all’amministrazione di “verificare e controllare il rigoroso rispetto delle norme” a garanzia del superiore interesse pubblico alla corretta ed ordinata gestione dei mercati ed alla tutela del pubblico”:
invero alla luce dei principi generali del nostro ordinamento giuridico (per cui tra l’altro, al privato cittadino vengono riconosciute posizioni di diritti soggettivi, quali quello della libera iniziativa economica, e di interesse legittimo al corretto esercizio dell’attività amministrativa) il collegio ritiene che l’amministrazione comunale debba realizzare gli obiettivi di vigilanza e controllo dell’attività commerciale nei mercati in primo luogo attraverso l’uso di confacenti strumenti di verifica ed ispezione periodica presso le aree dove si svolge l’attività (mercatale) in questione; in secondo luogo, poi, è evidente che, al fine di sopperire ad eventuali difficoltà operative, l’assetto normativo della materia non consente – come si è detto – slittamenti a carico del cedente di oneri gravanti sul cessionario al fine di coinvolgerlo in compiti di monitoraggio ed intervento surrogatori che non gli competano, visto che la responsabilità della gestione del ramo d’azienda ceduto oppure affittato va ricondotta al gestore, titolare temporaneo di risorse imprenditoriali e dei connessi titoli abilitativi, e non al proprietario dei beni, che non ha più la disponibilità né di questi né dei relativi titoli.
2.3. D’altra parte le conclusioni cui è pervenuto il collegio trovano ulteriore conferma nelle nuove disposizioni introdotte dalla legge Regione Toscana sul Commercio 7.2.2005 n. 28 in tema di decadenza per mancata reintestazione dell’autorizzazione commerciale: in fatti l’art.74 prescrive che il subentrante deve comunicare al comune di residenza o a quello della sede legale della società, entro giorni 60, il trasferimento dell’attività ed il possesso dei requisiti, mentre l’art. 104 prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per il caso di inosservanza di tale obbligo e l’art. 108 limita la sanzione della decadenza ai casi in cui vengono meno i requisiti oppure il titolare non eserciti l’attività e non utilizzi il posteggio per un determinato periodo di tempo.
Pertanto il provvedimento di decadenza impugnato risulta illegittimo in parte qua limitatamente agli effetti relativi alla ricorrente per violazione dell’art. 14 legge reg. Toscana n. 10/2003 (nei sensi sopra illustrati) e per illogicità.
2.4. Conseguentemente l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 14 della legge Reg. Toscana n. 10/2003 non viene esaminata per (evidente) irrilevanza ai fini del decidere; gli altri motivi restano assorbiti per economia di mezzi.
La nota di comunicazione alla ricorrente della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di reintestazione (presentata dall’affittuaria) non ha natura provvedimentale e, pertanto, l’impugnazione della stessa è inammissibile.
3. Concludendo il ricorso va accolto nei sensi sopra illustrati e, per l’effetto, il provvedimento di decadenza impugnato viene annullato in parte qua per la parte relativa alla ricorrente; mentre va dichiarata inammissibile l’impugnazione della nota 16.3.2005 trasmessa alla ricorrente dalla Direzione Attività produttive del Comune di Grosseto.
In considerazione della peculiarità del caso in punto di fatto, che ad avviso del collegio non rendeva agevole la corretta applicazione della normativa di settore, ricorrono giusti motivi per compensare gli oneri di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi illustrati e, per l’effetto, annulla il provvedimento 6.5.2005 n. 11 in parte qua relativamente alla ricorrente, mentre lo dichiara inammissibile con riguardo alla nota 16.3.2005.
Oneri di lite compensati tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 17 ottobre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GENNAIO 2007