CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 27 dicembre 2006 n. 7980
Pres. Giovannini Est. Romeo
A.M.S. (Avv. ti C. Gattini e F. Imbardelli) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Gen. Stato);Commissario Straordinario del Governo(n.c.) |
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Responsabilità e Risarcimento- legge n. 44/1999- Danno esistenziale – Nozione – Species del genus “danno non patrimoniale” – Esclusione – Natura indennitaria dell’elargizione
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L’art. 1 della legge n. 44/1999 (“Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni della presente legge”) si fonda sulla ratio di accordare, in nome di un principio solidaristico enucleabile dalla nostra Carta Costituzionale, “un contributo” alle vittime di attività estorsive, e tale scelta solidaristica giustifica il carattere meramente indennitario della elargizione dello Stato a favore delle vittime di attività estorsive, dovendosi escludere che si versi in materia di risarcimento di un danno ipoteticamente imputabile all’azione diretta dello Stato, che, in ipotesi, avrebbe potuto giustificare la richiesta di liquidazione anche del danno c.d. esistenziale.
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N. 7980/06
Reg.Dec.
N. 945 Reg.Ric.
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
Antonio Maria Scatassa, rappresentato e difeso dagli avv. ti Claudio Gattini e Fabrizio Imbardelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Porta Pinciana, n. 4,
contro
il Ministero degli Interni, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via del Portoghesi, n. 12,
e nei confronti
del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, non costituito;
per l'annullamento, in parte qua,
della sentenza n. 1002 del 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sez. I, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Gattini e l’avvocato dello Stato Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il TAR Marche, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha riunito due ricorsi (proposti dall’appellante) avverso (il primo) il decreto ministeriale del 2003 di reiezione della sua istanza per la concessione dei benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (norma a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), e avverso (il secondo) il decreto del 2004 del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nella parte in cui viene liquidata a suo favore la somma di Euro 72.609,43 a titolo di danno da lesione personale (art. 3 e art. 10 della legge n. 44/1999 e art. 12 d.p.r. n. 455/1999), detratta la somma di Euro 59.965,11 già percepita ai sensi della legge n. 302/1990, senza liquidare il danno esistenziale, ed ha dichiarato improcedibile il primo per sopravvenuta carenza di interesse, e respinto il secondo siccome infondato.
Ciò, in quanto l’Amministrazione, riscontrando con esito positivo (seppure contestato) la seconda istanza ha “inteso assorbire anche la prima domanda”, e in quanto la normativa di riferimento non consente di accedere alla tesi dell’istante, il quale rivendica il risarcimento del danno esistenziale, oltre quello biologico liquidato, la cui quantificazione è corretta “tanto più che l’ammontare monetario dello stesso (Euro 132.574,60) risulta corrispondente a quanto preteso dall’interessato a titolo di danno biologico nella domanda di indennizzo del 29.3.2003 (Euro 132.581,33)”.
2.- Appella l’interessato, il quale ripercorre le varie fasi (amministrative e processuali) della vicenda, conclusasi con la sentenza impugnata, della quale viene chiesta la riforma, per le seguenti ragioni:
- in primo grado è stato chiesto al TAR Marche la declaratoria del diritto, con conseguente pronuncia di condanna, alla liquidazione dell’indennità per danno esistenziale, con rivalutazione monetaria ed interessi;
- come precisato dalla giurisprudenza, “il danno esistenziale consiste nel peggioramento della qualità della vita, causato da fatto illecito altrui, ed è risarcibile ai sensi dell’art. 2043, anche quando l’illecito non costituisce reato”, e la sua prova può essere agevolata dal ricorso a presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza;
- se il nesso causale è stato riconosciuto per quanto concerne il danno biologico, non può essere messo in discussione il danno esistenziale;
- lo stato morboso del ricorrente si è andato aggravando, e non vi è alcun dubbio sulla gravità del danno, la cui esistenza è certa, e sulla congruità della somma richiesta a tale titolo;
- diversamente da quanto statuito dal primo giudice, la circostanza che l’art. 1 della legge n. 44 del 1999 menzioni il “danno patrimoniale” non vale ad escludere che l’elargizione in favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura possa estendersi al ristoro del danno esistenziale: il danno “non patrimoniale”, ex art. 2059 c.c., è considerato, a partire dal 2003, categoria generale nella quale confluiscono le figure del danno morale, del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, negli anni dal 1986 al 2003, il danno esistenziale e il danno biologico sono stati considerati “danno patrimoniale” . Per questo, il legislatore del 1999, riferendosi al danno patrimoniale, non poteva escludere il danno esistenziale dall’ambito di applicazione della legge n. 44/1999. Di nessun rilievo è la considerazione del TAR in ordine alla natura indennitaria delle provvidenze economiche da elargire a seguito dell’attività estorsiva, dal momento che la gravità degli effetti, prodotti da questi particolari reati, induce a ritenere che la scelta di concedere benefici a favore delle vittime (le quali meritano la solidarietà dello Stato) “costituisca un evidente riconoscimento della incapacità dello Stato di prevenire e di contrastare efficacemente siffatto fenomeno criminoso”;
- in ogni caso, anche senza riconoscere la natura risarcitoria della pretesa del ricorrente, il risarcimento per danno esistenziale non può essere escluso dall’ambito di applicazione della legge n. 44/1999, perché le molteplici tipologie (patrimoniale, morale, biologico ed esistenziale, etc.) di danno non differiscono tra di loro, ma sono modalità diverse con le quali si manifesta la lesione personale e materiale del soggetto colpito (l’art. 10 della legge n. 44/1999 e l’art. 12 del d.p.r. n. 455/1999 non consentono la reiezione della domanda dell’istante, e la legge n. 302 del 1990, richiamata dall’art. 12 per l’accertamento della percentuale di invalidità e della diminuzione della capacità lavorativa, non pone alcun limite alla valutazione e alla liquidazione del danno);
- da ultimo, la mancata liquidazione del danno esistenziale è una immotivata omissione.
3.- Si è costituita l’Amministrazione intimata, depositando il fascicolo di primo grado.
4.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 7 novembre 2006, prima della quale l’istante ha depositato una memoria, con la quale richiama a suo favore la decisione n. 1096 del 2005 di questa Sezione sul riconoscimento della risarcibilità del c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale).
5.- Il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, riconoscendo la presenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 44 del 1999, ha accolto l’istanza del ricorrente ed ha concesso “una elargizione di Euro 72.609,49 (che va sommata alla precedente di euro 59.965,11, già percepita e liquidata ai sensi della legge 302/1990), quale danno da lesioni personali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della legge n. 44/1999 e dall’art. 12 del D.P.R. 455/1999”.
L’istante, con l’odierno appello, chiede la riforma della sentenza del TAR Marche, che ha respinto il suo ricorso per il riconoscimento del danno esistenziale (subito a seguito delle attività intimidatorie ed aggressive, di cui è stato vittima), la cui liquidazione è stata immotivatamente omessa dal Commissario straordinario del Governo, che appunto si è limitato a ristorare il solo danno biologico, senza indicare le ragioni che impediscono il riconoscimento del danno esistenziale, che viene quantificato in Euro 1.032.931,80.
Viene, in questa sede, reiterata la medesima tesi, respinta in primo grado, in forma strettamente embricata con le argomentazioni del TAR, al fine di ulteriormente specificare, con l’ausilio di ampie citazioni giurisprudenziali e di certificazioni mediche, che il risarcimento del danno, subito dal ricorrente, non può essere limitato a quello “patrimoniale” (negli anni dal 1986 al 1999, in questo era comunque ricompreso il danno biologico e il c.d. danno esistenziale), ma deve essere “assicurata anche la riparazione del c.d danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale)” (per la riparazione del danno esistenziale, si veda C.S., sez. VI, n. 1096 del 2005).
Il presupposto, da cui muove la tesi dell’interessato, non può essere condiviso. Si sostiene che la previsione dell’art. 1 della legge n. 44/1999 (“Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni della presente legge”) dovrebbe essere letta, avendo riguardo alla elaborazione dottrinale e all’evoluzione della giurisprudenza in materia, che, solo in tempi relativamente recenti, hanno individuato il c.d. danno esistenziale come species del genus “danno non patrimoniale”, che trova protezione nell’art. 2059 c.c., mentre, all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 44/1999, il danno biologico e quello esistenziale erano considerati “danni di natura patrimoniale”, per cui il patrimonio del soggetto leso deve essere inteso “in senso lato”.
La tesi dell’interessato non può essere seguita per la semplice ragione che essa prescinde dalla ratio della legge n. 44/1999, la quale intende accordare, in nome di un principio solidaristico enucleabile dalla nostra Carta Costituzionale, “un contributo” alle vittime di attività estorsive, e offre una lettura non condivisibile di questa legge che manifesterebbe in modo evidente “l’incapacità dello Stato di prevenire e di contrastare efficacemente siffatto fenomeno criminoso”, finendo così per considerare lo Stato stesso quale responsabile della “attività estorsiva”, di cui egli è stato vittima.
Questo salto da una scelta solidaristica al riconoscimento della diretta responsabilità dello Stato, che l’istante compie, ha l’evidente finalità di contrastare l’argomentazione, correttamente enunciata dal primo giudice, del carattere meramente indennitario della elargizione dello Stato a favore delle vittime di attività estorsive, la quale argomentazione è risolutiva al fine di disattendere una tesi che muove dall’erroneo presupposto che, nella specie, si versi in materia di risarcimento di un danno, come se questo fosse imputabile all’azione diretta dello Stato, il che, in ipotesi, avrebbe potuto giustificare la richiesta di liquidazione anche del danno c.d. esistenziale (sul carattere di indennizzo, e non di risarcimento, della elargizione a favore delle vittime, si veda Cass. Civ. SS.UU., 3 febbario 1998, n. 1098).
Ma, la dizione della legge n. 44/1999 (artt. 1, 3 e 10) è chiara nel considerare l’elargizione quale “contributo al ristoro del danno patrimoniale”, specificando che, “nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale”, il danno è liquidato “sulla base del mancato guadagno inerente alla attività esercitata dalla vittima”.
Anche il successivo regolamento di attuazione (art. 12 del D.P.R. n. 455/1999) conferma che oggetto del ristoro è il solo danno che provoca una diminuzione della capacità lavorativa, e non qualunque danno che la vittima può subire.
Una volta definito il carattere di indennizzo della elargizione a favore dell’istante “a titolo di contributo per il ristoro del danno patrimoniale”, la cui quantificazione è stata correttamente fatta in relazione alla diminuzione della capacità lavorativa subita a seguito della attività estorsiva, perde di rilievo la pretesa del ricorrente di conoscere, mediante una adeguata esternazione, le ragioni della mancata liquidazione del c.d. danno esistenziale nella misura richiesta.
L’Amministrazione ha seguito i criteri di liquidazione, normativamente previsti, per cui essa non era tenuta a dare una ulteriore motivazione in relazione a richieste, prive di fondamento legislativo.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere est.
Lanfranco Balucani Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA, il 27/12/2006.
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