REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 3186 dell’anno 2000, proposto da CISTERNINO GAETANO, PASTORE FRANCESCO, PIETRAFESA ROCCHINA, VALENTINI GAETANO, BEVILACQUA MICHELE, DELLO RUSSO GIUSEPPE, DE CARLO VINCENZO, FERRANTE GIUSEPPE, NOCERA LUIGI, D’AGNELLI NICOLA MARIA ANTONIO, TOZIANI ANTONIO, FIORELLA LUIGI, DIBARI GIUSEPPE, CIROTA GABRIELE, FRONTERRE’ CONCETTA, VESE MARIA TERESA, TUBITO GIUSEPPE, IONA ANTONINO, PICCIRILLO ANTONIO, GALLONE MARIA GRAZIA, DE PAOLA SILVANA DOMENICA, PARENTELA ANNA MARIA, CIOLINO LUCIA, LAZZARO PASQUALINA, POGGI FRANCA, IACOMINI ANNA, GASPARDINI VITTORIA, CERIMONIALE GIUSEPPINA, FALCIONI FRANCA, DITTA ANNA MARIA, NATALI MARIA CRISTINA, TRUPIA MARGHERITA, TANTARO MADDALENA, ARCANGELI FRANCO, MERLINI MARIA CRISTINA, STORACE ERASMO, GRASSO GIULIANA, ZILIO NADIA, MURONI MARISA MARCELLA, MARRAS MARGHERITA, BOLDRINI CIRO, DE SANTIS DONATELLA, SANETTI ALESSANDRA, SCALABRELLI MAURIZIO, DI BRINO FAUSTO, FELICI ROBERTO, IGNESTI ARMIDA, SBREGA ANTONELLA, CIRULLI SANDRA, D’AURIA IDA, BARBATO FRANCESCO, BONUCCI MARINA, LA MARCA LAURA, PERAZZI EVA, STEFANINI LUISA, FRAIEGARI ANNA RITA, MARCOCCI IMMA LUCIA, DE GUIDI ALDO, CABRIOLU ANGELA, MARZULLO ANGELO, SISTI LUIGI, SISTI MARIA, PIERAGOSTINI FRANCA, LEOTTA ANNA MARIA, CALDAROLA CATERINA, AVENALI DUILIO, DE GIROLAMO MARIA, ALFARONE GIUSEPPINA, CIANI ORIETTA, FUMENTI MARIA CHIARA, AURELI DARIO, VACIRCA GIUSEPPE, GAMBERA MARIA CONCETTA, RESCA ENRICO, FRACCHIOLLA MARIA, STRAZIOSO RAFFAELE, FARRIS ANTONINA, DI MURO LUIGI, CAVASSI LAURA, CAVALIERI ANNA MARIA, CAPRIO MARIA, SILVESTRI ANTONIETTA, GROSSO MARIO BENITO, NERI ANNA MARIA, CRISTINI ANNA, GUALANDI ERASMO, GOGLIA ANNA ANTONIETTA E ROSSI NICOLA, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Santina Bernardi, con la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Verbano, n. 8;
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, n. 506 del 16 dicembre 1998;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006 il Consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l’avvocato Bernardi e l’avv. dello Stato Marrone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza n. 506 del 16 dicembre 1998 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, pronunciando su quattro separati ricorsi, il primo, NRG. 12190/96 proposto dai signori Gaetano Costernino, Francesco Pastore, Serafina Di Natale, Gilda Cassiano, Rocchina Pietrafesa, Gaetano Valentini, Luigi Gioieni, Rosaria Di Pinto, Michele Bevilacqua, Giuseppe Dello Russo, Vincenzo De Carlo, Giuseppe Ferrante, Luigi Nocera, Maria Armenise, Domenico Mele, Tommaso Minervini, Lucia Milano, Maria Martolò, Angela Curci, Francesca Marzano, Agata Di Palo, Antonia Gianvecchio, Ennio Negro, Antonio Caporale, Pompea Cuppone, Giulia Taurino, Carla Taurino, Gabriella Anna De Giorgi, Lucia Piccinno, Addolorata Durante, Giuseppa Tarantino, Maria Stella Lorubio, Grazia Africa, Bruno Carluccio, Francesco Caracuta, Anna Congedo, Anna Maria Russo, Marino Massimiliano Carlino, Nicola Maria Antonio D’Agnelli, Antonio Toziani, Luigi Fiorella, Giuseppe Dibari, Eleonora Gerardina Arena, Anna Maria Terlizzi, Maria Pia Maggio, Anna Quarato, Giovina Criasia, Maria Leonarda D’Aloia, Rosalba De Vivo, Gabriele Cirota, Concetta Fronterrè, Maria Teresa Vese, Cesaria Giannelli, Aniello Bruno, Teresa Moscelli, Angela Anecchino, Filomena Agostinelli e Maria Rosaria Pollara; il secondo, NRG. 15518/96 proposto dal signor Giuseppe Tubito; il terzo, NRG. 15519/96, proposto dai signori Antonino Iona, Antonio Piccirillo, Maria Grazia Gallone, Silvana Domenica De Paola, Anna Maria Parentela, Lucia Ciolino, Pasqualina Lazzaro, Franca Poggi, Anna Iacomini, Vittoria Gaspardini, Giuseppeina Cerimoniale, Franca Falcioni, Anna Maria Ditta, Maria Cristina Natali, Margherita Trupia, Maddalena Tantaro, Franco Arcangeli, Maria Cristina Merlini, Erasmo Storace, Giuliana Grasso, Nadia Zilio, Marisa Marcella Muroni, Margherita Marras, Ciro Boldrini, Donatella De Santis, Alessandra Sanetti, Maurizio Scalabrelli, Fausto Di Brino, Roberto Felici, Armida Ignesti, Antonella Sbrega, Sandra Citrulli, Ida D’Auria, Francesco Barbato, Marina Bonucci, Laura La Marca, Eva Perazzi, Luisa Stefanini, Anna Rita Fraiegari, Irma Lucia Marcocci, Aldo De Guidi, Angela Cabriolu, Angelo Marzullo, Luigi Sisti, Maria Sisti, Franca Pieragostini, Anna Maria Leotta, Caterina Caldarola, Duilio Avenali, Maria De Girolamo, Giuseppina Alfarone, Orietta Ciani e Maria Chiara Fumenti; il quarto, NRG. 1/97, proposto dai signori Dario Aureli, Giuseppe Vacirca, Maria Concetta Gambera, Enrico Resca, Maria Fracchiolla, Raffaele Strazioso, Antonina Farris, Luigi Di Muro, Laura Cavassi, Anna Maria Cavalieri, Maria Caprio, Antonietta Silvestri, Mario Benito Grosso, Anna Maria Neri, Anna Cristini, Erasmo Gualandi, Anna Antonietta Goglia e Nicola Rossi; tutti per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente ai sensi dell’articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, dopo averli riuniti, li respingeva.
Secondo il predetto tribunale, in favore dei predetti ricorrenti, tutti provenienti dalla ex carriera di concetto e successivamente inquadrati nella settima qualifica funzionale per effetto dell’articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, non poteva trovare applicazione l’invocato articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, stante la sopravvenuta disposizione di cui ai comma 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d’altra parte la questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione, pure prospettata dai ricorrenti, non poteva considerarsi manifestamente fondata, non avendo dignità di carattere costituzionale il principio di irretroattività della legge e non essendo essa irragionevole, irrazionale ovvero fonte di disparità di trattamento, ciò in ragione della sua particolare natura e funzione (limitazione e razionalizzazione della spesa pubblica).
Avverso tale statuizione hanno proposto appello i signori Gaetano Costernino e gli altri 88 litisconsorti segnati in epigrafe, chiedendone la riforma alla stregua di due articolate considerazioni.
Con la prima, gli interessati hanno sostenuto che, diversamente da quanto frettolosamente e superficialmente ritenuto dai primi giudici, la disciplina con effetto retroattivo posta dall’articolo 41, quarto comma, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concretava la violazione dei precetti stabiliti dagli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto la distinzione all’interno della stessa settima qualifica fra dipendenti a seconda che vi hanno avuto accesso o meno mediante concorso costituiva una grave ed ingiustificata discriminazione, confliggente con lo stesso sistema delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, ricollegando peraltro inammissibilmente ad uguali funzioni una diversa retribuzione; né tale irragionevolezza potrebbe considerarsi irrilevante o ininfluente in ragione della natura della legge in cui la contestata disposizione è collocata.
Con la seconda considerazione, poi, gli appellanti, hanno lamentato che la norma contestata violava anche gli articoli 101. 102, 104, 108 e 113 della Costituzione, in quanto interferiva sulla stessa attività giurisdizionale, imponendo al giudice un vincolo ad assumere ben determinate decisioni in modo da sterilizzare il precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sull’interpretazione dell’articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, favorevole ad essi appellanti.
Ha resistito al gravame il Ministero di grazia e giustizia.
DIRITTO
I. L’appello è infondato e deve essere respinto, non meritando la sentenza impugnata le censure che le sono state appuntante.
I.1. Invero, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di occuparsi della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con particolare riguardo al comma 5, terzo periodo, svolgendo delle considerazioni che, ad avviso della Sezione, sono assolutamente pertinenti al caso di specie e che possono essere quindi qui richiamate.
In particolare, il giudice delle leggi (sentenza n. 374 del 27 luglio 2000, n. 374) ha avuto preliminarmente precisato che la disposizione in esame deve essere “…esaminata nel contesto di una vicenda normativa che rientra nell’ambito del consolidato indirizzo legislativo di abrogazione degli automatismi stipendiali e di riconduzione della progressione economica del personale contrattualizzato al principio della contrattazione, come risulta chiaramente, nella specie, dalla disposta cessazione dell’efficacia dell’art. 4 bis del D.L. n. 356 del 1987 e di altre disposizioni che estendevano al personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria il trattamento economico previsto per il personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; art. 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85).
Ha, poi, aggiunto che “…l’art. 4 bis, originariamente diretto – come si ricava dai lavori preparatori – ad offrire, attraverso la previsione di un nuovo livello stipendiale, una gratificazione economica alla categoria dei direttori degli istituti di pena, priva di sviluppo di carriera, è stato interpretato nel senso che l’espressione si riferisse non soltanto al personale dell’Amministrazione penitenziaria che, nell’ordinamento del pubblico impiego anteriore alla legge 11 luglio 1980, n. 312, apparteneva alla categoria direttiva, ma anche al personale proveniente dalla categoria di concetto che, a seguito della introduzione del sistema delle qualifiche funzionali operata dalla stessa legge n. 312 del 1980, era transitato, ai sensi dell’art. 4 di quest’ultima, nella VII qualifica funzionale e in quelle superiori”.
I.2. Ciò posto, la Sezione osserva che la contestata disposizione dell’articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le parole contenute nell’articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, “si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso”, lungi dal costituire una irragionevole ed inammissibile discriminazione tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale, mira proprio ad evitare una simile discriminazione in danno di quei dipendenti che, come si ricava dai lavori preparatori della legge richiamati dal giudice delle leggi, erano stati considerati gli unici e naturali destinatari della norma, la cui interpretazione (evidentemente collegata ad una non felice formulazione tecnica) ne aveva poi consentita l’estensione a fattispecie non volute dal legislatore.
Vale la pena di sottolineare che lo stesso giudice delle leggi sul punto ha rilevato che l’effetto retroattivo di una norma (quale quello di cui si discute, effetto direttamente collegato all’affermata sua natura interpretativa), non costituisce di per sé alcun vulnus costituzionale, purché non violi il disposto dell’articolo 25 della Costituzione in materia penale e non si ponga in contrasto con il principio della ragionevolezza o con altri valori ed interessi costituzionali, specificamente protetti, tra cui non rientrano i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego.
Inoltre, sempre secondo la ricordata sentenza della Corte Costituzionale, deve escludersi che integri “una violazione delle attribuzioni al potere giudiziario una disposizione che appaia finalizzata ad imporre all’interprete un determinato significato normativo, in quanto la stessa, operando sul piano delle fonti, non tocca la potestà di giudicare, ma precisa solo la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio della potestà di giudicare deve attenersi (sent. N. 321 del 1998, n. 432 del 1997, n. 386 del 1996)”; in realtà la norma di interpretazione autentica della cui legittimità costituzionale dubitano gli appellanti non è finalizzata ad introdurre una “correzione” ab externo dell’indirizzo giurisprudenziale che si era formato sulla norma interpretata, quanto piuttosto indica l’esatto significato della norma (proprio al fine che un suo stravolgimento possa condurre a risultati aberranti e discrimanti).
II. L’appello è pertanto da respingere, avendo correttamente i primi giudici ritenuto non manifestamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui contiene l’interpretazione autentica dell’articolo 4 bis, lett. a), del D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436, con riferimento agli articoli 3, 36, 97, 101. 102, 104, 108 e 113 della Costituzione.
La peculiarità e la novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor Gaetano Cisternino e dagli altri litisconsorzi segnati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sez. I), n. 506 del 1° marzo 1999, lo respinge.
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Carlo SALTELLI - Presidente f.f., estensore
Carlo DEODATO - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
29 dicembre 2006