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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Ordinanza 20 dicembre 2006 n. 4137
Pres. Amoroso, est. Franco
Ricorsi riuniti:
- Mavian (Avv. A. Bianchini) c. Comune di Cortina d’Ampezzo (n.c.), Regione Veneto (Avv. Stato)
- Ancili (Avv. G. Vaccai e P. V. Grimani) c. Comune di Cortina d’Ampezzo (n.c.), Regione Veneto (Avv. Stato)
- Tagliapetra (Avv.ti A. Bianchini d’Alberigo e R. Cuonzo) c. Comune di Cortina d’Ampezzo (n.c.), Regione Veneto (Avv. Stato)
- Stona Cherchi (Avv. P. V. Grimani) c. Comune di Cortina d’Ampezzo (n.c.), Regione Veneto (Avv. Stato)


Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Classificazione delle aree – Scelta di qualificare come agricoli i terreni dei cittadini non residenti – Dichiarato scopo di agevolare l’edilizia abitativa per i cittadini residenti – Estraneità delle finalità alle logiche di pianificazione urbanistica – Fattispecie – Sottoposizione del P.R.G. a C.T.U.

Le scelte pianificatorie comunali, laddove si classificano come agricoli i terreni dei cittadini non residenti e nel contempo, anche all’interno della stessa zona, viene privilegiata l’edificabilità di aree pubbliche per soddisfare il fabbisogno di edilizia abitativa per i cittadini residenti, risultano discriminatorie e non improntate ad una corretta logica di pianificazione urbanistica (nel caso di specie il giudice ha ritenuto di sottoporre a C.T.U. il P.R.G., per valutarne la ragionevolezza, la giustificabilità, nonché l’assenza di profili discriminatori in ordine alla diversa destinazione impressa alle aree non ancora edificate).


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima Sezione




con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Lorenzo Stevanato Consigliere
Italo Franco Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ISTRUTTORIA



sui ricorsi:

A) n. 952/2003, proposto da
Mavian Linda, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso il suo difensore in Venezia, Piazzale Roma, n. 464, come da procura a.l. a margine del ricorso;

B) n. 388/2004, proposto da
Ancilli Anna Maria, rappresentata e difesa dagli avv. Gioia Vaccari e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce 466/G, come da procura a.l. a margine del ricorso;

C) n. 396/2004, proposto da
Ettore Andrea Tagliapietra, rappresentato e difeso dagli avv. Aurelio Bianchini d’Alberigo e Renzo Cuonzo, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Ponte dei Squartai, S. Croce 269, come da procura a.l. a margine del ricorso;

D) n. 644/2004, proposto da
Palmira Elisa Stona Cherchi, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S. Croce n. 466/G,

contro



il Comune di Cortina d’Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, Piazza San Marco 63;

per l’annullamento:
A) quanto al ricorso n. 952/2003, in parte qua, della delibera della G.R. n. 192 del 31.1.2003, recante approvazione con proposte di modifica del P.R.G., ai sensi dell’art. 46 della L.R. 27.6.85 n. 61, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
B) quanto al ricorso n. 388/2004, della delibera della G.R. n. 3534 in data 14.11.2003, pubblicato nel B.U.R.V. n. 115 in data 9.12.2003, di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Cortina d’Ampezzo; del parere della Commissione Tecnica Reg. Sez. Urbanistica n. 284/03 del 22.10.2003, e precedente parere n. 12 in data 9.1.2003; della delibera della G.R. n. 192 in data 31.1.2003; della delibera del C.C. n. 16 in data 30.5.2001; della delibera del C.C. n. 13 in data 18.4.1002; della delibera del C.C. n. 55 in data 5.5.2003; della delibera del C.C. n. 72 in data 4.12.1998; e per l’annullamento parziale della delibera n. 32/02 di variante al P.R.G.;
C) quanto al ricorso n. 396/2004, della delibera della G.R. n. 3534 in data 14.11.2003, con il relativo parere della CTR n. 284 in data 22.10.2003, inerenti approvazione del P.R.G. del Comune di Cortina d’Ampezzo; delle delibere del C.C. n. 16 in data 30.5.2001 e n. 13 in data 18.4.2003, con il relativo parere dell’ufficio; n. 25 in data 5.5.2003; della nota comunale di trasmissione del P.R.G. alla Regione n. 8100 in data 29.4.2002; della delibera della G.R. n. 192 in data 31.1.2003 e del relativo parere della CTR n. 12 in data 9.1.2003; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento del danno;
D) quanto al ricorso n. 644/2004, della variante al PRG adottata con delibera consiliare n. 16 del 30.05.2001 e approvata con delibere della G.R. n. 192 del 31.01.2003 e n. 3534 del 14.11.2003.

Visti gli atti tutti delle cause;
uditi alla pubblica udienza del 9 novembre 2006 (relatore il consigliere Italo Franco) gli avvocati: Alfredo Bianchini, Pier Vettor Grimani e Aurelio Bianchini per le parti ricorrenti, e l’avv. dello Stato Salmini per la Regione, nessuno comparso per il Comune, non costituito in giudizio.
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



1.1.
La ricorrente, Signora Linda Mavian, espone che il proprio padre acquistò nel 1968 un terreno edificabile ubicato a Cortina d’Ampezzo, località Zuel di Sopra – Zenoriè.
La medesima ricorrente afferma che la strumentazione urbanistica vigente a quel tempo destinava segnatamente il terreno anzidetto a edificazione c.d. “rada”.
Per effetto del P.R.G. comunale susseguentemente adottato dal Consiglio Comunale tra gli anni 1975 – 1979 il medesimo terreno venne destinato ad area agricola, ma la relativa statuizione fu caducata a seguito della sentenza di questa stessa Sezione n. 3139 dd. 23 dicembre 2000, che annullò tale strumento urbanistico.
La Mavian afferma che in sede di adozione di un nuovo P.R.G., sostitutivo di quello annullato, il Consiglio Comunale ha comunque confermato la destinazione urbanistica ad area agricola del terreno di cui trattasi, respingendo le osservazioni proposte dalla ricorrente, finalizzate al ripristino della predetta destinazione edificabile.
Tale determinazione dell’Amministrazione Comunale è stata, quindi, confermata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 192 dd. 31 gennaio 2003 n. 192, con la quale il nuovo P.R.G. è stato invero approvato dalla Giunta stessa con proposte di modifica, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61 del 1985, le quali – peraltro, e per quanto qui segnatamente interessa – non riguardano il terreno di proprietà Mavian.
1.2 - Ciò posto, con il ricorso in epigrafe la Sig.ra Linda Mavian chiede l’annullamento in parte qua della deliberazione della Giunta Regionale n. 192 dd. 31 gennaio 2003, deducendo al riguardo eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, carenza di motivazione, nonché violazione della disciplina in materia di istruttoria nel procedimento amministrativo e dell’art. 28 della L.R. 61 del 1985.
Il comune ha, in relazione a detto ricorso, trasmesso il testo dell’osservazione a suo tempo proposta dalla ricorrente, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria emessa nella camera di consiglio del 2 marzo 2006.
La sig.ra Ancilli, a sua volta, con il ricorso rubricato al n. 388/2004, premette di avere acquistato nel 1972 vari appezzamenti di terreni allora edificabili a Cortina di complessivi mq. 2230, che dice non inclusi nella zona di completamento edilizio prevista dal PRG del 1975, ma inseriti in zona altamente edificata, e richiama le travagliate vicende ulteriori del P.R.G. di Cortina, riadottato dal consiglio comunale (dopo il reiterato annullamento giudiziale) con delibera n. 16 del 30.5.2001. Lo stesso comune, poi, si era pronunciato sulle osservazioni (con delibera n. 13 del 18.4.2002), respingendo l’osservazione n. 72 della Ancilli (in ordine alla conferma della scelta di limitare la nuova edificabilità residenziale, salve le ipotesi di trasformazione e riuso di edifici rustici non più utilizzati, alle superfici di proprietà regoliera e comunale onde dare la possibilità ai residenti bisognosi della casa), e –dopo l’approvazione da parte della G.R. con proposte di modifica, non riguardanti il punto di cui si è detto- aveva controdedotto con delibera consiliare n. 55 del 5 maggio 2003.
I terreni in questione risultano, ora, classificati parte E1 e parte E2 (destinazione agricola). Seguiva, infine, l’approvazione definitiva con D.G.R. n. 3534 del 14.11.2003, sulla base del nuovo parere della commissione tecnica regionale- sezione urbanistica (CTR) n. 284 del 22.10.2003.
Con il menzionato ricorso, la Ancilli si duole della scelta pianificatoria fatta dal Comune (e confermata dalla Regione), in forza della quale l’edificazione di lotti privati a Cortina, come si è sinteticamente riferito, è consentita soltanto ai residenti, nelle sole aree di proprietà comunale e regoliera.
A sostegno del gravame la ricorrente propone una serie di censure (cinque motivi), diversamente formulati, che pongono l’accento, sostanzialmente, nel nucleo principale, sulla assunta violazione delle regole sulla pianificazione urbanistica, legate, notoriamente, all’individuazione di zone territoriali omogenee, laddove nel caso di specie l’espansione residenziale e il completamento edilizio vengono previsti in maniera disarticolata sul territorio, e legate a fini di edilizia residenziale sociale, in siti di proprietà comunale e regoliera. Censurabile, insomma, è l’eliminazione di qualsiasi possibilità di costruire nei lotti liberi residui di proprietà privata siti nella zona di completamento, zona sostanzialmente abolita. Di ciò soffre la proprietà di essa ricorrente, interclusa tra aree edificate, e resa inedificabile solo in quanto privata.
In tal modo viene violato l’art. 42 della Costituzione, con l’illegittima compressione dell’espansività del diritto di proprietà, con una scelta pregiudiziale di favor nei riguardi dell’edilizia pubblica. Sarebbe, inoltre, mancata la concreta valutazione della situazione di fatto nel porre il divieto in discussione. Soggiunge la ricorrente (in successiva memoria, accompagnata dal deposito della relazione tecnica al PRG) che le aree edificabili sono sette e non collegate tra loro, e che deve escludersi tanto l’utilizzazione come agricola dell’area di proprietà, quanto la funzionalità al fine della protezione dell’ambiente e del paesaggio, data la sua ubicazione. Infine, parte ricorrente chiede, in via subordinata, disporsi CTU al riguardo, da affidare ad eminenti urbanisti.
Con il ricorso n. 396/2004 R.G., Tagliapietra Ettore, altro proprietario di un terreno (di mq. 2.986) non residente a Cortina, che dice acquistato nel 1952 dal padre, e situato sulla strada per il passo Tre Croci (dal nuovo piano regolatore classificato E2 “prato-pascolo”), impugna a sua volta la D.G.R. di approvazione definitiva del P.R.G. di Cortina, e gli atti che la hanno preceduta, premettendo che l’osservazione n. 308, con la quale egli chiedeva la riclassificazione come residenziale dell’area, è stata respinta dal comune con motivazione generica (“si confermano gli obbiettivi e le linee strategiche del PRG enunciati nella delibera di adozione e nella relazione tecnica. Si esprime pertanto parere contrario all’accoglimento dell’osservazione ”). Il rigetto veniva confermato anche dalla Regione in sede di approvazione.
A sostegno del gravame l’interessato deduce principalmente difetto di motivazione (scarna e non pertinente), soggiungendo che, essendo il terreno circondato da aree urbanizzate, lo stesso è insuscettibile di essere utilizzato a prato- pascolo (né mai è stato in tal modo fruito), e che così viene illegittimamente compresso il diritto di proprietà –non essendo in nessun modo utilizzabile il suo terreno-, con discriminazione rispetto ai proprietari finitimi oltre che ai cittadini residenti. Conclude il ricorrente instando anche per il risarcimento del danno cagionato dall’azzeramento del valore del terreno, danno determinato dalla illegittima scelta di entrambe le amministrazioni convenute, che si riserva di quantificare nel prosieguo del giudizio.
Si è costituita (solo in questo giudizio) la Regione, instando per il rigetto del gravame e soggiungendo, con successiva memoria, di essersi limitata ad approvare scelte pianificatorie fatte dal Comune, rispettandone l’autonomia.
Con ricorso registrato al n. 644/2004 anche la sig.ra Stona Cerchi –che già aveva impugnato il precedente P.R.G. (poi annullato giudizialmente, come ricordato), contestando il rigetto dell’osservazione presentata e la classificazione come E “zona boscata” del terreno di proprietà (di mq. 3.000 circa), vicino ad insediamenti alberghieri ed impianti sciistici, confermata dal nuovo P.R.G. (definitivamente approvato con DGR n. 3534). L’interessata lamenta, ora, difetto di motivazione circa il mutamento di classificazione, soggiungendo: che detto terreno non ha vocazione agricola, inserito com’è in zone urbanizzate (poiché, se il comune voleva perseguire il fine di bloccare l’edificazione, aveva a disposizione strumenti più congrui quali la classificazione a verde , verde attrezzato, parchi, ecc.), e non è altrimenti utilizzabile. Tale divieto equivale, dunque, ad imporre un vincolo non indennizzato.
La ricorrente contesta, poi, la richiamata limitazione delle possibilità di edificazione soltanto nelle aree individuate, di proprietà del Comune e delle Regole, soggiungendo che il Comune, nel redigere il piano, doveva seguire solo criteri urbanistici, e non compiere le scelte di piano, illegittimamente, in rapporto alla proprietà delle aree.
Con memoria finale parte ricorrente ribadisce le censure già svolte, con richiamo di giurisprudenza, e chiedendo a sua volta disporsi una CTU.

DIRITTO



1- Parzialmente decidendo, in via preliminare si dispone la riunione dei giudizi, per via della loro palese connessione, specialmente oggettiva, essendo sostanzialmente impugnati dai vari ricorrenti atti della medesima serie procedimentale, fino al provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del P.R.G. di Cortina d’Ampezzo.
2- Onde decidere nel merito il complesso contenzioso risultante dalla considerazione unitaria dei ricorsi riuniti, il Collegio premette che le scelte pianificatorie fatte dal Comune e avallate dalla Regione appaiono ictu oculi censurabili (salvo approfondimenti in sede di giudizio definitivo) e, quanto meno ad una prima valutazione, in parte discriminatorie (per quanto concerne la discriminazione che oggettivamente ne deriva a danno dei cittadini non residenti, i cui terreni vengono classificati agricoli, impedendone, così l’edificazione che non sia al servizio dell’agricoltura). Al tempo stesso tali scelte, specialmente in ordine al dichiarato intento di privilegiare i cittadini residenti onde soddisfare il fabbisogno di edilizia abitativa riferito, appunto, ai residenti (cfr. la relazione tecnica, in atti), sembrano influenzate da obbiettivi e finalità di politica sociale, quanto meno apparentemente estranee ad una corretta logica di pianificazione.
Tanto premesso e considerato, rinviata al definitivo la risoluzione delle questioni, alquanto delicate, che si pongono in relazione a tali problematiche (del resto tra di loro connesse e interferenti), si osserva che le contestate scelte di piano possono apparire influenzate (ed anzi ispirate) da valutazioni e finalità non attinenti strettamente alle regole che presiedono alla materia della pianificazione urbanistica. Pertanto il Collegio ritiene necessario, in primo luogo, dissipare i dubbi che possano insorgere (e che hanno, di fatto, ispirato le censure mosse dai vari ricorrenti, sia pure con qualche diversità di prospettazione) in relazione, non solo alla vocazione agricola dei terreni di proprietà dei singoli ricorrenti, ma anche ad una possibile fruibilità sotto tale profilo degli stessi (e dunque alla congruenza delle scelte di piano sotto tale profilo), nonché –quand’anche ciò fosse possibile economicamente o tecnicamente- all’opportunità e specialmente alla ragionevolezza, della scelta di ubicare aree sfruttabili in senso agricolo situate nel contesto urbano (come assumono i ricorrenti), vale a dire in aree residue libere situate nel tessuto urbano e insomma intercluse tra zone già edificate e dotate di opere e strutture a servizio degli insediamenti urbani (residenziali o turistici, o meno, che siano). Altro ordine di perplessità pare inficiare, inoltre, la logica pianificatoria in relazione alla determinazione di consentire l’edificazione esclusivamente su suoli di proprietà del Comune e delle Regole, peraltro disposti, a quanto pare, in ordine sparso e non in maniera da configurare una zona omogenea residenziale (sociale).
A tal fine in Collegio dispone una consulenza tecnica d’ufficio nominando quattro esperti urbanisti di chiara fama nelle persone di: a) Prof. Leonardo Benevolo, con funzioni di presidente; b) Prof. Mario Docci – Preside Facoltà di architettura Università di Roma – La Sapienza; c) Arch. Francesco Siravo; d) Arch. Francesco Scoppola. Essi, sulla scorta di adeguato sopralluogo presso i vari terreni della cui classificazione qui è causa, dovranno rispondere ai seguenti quesiti. In particolare, dicano i C.T.U.:
1) se, sotto l’aspetto strettamente tecnico- urbanistico, l’attuale individuazione dei terreni edificabili a scopo residenziale effettuata dai pianificatori risponda a criteri ragionevoli e, soprattutto, a principi urbanistici consolidati e accettabili;
2) se appaia condivisibile, alla stregua dei principi urbanistici, e tenuto conto del contesto del Comune di Cortina d’Ampezzo, escludere l’edificabilità di lotti situati tra aree già edificate e dotate di infrastrutture urbanistiche (indicando, dopo avere accertato se effettivamente i terreni dei singoli ricorrenti debbano considerarsi situati tra aree già urbanizzate, il grado dell’edificazione circostante, con riguardo ai vari terreni de quibus) ;
3) se la classificazione dei suddetti terreni quali aree a vocazione agricola sia compatibile con il contesto strettamente contiguo, avuto anche riguardo alla dimensione delle aree, e se in ordine alle stesse possa ritenersi praticabile una fruizione di tipo agricolo;
4) se l’entità e i flussi di popolazione residente del comune configurino concrete esigenze abitative, nonché se sussistano reali e valide ragioni di ordine sociale che richiedano un intervento pubblico a favore di soggetti residenti che siano attualmente in disagiata situazione abitativa che giustifichino un simile intervento della mano pubblica siccome meritevoli di particolare tutela;
5) se le aree di proprietà comunale e regoliera considerati al fine sopra specificato nello strumento urbanistico costituiscano la totalità del patrimonio di terreni liberi del Comune e delle Regole, ovvero se residuino altre aree di uguale regime dominicale non qualificate edificabili;
6) quali siano i valori economici presuntivi relativi alla realizzazione della cubatura prevista nel PRG per le aree comunali e regoliere, avendo riguardo ai prezzi di mercato locali correnti;
7) se le scelte pianificatorie di cui è causa possano, in definitiva, giustificarsi a fini di protezione dell’ambiente e del paesaggio, con arginamento del fenomeno dell’estesa edificazione del territorio cortinese.
Le risposte ai quesiti dovranno essere rese sulla scorta della documentazione allegata al ricorso, dopo apposito sopralluogo, da effettuare previa comunicazione alle parti –almeno cinque giorni prima- del giorno, ora e luogo del sopralluogo, ai sensi degli art. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. Le parti possono designare un loro consulente tecnico, che potrà assistere alla consulenza e partecipare all’udienza (la cui data verrà fissata all’atto del deposito della relazione dei C.T.U. designati, ai sensi dell’art. 201 c.p.c.).
A titolo di anticipazione delle spese –inerenti al compenso dovuto ai C.T.U. - si dispone che i ricorrenti in solido e il Comune corrispondano, a titolo di anticipo, in parti uguali, la somma di Euro 8.000,00, vale a dire € 2.000,00 ad ognuno dei consulenti nominati (salvo eventuale conguaglio da liquidare dietro presentazione di apposita parcella da parte dei periti), che dovrà essere versata dai ricorrenti e dall’amministrazione comunale mediante deposito in un libretto di risparmio appositamente aperto presso un istituto di credito o presso l’Ente poste italiane S.p.A., a nome dei C.T.U. incaricati. Fotocopie autenticate di detti libretti saranno depositate presso la segreteria di questo Tribunale amministrativo, a dimostrazione della messa a disposizione di detta somma.
Quanto al giuramento dei periti incaricati, lo stesso avverrà davanti al Consigliere relatore, il giorno 16 gennaio 2007, ore 11,00, previa convocazione da parte della segreteria di questo Tribunale. Per l’effettuazione della consulenza e il deposito del referto inerente presso la segreteria, è assegnato ai C.T.U. designati il termine complessivo di giorni 60 dalla data del giuramento.
La segreteria della sezione è incaricata della trasmissione della presente ordinanza alle parti del giudizio, nonché ai C.T.U. nominati.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, interlocutoriamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione degli stessi, rinviata al definitivo ogni altra questione in rito, nel merito e sulle spese, dispone l’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, da esperire per il tramite dei professionisti designati, il cui nominativo è indicato in motivazione, i quali presteranno la loro opera, previo giuramento, entro il termine e con le modalità specificate in motivazione.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camere di consiglio, addì 9 novembre 2006.


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