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| n 1-2007 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 17 gennaio 2007 n. 298
Pres. Giulia, Est. Quiligotti
Ricorsi riuniti nn. 15233/1999, 5599/2000, 5604/2000: S. Montebovi, Imont s.r.l. (Avv.ti M. Mellacca, S. Santarelli) c/ Comune di Roma ( Avv. A. Magnanelli) |
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1. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi - Domanda di condono – Art. 35, co. 6, l. 47/1985 – Integrabilità dell’istanza – Contenuto – Limiti.
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2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi - Domanda di condono – Formazione del silenzio-assenso - Ex art. 35, co. 12, l. 47/1985 – Presupposti – Determinazione.
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1. L’art. 35, co. 6, L. 47/1985, ove consente al privato di integrare la domanda di condono entro il termine perentorio ivi previsto, va inteso come riferito alle sole integrazioni di dettaglio, meramente chiarificatrici, restando esclusa la possibilità di sostituire o modificare in corso del procedimento la domanda originaria e dunque l’oggetto stesso della predetta istanza, una volta decorso tale termine.
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2. Ai sensi dell’art. 35, co. 12, l. 47/1985, il decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio è subordinato non solo alla presentazione di una domanda completa della documentazione prevista dal predetto art. 35, co. 3, ma anche all’avvenuto pagamento, da parte dell’interessato, di tutte le somme dovute a conguaglio1. Peraltro, affinché il silenzio-assenso possa ritenersi perfezionato, si richiede il concorso di specifici presupposti, tra i quali assume primaria importanza il requisito della tempestiva presentazione della domanda di concessione in sanatoria.
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1) Cfr. ex multis, Cons. di Stato-Sez. V, Sentenza 21 settembre 2005 n. 946 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sez. II bis
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn. 15233/1999, 5599/2000 e 5604/2000 proposti da
MONTEBOVI Stefano ed IMONT s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Mellacca e Stefano Santarelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, sito in Roma, Piazzale Clodio n. 12;
contro
- il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Andrea Magnanelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;
per l'annullamento previa sospensiva
A) quanto al ricorso rg. n. 15233/1999:
della determinazione dirigenziale del Comune di Roma-USCE n. 129 del 22.6.1999, con la quale è stata disposta in autotutela la sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di concessione edilizia in sanatoria n. 164275 del 17.3.1999 in attesa del pagamento della differenza per oneri concessori ed oblazione ritenuta dovuta, per rispettivamente L. 886.803.300 e 410.346.000, a seguito del controllo da cui sarebbe emerso che la tipologia di abuso nella quale era stato ricompreso l’abuso di cui trattasi era diversa da quella prevista nella normativa vigente;
B) quanto al ricorso rg. n. 5599/2000:
della nota del Comune di Roma-USCE prot. n. 12530 del 25.1.2000, nella parte in cui ha comunicato, relativamente alla pratica edilizia di cui alla istanza prot. n. 25814/1995, l’annullamento della nota di notifica di cui al prot. n. 70185 del 13.4.1999, di richiesta di conguaglio di oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria, in quanto relativa alla sanatoria di ulteriori abusi dichiarati fuori termine perentorio ex L. n. 724/1994 ( trattasi di mq. 1354,50 di cui al piano inferiore la cui dichiarazione è stata omessa nella istanza di cui al prot. n. 25814 del 23.2.1995 e dichiarati con la successiva istanza integrativa di sanatoria di cui al prot. n. 169606-25814/002 del 22.7.1997) e la possibilità di ritiro della nuova lettera con i nuovi importi da corrispondere in sostituzione della precedente;
nonché della nota del Comune di Roma-USCE prot. n. 20567 del 21.2.2000 nella parte in cui si ribadisce l’annullamento della nota prot. n. 70185;
C) quanto al ricorso rg. n. 5604/2000:
della nota del Comune di Roma-USCE prot. n. 12530 del 25.1.2000 nella parte in cui ha comunicato l’errore di attribuzione della tipologia d’abuso 4, verificato a seguito del riesame d’ufficio, in quanto le originarie concessioni edilizie per la realizzazione delle serre rurali in zona agricola sono state rilasciate a titolo gratuito ai sensi dell’art. 9, lett. a), della L. n. 10/1977, ed essendosi verificato il cambio di destinazione di uso delle opere rurali nei dieci anni dalla loro ultimazione, ai sensi dell’art. 10, co. 3, della L. n. 10/1977 il contributo di concessione è dovuto nella misura massima della nuova destinazione, con conseguente mutamento della tipologia da 4 a 1
della nota del Comune di Roma-USCE prot. n. 11799 del 24.1.2000 con la quale sono stati comunicati nuovi importi a titolo di oblazione ed oneri concessori relativamente alla pratica di sanatoria edilizia di cui al prot. n. 25814/001;
della nota del Comune di Roma-USCE prot. n. 20567 del 21.2.2000, in riscontro alla nota della società ricorrente di cui al prot. n. 15039 del 31.1.2000, con cui si rigetta l’eccezione di prescrizione del conguaglio dell’oblazione e si ribadisce l’annullamento della nota prot. n. 70185 del 13.4.1999;
e con il ricorso per motivi aggiunti:
della nota del Comune di Roma-USCE prot. n. 19326/2002 del 12.2.2002 procedimento di riscossione di accertamento con adesione per mancato pagamento nel termine dei 60 gg. delle somme di cui alla nota prot. n. 11799 del 24.1.2000, con incremento ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. C) della L. n. 47/1985.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 6.7.2006 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, ravvisata l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi di cui in oggetto, se ne dispone la riunione ai fini della trattazione congiunta e della decisione con unica sentenza.
Nel merito il Collegio ritiene di potere decidere, allo stato degli atti, esclusivamente il ricorso sub B) di cui al n. rg. 5599/2000.
Con il detto ricorso, notificato il 23.3.2000 e depositato il 12.4.2000, i ricorrenti hanno impugnato la nota del Comune di Roma-USCE prot. n. 12530 del 25.1.2000, nella parte in cui ha comunicato, relativamente alla pratica edilizia di cui alla istanza prot. n. 25814/1995, l’annullamento della nota di notifica di cui al prot. n. 70185 del 13.4.1999, di richiesta di conguaglio di oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria, in quanto relativa alla sanatoria di ulteriori abusi dichiarati fuori termine perentorio ex L. n. 724/1994 ( trattasi di mq. 1354,50 di cui al piano inferiore la cui dichiarazione è stata omessa nella istanza di cui al prot. n. 25814 del 23.2.1995 e dichiarati con la successiva istanza integrativa di sanatoria di cui al prot. n. 169606-25814/002 del 22.7.1997) e la possibilità di ritiro della nuova lettera con i nuovi importi da corrispondere in sostituzione della precedente nonché la nota del Comune di Roma-USCE prot. n. 20567 del 21.2.2000 nella parte in cui si ribadisce l’annullamento della nota prot. n. 70185.
Ne hanno dedotto la illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della L. n. 47/1985, dell’art. 39 della L. n. 724/1994 , dell’art. 2 della L. n. 662/1996, dell’art. 4 della L. n. 68/1988 e della L. n. 241/1990
2- Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, ingiustizia manifesta.
Il Comune ha ritenuto in sostanza di respingere la istanza integrativa, a parziale modifica dell’istanza originaria, del 22.7.1997 concernente la parte sottostante del manufatto non indicata per mero errore materiale nell’originaria istanza del 23.2.1995 in quanto ha ritenuto la relativa richiesta tardiva poiché oltre i termini di cui all’art. 39 della L. n. 724/1994
La possibilità di produzione integrativa sarebbe tuttavia ammessa dall’art. 35 della L. n. 724/1994, come interpretata dal Comune di Roma con l’ordine di servizio n. 24 del 4.11.1987.
Né la domanda integrativa potrebbe essere sottoposta al termine di presentazione previsto per la domanda originaria.
Peraltro lo stesso Comune riconosce come, dalla documentazione fotografica allegata alla domanda originaria di sanatoria, fosse possibile evincere come l’abuso, asseritamene dichiarato fuori termine, in realtà esisteva già a quella data, né il ricorrente avrebbe avuto alcun motivo per omettere la dichiarazione della detta parte dell’immobile dalla richiesta di sanatoria.
Il Comune, peraltro, avrebbe omesso di esercitare il proprio potere-dovere di verificare la effettiva consistenza dell’immobile da cui sarebbe emersa la reale consistenza dell’abuso perpretato.
Sulla domanda di sanatoria presentata dal ricorrente si sarebbe formato il silenzio accoglimento per l’inutile decorso dei due anni di cui all’art. 35 della L. n. 47/1985.
La comunicazione del Comune di cui alla nota prot. n. 70185 del 13.4.1999 dell’importo dovuto a titolo di oblazione, oneri di concessione e diritti di segreteria, costituisce una concessione in sanatoria condizionata con la conseguente illegittimità di una eventuale successiva nota con cui viene comunicato che l’istruttoria è invece ancora in corso.
Sarebbe altresì mancata la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e di diniego di rilascio della concessione in sanatoria.
Il Comune avrebbe violato il principio di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa né sarebbe stata espletata una effettiva istruttoria che consentisse al ricorrente di esplicitare le proprie ragioni.
Né ancora il Comune avrebbe effettuato la debita valutazione dell’interesse pubblico e la sua comparazione con l’interesse di cui è portatore il ricorrente.
Con memoria , unica per tutti e tre i ricorsi, depositata in data 26.6.2006, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
In particolare ha rilevato come le ulteriori somme pagate dal ricorrente in data 10.6.1999 non siano state erroneamente accreditate alla relativa pratica; tuttavia a seguito del corretto accreditamento risulterebbe ancora un credito del Comune per complessivi euro 77.878,09 a titolo di oblazione ed euro 59,31 per diritti di segreteria; né si ritiene fondata l’eccezione di prescrizione del conguaglio della oblazione, non potendosi ritenere decorsi i 36 mesi di cui all’art. 35 L. n. 47/1985 al momento dell’adozione della nota prot. n. 70185 del 13.4.1999; né infine vi sarebbe stata l’omissione della comunicazione dell’avvio in considerazione delle numerose note inviate dal Comune al ricorrente e, soprattutto, perché, nel caso di specie, si tratterebbe di un annullamento dovuto.
Con memoria del 15.6.2006 il ricorrente ha ribadito le censure di cui al ricorso introduttivo, evidenziando ulteriormente come la imputabilità dell’omessa dichiarazione a mero errore materiale da parte dello stesso nella compilazione dell’istanza di sanatoria sia dimostrata agli atti dalla documentazione allegata alla domanda originaria da cui già si evidenziava la effettiva consistenza dell’abuso realizzato.
All’udienza del 6.7.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti.
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
Ed infatti la normativa in materia di condono edilizio, contenuta nella l. n. 47 del 1985 e nella l. n. 724 del 1994, non consente che la domanda di condono possa essere integrata o modificata nel suo oggetto dal richiedente, o anche dall'amministrazione, in un momento successivo alla scadenza dei termini di presentazione, ma consente solo una possibile integrazione della documentazione relativa all'oggetto originario ( cfr. da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 5 luglio 2002, n. 4007).
L’art. 35, co. 6, della L. n. 47/1985 dispone testualmente che “Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata ….”.
L'art. 35, co. 6, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che si applica anche alle domande di condono presentate ai sensi della legge n. 724 del 1994), laddove consente al soggetto, peraltro entro il termine perentorio ivi previsto, di integrare, ove necessario, la domanda di condono, non può che riferirsi ad integrazioni di dettaglio e meramente chiarificatrici, in perfetta sintonia con la facoltà attribuita all'amministrazione, ai sensi del successivo nono comma dello stesso articolo, di chiedere ulteriore documentazione, restando comunque esclusa la possibilità di sostituire o modificare la domanda originaria e quindi l'oggetto stesso della istanza di condono (cfr. sul punto anche TAR Lazio, II^, n. 485 del 15.3.1996).
La domanda di condono edilizio può essere, quindi, integrata sia dal privato che dall'amministrazione comunale solo nei limiti posti, rispettivamente, dall'art. 35, co. 6, (quanto al calcolo dell'oblazione) e 9 (invito al richiedente a produrre ulteriore documentazione) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, mentre va ritenuto incompatibile col sistema della legge in questione, la configurazione di una forma di sanabilità d'ufficio mediante l'introduzione nel condono stesso, d'autorità o anche d'intesa con il richiedente, di figure di abuso non facenti parte della domanda e che presentino una rilevanza non già meramente accessoria o secondaria, ma nettamente preponderante rispetto agli abusi che formano oggetto della domanda (TAR Piemonte, sez. I^ n.335 del 10.7.1991).
Non può, pertanto, ammettersi una modifica della domanda di condono in corso del procedimento, una volta decorso il termine perentorio, stabilito dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47, per la presentazione delle domande ( T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 04 febbraio 2005 , n. 461).
Conseguentemente non assume rilevanza la circostanza che, da un lato, dalla documentazione in atti prodotta dalla parte, già risultasse l’abuso relativamente al quale è stata richiesta la integrazione; né può fondatamente ritenersi che incombeva sul Comune l’onere di verificare l’effettivo stato dei luoghi con la conseguenza che sarebbe imputabile al comportamento omissivo del comune in tal senso la mancata inclusione dell’abuso di cui trattasi.
Né ancora può ritenersi fondato il motivo di censura con il quale è stata dedotta la illegittimità del provvedimento impugnato per la intervenuta formazione del silenzio assenso di cui all’art. 35, co. 12, della L. n. 47/1985 sulla istanza integrativa del 1997.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata sul punto, da un lato, ai sensi dell'art. 35 comma 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47, il decorso del termine previsto per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio è subordinato non solo alla presentazione di una domanda completa della documentazione prevista dallo stesso art. 35 comma 3, ma anche all'avvenuto pagamento da parte dell'interessato di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ( cfr. da ultimo Consiglio Stato , sez. V, 21 settembre 2005 , n. 4946) – circostanza questa pacificamente esclusa nel caso di specie, atteso il contenzioso in corso tra le parti di cui ai due ricorsi collegati in trattazione- e, dall’altro, ed ancora prima, il silenzio assenso sulla domanda di concessione in sanatoria, di cui all'art. 35 l. 28 febbraio 1985 n. 47, deve ritenersi perfezionato con la ricorrenza della tempestività dell'istanza, la non infedeltà dolosa della medesima, l'assenza di vincoli di inedificabilità, appunto il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione eventualmente richieste a conguaglio di quelle unilateralmente corrisposte dall'interessato e l'esibizione della prova dell'avvenuta presentazione all'UTE della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento ( cfr. ex multis T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 21 marzo 2002 , n. 1189).
Ne consegue che, affinché si produca l'effetto legale del silenzio - assenso si richiede il concorso degli specifici presupposti di cui in precedenza , tra i quali primaria rilevanza ha proprio il requisito della tempestiva presentazione della domanda di sanatoria, nella fattispecie evidentemente mancante secondo le considerazioni che precedono.
Né ancora può fondatamente ritenersi che la nota annullata con il provvedimento impugnato con il ricorso in trattazione potesse essere considerata quale una concessione edilizia in sanatoria condizionata al pagamento delle somme ivi indicate.
Non si disconosce infatti l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la comunicazione con la quale un comune porta a conoscenza dell'interessato che la sua istanza di concessione edilizia in sanatoria è subordinata al pagamento degli oneri di urbanizzazione, configura una sanatoria condizionata. È illegittima, pertanto, la successiva nota con la quale il comune stesso comunica che l'istruttoria è ancora in corso. “ ( cfr. Consiglio Stato , sez. V, 24 luglio 1993 , n. 795).
Uttavia, nel caso di specie, si ritiene di dovere disattendere l’insegnamento di cui sopra, atteso il tenore testuale della nota che è stata impugnata, che non consente di potere qualificarla lla stregua di concessione dilizia in sanatoria condizionata.
Ed infatti nella detta nota è detto testualmente che “ si comunica che … qualora non sussistano motivi ostativi, potrà essere rilasciata al proprietario .. la concessione edilizia in sanatoria per l’immobile oggetto della domanda di condono”.
Al più la predetta nota può essere ritenuta quale atto con il quale viene dato atto dell’insussistenza al momento di ostacoli all’accoglimento, ma all’interno del procedimento di rilascio da rinersi ancora in corso.
Con la conseguenza che deve ritenersi che legittimamente il Comune, ravvisato un errore nell’istruttoria relativa, abbia provveduto a correggere il tiro.
Non trattandosi dell’annullamento di una concessione edilizia già rilasciata, sebbene in forma condizionata, come vorrebbe la difesa dei ricorrenti, non può ritenersi che fosse dovuta la preventiva comunicazione dell’avvio procedimentale.
Né trattandosi del diniego di rilascio di sanatoria edilizia era necessario il preavviso in ordine alla negativa risoluzione della vicenda, in quanto si trattava di un procedimento ad iniziativa di parte né erano, allo stato, ancora intervenute le modifiche alla L. n. 241/1990 con l’introduzione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 da parte della L. n. 18/2005.
Per i medesimi motivi di cui in precedenza si ritiene che il Comune non fosse tenuto ad una approfondita comparazione dell’interesse pubblico all’annullamento della nota di cui trattasi con l’interesse di cui era portatore il privato.
In ordine ai due ricorsi sub A) e sub C) il Collegio ritiene, invece, di non potere decidere allo stato della documentazione depositata in allegato agli atti del giudizio.
Ed infatti il Comune di Roma ha depositato una unica memoria conclusionale identica per tutti e tre i ricorsi riuniti con la quale ha dedotto ( alla pag. 4, penultimo capoverso ) che la società ricorrente è debitrice nei confronti del Comune della somma di euro 77.878,09 a titolo di oblazione ed euro 59,31 per spese di segreteria per la pratica concernente la concessione in sanatoria di cui al prot. n. 25814-1/1995 e di euro 256.404,87 a titolo di oblazione per la pratica di concessione in sanatoria di cui al prot. n. 26389/1995.
Considerato che, pertanto, dal detto ultimo scritto difensivo comunale risulterebbe che nulla sarebbe ancora dovuto dai ricorrenti a titolo di oneri concessori e che , tuttavia, non risulta agli atti che detta circostanza sia documentata specificatamente, appare, pertanto, necessario che il Comune chiarisca definitivamente se siano eventualmente dovute ancora per le due pratiche di sanatoria in oggetto somme relativamente agli oneri concessori ed in caso di positivo riscontro quali siano le dette somme distintamente per ciascuna pratica con i relativi conteggi, tenuto conto dell’esito del giudizio relativo al ricorso di cui alla lett. B), come in precedenza evidenziato.
Pertanto appare necessario acquisire agli atti del giudizio, al fine del decidere, i documentati chiarimenti di cui in precedenza dandone carico al Comune di Roma che vi provvederà nel termine di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso sub B) rg. n. 5599/2000 e rinviata al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese del giudizio concernente i due ricorsi sub A) e C)- rg. nn. 15233/1999 e 5604/2000-, ordina al Comune di Roma il deposito dei documentati chiarimenti di cui in motivazione nel termine di 60 ( sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza e rinvia per il proseguo alla udienza del 24.5.2007.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 6.7.2006, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
Patrizio Giulia, Presidente
Francesco Giordano, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore
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