REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sez. VII
composto dai Signori:
Dott. Francesco Guerriero - Presidente
Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.
Dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7262/2005 Reg. Gen., proposto da
TIM ITALIA s.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Zucchi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Parmenide n. 23, presso lo studio degli avvocati Ida Di Vicino e Angela Ferrara;
contro
Il Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco pro tempore,
- non costituito -
per l’annullamento, previa sospensione:
“a) della nota n. 7232 del 27 giugno 2005 (pervenuta il successivo 30 giugno 2005), con cui è stata comunicata la sospensione dell’esame delle denuncie di inizio attività presentate dalla società ricorrente per implementare il sistema di trasmissione UMTS su due preesistenti impianti di telefonia mobile, nelle more della verifica della compatibilità delle opere programmate con la strumentazione urbanistica comunale; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente”.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTO l’art. 26 della legge n. 1034/71;
UDITI, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006, gli avvocati di cui al relativo verbale;
SENTITO altresì il relatore consigliere dr. Leonardo Pasanisi;
RILEVATO che:
- la TIM ITALIA s.p.a. espone di aver presentato al Comune di Calvi Risorta, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259/03, le denunce di inizio attività del 27 maggio 2005 e del 30 maggio 2005, al fine di implementare il sistema di trasmissione UMTS su due preesistenti impianti di telefonia mobile;
- con la nota n. 7232 del 27 giugno 2005, tuttavia, il Capo Settore dell'Area Urbanistico-Edilizia ha comunicato la sospensione dell'esame delle predette denunce di inizio attività, “poiché questo Ufficio sta effettuando le verifiche di compatibilità con la strumentazione urbanistica vigente”;
- la società ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento, deducendone l’illegittimità, sinteticamente, con quattro, articolati motivi di ricorso, essenzialmente incentrati sui vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto vari profili;
- l’intimato comune non si è costituito in giudizio;
- alla camera di consiglio del 9 novembre 2005, l’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo, su richiesta del procuratore della ricorrente;
- alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006, il ricorso è stato introitato in decisione;
RITENUTO che:
- il ricorso in esame è manifestamente fondato;
- infatti, come esattamente dedotto con il primo motivo di gravame, il provvedimento impugnato determina, in sostanza, una sospensione sine die dei procedimenti relativi alle denunce di inizio attività presentate dalla società ricorrente, in quanto la sospensione è stata correlata ad un evento del tutto incerto nel “quando”, quale appunto l'effettuazione della verifica di compatibilità delle opere programmate con la vigente strumentazione urbanistica;
- orbene, come già affermato in più occasioni da questo Tribunale in analoghe fattispecie (cfr. ex plurimis TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 13582/2004; cfr. altresì Sez. VII, n. 9371/2005), il Comune non può bloccare sine die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, dal momento che dalla normativa di cui agli artt. 87 ed 88 del decreto legislativo n. 259/03 non solo non si evince un tale potere, ma al contrario, appare chiara l’intenzione del legislatore di accelerare la realizzazione di tali impianti (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 13582/2004; Sez. VII, n. 9371/2005; cfr., altresì, Corte Cost. n. 336 del 27 luglio 2005, che ha ribadito che il rapido sviluppo dell’intero sistema delle comunicazioni elettroniche, che vede ciascun impianto costituire parte integrante di una complessa ed unitaria rete nazionale, costituisce specifica finalità perseguita dalle direttive comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale dal Codice delle comunicazioni, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003);
RITENUTO pertanto che:
- il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnata nota n. 7232 del 27 giugno 2005;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7262/2005 R.G.), lo accoglie e per l'effetto annulla la nota n. 7232 del 27 giugno 2005;
Condanna il Comune di Calvi Risorta al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2006.