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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 9 gennaio 2007 n. 4
Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore
Verri (avv. F. Caracuta) c. Comune di Zollino (avv. G. Russo)


Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Amministratore pubblico – Obbligo di astensione – Presupposti

In forza dell’art.78, t.u. 18 agosto 2000 n.267, l’amministratore pubblico deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista realmente una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione ed i suoi interessi o comunque allorquando la deliberazione riguardi specificamente tali interessi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce - Prima Sezione




Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli -Presidente
Enrico d’Arpe - Componente est.
Ettore Manca - Componente
ha pronunziato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n° 1412/2006 presentato dal

Sig. Verri Giuseppe, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Fernando Caracuta, presso il cui Studio in Lecce, Via Cesare Battisti n° 112, è elettivamente domiciliato,


contro



il Comune di Zollino, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Russo,

per l'annullamento



- della delibera della Giunta Municipale di Zollino n° 24 del 21 Febbraio 2005, rubricata “Attuazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare. Atto di indirizzo”;
- di tutti gli atti connessi e consequenziali relativi alla procedura di espropriazione avviata a seguito della predetta delibera, ed in particolare: la nota prot. n° 4178 del 22 Luglio 2004; la nota prot. n° 2129 del 14 Aprile 2004; la nota prot. n° 1922 del 21 Aprile 2005; la nota prot. n° 779 del 14 Febbraio 2006; l’avviso di esecuzione di esproprio prot. n° 4025 del 25 Luglio 2006, con l’allegato decreto di esproprio n° 1 del 21 Luglio 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zollino;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 20 Dicembre 2006 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avvocatessa Tarantino, in sostituzione dell'Avv. Fernando Caracuta, per il ricorrente e l'Avv. Gabriele Russo per l'Amministrazione Comunale resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



Il ricorrente – proprietario di un terreno sito in Zollino (distinto in catasto al fol. 5 p.lle 489 e 491) – espone:
- che, in data 19 Settembre 2003, riceveva dal Comune resistente la comunicazione di avvio del procedimento inerente il Piano urbanistico esecutivo per l’Edilizia Economica e Popolare implicante la dichiarazione di pubblica utilità del predetto terreno di sua proprietà;
- che, con nota di comunicazione del 14 Aprile 2004, il Comune di Zollino trasmetteva all’odierno ricorrente la deliberazione consiliare n° 11 del 26 Marzo 2004, recante approvazione definitiva del P.E.E.P. (in variante al P.R.G. allora vigente);
- che, in data 19 Aprile 2004, il Sig. Chiga Giuseppe (proprietario ed utilizzatore del terreno distinto in catasto al fol. 5 p.lle 626-628, anch’esso oggetto di esproprio in forza del P.E.E.P.) inviava al Comune di Zollino una lettera raccomandata con la quale esprimeva la riserva di agire nelle competenti sedi, in quanto l’esecuzione della procedura di esproprio, in attuazione del suddetto P.E.E.P., avrebbe arrecato gravissimi danni all’attività aziendale che lo stesso Chiga esercitava sul detto terreno;
- che, nel mese di maggio del 2004, il Sig. Chiga Giuseppe è stato eletto Consigliere Comunale di Zollino e, successivamente, nominato Assessore all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici;
- che, con deliberazione n° 19 del 29 Aprile 2004, il Consiglio Comunale di Zollino stabiliva il prezzo di cessione dei lotti (ricompresi nel P.E.E.P.) in diritto di proprietà (in base alla volumetria sugli stessi edificabile) nella misura di € 42,43, approvava il Regolamento per l’assegnazione dei lotti per l’edilizia economica e popolare ed approvava lo schema di convenzione redatto ai sensi dell’art. 35 della Legge n° 865/1971;
- che il giorno 22 Luglio 2004 il Comune resistente notificava al ricorrente l’elenco dei beni da espropriare per l’attuazione del P.E.E.P. (ai sensi dell’art. 20 primo comma del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327);
- che, con lettera del 30 Agosto 2004, egli invitava il Comune di Zollino a riconsiderare la stima dell’immobile di sua proprietà;
- che, in data 20 Settembre 2004, il Comune resistente gli inviava una proposta di cessione gratuita dei terreni inclusi nel P.E.E.P. (in attuazione del Regolamento Comunale vigente in materia);
- che, con determinazioni dirigenziali n° 312 del 22 Dicembre 2004 e n° 440 del 23 Dicembre 2004, il Comune di Zollino approvava la relazione di stima con la quale era stato fissato il valore venale necessario per la quantificazione delle indennità provvisorie di esproprio (che venivano contestualmente determinate);
- che tali determinazioni non sono state notificate all’odierno ricorrente nelle forme degli atti processuali civili;
- che, con deliberazione della Giunta Municipale n° 24 del 21 Febbraio 2005, il Comune di Zollino decideva di dare attuazione solo parziale al P.E.E.P. e procedeva, quindi, alla espropriazione soltanto di alcune delle particelle ricomprese nel predetto piano urbanistico esecutivo, tra cui quelle di proprietà Verri;
- che tale delibera giuntale era adottata con la partecipazione anche dell’Assessore Chiga Giuseppe, pur essendo quest’ultimo proprietario ed utilizzatore delle particelle 626-628 non inserite nel piano di esproprio immediato;
- che, con nota dirigenziale prot. n° 1922 del 21 Aprile 2005, il Comune di Zollino gli comunicava che, in caso di cessione volontaria, l’indennità di espropriazione definitiva corrispondeva all’importo di € 17.906,70;
- che, con nota dirigenziale prot. n° 779 del 14 Febbraio 2006, il Comune resistente lo invitava a comunicare (nel termine di 20 giorni) l’intenzione o meno di avvalersi del procedimento di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n° 327/2001;
- che, da ultimo (nel mese di Agosto 2006), il Comune di Zollino gli notificava, a mezzo del messo comunale, il decreto di esproprio n° 1 del 21 Luglio 2006, unitamente all’avviso di esecuzione del decreto medesimo.
Il ricorrente, ritenendo nulli e comunque illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 78 Decreto Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U. degli Enti Locali).
2) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 7 Legge n° 241/1990 (partecipazione al procedimento amministrativo); art. 16 quarto comma D.P.R. n° 327 dell’8 Giugno 2001, modificato dal Decreto Lgs. n° 302 del 27 Dicembre 2002 (T.U. sulle espropriazioni).
3) Difetto assoluto di motivazione – Eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà dell’azione amministrativa.
4) Violazione e falsa applicazione di legge – Difetto assoluto di competenza – Violazione dell’art. 42 Decreto Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U. degli Enti Locali).
5) Eccesso di potere per illogicità manifesta – Violazione e falsa applicazione di legge: Testo Unico sulle espropriazioni.
6) Violazione e falsa applicazione di legge: violazione art. 20 quarto comma, art. 21 secondo comma ed art. 23 primo comma lett. g) del Testo Unico in materia di espropriazione.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Zollino, depositando articolate memorie difensive con le quali ha replicato, ampiamente e puntualmente, alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 1089 del 25 Ottobre 2006.
Alla pubblica udienza del 20 Dicembre 2006, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO



Come illustrato in narrativa, il ricorrente – proprietario di un terreno sito in Zollino (distinto in catasto al fol. 5 p.lle 489 e 491) incluso nel P.E.E.P. definitivamente approvato con deliberazione consiliare del Comune resistente n° 11 del 26 Marzo 2004 – impugna la delibera n° 24 del 21 Febbraio 2005 della Giunta Municipale di Zollino rubricata “Attuazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare - Atto di indirizzo”, nonché tutti gli atti connessi e consequenziali relativi alla procedura di espropriazione avviata a seguito di tale delibera e in particolare: la nota del responsabile del procedimento prot. n° 2129 del 14 Aprile 2004 (di comunicazione dell’efficacia della delibera di approvazione del P.E.E.P.); la nota del responsabile del procedimento prot. n° 4178 del 22 Luglio 2004 (di comunicazione dell’elenco dei beni da espropriare per l’attuazione del P.E.E.P.); la nota dirigenziale prot. n° 1922 del 21 Aprile 2005 (recante richiesta di condivisione dell’indennità di espropriazione); la nota dirigenziale prot. n° 779 del 14 Febbraio 2006 (di invito ad avvalersi del procedimento di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione); l’avviso di esecuzione di esproprio prot. n° 4025 del 25 Luglio 2006 (recante preavviso di immissione in possesso degli immobili ablati per la data del 12 Settembre 2006); il decreto definitivo di esproprio n° 1 del 21 Luglio 2006 (di mq. 2.198 delle predette particelle di terreno di proprietà del ricorrente).
In via preliminare, il Collegio ritiene possibile prescindere dall’esame delle articolate eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla difesa del Comune resistente, poiché il ricorso è manifestamente infondato nel merito e va respinto.
In ordine logico, il Tribunale osserva – innanzitutto – che è priva di pregio giuridico la censura formulata con il terzo motivo di ricorso.
Infatti – sottolineato che con la delibera consiliare n° 19 del 29 Aprile 2004 il Comune di Zollino ha approvato (in conformità all’art. 38 della Legge 22 Ottobre 1971 n° 865 e ss.mm.) un apposito Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.), al fine di procedere all’attuazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) approvato con la precedente deliberazione n° 11/2004, indicando quale estensione delle aree di cui si prevedeva l’utilizzazione l’intero P.E.E.P., stabilendo che tutti i lotti del predetto Piano venissero ceduti agli istanti in diritto di proprietà e di far fronte alle spese occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per gli espropri (essenzialmente) con le somme provenienti dall’assegnazione dei lotti – si rileva che, del tutto coerentemente e razionalmente, la Giunta Municipale di Zollino ha, dapprima (con delibera n° 80 dell’8 Giugno 2004), approvato un bando di concorso contemplante l’assegnazione in diritto di proprietà di tutti i lotti compresi nel P.E.E.P. a cooperative edilizie, imprese costruttrici e privati cittadini che ne avessero fatto istanza e, successivamente (con l’impugnata delibera n° 24 del 21 Febbraio 2005) – preso atto che a seguito della pubblicazione del predetto bando erano pervenute richieste di assegnazione soltanto per 13 lotti – deciso di procedere all’attuazione del P.E.E.P. gradualmente ed in base alle richieste (sino a quel momento) effettivamente pervenute, disponendo l’immediata acquisizione con esproprio (unicamente) delle specifiche particelle dei terreni ricompresi nel P.E.E.P. idonee a consentire l’assegnazione dei 13 lotti richiesti e la realizzazione delle opere urbanizzative a servizio degli stessi.
L’operato della Giunta Municipale di Zollino si pone in linea sia con la portata del P.P.A. (del P.E.E.P.) approvato con la sopra richiamata delibera del Consiglio Comunale n° 19/2004, sia con i dettami della logica e della buona amministrazione, tenuto conto che sarebbe stata, invece, manifestamente irrazionale, la decisione di procedere nell’immediato all’espropriazione di tutte le aree ricomprese nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (che, notoriamente, ha efficacia per diciotto anni), nonostante la contingente carenza di istanze di assegnazione per i rimanenti lotti e, dunque, di adeguati mezzi finanziari di copertura di un esproprio generalizzato e totale.
Chiarito ciò, è agevole rilevare la palese infondatezza anche di tutte le altre doglianze prospettate dal ricorrente ed, in primo luogo, di quella con cui si deduce la violazione dell’art. 78 secondo comma del Testo Unico 18 Agosto 2000 n° 267.
Considerato che l’impugnata delibera giuntale n° 24 del 21 Febbraio 2005 ha quale specifico e circoscritto oggetto la decisione di far luogo all’attuazione graduale del P.E.E.P. (giustificata dalle richieste di assegnazione dei lotti concretamente presentate dagli interessati), procedendo – nell’immediato – all’acquisizione, tramite esproprio, delle corrispondenti particelle dei terreni ricompresi nel P.E.E.P. idonee a consentire l’assegnazione dei 13 lotti richiesti e la realizzazione delle opere urbanizzative a servizio degli stessi, non pare al Collegio che, in relazione alla portata di siffatto “decisum”, sia configurabile un conflitto di interessi con l’amministratore proprietario di differenti aree (sia pure inserite nel P.E.E.P. di che trattasi e giammai escluse dal Piano stesso), tale da imporre l’obbligo di astensione previsto dall’art. 78 del Decreto Lgs. n° 267/2000.
Infatti, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato, l’amministratore pubblico (in base al disposto dell’art. 78 del T.U. 18 Agosto 2000 n° 267) deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista realmente una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione ed i suoi interessi o comunque allorquando la deliberazione riguardi specificamente tali interessi (ipotesi che non pare sussistere nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio).
E’ appena il caso, infine, si segnalare che: non esisteva l’obbligo della P.A. di comunicare all’odierno ricorrente (che, peraltro, nulla avrebbe potuto aggiungere, a tutela dei propri diritti, rispetto a quanto già osservato in sede di partecipazione al procedimento urbanistico-ablatorio culminato con l’approvazione del P.E.E.P., avente valore di dichiarazione di pubblica utilità delle aree in esso ricomprese) l’avvio del procedimento di attuazione graduale del Piano stesso (non comportante alcuna modifica del P.E.E.P. approvato nel 2004); l’adozione della contestata delibera n° 24 del 21 Febbraio 2005 rientrava sicuramente nella competenza della giunta comunale (non avendo carattere pianificatorio o programmatico); che nella specie non è stata attivata la procedura espropriativa d’urgenza contemplata dal D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 e ss.mm.; e che le note dirigenziali impugnate (la gran parte delle quali, peraltro, è priva di carattere provvedimentale) sono state ritualmente comunicate all’odierno ricorrente in conformità a quanto previsto dall’art. 14 primo comma della Legge Regionale Pugliese 22 Febbraio 2005 n° 3 (“Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità”), statuente che “ferma restando la disciplina procedurale recata dal capo IV del D.P.R. n° 327/2001 e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, fatto salvo l’obbligo della notifica, al proprietario, del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili”, nel mentre la notificazione del decreto di espropriazione n° 1/2006 effettuata tramite messo comunale, anziché a mezzo ufficiale giudiziario, (in quanto adempimento successivo all’emanazione del provvedimento amministrativo) non potrebbe giammai determinare l’illegittimità dell‘impugnato decreto di esproprio.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (Duemila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 20 Dicembre 2006.

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 09 gennaio 2007





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